venerdì, dicembre 21, 2007

MAE: limiti alla consegna e principio di territorialità

Sentenza n. 46843 del 10 dicembre 2007 - depositata il 17 dicembre 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Di Virgilio, Relatore G. Conti)
In tema di mandato d’arresto europeo, deve essere rifiutata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, la consegna richiesta dall’autorità giudiziaria straniera, allorquando una parte della condotta criminosa si sia verificata nel territorio italiano. (Fattispecie nella quale, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, era stata disposta la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica austriaca di un cittadino italiano imputato, assieme ad altre persone, dei delitti di associazione per delinquere e truffa, la cui condotta criminosa si era realizzata nella sua parte iniziale in territorio italiano, mentre l’attività svolta in territorio austriaco era materialmente attribuibile solo ai coimputati).

Procedura penale: si accende il dibattito sulla bozza Riccio

Inizia a salire d'intensità il dibattito sulla c.d. bozza Riccio di riforma della procedura penale.
Il testo contiene, tra l'altro, anche degli interventi atti ad introdurre nel codice i principi relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e soprattutto quello del mutuo riconoscimento, riconosciuto già al Consiglio europeo di Tampere (1999) come la "pietra angolare" della costruzione di uno spazio giudiziario in materia penale. Il testo del documento.

venerdì, dicembre 14, 2007

Trattato UE: le Camere penali chiedono la riforma costituzionale

L’Europa sia un arricchimento delle garanzie individuali e non determini una loro messa in pericolo. L’Europa rappresenta un valore da tutti riconosciuto ma occorrerebbe una riflessione più attenta della classe politica non soltanto sui benefici ma anche sui pericoli in materia di libertà fondamentali che potrebbe provocare un’adesione acritica a trattati sovranazionali. Questo il commento dei penalisti italiani in occasione della sottoscrizione, a Lisbona, del nuovo Trattato europeo. L’UCPI, l’associazione dei penalisti italiani che si batte da anni per la tutela dei diritti civili e delle libertà fondamentali, ha oggi preannunziato la trasmissione a tutte le forze parlamentari, per la prossima settimana, di una proposta di revisione costituzionale dell’art. 76 della carta fondamentale. Tanto, al fine di vedere sancita in Costituzione la inapplicabilità delle procedure della delega legislativa, in materia penale e di diritto processuale penale, delle norme che recepiscono decisioni assunte in ambito comunitario. In pratica, con la modifica richiesta, si supererebbe la pericolosa prassi oggi seguita di recepire nel nostro ordinamento giuridico direttive o altre decisioni comunitarie con delega legislativa del Governo, rendendo invece necessario il recepimento attraverso l’intervento e il voto esclusivo del Parlamento. Nei giorni scorsi l’UCPI aveva espresso forte preoccupazione per le conseguenze che deriveranno, anche sotto tale profilo, dalla sottoscrizione del Trattato Europeo per effetto della introduzione di norme che disciplinano la cooperazione giudiziaria penale, in particolare per quanto attiene alla mancanza di criteri di tipizzazione delle cd norme minime relative alla definizione dei reati e alle garanzie processuali riferibili ai diritti della persona e alla ammissibilità della prova. Con riguardo alle conseguenze dell’applicazione del Trattato, l’intervento del Parlamento nella fase di recepimento delle direttive europee rappresenterebbe una forma di verifica democratica tale da limitare i rischi di incrinatura dei principii costituzionali e dei diritti fondamentali che potrebbero provenire da disposizioni europee in materia penale, che cercano di conciliare “al ribasso” diverse legislazioni nazionali, determinando una regressione nella applicazione di principi fondamentali nei singoli ordinamenti nazionali. La Giunta dell’UCPI auspica che la scommessa europea consenta di mantenere inalterati gli standard dei valori di civiltà giuridica, segnalando il concreto pericolo che gli stessi siano resi inoperanti.

giovedì, dicembre 13, 2007

L'Europa e la sua costituzione

Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
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Due eventi si sono compiuti tra ieri ed oggi (dies aureo signando lapillo), entrambi di primaria importanza nel rafforzamento dell'"area costituzionale europea", il più grande spazio di diritto del globo terracqueo.
E' stata infatti (ri)plocamata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è stato firmato il Trattato (di Lisbona) che riforma il quadro istituzionale dell'Unione europea, determinando, dunque, l'organizzazione e la separazione dei poteri (sui generis) nello spazio giuridico europeo. Sono dunque in piedi, nell'attesa d'essere rafforzati, i due pilastri necessari perché si abbia Costituzione.

Responsabilità degli enti e diritto europeo: le tappe del percorso

L’articolo 27 della Costituzione sancisce che la “responsabilità penale è personale” ; il riferimento è dunque al tradizionale brocardo secondo cui "societas delinquere non potest". Tutta questa elaborazione giuridica è stata superata dalla necessità di adempiere a chiari obblighi di provenienza comunitaria in primis ed internazionale.
Con la Legge n. 300 del 29 settembre 2000, adottata in adesione a precisi obblighi di provenienza europea e comunitaria, è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio volto ad attribuire la responsabilità penale anche in capo alle persone giuridiche.
I principi della legge 300 sono stati attuati con il d.lgs. n. 231 del 2001 che ha provveduto a regolare, a seguito di un ampio dibattito che ha ampiamente interessato la cultura giuridica italiana, una responsabilità amministrativa degli enti . Tale definizione non riesce però a celare quella che è configurabile come una vera e propria “responsabilità” di tipo penale, perché penali sono le sanzioni (e la loro funzione) e “penali” (nel senso dell’applicabilità della procedura penale) sono i meccanismi di accertamento della stessa nonché di applicazione delle pene.

La definizione di enti suscettibili di responsabilità amministrativa è data dallo stesso articolo 1 del d.lgs 231/2001, secondo cui le disposizioni del decreto si applicano “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre non si applicano allo Stato ed agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Nei primi anni di sua vigenza la disciplina relativa alla responsabilità “penale” delle persone giuridiche è stata modificata numerose volte e la sua applicazione è stata estesa in maniera progressiva ad un numero sempre maggiore di reati. Spesso tali modifiche sono state indotte dalla necessità di adeguare il nostro ordinamento agli obblighi di provenienza comunitaria e più in generale dell’Unione europea.
Senza occuparci delle questioni relative ai modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati che costituiscono l'oggetto della responsabilità dell'ente, ci si soffermerà essenzialmente sul rapporto assai stretto, se non essenzialmente genetico, della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, e delle sue forme, col diritto comunitario o europeo più in generale.

Già nel corso dello stesso 2001, con il D.L. n. 350 (convertito con legge n. 409 del 2001), relativo a disposizione urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro, si provvedeva a recepire una decisione quadro UE (2000/383/GAI), inserendo al d.lgs. n. 231, l’articolo 25-bis relativo alla “punibilità” degli enti per falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

Nel 2002, in occasione della complessiva riforma degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, operata mediante il decreto legislativo n. 61 del 2002, si procedeva ad inserire un nuovo articolo 25-ter relativo alla sanzionabilità di reati in materia societaria commessi nell’interesse delle società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Nel corso del 2003, in occasione ella ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, si è provveduto ad una ulteriore riforma del decreto 231, in tal modo adeguando il nostro ordinamento oltre che alla citata Convenzione anche alla decisione quadro sul terrorismo del 13 giugno 2002 (2002/475/GAI).
In quell’occasione veniva inserito, nel decreto 231, l’articolo 25-quater che prevede la punibilità e la comminazione delle corrispondenti sanzioni, per gli enti implicati nella commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

La legge n. 228 del 2003, relativa misure contro la tratta delle persone, che provvede all’attuazione alla decisione quadro UE del 19 luglio 2002 (2002/629/GAI), all’articolo 5 provvede ad introdurre, nel decreto 231/2001, l’articolo 25-quinquies, relativo alla punizione di enti per delitti contro la personalità individuale, previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

La comunitaria 2004, adottata con legge del 18 aprile 2005, n. 62, determina una nuova, importate riforma del decreto 231, introducendo il nuovo articolo 25-sexies. La comunitaria 2004 ha infatti provveduto ad implementare nel nostro ordinamento, in adempimento di una direttiva comunitaria (2003/6/CE), il reato c.d. di “market abuse”. In relazione ai reati introdotti dalla direttiva ed agli altri reati relativi all’abuso di informazioni privilegiati e manipolazione del mercato si introduce la punibilità, e la previsione delle relative sanzioni, anche degli enti.

La legge sul risparmio, numero 262 del 28 dicembre 2005, che ha tra le altre cose riformulato i reati societari (di cui al dlgs 61/2002) ed introdotto il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, ha provveduto (art. 31) ad integrare l’articolo 25-ter del decreto 231/2001 con l’introduzione del riferimento al delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.).

La legge n. 7 del 9 gennaio 2006 ha invece introdotto, ai fini dell’applicazione del decreto 231, tra i reati contro la persona e dunque nella lista prevista dall’art. 25-quinquies, la punibilità delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Un altro intervento, anche questa volta indotto dall’obbligo di attuazione di strumenti normativi di diritto europeo (2004/68/GAI), è quello operato con la legge n. 38 del 6 febbraio 2006, relativa a disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia, anche a mezzo internet. L’articolo 10 della citata legge ha infatti ampliato la portata dell’articolo 25-quinquies del decreto 231, introducendo il riferimento al delitto previsto dall’articolo 600 quater.1 del codice penale.

E’ dell’agosto scorso, invece, la legge 123 del 2007, che interviene sulla disciplina “penale” degli enti sanzionando eventuali violazioni della normativa antinfortunistica. A seguito di detto intervento legislativo è stato introdotto l’articolo 25-septies relativo a omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Da ultimo, ne è prevista la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 15 dicembre prossimo, va ricordato il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/60/CE, relativa all’adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni europee in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento del terrorismo internazionale.
All’articolo 86 di questo decreto legislativo di provvede all’inserimento dell’articolo 25-octies nel decreto l231 relativo alla perseguibilità ed alla definizione delle sanzioni irrogabili agli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Anche la Legge comunitaria 2007 provvede ad introdurre modifiche rilevanti al testo del d.lgs. 231/2001 e lo fa promuovendo una prima applicazione all’articolo 1 della legge 11/2005 (la legge comunitaria 2006 non aveva ritenuto di dare attuazione alle decisioni quadro in attesa di recepimento) che consente l’attuazione, attraverso la legge annuale, anche delle decisioni quadro.
Si tratta di strumenti normativi che, pur non essendo stricto sensu di diritto comunitario, rappresentano uno fonte di diritto dell’Unione europea il cui crescente utilizzo è una delle novità degli ultimi anni di integrazione UE. Si tratta di fonti normative dal carattere assai peculiare, che intervengono in ambiti dell’ordinamento assai delicati come quelli relativi al diritto ed alla procedura penale, almeno sino alla riunificazione del quadro istituzionale che si avrà con il Trattato di Lisbona prossimo venturo che, negli auspici, dovrà riformare l’intero impianto dell’Unione europea.

L’articolo 28 della proposta di Legge comunitaria 2007 prevede infatti la delega al Governo per trasporre in diritto interno ben quattro decisioni quadro: 1) decisione quadro 2003/568 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; 2) decisione quadro 2003/577 relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 3) decisione quadro 2005/212 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; 4) decisione quadro 2005/214 relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Quanto alla prima delle decisioni quadro in comunitaria (richiamata dall’art. 29 ) si dispone che il reato di corruzione nel settore privato sia incluso tra le figure delittuose previste nel d.lgs. 231/2001 e dunque tra i reati per i quali risultano “perseguibili” enti.
La corruzione nel settore privato va inserita tra i reati societari di cui all’articolo 25-ter della 231/2001 e le sanzioni (che debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive) vengono previste nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia commesso il reato.

Quanto al recepimento della decisione quadro relativa all’esecuzione nell’UE dei provvedimenti di blocco di beni o di sequestro probatorio (art. 30) non si fa direttamente cenno al decreto legislativo 231/2001, ma è intuitiva la sua astratta applicabilità anche a bene appartenenti ad enti ed ai provvedimenti ablativi disposti nei confronti di questi.

Per quanto concerne, invece, il recepimento della decisione quadro relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (art. 31), la lettera f) dell’articolo 31 contiene una delega affinché si adegui la disciplina della confisca nei confronti delle persone giuridiche ai principi seguenti:
1) la confisca è obbligatoria (a) nei confronti del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non detti beni debbano essere restituiti al danneggiato, (b) sui beni nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato la cui esistenza sia stata accertata, (c) l’esperibilità della confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il pezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili.
2) Debbono essere disciplinati i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio.
3) Deve essere previsto, ai fini di confisca dei beni che l’autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti.

Con l’articolo 32 della legge comunitaria si dispone l’attuazione della decisione quadro relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento – che sempre più si configura come principio fondamentale dello spazio giuridico europeo in materia civile e penale - delle sanzioni pecuniarie; il mutuo riconoscimento si estende altresì alle sanzioni pecuniarie (amministrative o penali) inflitte a carico di persone giuridiche.

In margine a quanto già detto va ricordato come il valore delle decisioni quadro assuma oggi una rilevanza sempre maggior anche per l’interprete e dell’operatore del diritto, giudice o avvocato che sia.
A partire dalla sentenza della Corte di giustizia in causa Pupino, C-105/03 del 16 giugno 2005, seguita da numerose pronunce adesive anche della nostra Corte di Cassazione - su tutte vanno ricordate quelle relative al Mandato di arresto europeo - le decisioni quadro, cui pure non può essere riconosciuto effetto diretto per esplicita previsione del Trattato, possono ben costituire parametro per una interpretazione conforme al diritto UE del diritto interno operata dal giudice nazionale, anche in assenza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
L’interpretazione conforme, che è forse il principale sistema di risoluzione delle antinomie o incompatibilità tra diritto interno e diritto di provenienza UE, nell’estensione accettata anche dal nostro giudice di legittimità, se è vero che non consente applicazioni contra legem del diritto interno, consente di applicare il diritto interno solo e nella misura in cui sia compatibile con le previsioni comunitarie, al limite selezionando le norme interne da applicare sulla base della loro conformità col diritto UE. Si tratta di uno strumento assai rilevante nelle mani degli operatori del diritto per una corretta comprensione ed applicazione di questi strumenti giuridici offerti dal diritto europeo.
Ove lo strumento della interpretazione conforme delle norme interne non dovesse risultare idoneo per riconciliare la “distonia” rispetto alle norme UE, non rimane altra via percorribile che quella della questione di legittimità costituzionale considerando la decisione quadro come parametro effettivo di costituzionalità mediato dal rinvio operato dall’art. 117 , comma1 della Cost.
Lista degli interventi normativi di riforma della 231/2001, * per quelli direttamente derivanti da obblighi comunitari

*Il D.L. 25 settembre 2001, n. 350 (in G.U. 26/9/2001, n. 224), convertito con L. 23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24/11/2001, n. 274) ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione dell'art. 25-bis.
/
Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (in G.U. 15/4/2002, n. 88) ha disposto (con l'art. 3) la modifica della rubrica della sezione III (da "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale" a "Responsabilità amministrativa da reato") e l'introduzione dell'art. 25-ter.
/
Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in S.O n. 126/L relativo alla G.U. 15/6/2002, n. 139) ha disposto (con 'art. 299) l'abrogazione dell'art. 75.
/
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (in S.O. n. 22/L, relativo alla G.U. 13/2/2003, n. 36) ha disposto (con l'art. 52 ) la modifica dell'art. 85 e l'abrogazione degli artt. 80, 81 e 82.
/
*La L. 14 gennaio 2003, n. 7 (in G.U. 27/1/2003, n. 21) ha disposto (con l'art. 3) l'introduzione dell'art. 25-quater.
/
Il D. 26 giugno 2003, n. 201 (in G.U. 4/8/2003, n. 179) ha disposto (con l'art. 8) la modifica dell'art. 6.
/
*La L. 11 agosto 2003, n. 228 (in G.U. 23/8/2003, n. 195) ha disposto (con l'art. 5) l'introduzione dell'art. 25-quinquies.
/
*La L. 18 aprile 2005, n. 62 (in S.O. n. 76/L, relativo alla G.U. 27/4/2005, n. 96) ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art. 25-sexies.
/
La L. 28 dicembre 2005, n. 262 (in S.O. n. 208/L, relativo alla G.U. 28/12/2005, n. 301) ha disposto (con gli artt. 31 e 39) la modifica dell'art. 25-ter.
/
*La L. 9 gennaio 2006, n. 7 (in G.U. 18/1/2006, n. 14) ha disposto (con l'art. 8) l'introduzione dell'art. 25-quater.1.
/
*La L. 6 febbraio 2006, n. 38 (in G.U. 15/2/2006, n. 38) ha disposto (con l'art. 10) la modifica dell'art. 25-quinquies.
/
La L. 3 agosto 2007, n. 123 (in G.U. 10/8/2007, n. 185) ha disposto (con l'art. 9) l'introduzione dell'art. 25-septies.
/
* Decreto legislativo recante “attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché attuazione della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata” approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007
/
* La comunitaria 2007 in corso di approvazione

mercoledì, dicembre 05, 2007

MAE e cittadino italiano

Sentenza n. 42767 del 5 aprile 2007 - depositata il 20 novembre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore S. F. Mannino)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – M.A.E. - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CITTADINO ITALIANO
Il particolare regime previsto dagli artt. 18, lett. R) e 19 lett. C) l. 69/2005, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo sia stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale nei confronti di un cittadino italiano, non impedisce l’applicabilità della misura cautelare che ne assicuri l’esecuzione.

martedì, dicembre 04, 2007

Il DL espulsioni e la presunzione di soggiorno

Sul recepimento direttiva 2004/38/CE
L'"invenzione" del Ministro Amato illustrata oggi in Senato, relativa al DL sicurezza, assomiglia un pò ad un refrain ricorrente nella cultura giuridica di questo paese, ad un suo modo d'essere sempre più tipico.
Il problema è quello di determinare quali siano i comunitari che successivamente al soggiorno libero da vincoli e condizioni (fino a tre mesi, come previsto dalla direttiva), per poter continuare a risiedere nel nostro paese debbono iscriversi nelle liste anagrafiche e dimostrare di possedere i necessari mezzi di sussistenza.
Posti dunque gli obblighi in capo ai cittadini comunitari, in un paese normale toccherebbe alle forze dell'ordine far applicare tali vincoli attraverso identificazioni, ispezioni, indagini, controllo del territorio.
Naturalmente l'amministrazioni e le cosiddette agenzie di law enforcement di questo paese non sono capaci di far nulla di tutto questo, ed allora cosa decide di fare il Governo?
Introduce una presunzione legale (il classico ribaltamento dell'onere della prova!). Ragion per cui ciascun cittadino comunitario si considera soggiornante da oltre tre mesi, salvo che sia nelle condizioni di dimostrare il contrario!
Un pò quello che succede (contro ogni principio e contro la Costituzione) quotidianamente nelle aule di Tribunale, dove sempre più spesso è l'imputato a vedersi costretto a provare la propria innocenza, piuttosto che il contrario. In questo paese come sempre le inefficienze della macchina pubblica si trasformano in oneri per la parte privata.
Il testo proposto dal Governo:
1.300
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto in fine il seguente comma:
"6. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi"».

lunedì, dicembre 03, 2007

CGCE ed accesso agli atti: l'affaire Turco

Sono state rese note le conclusioni dell'Avvocato generale Maduro nel caso avviato dall'europarlamentare italiano Turco e dal Regno Svezia (C-39/05P) già dinanzi al Tribunale di primo grado. La questione è quella relativa al diritto di accesso agli atti (nel caso un parere fornito dal servizio giuridico del Conisglio UE). Se ne raccomanda la lettura.

giovedì, novembre 29, 2007

MAE: disciplina applicabile per i paesi di nuova accessione

Sentenza n. 40526 del 24 ottobre 2007 - depositata il 5 novembre 2007(Sezione Quinta Penale, Presidente A. Di Virginio, Relatore D. Carcano)


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – MANDATO D’ARRESTO EUROPEO – DISCIPLINA TRANSITORIA – APPLICABILITA’

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della disciplina transitoria da applicare nell’ipotesi di successivo ingresso di uno Stato nell’Unione Europea, non può avere alcun effetto, in ordine alla “pendenza” della procedura estradizionale, la mera diffusione delle ricerche in campo internazionale, mediante la trasmissione del provvedimento restrittivo o della sentenza di condanna agli organi di polizia internazionale, ovvero mediante la “segnalazione S.I.S.”, in quanto il primo atto rilevante è l’arresto a fini di “consegna”, con l’estradizione o con il mandato d’arresto europeo. Ne consegue che è applicabile la disciplina del mandato d’arresto europeo se, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione S.I.S. effettuate prima dell’ingresso del Paese estero nell’Unione Europea, l’arresto d’iniziativa degli organi di polizia è stato in concreto operato dopo l’entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina del mandato d’arresto europeo, mentre è da ritenere “pendente” la procedura di estradizione nella diversa ipotesi in cui il ricercato sia arrestato ex art. 716 c.p.p., ovvero a seguito di una misura cautelare “provvisoria” ex art. 715 c.p.p., prima dell’ingresso dello Stato estero nell’Unione Europea. (Nel caso di specie, non vi era la pendenza della procedura di estradizione, in quanto il mandato d’arresto europeo è stato emesso a seguito dell’ingresso della Romania nell’U.E., avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna). V., anche, Sez. VI, 22 maggio 2007, n. 20627, Moraru, Rv. 236620 e Sez. VI, 9 maggio 2007, n. 21184, Mitraj, Rv. 236587.

domenica, novembre 18, 2007

Allontanamento dei cittadini comunitari: i primi dati










Nella tabella i dati come riportati dal Corriere della sera (nell'edizione del 18 novembre) relativi all'allontanamento di cittadini comunitari.


Nonostante i toni usati dal quotidiano appare massiccio, ed ai limiti dello spazio concesso dalla direttiva (2004/38/CE), l'espulsione per motivi imperativi di pubblica sicurezza.


Tale motivazione consente infatti la deroga ad alcuni dei diritti e delle garanzie previste dalla stessa direttiva e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di allontanamento dei comunitari, rappresentando, nel sistema delineato dalla normativa CE, un'ipotesi eccezionale e riconducibile a situazioni di assoluta gravità.


Rimane quindi auspicabile il ricorso alle procedure ordinarie (per motivi di pubblica sicurezza) che pur lasciano ampio margine alle Prefetture.

venerdì, novembre 16, 2007

MAE: la Cassazione sul termine per l'integrazione del fascicolo

SENTENZA N. 40412 UD.26/10/2007 - DEPOSITO DEL 31/10/2007

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – M.A.E. - DECISIONE - INFORMAZIONI INTEGRATIVE - TERMINE DI TRENTA GIORNI
Nell’ambito della disciplina del mandato di arresto europeo, la Corte è nuovamente tornata sulla natura del termine di trenta giorni, entro il quale deve essere prodotta dallo Stato istante la documentazione integrativa di cui all'art. 16, primo comma, L. 25 aprile 2005, n. 69 (informazioni integrative diverse da quelle essenziali ai fini della decisione di consegna indicate dall’art. 6 legge. Cit.). La Corte ha ribadito che trattasi di termine ordinatorio con la conseguenza che, una volta trascorso inutilmente - dopo che la corte di appello l’abbia espressamente fissato e comunicato all’autorità emittente - la stessa corte di appello è legittimata a decidere allo stato degli atti, ma non vincolata a respingere la domanda.

Sentenza n. 40412 del 26 ottobre 2007 - depositata il 31 ottobre 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. De Roberto)

lunedì, novembre 12, 2007

Per Marty il sistema delle liste ONU è illegittimo

Il parlamentare svizzero Marty, ex magistrato e membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (ALDE, gruppo liberale), ha presentato oggi a Strasburgo un rapporto nel quale si sostiene che il sistema delle liste dei terroristi, sui cui più volte si è soffermato anche questo blog viola gli standard minimi in materia di diritti fondamentali.

venerdì, novembre 09, 2007

Regole tecniche, diritto comunitario e diritto penale

Le regole tecniche non notificate non si impongono ai privati, anche quando l'effettività di tali norme è presidiata da una sanzione penale. La Corte di Giustizia si è pronunziata su un rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale ordinario di Forlì nel corso di un procedimento penale, in causa C-20/05.
Il caso è quello relativo al bollino SIAE apposto anche su CD contenenti riproduzione d'opere d'arte. La norma italiana che prevede tale obbligo non può essere opposta ai privati in quanto non notificata alla Commissione. Si tratta di una questione ricorrente nel diritto comunitario che già in passato aveva interessato anche l'applicabilità di norme penali nazionali (si veda per tutte l'affaire CIA Security).

martedì, ottobre 23, 2007

Diritto penale e diritto comunitario: no, forse, un pò

Un'altra saga nella vicenda delle competenze penali del diritto comunitario.
La Corte pronuncia l'attesa sentenza in causa C-440/05 ed annulla la Decisione quadro 2006/667/GAI in materia di repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
Se da un lato la Corte riafferma la competenza della Comunità ad imporre agli Stati membri l'obbligo di introduzione di sanzioni penali per garantire la piena efficacia delle norme comunitarie (anche se rimane aperta la questione del se possa fare ciò solo in materia ambientale), dall'altro esclude che possa legittimamente intervenire per quanto riguarda tipo e livello delle sanzioni penali applicabili.

MAE ed avviso all'imputato

SENTENZA N. 35000 UD.13/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CASSAZIONE - AVVISO ALL'IMPUTATO

La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ribadito che la disciplina dettata dall'art. 127 cod. proc. pen. deve essere coordinata e adeguata alle peculiari connotazioni e alla specifica regolamentazione del giudizio di cassazione, sicche', a norma dell'art. 613, comma quarto, stesso codice, nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, gli avvisi devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia.

Sentenza n. 35000 del 13 settembre 2007 - depositata il 17 settembre 2007(Sezione Feriale, Presidente A. Morgigni, Relatore G. Paoloni)

La UE si dota anche di una polizia militare

Pronto il Trattato istitutivo della EUROGENDFOR che riunisce le polizie militari dei paesi UE (per l'Italia si tratta dei Carabinieri).
Viene così messo a punto un nuovo strumento da utilizzare nel corso di operazioni di gestione delle crisi al di fuori, ma non solo, dei confini dell'UE.
Questa innovazione rende l'UE sempre più pronta ad essere un attore importante sullo scenario globale. Tra l'altro la "Gendarmeria europea" potrebbe costituire uno dei principali organi esecutivi al servizio delle giurisdizioni penali internazionali ed una struttura da utilizzare e dispiegare in tempo breve in situazioni di crisi internazionali.

lunedì, ottobre 22, 2007

Legge comunitaria e decisioni quadro

Primo anno di applicazione della legge 11/2005 (legge Buttiglione), la disciplina che ha sostituito la celebre legge 86/89 (legge La Pergola).
Le novità sono rilevanti, anche in materia penale, perché si procede all'attuazione in diritto interno delle Decisioni quadro (la fonte normativa principale in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale) mediante delega concessa al Governo.
Per bilanciare, in questa materia delicata, il ruolo del Governo, favorendo un maggiore e più efficace coinvolgimento delle Camere, si è provveduto a stabilire una procedura "meditata" ed un ruolo più impegantivo per le Commissioni parlamentari.
In pratica quando il Governo non intende adeguarsi ai pareri espressi dalle Commissioni deve motivare tale rifiuto.
Tale innovazione non deve però essere stata ben compresa e digerita dalla Commissione giustizia della Camera che nella sua valutazione degli articoli di interesse della Legge comunitaria 2007 ha approvato un emendamento tendente proprio ad inserire quella garanzia che correttamente già era prevista dalla legge.
Questo il testo dell'emendamento approvato:

EMENDAMENTI
ART. 28.
(28. 1.Contento)
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per i pareri definitivi delle Commissioni competenti. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Mentre al comma 6, il testo originario già conteneva:
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.

venerdì, ottobre 19, 2007

Cassazione e MAE: più spazio alla verifica dei gravi indizi di colpevolezza

SENTENZA N. 34999 UD.11/09/2007 - DEPOSITO DEL 17/09/2007
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - VERIFICA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - MATERIALE CONOSCITIVO

In tema di mandato di arresto europeo, la Corte, nel ribadire il perimetro entro il quale l'autorità' giudiziaria italiana deve procedere alla verifica del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, ha ritenuto utilizzabile come patrimonio informativo cartolare anche una querela presentata dalle parti offese alle autorità italiane (nel caso di specie, la denuncia querela acquisita agli atti aveva dimostrato per tabulas l’inconsistenza del compendio indiziario posto a fondamento del mandato di arresto dall'autorità giudiziaria emittente).

lunedì, ottobre 15, 2007

Giro di vite della CGCE in materia di norme antiterrorismo

I giudici della CGCE si pronunciano nella causa C-117/06 e forniscono una lettura piuttosto rigida del regolamento CE 881/2002 in materia di misure rivolte contro persone ed entità giuridiche affiliate ad Al-Qaeda.
Il dispositivo della sentenza recita in questo modo:
"L’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al‑Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui tanto il contratto di compravendita di un bene immobile quanto l’accordo sul trasferimento della proprietà di tale bene siano stati conclusi prima della data di iscrizione dell’acquirente nell’elenco di cui all’allegato I del detto regolamento n. 881/2002, come modificato dal regolamento n. 561/2003, e in cui il prezzo di vendita sia stato del pari pagato prima di tale data, la detta disposizione vieta la trascrizione definitiva, in esecuzione del contratto summenzionato, del trasferimento di proprietà nel registro fondiario successivamente a tale data".

mercoledì, ottobre 03, 2007

Trattato di Lisbona: raggiunto l'accordo tecnico

BRUSSELS - The European Union came one step closer to having a new treaty on Tuesday (2 October) when legal experts from the 27 member states agreed its content.The draft has been "provisionally accepted" by the lawyers and "will be translated, revised and made available" by the end of the week, said Portugal, which is chairing the EU until the end of the year.Currently mainly in French, the text has to be translated into the other official languages of the EU, after which it will be further scrutinised by national experts.
In the last days, negotiations mainly focussed on Britain's opt-out from judicial co-operation and the extent to which the EU court should have jurisdiction over member states and their compliance with rules in this area.
The draft stays as close as possible to the outline agreed by EU leaders at a fraught summit in June.
But the technical agreement is just the first hurdle.The draft also has to be given the political go ahead, with EU leaders to discuss the text at the summit in Lisbon on 18 October.
EU diplomats are hoping that because it remains as close to the original outline as possible then there will be less chance of disagreement at the summit - but they admit this remains a possibility.
Among the most unpredictable states is Poland which is facing elections two days after the Lisbon summit.
It may push ahead with demands that a mechanism allowing countries to block an EU decision for up to two years be written into the treaty, instead of into a weaker protocol.
This is opposed by the vast majority of member states. However, both during the June EU summit and during recent discussions on creating an EU anti death penalty day, Poland has demonstrated that opposition from the majority of others is not a guarantee for it backing down.
The first political forum for possible complaints will be at a foreign ministers meeting just three days before the summit.But with an agreement on the treaty possibly in sight, the next major political focus will be ratification of the text for it to come into place before the European elections in mid-2009.
The original EU constitution failed at the referendum stage when it was rejected by French and Dutch voters in 2005.So far Ireland is the only country certain to have a referendum – something that still remains open in Britain, where the EU is a highly-charged political issue, and in Denmark.
If it goes through, the treaty will introduce an EU foreign minister, a president of the bloc and give the European Parliament greater decision-making powers.

lunedì, ottobre 01, 2007

Corruzione nel settore privato: abbaglio del Senato

Il Senato avanza nella procedura di approvazione della Legge comunitaria 2007 e con questa avanza anche l'iter di recepimento della "Decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (2003/568/GAI). Il cammino appare, però, abbastanza accidentato.
Tra le altre cose, infatti, nella definizione della fattispecie (abbastanza articolata già nella delega) l'articolo 31, relativo appunto al recepimento della Decisione quadro, interviene in una maniera che ci appare impropria, contraria allo spirito ed alla stessa chiara lettera della norma europea.
Protagonisti della presentanazione e dell'approvazione dell'emendamento che rende, a parere di chi scrive, la norma italina non conforme alla disciplina UE, alcuni parlamentari della sinistra comunista (Allocca ed Alfonzi) con il parere favorevole del Governo, in quel momento rappresentato dal sottosegretario Scotti, in quota Comunisti italiani.
Ora se è vero che in materia di Decisioni quadro (III pilastro) non è possibile la procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana (ex art. 226 TCE), sarà ben possibile, un domani, per i Tribunali italiani una interpretazione conforme e forzata (perché contra legem) della disposizione - nel caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenere la lettura più corretta della norma o una più appropriata rimessione degli atti alla Corte perchè ne vagli la costituzionalità (alla luce dell parametro europeo) per il tramite dell'art. 117 Cost.
L'emendamento approvato, il 31.101, prevede infatti: Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o lavorative di qualsiasi tipo» con le seguenti: «o lavorative non meramente esecutive», mentre la disposizione UE all'articolo 2, comma 1, let. a) e b), esclude la possibilità di effettuare la suddetta distinzione stabilendo: "...nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato...".
Ci appare chiaro come la formulazione approvata dal Parlamento (con il citato emendamento), pur mossa da aspirazioni di tutela dei soggetti con posizioni marginali, sia inidonea a raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e probabilmente le stesse finalità dei suoi proponenti.

Immunità parlamentari europei

Se ne parla molto in questi giorni; queste fondamentali e sacrosante guarentigie democratiche sono state usate come escamotage per rinviare la richiesta del giudice Forleo, indirizzata alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati, con la quale si chiedeva l'utilizzazione delle intercettazioni (tra gli intercettati figurava anche il ministro D'Alema all'epoca parlamentare europeo) nel caso giudiziario relativo alla scalata UNIPOL di BNL.
Le immunità, secondo il Protocollo relativo (artt. 9 e 10) ch gode del medesimo rango normativo dei Trattati istitutivi, sono modellate su quelle nazionali e come queste funzionano. Sul modo di interpretare tali disposizioni i è interrogato, già qualche anno fa, lo stesso PE.

giovedì, settembre 27, 2007

Eirojust si interroga sul proprio futuro

Interessante contributo di Eurojust al dialogo in corso sul futuro della agenzia UE che si occupa di cooperazione giudiziaria in materia penale.
Il collegio dei magistrati analizza gli aspetti critici emersi in questi primi anni di pur proficuo lavoro ed invoca quelle riforme che ritiene necessarie a rendere più efficace il contrasto alla criminalità transfrontaliera.
Tra le altre il paper contiene anche la proposta di riconoscere alla stessa Eurojust il potere di emettere mandati di arresto europei.

martedì, settembre 18, 2007

segreto professionale (legal privilege): il TPG fornisce la sua versione

E' di lunedi 17 settembre un'attesa pronunzia del Tribunale di primo grado (Akzo Nobel Chemicals, T-125/03).
I giudici comunitari si pronunciano sui limiti e sui contenuti del segreto professionale ovvero su quella serie di guarentigie previste a favore degli avvocati e che gli anglosassoni definiscono legal privilege.
Quest'anno il segreto professionale era stato già oggetto di un grand arret della Grande sezione della Corte, in occasione della questione portata a conoscenza dei giudici di Lussemburgo per opera della Cour d'arbitrage belga.
Nella sentenza del TPG i giudici stabiliscono, o meglio riaffermano, l'importante principio secondo il quale i legali d'impresa o meglio gli avvocati interni all'organizzazione aziendale non sono coperti da legal privilege e dunque non è coperta da segreto la corrispondenza interna anche quando indirizzata all'ufficio legale.
Di più i giudici si soffermano sulle ipotesi di conflitto circa il carattere confidenziale o meno dei documenti in contestazione.
Secondo i giudici alla Commissione non va riconosciuto nemmeno il diritto alla visione dei documenti - spingendo il limite ben al di là della utilizzazione dei documenti!
In caso di conflitto di punti di vista i documenti in questione vanno conservati in busta sigillata in attesa che il Tribunale si pronunci sul loro carattere confidenziale o meno.
Tale procedura appare al Tribunale la sola idonea a garantire un pieno diritto alla difesa della parte indagata contemperando al contempo anche le esigenze della Commissione di non veder vanificata la propria opera da invocazioni estemporanee ed infondate dei diritti fondamentali.

sabato, settembre 15, 2007

Si allo spazio giudiziario europeo

Ben sei ministri della giustizia di altrettanti paesi membri dell'UE (Italia, Portogallo, Francia, Germania, Slovenia, Spagna) sono intervenuti oggi sulla stampa europea per perorare la causa di un rafforzamento della cooperazione europea in materia di giustizia penale.
Il documento parte da alcune notizie di cronaca utilizzate per dimostrare utilità ed urgenza di ulteriori avanzamenti nella costruzione dello spazio giudiziario europeo.
Tra gli obbiettivi indicati dai responsabili della giustizia: il rafforzamento di Eurojust, il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di confisca, la circolazione delle informazioni e rafforzamento della giustizia elettronica (il documento dei ministri).

Protezione dati personali: anche l'OLAF deve rispettare la legge

Anche l'OLAF deve rispettare il regolamento in materia di protezione dei dati personali (Direttiva n. 95/46/CE e Reg. n. 45/2001); è quanto ha stabilito il Tribunale di primo grado in una sentenza del 12 settembre scorso in causa T-249/03, Nikolaou, che ha riconosciuto la responsabilità dell'organismo antifrode dell'UE, per divulgazione di notizie arrecanti danno alla reputazione dell'odierno attore, condannando la Commissione al risarcimento dei danni.

giovedì, settembre 13, 2007

Terrorsimo: normativa italiana su congelamento dei fondi

Il Governo italiano ha finalmente dato attuazione alla delega normativa circa il recepimento in diritto interno della direttiva 2005/60/CE, per quanto concerne le misure atte a prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il testo del provvedimento è stato approvato con decreto legislativo n. 109 del 22 giugno 2007.
Di interesse l'istituzione del Comitato di sicurezza finanziaria (art. 3) e l'attribuzione di vari compiti a differenti amministrazioni statali tra cui rilevanti quelli attribuiti all'Agenzia del Demanio (art. 12). La competenza giurisdizionale è accentrata in capo al TAR del Lazio (art. 14).

lunedì, settembre 10, 2007

Liste di terroristi e risoluzione ONU: il TPG a tutela di diritti fondamentali

Ancora una puntata nella lunga saga giudiziaria relativa alla battaglia contro le liste di terroristi stilate dalle NU, le loro modalità di formazione, nonché rispetto le garanzie procedurali previste dal sistema.
Il TPG ci ritorna e riscontra altre violazioni (impossibile non vederle) dei diritti fondamentali. I due casi (T-47/03 e T-327/03) posti all'attenzione del Tribunale di primo grado sono assai simili a quello del dicembre scorso portato all'attenzione della giurisdizione comunitaria dai Mujaedin iraniani dell'OMPI (T-228/02).
Anche in questi caso si chiede l'annullamento della decisione del Consiglio. Questa domanda viene accompagnata da una richiesta di risarcimento; risarcimento che il Tribunale ritiene essere integrato dall'annullamento della decisione stessa.

giovedì, settembre 06, 2007

Parlamento europeo: Frattini rilancia l'allarme terorismo

European ParliamentStrasbourg, 5 September 2007

The Commission continues to be fully committed to the implementation of the EU counter-terrorism strategy.
Our political goal remains to strike the right balance between the fundamental right to security of citizens, which is first, right to life, and the other fundamental rights of individuals, including privacy and procedural rights.
All sources indicate that the threat of new terrorist attacks continues to be high. Our member states' authorities have been able to prevent a number of attacks, for which we must be grateful.
I am talking about Spain, Italy, Belgium, United Kingdom and Germany. Yesterday, Danish authorities dismantled a group of young terrorists, also of Danish nationality; ready to move to a bombing attack. Minister Espersen of Denmark said that this was the most serious terrorist case in Denmark so far. This morning, we learned that suspect terrorists have been arrested in Frankfurt and the German Minister of Defence said that: "an attack was imminent". Would you say that in all this cases no results have been achieved? Don't you believe that stopping the final stage of a terror attack is in itself a fantastic result? But it is shows that, there is no room for complacency or letting our guard down.
I would first of all like to take this opportunity to inform you on a package of measures which are in preparation by my services, and which will be adopted by the Commission this autumn. We work on prevention and prosecution.
This package will consist of an EU Action Plan on the security of explosives, a proposal for an amendment of the Framework Decision on terrorism to deal with terrorist use of the internet, and an EU Passengers Name Record (PNR) policy. In addition, the package will contain a report on the evaluation of the implementation by the Member States of the Framework Decision on terrorism. A few words on each of these elements.
The EU action plan on explosives is a follow-up to the 2005 Commission communication on this topic, and aims to respond to the repeated call from the European Council and JHA Council meetings to improve the explosives situation in Europe.
You will no doubt recall that the attacks in Madrid were committed using commercially available explosives and detonators, which prompted the call for EU action in this area. I am glad that I can report to you that a lot of good work has been done by our services together with a wide rage of representatives of the private sector. I have received what I think will prove to be a ground-breaking report from a public-private expert group which I have established which contains around 50 valuable recommendations to improve the security of explosives, precursors and detonators across the EU.
These recommendations will form the basis for the EU Action Plan which should be adopted in November. Amongst the measures that will be proposed there are, for example: the setting up of an EU Explosives database at Europol, with links to the responsible services in the Member States, an early warning system so that these services are informed quickly for example when explosives have been stolen, or a new terrorist modus operandi is discovered from credible intelligence informations.
This brings me to the Internet and the way this tool, which has brought amazing advantages to our world, is being misused by terrorists. We all know that terrorists enjoy the benefits of the internet just as much – or even more so – as ordinary citizens, for instance to plan their attacks or to disseminate messages of concrete incitement to commit terror attacks.
The benefits of e-learning have also not escaped the attention of terrorists – you can find detailed instructions on all kinds of terrorist tactics, including the production of explosives, on the internet.
The proposal I mentioned just now will aim at ensuring that these forms of behaviour will be made punishable across the EU.
Another element of the package of measures relates to a European policy on PNR. Reflection on the details of the proposal is still ongoing but the Commission's main intention is to ensure that each Member State collects the PNR records, processes them and, where appropriate, exchanges them with others.
Up until now, PNR has been associated mostly with negotiations aimed at securing that EU citizens data are correctly processed by our partners and allies, in particular the United States. The Commission thinks the time has come to change focus and devote resources to the security of the Union. The Union is at least as much a potential target of a terrorist attack as the United States and the use and analysis of Passenger Name Records is an important law enforcement tool, to protect our citizens.
The final element of the package consists of the second report on the implementation of the Framework Decision on combating terrorism by the Member States. The new report will also include information on the situation in the new Member States, which was not yet available in 2004.
This brings me to the more general question raised concerning an overall comprehensive evaluation of all counter-terrorism measures adopted until now.
Of course, the Commission is in favour of the principle of evaluating the effectiveness of policies. As regards JLS policies, in particular, you might be aware that work is ongoing on the development of a global evaluation mechanism. I am ready to cooperate as I have been doing in the past, with the Parliament and LIBE Committee to carry out the evaluation of the existing measures, including the international and EU agreement with our international partners. To be clear, my aim will be to strengthen, not to weaken our ability to prevent and prosecute terrorism in a more effective way.
As regards the exchange of information between the Member States and the EU institutions, I fully agree that this is as an essential aspect of the fight against terrorism.
As you know, I have been active in this area and put forward a number of legislative proposals over the past years: on data protection in the third pillar, on the principle of availability and on data retention of electronic communications. Unfortunately, except for the data retention initiative, it has not been possible yet to reach agreement on these proposals in Council, but I will continue to strive for their adoption.
It is often said that mutual trust is needed for effective co-operation, especially when combating terrorism. My view on this is that trust can be stimulated by us mainly in two ways: first through ensuring that there is a clear and appropriate legal framework in place which provides confidence that information supplied will be treated in an appropriate manner, and secondly through stimulating as many shared international experiences as possible, including joint training exercises, so that people working in the field get to know and appreciate each other.
Concerning Sit-Cen, I should mention that, although it has certainly provided the Council with valuable strategic analyses of the terrorist threat and I have established with M. Solana a good practical cooperation on sharing info and data. Nevertheless I don't see a role for SitCen in the area of operational co-operation – certainly not as a co-ordinating tool for investigations - since its mandate is limited to dealing with non-personal information.
This is rather a task for Europol and Eurojust, I believe, which are the organisations set up and better equipped to deal with such tasks.
We should not forget that an overwhelming majority of our citizens – 84% percent according to a recent Eurobarometer poll – are strongly in favour of EU action to combat terrorism and organised crime.
Naturally any action which we take must be in line with fundamental rights acquis and with Article 6 of the Treaty. I intend to submit to the member States a questionnaire on anti-terrorism measures they have adopted on their effectiveness and how these relate to the human rights framework. I am ready to share with you data and results of this exercise.
Finally I would stress that our counter-terrorism efforts clearly require joint action and dedication from the Parliament, the Council and the Commission, and I am committed to continuing this work together with you, and to respond positively to further invitations from the LIBE Committee, as I have been doing since my appointment at the European Commission.

lunedì, agosto 13, 2007

Liste terroristi: il Consiglio UE approva nuova procedura

Come preannunciato su questo sito il Consiglio UE ha adottato una nuova procedura in materia di"listing and de-listing" per quanto riguarda l'inserimento di organizzazioni ed individui "terroristi" nelle liste alla base di provvedimenti di congelamento dei beni ed altre misure di contrasto al terrorismo internazionale.
La decisione del Consiglio segue le numerose pronunce dellaCGCE e delTPG che avevano reso intollerabile la situazione.
Vengono previsti degli obblighi di informazione e di consultazione delle organizzazioni e degli individui coinvolti; nulla ancora sotto il profilo di un concreto controllo "giurisdizionale" e di concrete garanzie esigibili e tutelabili in sede giudiziaria.

domenica, luglio 29, 2007

Corte di giustizia e ne bis in idem

Due nuove sentenze della Corte di giustizia chiamata a pronunciarsi sulla portata dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'accordo di Schengen: C-288/05 e C-367/05. Il leit motiv è sempre il medesimo: la valutazione dei fatti fa aggio sulla qualificazione giuridica.
Nella prima si poneva anche un problema di interpretazione dell'art. 54 alla luce della DQ sul MAE, mentre nella seconda la Corte si pronuncia nei termini che seguono sulla rilevanza del "medesimo disegno criminoso" nella valutazione della "medesimezza dei fatti":
"un nesso soggettivo tra fatti che hanno dato luogo a un procedimento penale in due Stati contraenti diversi non implica necessariamente l’esistenza di un nesso oggettivo tra i fatti materiali di cui è causa, i quali, di conseguenza, potrebbero essere diversi dal punto di vista temporale e spaziale, nonché per la loro natura."
C-288/05:
1) L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti consistenti nel prendere possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell’importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l’imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall’inizio l’intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto art. 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.
2) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente «è stata eseguita» o «è effettivamente in corso di esecuzione attualmente», allorché l’imputato, conformemente al diritto del detto Stato contraente, è stato condannato ad una pena detentiva alla cui esecuzione è stata applicata una sospensione condizionale.
3) Ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non dev’essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente», quando l’imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell’esecuzione successiva della pena detentiva.
4) Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non può incidere sull’interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
C-367/05:
L’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del detto articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall’altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch’esse da un tale traffico non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;
– spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen.

martedì, luglio 24, 2007

Cassazione: indagini difensive e monopolio pubblico

La Corte di Cassazione, sezione prima, si pronuncia sulla validità, nel nostro sistema processuale, delle indagini difensive condotte all'estero dal difensore (nel caso si tratta di un paese di nuova adesione all'UE, la Bulgaria).
La Suprema corte ritiene di poter affermare che l'unico mezzo esperibile è quello della rogatoria nelle forme ordinaria o semplificata secondo la Convenzione applicativa di Schenghen (che nel caso della Bulgaria non era esperibile).
La pronuncia rappresenta la prova di come il processo di creazione di uno spazio giudiziario europeo, almeno per il momento, viaggi su un doppio binario, ad alta velocità quello relativo al rafforzamento dei poteri di indagine e di enforcement delle misure preventive emesse dall'autorità, assai più lento ed ineffettivo quello che concerne gli strumenti di garanzia e di tutela degli imputati (cartina di tornasole è la annosa questione relativa alla decisione quadro sui diritti delle persone imputate).
In effetti la rogatoria rimane uno strumento nelle mani della pubblica accusa che può benissimo disattendere le richieste investigative della difesa in questo modo mettendo seriamente in crisi quel principio della parità delle armi tra accusa e difesa, così strenuamente difeso quando si tratta delle prerogative della pubblica accusa ma sovente obliterato quando eventuali beneficiari sono gli avvocati.

La massima:

SENTENZA N. 23967 UD.29/05/2007 - DEPOSITO DEL 19/06/2007, sez. I

PROVE - INDAGINI DIFENSIVE SVOLTE ALL'ESTERO - UTILIZZABILITA' - ESCLUSIONE
La Corte ha affrontato l’interessante questione concernente la possibilità del difensore di svolgere all’estero indagini difensive. Ha stabilito che, in base ai principi generali del codice di rito, l’unica forma per la raccolta della prova all’estero è la rogatoria, con la conseguenza che il difensore non è direttamente abilitato ad esperire le indagini ex art. 391 bis c.p.p., ma deve rivolgersi all’autorità giudiziaria italiana affinché questa attivi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Nella specie, la Corte ha ritenuto inutilizzabili i risultati delle investigazioni prodotte dal difensore, consistenti in dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte in Bulgaria.

Liste di terroristi e Tribunale di Milano: tanto rumore per nulla

Occupa le pagine dei quotidiani la notizia di una presa di posizione della Procura di Milano in merito al valore probatorio delle liste di terroristi stilate dalla NU e riprese dall'UE ai fini del congelamento dei beni riconducibili alle organizzazioni del terrorismo internazionale.
Si tratta di vicenda assai complessa e che sta occupando in maniera seria le diverse giurisdizioni nazionali ed internazionali, soprattuto per quanto riguarda la tutela del diritto ad un ricorso effettivo, ovvero la possibilità di ricorrere ad una istanza giudiziaria avverso l'inclusione di un nominativo nelle liste; ciò in quanto il sistema istituito dal Consiglio di sicurezza, e di cui pure ci siamo occupati, appare assai carente sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali. Questo blog ha del resto pubblicato le numerose pronunce del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per quanto riguarda Milano invece il punto è diverso.
La Procura ha semplicemente riconosciuto che le liste hanno un valore investigativo, indiziario ma non possono e non devono costituire prova legale dell'appartenenza ad un gruppo terroristico.
Nulla di nuovo. Sul punto si era già soffermata la stessa Corte di Cassazione, sezione prima, nel gennaio 2007.

venerdì, luglio 20, 2007

Tra insider trading e market abuse

La Corte di giustzia delinea i campi di applicazione delle nozioni di insider trading e market abuse.
Assai interessanti i punti 30 e seguenti della sentenza della Corte, III sezione, rel. Lohmus, in causa C-391/04 - Georgakis.

Corruzione nel settore privato, ora anche in Italia

La legge comunitaria per il 2007 introduce nel nostro ordinamento anche la fattispecie criminale relativa alla corruzione nel settore privato in adempimento alla Decisione quadro dell'UE.
art. 30
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell’ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all’acquisizione di beni o servizi commerciali;
b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell’ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.

mercoledì, luglio 11, 2007

Terrorismo: il TPG interviene sulle liste di terroristi

La saga giudiziaria relativa alle liste dei terroristi si arricchisce di altre due fondamentali pronunce (Sison ed Al-Aqsa).
Le sentenze emesse dalla giurisdizione europea, in questo caso è il Tribunale di primo grado, sulla questione delle liste di terroristi, questa volta sono nette nel difendere i diritti dei ricorrenti.
Il Tribunale UE non ha remore a dichiarare che il sistema delle liste, per come è organizzato a livello comunitario, viola elementari diritti individuali.

martedì, luglio 10, 2007

OLAF: disponibile la relazione 2006

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione: intensificare la cooperazione con gli Stati membri


La Commissione europea ha pubblicato quest'oggi la relazione annuale 2006 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro le frodi. Si tratta di un settore per il quale la competenza è divisa fra la Commissione e gli Stati membri. La relazione illustra i principali provvedimenti assunti nel 2006 dagli Stati membri e dalla Commissione per migliorare la prevenzione e l'azione di contrasto delle frodi. Una valutazione statistica di tutte le irregolarità comunicate alla Commissione dagli Stati membri evidenzia che il numero totale di irregolarità è cresciuto nei settori dell'agricoltura, della coesione e dei fondi preadesione, mentre è sceso nel campo delle risorse proprie e dei fondi strutturali. Nonostante ne siano state notificate oltre 12 000, resta prioritario l'obiettivo di accelerare e migliorare la segnalazione delle irregolarità.

lunedì, luglio 02, 2007

Corte di giustizia: novità in materia penale

Il 28 giugno sono state presentate le conclusioni dell'avvocato generale Mazak nella Causa C-440/05, Commissione c. Consiglio (il seguito della vicenda in causa C-176/03) ed è stata depositata la sentenza in causa C-467/05, Dell'Orto.

Trattato UE e spazio penale

Il professor Steve Peers ha predisposto un documento che svela il volto delle norme in materia di Giustizia ed Affari interni come definite nel vertice di Bruxelles, che ha rilanciato (!?) il processo di riforma dei Trattati UE.

Riforma del codice penale

Ecco la bozza della Commissione Pisapia per la riforma del codice penale; un'altra ipotesi di riforma da mettere in archivio?

mercoledì, giugno 27, 2007

CGCE: obblighi antiriciclaggio degli avvocati

La Corte di giustizia, Grande sezione, in causa C-305/06, salva la direttiva in materia di obblighi antiriciclaggio imposti agli avvocati.
La linea adottata non è difforme da quella proposta dall'AG Maduro che riteneva compatibile la direttiva a patto di fornirne una interpretazione conforme ai diritti fondamentali; posizione a suo tempo difesa anche dal nostro blog.

mercoledì, giugno 20, 2007

Corruzione nel settore privato: l'evaluation della Commissione

La Commissione ha predisposto il rapporto sullo stato delle misure di recepimento della Decisione quadro in materia di corruzione nel settore privato: il link.

domenica, giugno 17, 2007

Pena di morte-moratoria: il Parlamento mette in mora il Governo

Pena di morte: la Commissione Esteri della Camera invita il Governo a procedere con urgenza alla presentazione della Moratoria all'ONU

Roma, 14 giugno 2007

-->La Commissione esteri della Camera dei Deputati ha approvato oggi all'unanimità una risoluzione presentata da Sergio D'Elia che "invita con rinnovata fiducia il Governo, ribadendo il mandato, a procedere con la massima urgenza e senza altri rinvii alla presentazione della Risoluzione pro moratoria alla Assemblea generale attualmente in corso, non essendo accettabile che, dopo un decennio di ostracismi, si impedisca ancora una volta (sotto forma di "rinvio") alle Nazioni Unite, dove è indiscutibilmente maggioritaria la posizione pro moratoria, di votarla e così manifestarla."Lo rende noto l'associazione radicale Nessuno tocchi Caino.
Il testo integrale della Risoluzione
Risoluzione in Commissione Esteri
La Commissione,
- Dinanzi alla straordinaria mobilitazione internazionale e all’Appello al Governo italiano che in poche ore è stato sottoscritto da 27 Premi Nobel [nel frattempo diventati 47] e molte altre personalità internazionali della cultura, da 201 parlamentari da tutto il mondo [intanto divenuti oltre 500] e – per le istituzioni italiane - da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, i Senatori a vita e 14 Presidenti di Regione;
- prendendo atto con soddisfazione che nel suddetto Appello si afferma di “conoscere fin dal 1994, e riconoscere nelle ultime settimane, la leadership dei Governi e del Movimento Pro-Moratoria italiani a favore della proclamazione di una Moratoria universale della pena di morte alle Nazioni unite”;
- prendendo atto anche che si esprime, come già, unanimi, il Parlamento italiano e il Parlamento europeo, che “dopo anni di rinvii e ricerche di consensi dell'Unione europea in quanto tale non richiesti né necessari, il tempo per l'azione al Palazzo di Vetro sia dunque arrivato”;
- apprezzando e ringraziando per la forza e l’onore così conferiti “al Presidente del Consiglio Romano Prodi affinché, dando seguito alle delibere del Parlamento italiano e agli inviti e riconoscimenti del Parlamento europeo, depositi nelle prossime ore, assieme al gruppo di paesi di tutti i continenti che si sono già manifestati, il progetto di risoluzione definito sulla base della Dichiarazione di associazione del dicembre scorso già sottoscritta da 93 paesi, per la Moratoria universale della pena di morte, al fine di porlo al voto entro la sessione in corso dell'Assemblea generale.”
Invita con rinnovata fiducia il Governo, ribadendo il mandato, a procedere con la massima urgenza e senza altri rinvii alla presentazione della Risoluzione pro moratoria alla Assemblea generale attualmente in corso, non essendo accettabile che, dopo un decennio di ostracismi, si impedisca ancora una volta (sotto forma di “rinvio”) alle Nazioni Unite, dove è indiscutibilmente maggioritaria la posizione pro moratoria, di votarla e così manifestarla.

Sergio D’Elia

Costituzione UE: la Presidenza è pronta al rush finale

Ecco il documento della presidenza tedesca, indirizzato alle delegazioni degli Stati membri, che mette a fuoco le principali difficoltà in vista del Consiglio che dovrà decidere come uscire dalle sabbie mobili del processo di ratifica del Trattato costituzionale.
In maniera sorprendente tra i punti aperti non figura il meccanismo di voto, rimesso con forza in discussione dal governo di Varsavia.
Punti ancora aperti alla discussionesono: l'inserimento dei simboli (inno, bandiera etc.), l'inclusione del riferimento alla Carta dei diritti, del principio della primazia del diritto UE, la politica estera e di sicurezza, l'ampliamento delle aree di competenza (con un riferimento ai cambiamenti climatici) nonché una più chiara ripartizione delle competenze tra stati membri (e soprattutto Parlamenti nazionali) ed UE.
Chiara ed ormai definitiva l'opzione per una riforma dei trattati esistenti e l'abbandono dell'approccio "costituzionale"; che il modello sia il testo messo in circolazione dal gruppo Amato?

venerdì, giugno 15, 2007

Falso in bilancio, la Corte costituzionale restituisce gli atti

Il giudice Flick deposita una lunga ordinanza di restituzione degli atti ai giudici che avevano eccepito l'incostituzionalità (da "inadeguatezza comunitaria") della norma sul falso in bilancio introdotta col d.lgs. 61/2002 in quanto detta riforma è stata superata dall'intervento normativo adottato con la legge 262/2005, in materia di risparmio.

Cassazione-MAE: ancora sui termini massimi della custodia cautelare

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PREVISIONE DI LIMITI MASSIMI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA - MANDATO DI ARRESTO "A TERMINE"

La Corte ha stabilito che, nel caso in cui sia lo stesso mandato di arresto a prevedere un termine di durata della custodia cautelare, è irrilevante la dimostrazione della mancanza nella legislazione dello Stato di emissione di limiti massimi per la carcerazione preventiva (fattispecie relativa alla Polonia).

Sentenza n. 17810 del 24 aprile 2007 - depositata il 9 maggio 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente L. Sansone, Relatore G. Paoloni)

mercoledì, giugno 13, 2007

Protezione dei dati personali, interviene la Commissione

Protezione dei dati – Proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

Il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha adottato conclusioni relative alla decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito di questa specifica cooperazione.
Il Consiglio ha concluso che la decisione quadro si fonderà sui principi minimi di protezione dei dati emanati dal Consiglio d'Europa ed ha inoltre annunciato che esaminerà tutte le soluzioni proposte dal Parlamento europeo, del cui parere terrà conto. Il Consiglio intende inoltre raggiungere un accordo politico sulla decisione quadro quanto prima e comunque entro la fine del 2007.
La Commissione si rammarica che la decisione quadro non sia stata ancora adottata, visto soprattutto che la proposta era stata presentata già nel 2005 e si limita a stabilire un livello minimo di armonizzazione dei principi di protezione dei dati.
La Commissione esorta il Consiglio a dare priorità al dibattito sulla decisione quadro per raggiungere un accordo politico quanto prima.

martedì, giugno 12, 2007

La Commisione UE ed il cybercrime

La Commissione ha reso noto un documento di lavoro in materia di crimini informatici e telematici. Nessuna nuova misura all'orizzonte ma la presa d'atto di come tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2001.

venerdì, giugno 01, 2007

Affaire Litvinenko: un crocevia dello spazio giudiziario europeo

La notizia ha copiosamente occupato la stampa ed anche l'attenzione dei law blogs.
Il caso dell'ex spia russa assassinata a Londra, con notevoli implicazioni di politica internazionale , è ora divenuto un caso giudiziario di portata europea.
Siamo al crocevia dell'interazione tra i sistemi penali nazionali ed i due grandi spazi giuridici continentali: Unione europea e Consiglio di Europa (di quest'ultimo anche la Russia, più male che bene, fa parte!).
L'autorità britannica ha richiesto alle autorità russe l'estradizione secondo le regole della Convenzione CoE del 1957.
Le autorità russe negano l'estradizione e lo fanno legalmente:
1) La Costituzione russa nega (come molte costituzioni nazionali) l'estradizione del cittadino;
2) la Convenzione europea in materia di estradizione, all'articolo 6, legittima il rifiuto delle autorità russe.
Nonostante ciò le autorità britanniche, Lord Goldsmith in testa, insistono, ma senza fondamento giuridico nella richiesta di consegna.
Proprio alla posizione dell'Attorney general potrebbe in questo caso tornare utile il tanto vituperato (dagli inglesi) diritto dell'Unione europea- ancora oggi il Regno unito è il più freddo, nei colloqui in corso sul futuro del Trattato UE, rispetto all'abolizione della regola dell'unanimità per l'adozione degli strumenti normativi in materia di Spazio di libertò sicurezza e giustizia.
I britannici potrebbero, infatti, emettere un Mandato di arresto europeo.
Il MAE, una volta immesso nel sistema SIS (Schengen), ed indirizzato a tutte le autorità giudiziarie e di polizia dei 27, pur non potendosi rivolgere alle autorità russe, di fatto impedirebbe a Lugovoi (il sospetto n.1 dell'omicidio di Litvienko) anche solo di transitare in uno dei 27 paesi dell'UE, pena l'arresto e la consegna ai giudici di Londra.
Un esempio di come la cooperazione giudiziaria europea e la creazione di uno Spazio di libertà sicurezza e giustizia non mettano in alcun modo a rischio la "sovranità penale" degli Stati membri bensì fungano da moltiplicatori dell'effettività degli ordinamenti e delle regole giuridiche nazionali (amedeo barletta).

Cassazione su rapporto tra MAE ed estradizione

Se non è MAE è estradizione pare sostenere la Suprema corte italiana, ribadendo comunque un favor per la consegna anche in casi di dubbi o di scelta della procedura sbagliata.

La massima:

Sentenza n. 20428 del 15 febbraio 2007 - depositata il 24 maggio 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Ambrosini, Relatore G. Conti)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO EMESSO PER FATTI CONSUMATI SINO AL MAGGIO 2002 - VALIDITA' COME DOMANDA DI ESTRADIZIONE

Secondo la Corte, è legittima la decisione della Corte di appello che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’estradabilità di un cittadino lettone, richiesto in consegna dal suo Paese sulla base di un mandato di arresto europeo per fatti commessi prima del 2002 (ovvero in un epoca antecedente a quella stabilità dall’art. 40 della l. 69/2005 per l’applicazione in Italia della disciplina del mandato di arresto europeo) . Nel caso di specie, la Corte ha infatti rilevato che nel mandato di arresto europeo trasmesso dalle autorità lettoni erano comunque presenti tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per una domanda estradizionale.

giovedì, maggio 31, 2007

DQ in materia di protezione dei dati personali

Serrate discussioni tra Parlamento europeo e Consiglio sulla sorte della Decisione quadro in materia di trattamento dei dati personali nel contesto della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
Il PE ha espresso ancora qualche giorno fa diverse critiche sul testo in discussione, critiche che provengono, pur con senso diverso, anche dal seno del Consiglio.
Intanto la Presidenza tedesca ha messo in circolazione una nuova proposta di compromesso.

lunedì, maggio 21, 2007

Cassazione: no all'indulto se si applica la pena inflitta altrove


PENA – INDULTO – APPLICABILITA’ A CONDANNA INFLITTA ALL’ESTERO ED ESPIATA IN ITALIA – ESCLUSIONE
La disciplina della esecuzione di condanne inflitte da uno Stato estero è regolamentata dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall’Italia con legge n. 334 del 25/7/1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell’11/8/88. L’art. 9.3 della Convenzione stabilisce che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione e non da quella dello Stato di condanna, ad eccezione del vincolo legato alla natura ed alla durata della sanzione (art. 10). L’art. 12 della Convenzione stabilisce, a sua volta, che una modifica della durata della pena può avvenire solo per effetto della concessione della grazia, dell’amnistia e della commutazione della pena, sicché tra le possibili cause modificatrici della durata della pena in esecuzione non rientra l’indulto.

mercoledì, maggio 16, 2007

Sanzioni penali CE:proposta della Commissione in materia di immigrazione

Sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare
Impiego: un fattore di richiamo per l'immigrazione illegale

Uno dei fattori che incoraggiano l'immigrazione illegale nell'Unione europea è la possibilità di trovare lavoro. La Commissione ha adottato oggi una proposta di direttiva per ridurre questo fattore di richiamo colpendo specificamente l'offerta di lavoro ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE. Partendo dai provvedimenti già esistenti negli Stati membri, scopo della proposta è garantire che tutti gli Stati membri indistintamente introducano – ed applichino effettivamente – sanzioni analoghe per i datori di lavoro che impiegano questi cittadini.

Un aspetto della politica europea globale d'immigrazione

La proposta si inserisce nella politica europea globale d'immigrazione: questo approccio interessa tutti gli stadi del fenomeno migratorio, è volto a sfruttare i vantaggi dell'immigrazione legale e include politiche di lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani. Oltre alle due comunicazioni sulle dimensioni esterne dell'immigrazione, in via di adozione insieme a questa proposta, la Commissione intende presentare nel settembre 2007 due proposte di direttiva sulla migrazione legale e una relazione sull'integrazione.

Elementi principali della proposta

La proposta prevede sanzioni per i datori di lavoro, non per i lavoratori, e interessa non solo le persone fisiche o giuridiche che ne impiegano altre per l'esercizio delle loro attività, ma anche i privati cittadini quando agiscono in qualità di datori di lavoro.
Stabilisce poi, come misura preventiva, che i datori di lavoro, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, siano tenuti a verificare che abbia un permesso di soggiorno o altra autorizzazione analoga. Le imprese avranno inoltre l'obbligo di presentare una notifica alle autorità nazionali competenti. Chi dimostrerà di avere adempiuto a tali doveri non sarà passibile di sanzioni.

Sarà invece passibile delle seguenti sanzioni chi impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare senza avere svolto le necessarie verifiche preliminari:
- multe (compresi i costi del rimpatrio degli immigrati irregolari);
- rimborso di salari arretrati, tasse e contributi di sicurezza sociale, e
- se del caso, altre misure amministrative, inclusa la perdita di sovvenzioni (anche di finanziamenti UE) fino a cinque anni e l'esclusione da appalti pubblici, anch'essa fino a cinque anni.
Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati come l'edilizia, tutte le imprese di una catena di subappalto saranno considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie imposte a un subappaltatore alla fine della catena che impiega immigrati irregolari.
Multe e altri tipi di sanzioni amministrative potrebbero però non essere un deterrente abbastanza forte per certi datori di lavoro. La Commissione propone quindi sanzioni penali per casi più gravi come:
- violazioni ripetute (tre in due anni);
- impiego di almeno quattro cittadini di paesi terzi in posizione irregolare;
- condizioni di particolare sfruttamento;- consapevolezza del fatto che il lavoratore è vittima della tratta di esseri umani.
La proposta prevede che gli Stati membri predispongano un efficace meccanismo che consenta ai cittadini di paesi terzi interessati di presentare denunce sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rilasciare permessi di soggiorno per un periodo limitato - in funzione della durata dei procedimenti nazionali – ai cittadini di paesi terzi che siano stati vittime di particolare sfruttamento e che cooperino ad azioni penali contro i datori di lavoro.
Aspetto determinante dell'iniziativa è che le misure siano applicate effettivamente. Per questo la Commissione propone che gli Stati membri effettuino un numero minimo di ispezioni nelle imprese stabilite nei loro territori.
Le imprese che inviano cittadini di paesi terzi in un altro Stato membro per prestazioni di servizi saranno oggetto di controlli da parte dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, e non dello Stato membro in cui sono forniti i servizi.

Il valore di un approccio armonizzato a livello europeo

Dei 27 Stati membri dell'Unione europea, almeno 26 hanno già introdotto adeguate sanzioni e misure preventive, e 19 anche sanzioni penali. Varia considerevolmente, tuttavia, non solo il contenuto di queste norme, ma anche la combinazione delle misure applicate. L'efficacia dei provvedimenti esistenti dipende in larghissima misura dagli sforzi e dalle risorse destinate alla loro applicazione.
La direttiva proposta intende ridurre queste discrepanze fra le misure preventive, le sanzioni e le modalità d'applicazione esistenti nei vari Stati membri e apportare valore aggiunto:
- migliorando l'applicazione delle misure;
- creando condizioni di parità per le imprese;
- inviando un chiaro messaggio ai datori di lavoro e ai paesi terzi sull'azione dell'Europa contro l'impiego illegale.

Valutazione d'impatto

La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che sarà pubblicata al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2007_en.htm
Per ulteriori informazioni sui lavori del vicepresidente Frattini si consulti il sito web:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_de.htm

sabato, maggio 12, 2007

MAE: la Cassazione definisce i limiti del "giusto processo"

Interessante pronunzia della VI Sezione della Cassazione (rel. Conti) sull'interpretazione della nozione di giusto processo recepita dalla legge italiana relativa al Mandato di arresto europeo.
Secondo i giudici del Palazzaccio il riferimento da operare è relativo ai diritti come garantiti dalle Carte internazionali ed in primis dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, cui del resto anche l'articolo 111 della Costituzione di ispira.
La massima:
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – PRESUPPOSTI – GARANZIE COSTITUZIONALI ATTINENTI AL “GIUSTO PROCESSO” – NOZIONE
La Corte ha chiarito che i “principi e le regole” contenuti nella Costituzione della Repubblica attinenti al “giusto processo”, il cui rispetto è condizione imposta dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 69 del 2005 per l’esecuzione del mandato d'arresto europeo, sono quelli definiti dalle Carte sopranazionali ed in particolare dall’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, al quale si richiama il novellato art. 111 Cost. Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso, nel quale il ricorrente si doleva che la sentenza di condanna emessa dalle autorità giudiziarie tedesche, per la cui esecuzione era stata chiesta la sua consegna, aveva violato i principi dell’oralità e del contraddittorio, in quando aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, che aveva riferito di dichiarazioni rese da un testimone che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Sentenza n. 17632 del 3 maggio 2007 - depositata l'8 maggio 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore

giovedì, maggio 10, 2007

Trattato di Prum: la posizione della House of Lords

Interessante rapporto della House of Lords sulla prospettiva di integrazione del Trattato di Prum nell'acquis UE. Il documento approvato è fortemente critico nei confronti dell'iniziativa tedesca di cui abbiamo già avuto modo di occuparci.