martedì, febbraio 27, 2007

CGCE: Segi e Gestora pro Amnistia, pronunciate le sentenze

Pronunciate le sentenze nei casi C-354/04P e 355/04 P. Si tratta di pronunzie assai rilevanti ed attese. Il dispositivo prevede il rigetto del ricorso ma nelle motivazioni si affacciano delle considerazioni interessanti. Vedi anche il post di DEDP sulle Conclusioni dell'AG Mengozzi.

In estrema sintesi:
1) il ricorso è rigettato;
2) c'è una parte sulla rilevanza delle questioni poste anche per il giudice nazionale (vengono riprese seppur non totalmente le conclusioni di mengozzi);
3) viene riaffermato come le informazioni sui gruppi terroristici provengono (siano fornite) dal livello nazionale (dai governi) e come le decisioni di congelamento siano eseguite dal livello nazionale, per cui è a quel livello che va ricercata la soluzione alla tutela giurisdizionale;
4) un lungo obiter pone il problema della base giuridica. Nel caso di specie sono attaccate delle Posizioni comuni, fonti a cavallo tra il II ed il III Pilastro, finalizzate alla definizione della posizione dell'Unione rispetto a grandi problematiche politiche; probabilmente non si tratta dello strumento normativo adatto ad intervenire su questioni connesse alla lotta al terrorismo con incidenza (ove riscontrata) sulla condizioni dei singoli.
Ove interrogata opportunamente la Corte potrebbe quindi dare una differente qualificazione giuridica alle fonti attaccate al fine di consentirne la judicial review nelle condizioni previste dalle disposizioni del Trattato UE (art. 35).
La Corte si ripropone come regolatore del traffico delle competenze e del controllo circa le basi giuridiche, evitando, ove possibile, di entrare sulle questioni di merito e sui livelli di tutela dei diritti quando farlo appare problematico....

venerdì, febbraio 23, 2007

martedì, febbraio 20, 2007

Il coordinatore UE antiterrosimo richiama al rispetto dei diritti umani

Interessante intervista sul quotidiano Le Monde di Gijs De Vries, coordinatore UE per le politiche antiterrorismo, che richiama l'Occidente al rispetto dei valori dello Stato di diritto. Secondo De Vries Europa ed USA non devono fare quello che i terroristi si aspettano, scendere sul loro piano e condurre una litta nella quale non sia più chiaro qual'è il modello di società che difendiamo. Il link all'articolo.

venerdì, febbraio 16, 2007

Consiglio GAI: risultati notevoli

Importanti i risultati raggiunti dal Consiglio GAI del 15-16 febbraio. Di seguito la sintesi ufficiale.
In breve: 1) raggiunto l'accordo sulla inclusione del Trattato di PRUM nel quadro del diritto UE, con eccezione della possibilità di operazioni di polizia al di fuori del territorio nazionale e 2) accordo raggiunto anche su una decisione quadro relativa al trasferimento delle persone condannate, viene riconosciuto quindi un diritto (!?) alla espiazione della pena nel proprio paese d'origine.


Main Results of the Council

The Council agreed on the integration into the EU legal framework of the parts of the Prüm Treaty relating to police and judicial cooperation in criminal matters (Title VI of the EU Treaty, the so-called " third pillar"), with the exception of the provision relating to cross-border police intervention in the event of imminent danger (Article 18). This last particular issue will be further examined by the Council at one of its forthcoming sessions.The Council also reached a general approach on a draft Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the EU. This instrument will allow the transfer of sentenced persons to another Member State for the purpose of enforcement of the sentence imposed, taking into account the possibility of social rehabilitation of the sentenced person.Finally the Council adopted a Regulation establishing the EU Agency for Fundamental Rights. This Agency will provide the relevant institutions and Member States with assistance and expertise relating to fundamental rights in order to support them when they take measures or formulate courses of action to fully respect fundamental rights.

giovedì, febbraio 15, 2007

PE: approvata la relazione della commissione temporanea sui voli CIA

Il PE approva un rapporto, relatore Claudio Fava, sulle extraordinary renditions ed i voli CIA sul territorio europeo.
Il link alla relazione finale ed alla sintesi della notizia.

lunedì, febbraio 12, 2007

Ambiente: La comunicazione della Commissione in materia di sanzioni penali

La Comunicazione della Commissione in materia di sanzioni penali a protezione dell'ambiente:

MEMO/07/50

Bruxelles, 9 febbraio 2007
Domande e risposte sulla tutela penale dell'ambiente
Perchè la Commissione presenta una nuova proposta di direttiva?
Nel 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, basata sulle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti la politica ambientale. Tuttavia nel 2003 il Consiglio, a seguito dell'iniziativa della Danimarca del 2000, ha adottato una decisione quadro[1], strumento previsto dal trattato sull'Unione europea nel campo della cooperazione in materia penale.
La Commissione ha impugnato la decisione quadro dinanzi alla Corte di giustizia contestandone il fondamento normativo. Il 15 settembre 2005 la Corte di giustizia ha annullato la decisione quadro e ha confermato la competenza della Comunità ad adottare misure relative al diritto penale connesse con la tutela dell'ambiente ove ciò sia necessario per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale comunitaria.
Per tener conto della sentenza della Corte e degli ultimi sviluppi intervenuti nella normativa ambientale la Commissione ha deciso di ritirare la precedente proposta di direttiva del 2001 e di elaborarne una nuova. La proposta presentata oggi dalla Commissione sostituisce pertanto sia la proposta di direttiva del 2001 che la decisione quadro del Consiglio del 2003.
Quali sono le principali differenze tra una decisione quadro e una direttiva?
Mentre la decisione quadro è adottata esclusivamente dal Consiglio, la direttiva proposta passerà all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo nell'ambito della procedura comunitaria di codecisione. Inoltre, per quanto riguarda la direttiva, la Commissione europea e la Corte di giustizia ne controllano l'attuazione da parte degli Stati membri, cosa che non avviene per le decisioni quadro.
Perché il diritto penale è uno strumento necessario alla lotta per la tutela dell'ambiente?
I reati ambientali comprendono una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente, come l'emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque, la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate. Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente e sulla salute umana, minano l'efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Si deve pertanto garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.
Quali reati saranno contemplati dalla direttiva?
La direttiva prevede un elenco di reati ambientali gravi, per lo più già contemplati dalla decisione quadro annullata, che era stata adottata all'unanimità nel 2003. Nell'elenco figurano: il trattamento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi; il commercio illecito di specie minacciate; il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono; il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o in cui siano depositate sostanze o preparazioni pericolose.
Nella maggior parte dei casi la punibilità di determinate attività dipende dal fatto che esse arrecano (o rischiano di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o all'ambiente.
Ad esempio, lo scarico illecito di sostanze pericolose nelle acque di superficie sarebbe punibile se provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o un grave pregiudizio all'ambiente. La spedizione illegale di rifiuti provenienti dall'Unione europea sarebbe punibile solo se interessa volumi non trascurabili e vi è una chiara intenzione di trarne profitto. Sarebbe inoltre punibile il traffico di animali o piante rare commesso in violazione del regolamento CITES[2]. Analogamente sarebbe perseguibile penalmente l'esportazione illecita di sostanze che riducono lo strato di ozono in paesi in via di sviluppo.
Nell'agosto 2006, il cargo Probo Koala ha scaricato circa 500 tonnellate di rifiuti tossici ad Abidjan, in Costa d'Avorio. I rifiuti sono stati poi riversati in vari siti nei pressi della città. A seguito di tale episodio molte persone sono decedute e in centinaia hanno avuto problemi respiratori, nausea, vertigini, vomito, bruciori e irritazioni provocati dai rifiuti tossici. Il caso Probo Koala sarebbe rientrato tra quelli contemplati dalla proposta di direttiva, trattandosi presumibilmente di una spedizione illegale di rifiuti.
Analogamente, anche l'esplosione chimica che si verificò a Seveso, in Italia, nel 1976 e che causò problemi dermatologici alle persone che vivevano nei dintorni, costrette all'esposizione di ingenti quantità di diossina, sarebbe rientrata nel campo d'applicazione della presente proposta, sempre che sia stata provocata per negligenza grave o violazione intenzionale della normativa.
La fuoriuscita di petrolio non è esplicitamente esclusa dalla proposta ma verrà contemplata da una proposta distinta, che sarà presentata nel corso dell'anno, diretta a modificare la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Perché la normativa penale attualmente in vigore negli Stati membri non è sufficiente ed è necessario agire a livello comunitario?
Dagli studi svolti dalla Commissione è emerso che sussistono ampie disparità tra gli Stati membri nella definizione dei reati ambientali e che in molti Stati membri i livelli delle sanzioni sono insufficienti. Ad esempio, per quanto riguarda il commercio di specie minacciate, il rapporto tra il valore più basso e il valore più alto dell'importo massimo della sanzione varia da 1 a 348. La proposta adottata dalla Commissione mira ad assicurare un livello minimo di tutela penale dell'ambiente in tutta l'Unione europea.
La proposta istituisce uno standard comunitario minimo per la definizione dei reati gravi contro l'ambiente, introduce un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche e fissa l'entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi. In questo modo sarà garantito che questi ultimi vengano trattati secondo modalità simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono tra le legislazioni nazionali. La proposta faciliterà inoltre la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazioni transfrontaliere.
Nella comunicazione del 24 novembre 2005 (COM (2005)538 definitivo/2) la Commissione ha illustrato la sua interpretazione della sentenza. In particolare ha sottolineato che, previa verifica della loro necessità, le misure relative al diritto penale richieste in un settore di competenza comunitaria dovrebbero comprendere, ove appropriato e necessario, la definizione della fattispecie di reato, la sua natura e il livello delle sanzioni penali applicabili. Inoltre il vicepresidente Frattini ha dichiarato di voler fare un uso prudente della competenza della Commissione ad adottare misure relative al diritto penale, le quali saranno decise caso per caso, e solo se necessario per il raggiungimento di ulteriori obiettivi politici fissati nel trattato.
Per quali casi la direttiva prevede il ravvicinamento dei livelli di sanzione?
In base al principio di proporzionalità la direttiva prevede il ravvicinamento delle sanzioni solo per casi particolarmente gravi. Le circostanze aggravanti per le quali è previsto un ravvicinamento delle sanzioni sono la particolare gravità delle conseguenze di un reato (come la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave pregiudizio per l'ambiente) o la commissione del reato da parte di un'organizzazione criminale. Queste circostanze sono in genere già considerate particolarmente gravi nel diritto penale degli Stati membri e sono già oggetto di altri atti comunitari.
Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, il ravvicinamento proposto su tre durate della pena è in armonia con le conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 25 e del 26 aprile 2002. Le tre durate sono correlate all'elemento psicologico (intenzionalità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Per i reati più gravi è prevista la reclusione di almeno 5 a 10 anni.
Il sistema delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue anch'esso un profilo su tre livelli corrispondente a quello individuato dal Consiglio Giustizia e Affari interni per le sentenze di condanna alla reclusione. Le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche sono simili ai valori minimi e massimi adottati dal Consiglio nella decisione quadro 2005/667/GAI sulla repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (importo non inferiore a 300 000 EUR e non superiore a 500 000 EUR, non inferiore a 500 000 EUR e non superiore a 750 000 EUR e non inferiore a 750 000 EUR e non superiore a 1 500 000 EUR).
La Commissione intende armonizzare completamente la legislazione penale degli Stati membri in materia di reati ambientali?
La presente iniziativa non è diretta ad armonizzare completamente la legislazione penale degli Stati membri, ma a prendere solo quelle misure a livello comunitario che risultano necessarie per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale.
Lo strumento prescelto è una direttiva, cioè un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella sua attuazione. Ai sensi dell'articolo 176 CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di istituire disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono istituire nuove figure di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe.
La proposta è formulata in modo tale da lasciare agli Stati membri la più ampia flessibilità nell'adattare le sue prescrizioni ai rispettivi ordinamenti penali vigenti. La proposta tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche e dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri. Ad esempio la direttiva riconosce che non tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche e consente pertanto agli Stati membri di scegliere altre forme di responsabilità per le persone giuridiche.
Quali sono le prossime fasi di attuazione della direttiva?
Gli Stati membri dovranno attuare la direttiva entro 18 mesi dalla sua adozione e comunicare le rispettive normative di attuazione alla Commissione. Tale periodo di attuazione non dovrebbe comportare difficoltà per gli Stati membri, in quanto molte disposizioni erano già contemplate nell'annullata decisione quadro 2003/80/GAI. Il termine per l'attuazione di tale decisione quadro sarebbe scaduto il 27 gennaio 2005, cosicché gli Stati membri avranno già provveduto ad emanare buona parte delle misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva.
In primo luogo la Commissione valuterà se le misure di attuazione presentate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva. In secondo luogo la proposta impone agli Stati membri di trasmettere ogni tre anni una relazione di attuazione della direttiva. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione elaborerà relazioni periodiche dirette a valutare il modo in cui la direttiva viene applicata negli Stati membri e a individuare possibili problemi di attuazione o la necessità di modificarla. In caso di attuazione inadeguata, la Commissione può avviare un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro inadempiente dinanzi alla Corte di giustizia, che può infliggere sanzioni severe.
Inoltre la Commissione si adopererà per raccogliere statistiche comparabili e affidabili sui reati ambientali negli Stati membri. A tal fine sarà istituito un gruppo di esperti incaricato di definire le informazioni necessarie.
Esistono altri strumenti rilevanti in questo settore?
Nel campo specifico dell'inquinamento provocato dalle navi sono particolarmente rilevanti due strumenti adottati nel 2005: la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni e la decisione quadro 2005/667/GAI intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, che è stata impugnata dalla Commissione dinanzi alla Corte per lo stesso motivo per cui ha impugnato la decisione quadro sull'ambiente, cioè l'erroneo fondamento normativo.
Quali altre misure si stanno prendendo per garantire l'attuazione della normativa ambientale dell'UE?
La presente non è un'iniziativa isolata. La Commissione sta cercando di rendere più efficace la normativa ambientale dell'Unione anche attraverso una serie di altri strumenti.
La Commissione può agire in giudizio contro gli Stati membri che tollerano attività illecite, inducendo la Corte di giustizia a comminare sanzioni pecuniarie. Ad esempio, nel 2003 la Grecia è stata condannata a pagare 20 000 euro al giorno per una discarica abusiva nell'isola di Creta. La Commissione si sta adoperando per garantire che le normative nazionali siano sufficientemente rigorose e attuino correttamente le disposizioni comunitarie. Essa mira ad eliminare le ambiguità o lacune presenti nelle legislazioni nazionali, che hanno l'effetto di indebolire gli obiettivi della normativa ambientale dell'UE.
La Commissione ha inoltre preso misure preventive elaborando, in consultazione con i terzi interessati, documenti guida per agevolare l'attuazione e il controllo del rispetto delle norme. Ha avviato studi per individuare Ie lacune nell'attuazione e intensificherà i contatti con gli Stati membri per far fronte ai problemi specifici che sono stati riscontrati. La Commissione inoltre incoraggerà gli Stati membri a sfruttare le possibilità di finanziamento a livello dell'UE e garantirà che il modo in cui essi programmano le spese nel quadro dei vari strumenti[3] contribuisca a migliorare l'attuazione della normativa ambientale dell'UE.
La Commissione svilupperà ulteriormente questa impostazione e nel corso del 2007 elaborerà una strategia riveduta sull'attuazione e il rispetto della normativa ambientale dell'UE. La strategia sarà incentrata sulle lacune attuative sistematiche che sono state individuate e incoraggerà l'uso di un insieme di strumenti legislativi e non legislativi.
[1] Decisione quadro 2003/80/GAI.
[2] Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, trasposta nel diritto dell'UE dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.
[3] Strumenti della politica di coesione, sviluppo rurale, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, programmi quadro per la ricerca, la competitività e l'innovazione, e nell'ambito del nuovo strumento unico per l'ambiente LIFE+.

Estradizione: La Consulta dichiara inammissibile una questione relativa all'art. 420 quater del c.p.p. (e principio di specialità)

Il Tribunale di Santa Maria C.V. (Caserta) aveva sollevato questione di costituzionalità in merito alla leggittimità della regola della specialità in materia di estradizione, per quanto riguarda i reati commessi, da cittadino italiano, antecedentemente a quelli che hanno dato origine alla consegna.
Si tendeva in tal modo a mettere in discussione un principio tradizionale delle procedure estradizionali qualle quello di specialità secondo il quale non si può procedere per reati diversi da quelli per i quali è stata richiesta e ottenuta l'estradizione.
Il parametro costituzionale invocato è, nell'ipotesi del GIP sammaritano, rappresentato essenzialmente dal principio di eguaglianza, parità di trattamento ed effettività della giurisdizione penale.
I giudici di palazzo della Consulta dichiarano la questione inammissibile rimandando, nel caso, al legislatore nazionale (la sentenza). (ab)

giovedì, febbraio 08, 2007

Reati ambientali: la Commissione riprende l'iniziativa

La Commissione pronta al varo di norme contro i crimini ambientali
Contro i crimini ambientali non bastano le leggi nazionali: ne è convinta la Commissione europea, che si appresta a proporre un pacchetto di nuove norme. Dovrebbe essere varato entro la fine della settimana, poi dovrà passare al vaglio degli Stati membri e del Parlamento europeo. La bozza in circolazione al momento prevede una lista di nove fattispecie di reato, che vanno dal furto o degradazione di esemplari di specie protette di fiori allo scarico illegale di rifiuti tossici. Per i crimini intenzionali che causano la morte o il ferimento grave di persone, vengono previste pene minime tra i 5 e i dieci anni di carcere. Tra un anno e tre anni i minimi di pena per altri delitti. Le aziende possono essere obbligate a ripulire, i loro manager possono essere rimossi, e le multe possono arrivare al milione e mezzo di euro. Le sanzioni ad oggi sono fissate a livello nazionale, e non tutti gli stati sono abbastanza severi, secondo il commissario all'ambiente, Stavros Dimas

MAE: prime conseguenze applicative della nuova legge tedesca

Ex-Nazi officer dodges EU extradition rules
07.02.2007 - 09:19 CET By Helena Spongenberg

BRUSSELS - Denmark has expressed disappointment over a German court's refusal to extradite a war crimes suspect - a former SS officer - on a legal technicality, exposing weakness in the EU arrest warrant scheme."I will not hide the fact that I would have liked to see another ruling," Danish justice minister Lene Espersen said Monday (5 February). "We have in Denmark fought to have Soren Kam extradited to face court, but we must of course respect the German court ruling."Mr Kam, who now lives in south Germany after becoming a German citizen in 1956, took part in the abduction and killing of newspaper editor and resistance activist Carl Henrik Clemmensen in 1943 when Denmark was occupied by Nazi Germany.Mr Clemmensen was unarmed and killed by eight shots from three different guns: one of the shooters faced court and was executed in 1946, one has vanished without trace and Mr Kam was found after undercover journalists saw him at a Nazi gathering in Austria in 1995.Mr Kam in 1998 admitted shooting Mr Clemmensen but claimed the act was "self-defence," while complaining that he is now too frail to face trial. "I am 85 and ill and I don't see well. I can't [cope] anymore," he told Danish news agency Ritzau.Denmark had expected the extradition to be a formality under the EU warrant scheme, which came into force in 2004 to smooth procedures for extradition of serious criminal suspects from one EU state to another.Mutual recognition of criminal decisionsThe EU warrant lists 32 offences to which the principle of "mutual recognition" applies, meaning that a judge in member state A does not have to approve an accusation in member state B before extraditing its citizen to member state B. Denmark indicted Mr Kam on four out of the 32 counts, including murder. "The presumption is that the judge does not have to double-check," CEPS think-tank expert Florian Geyer told EUobserver, adding that the so-called "mutual recognition of criminal decisions" is one of the cornerstones of the whole EU warrant scheme. But Germany has secured a special exemption from the normal EU warrant rules, meaning that Mr Kam can stay at home after courts in Bayern found him guilty of manslaughter "only" - a crime that is not covered by the 32-point EU mandate. "When a German has committed a crime abroad, the German juristiction must also be investigated...and in this case Mr Kam's German citizenship saves him from being extradited," a spokeswoman for the Bayern court told Ritzau. "It is legally quite complicated."The European Arrest Warrant was put in place in the aftermath of the 9/11 US terrorist attacks to help process terrorism suspects. It replaced previous procedures based on bilateral agreements between individual EU countries."[The warrant] is one of the key instruments we have in combating organised crime and terrorism," European Commission spokesman Friso Roscam-Abbing said. "The German judge has made use of one of the exceptions to the surrender...in general, war criminals are to be brought to justice."
from EUOBSERVER

mercoledì, febbraio 07, 2007

Novità dal Consiglio


Statewatch mette a disposizione due documenti di rilievo di competenza del Consiglio dell'UE.

1) La proposta di Decisione quadro presentata da Germania e Francia relativa al riconoscimento ed alla supervisione in materia di pene sospese e sanzioni alternative;

2) il manuale procedurale relativo all'acquisizione ed all'utilizzo di dati provenienti dai casellari giuridiari nazionali.

martedì, febbraio 06, 2007

Le Sezioni unite sulla legge di recepimento del MAE

E' accaduto quello che un pò tutti si aspettavano, ma è una notizia.
In sede interpretativa il giudice di legittimità ha ricostruito la legge italiana, facendo saltare (omettendo d'applicare) una norma prevista dal legislatore interno e che, de facto, riproduceva una garanzia costituzionale.
Non è tanto il merito, sul quale in definitiva ci troviamo d'accordo, ma è il metodo che non ci convince.
Le Sezioni Unite si sostituiscono a legislatore ed al giudice delle leggi in materia di libertà personale e garanzie fondamentali. Il testo della sentenza (ab).

lunedì, febbraio 05, 2007

Liste di terroristi ed accesso alle informazioni

Un'altra pronuncia della Corte di giustizia (causa C-266/05P) in materia di lotta al terrorismo e trasparenza delle informazioni poste alla base delle misure prese a livello dell'Unione europea.
Si tratta questa volta dell'appello contro la decisione del Tribunale di primo grado nella causa Sison.
La Corte rigetta il gravame proposto interpretando in maniera ampia la disponibilità del Consiglio UE in materia di accesso agli atti (La decisione).

domenica, febbraio 04, 2007

Il Parlamento europeo sulla pena di morte

29 gennaio 2007
Risoluzione del Parlamento europeo sull'iniziativa a favore della moratoria universale in materia di pena di morte

Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla moratoria universale in materia di pena di morte, in particolare quelle del 23 ottobre 2003, 6 maggio 1999 e 18 giugno 1998,
– viste le risoluzioni sulla moratoria in materia di pena capitale adottate da vari organismi ONU, fra cui la Commissione ONU per i diritti dell'uomo,
– viste le dichiarazioni UE a sostegno della moratoria universale in materia di pena capitale, in particolare quella presentata lo scorso dicembre all'Assemblea generale ONU, che è stata firmata da 85 paesi di tutti i gruppi geografici,
– visti gli orientamenti sulla politica UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena capitale,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la pena capitale è una punizione crudele e disumana nonché una violazione del diritto alla vita,
B. considerando che l'abolizione della pena di morte è un valore fondamentale dell'Unione europea e un requisito per i paesi che chiedono di aderire all'UE,
C. vivamente preoccupato del fatto che esistono tuttora o sono state reintrodotte legislazioni nazionali in decine di paesi del mondo che prevedono la pena capitale e comportano ogni anno l'esecuzione di migliaia di esseri umani,
D. considerando nel contempo che prosegue la tendenza verso l'abolizione della pena di morte a livello mondiale; compiacendosi al riguardo della completa abolizione della pena di morte negli anni scorsi in Liberia, Messico, nelle Filippine e nella Moldova e la reiezione da parte del Congresso peruviano del progetto di legge sull'introduzione nella legislazione della pena di morte per crimini di terrorismo,
E. considerando che l'Unione europea ha deciso, nel quadro degli "Orientamenti UE sulla pena di morte", approvati a Lussemburgo il 6 giugno 1998, di operare all'interno degli organismi internazionali verso l'abolizione della pena di morte,
F. considerando che il 9 gennaio 2007 il governo italiano e il Consiglio d'Europa hanno deciso di collaborare per raccogliere il massimo sostegno possibile a favore dell'attuale iniziativa in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che prevede una moratoria globale sulle esecuzioni, in vista della piena abolizione della pena di morte,
G. considerando che il 27 luglio 2006 la Camera dei deputati italiana ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede al governo italiano di presentare alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite e dopo aver consultato i partner dell'UE, ma senza passare attraverso la procedura di unanimità, una proposta di risoluzione per una moratoria universale in materia di pena di morte, al fine di abolire completamente la pena capitale nel mondo; che nella riunione del 22 gennaio 2007 il Consiglio Affari generali dell'Unione europea ha convenuto che a New York la Presidenza tedesca dell'UE avrebbe verificato le possibilità e modalità per riaprire il dibattito e deliberare sulla proposta di moratoria universale in materia di pena capitale,
H. condannando l'esecuzione di Saddam Hussein e lo sfruttamento mediatico della sua impiccagione,
1. ribadisce la sua antica posizione contro la pena di morte in tutti i casi e in tutte le circostanze ed esprime ancora una volta il proprio convincimento secondo il quale l'abolizione della pena di morte contribuisce a rafforzare la dignità dell'uomo e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo;
2. chiede che sia applicata immediatamente e senza condizioni una moratoria universale sulle esecuzioni, attraverso una risoluzione in questo senso dell'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite, che il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe poter controllare nella sua applicazione effettiva;
3. sostiene fermamente l'iniziativa della Camera dei deputati e del governo italiani, sostenuta dal Consiglio e dalla Commissione UE nonché dal Consiglio d'Europa;
4. invita la Presidenza UE ad adottare con urgenza un'opportuna azione per garantire che tale risoluzione sia presentata in tempi brevi all'attuale Assemblea generale ONU; invita la Presidenza UE e la Commissione a tenere il Parlamento europeo informato in merito ai risultati raggiunti nell'attuale Assemblea generale ONU sulla moratoria universale in materia di pena capitale;
5. sollecita le istituzioni e gli Stati membri UE a fare quanto possibile, politicamente e diplomaticamente, per garantire il successo di questa risoluzione in seno all'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite;
6. esorta vivamente tutti gli Stati membri UE a ratificare senza indugio il secondo protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, volto alla completa abolizione della pena di morte;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU nonché a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Slovenia e Schenghen

La Slovenia sempre più prima della classe tra i paesi di nuova accessione.
Dopo l'ingresso nell'Euro (gennaio 2007), dal 2008 si prepara anche la partecipazione a pieno titolo all'area Schegnhen (dedp).

giovedì, febbraio 01, 2007

MAE: statistiche 2005

Il Consiglio UE ha elaborato i questionari distribuiti a tutti gli Stati membri.
Sono dunque disponibili le statistiche relative all'applicazione della Decisione quadro sul Mandato di arresto europeo. Il documento è consultabile qui.