sabato, febbraio 26, 2011

Due o tre brevi considerazioni sulla direttiva rimpatri e i suoi effetti nell'ordinamento interno

La direttiva rimpatri (2008/115/CE) ha visto scadere il termine per la trasposizione lo scorso 24 dicembre. Da allora la direttiva è invocabile (ed applicabile) nei sistemi giudiziari e dinanzi alle Autorità amministrative dei paesi che non l'hanno ancora trasposta, almeno nelle sue parti idonee alla immediata applicazione.
La direttiva di per sè non contiene obblighi di penalizzazione nè di depenalizzazione (come pure in astratto, e nonostante le varie tesi che si susseguono in questi giorni, potrebbe), acendo una posizione piuttosto agnostica per quanto riguarda le potestà sanzionatorie penali degli Stati membri.
In secondo luogo la direttiva si applica solo ai soggetti già presenti sul territorio degli Stati UE, non estendendosi il suo campo di applicazione ai soggetti in fase di ingresso nello spazio UE.
La direttiva garantisce, però, alcuni diritti minimi ai cirttadini dei paesi terzi sottoposti a procedure di rimpatrio.
Non molti, non essenso il tenore politico e giuridico della direttiva particolarmente garantista (vedi l'amplissimo termine di detenzione amministrativa dalla stessa consentito).

E' probabile che la direttiva non consenta la carcerizzazione di soggetti rispetto ai quali si sia adottato un ordine di abbandonare il terruitorio dello Stato non conforme alla disciplina della direttiva in materia di rimpatrio volontario (o comunque ai termini della stessa disciplina UE).
E' sicuro che la direttiva non consenta in via ordinaria l'accompagnamento coatto dei cittadini extracomunuitari nei loro paesi di origine.
E' sicuro che conceda a questi un termine per il ritorno volontario che vada da un minimo di 7 ad un massimo (estensibile) di 30 giorni.
E' certo che la direttiva riduca il termine per il divieto di reingresso nel territorio dell'Unione in maniera considerevole rispetto alla attuale disciplina italiana (max 5 anni in genere).
In breve, la direttiva, in un quadro come duicevamo non particolarmente garantista, prova a razionalizzare le procedure di rimpatrio ed espulsione introducendo alcuni diritti minimi.
E' chiaro che le norme della direttiva, in primis quelle in questa sede citate, sono direttamente applicabili e direttamente vincolanti per i giudici interni e per la amministrazione dipendente dal Ministero dell'Interno.
Ciò nonostante e nonostrante le numerose pronunce giudiziarie che si rincorrono in giro per l'Italia alla ricerca di interpretazioni non sempre estremamente convincenti, le Prefetture e le Questure italiane predispongono ancora gli accompagnamenti coatti col beneplacito dei Giudici di pace sui quali è stata scaricata una immane responsabilità, come comprovato dal provvedimento predisposto dalla Questura di Caserta che Dell'Europa e delle pene mette qui a disposizione.