martedì, dicembre 30, 2008

CGCE, responsabilità civile dei magistrati e la posizione del Governo

Interrogato sulla questione relativa alla riforma della norma interna sulla responsabilità civile dei magistrati (atto n. 5/00638), a seguito della censura operata dalla Corte di giustizia nella nota sentenza (già segnalata da questo sito) "Traghetti del Mediterraneo", il Ministero della giustizia (ed i magistrati-funzionari che vi lavorano) offrono una risposta abbastanza sorprendente, per chi non conosce la cultura giuridica nazionale, un vaniloquio presuntamente dotto che tenta essenzialmente di sottrarsi al problema, dimostrando tra l'altro anche una scarsa conoscenza del diritto comunitario.
Gli estensori dell'intervento ministeriale non hanno evidentemente letto correttamente né la sentenza citata, che richiama direttamente l'applicazione della legge 117 dell'88, né la stessa legge 117 dell'88 che pure riguarda, come previsto dallo stesso art. 2, una ipotesi di responsabilità dello Stato per atti dei suoi funzionari, quali sono i magistrati appunto.
In entrambi i casi si tratta dunque di applicazione della responsabilità aquiliana per danni cagionati da una attività umana. Il risultato di tutto ciò non sarà altro che determinare un interessamento della Commissione europea in una materia che nel nostro paese pare non possa essere affrontata con ragionevolezza e serenità.
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TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto dì sindacato ispettivo in discussione gli interroganti segnalano che a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 giugno 2006, C-173-03, costituirebbe violazione del diritto comunitario omettere di procedere ad una revisione della legge 13 aprile 1988 n. 117, cosiddetto Vassalli, sulla responsabilità civile dei magistrati. Tale sentenza, infatti, avrebbe statuito che «il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che escluda la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale». In particolare, nell'interrogazione si prospetta che sarebbe inopponibile l'attuale limite del dolo o colpa grave posto all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati. Senza volersi in questo momento soffermare sulle valutazioni di carattere politico relative all'iniziativa legislativa eventualmente da assumere sul punto, sotto il profilo tecnico si rileva che la decisione del giudice comunitario e la disciplina interna richiamata si pongono su piani del tutto differenti. La questione pregiudiziale posta all'attenzione della Corte aveva ad oggetto la compatibilità della legge 13 aprile 1988 n. 117 con il principio di responsabilità comunitaria dello Stato, nella parte in cui esclude che possa dare luogo a responsabilità l'attività d'interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove, nonché nella parte in cui limita detta responsabilità ai casi di dolo o colpa grave del magistrato (articolo 2). Mentre sotto il primo profilo il principio di responsabilità entrerebbe in contraddizione con la funzione giurisdizionale, e cioè con il principio di indipendenza del giudice, sotto il secondo profilo il contrasto si porrebbe con il limite introdotto dal legislatore in funzione di bilanciamento fra responsabilità civile e peculiarità della funzione giurisdizionale. Il Collegio dell'Unione trova la soluzione attraverso il riferimento alla nozione di violazione manifesta del diritto comunitario: le attività proprie della funzione giudiziaria ed i limiti introdotti dal legislatore nazionale alla responsabilità civile dei magistrati - dice la sentenza - non hanno rilievo se conducono ad una violazione manifesta del diritto comunitario. Il piano della responsabilità civile del magistrato è, quindi, completamente differente da quello della responsabilità dello Stato, tanto che eguale responsabilità lo Stato avrà per l'ipotesi in cui il giudice abbia fatto esatta applicazione delle norme di diritto interno che siano, però, in conflitto manifesto con il diritto dell'Unione. L'illecito comunitario, cioè, non è un illecito giudiziario - come è stato rilevato negli studi che hanno commentato la decisione della Corte di giustizia - ma un illecito dello Stato. E l'attività d'interpretazione ed applicazione di norme non
rappresenta un ostacolo, perché la responsabilità non è di diritto interno, ma di diritto comunitario. Infatti, nel caso Brasserie du pécheur-Factortame esaminato dalla decisione della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, cause riunite C-46 e C-48/93, il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è affermato con riferimento ad ogni organo dello Stato membro che abbia dato origine alla trasgressione. Lo Stato, così come accade nell'ordinamento giuridico internazionale, è infatti considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo. Le peculiarità dell'organo, ai fini della responsabilità civile, rilevano solo dal punto di vista dell'illecito di diritto interno, in quanto in questo caso la responsabilità è riconducibile, appunto, allo specifico organo. Nel caso dell'illecito comunitario tale limite non ha ragion d'essere in quanto, considerato «dall'esterno», lo Stato rileva come unità e, si ripete, quale sia l'organo agente è circostanza irrilevante per il diritto comunitario. Mentre, dunque, dal punto di vista della responsabilità di diritto interno le peculiarità della funzione possono costituire un limite alla responsabilità stessa, dal punto di vista dell'illecito comunitario restano irrilevanti, posto che soggetto agente si intende non l'organo ma lo Stato. L'illecito, si è detto, è dello Stato e non del giudice. Nel caso di responsabilità dello Stato per violazione comunitaria derivante da provvedimento giurisdizionale non trova applicazione, quindi, la legge n. 117 del 1988, perché la fattispecie non è di illecito giudiziario, ma di illecito dello Stato in senso proprio. Il problema, cioè, non è di difformità della legge italiana (sulla responsabilità civile dei magistrati) rispetto all'ordinamento comunitario, ma di mancanza dei presupposti di applicabilità della normativa in discorso. Da tali premesse discende, pertanto, che la normativa posta dalla legge n. 117 del 1988, come rilevato anche dalla dottrina, non è in contrasto con la decisione della Corte di giustizia richiamata nell'interrogazione. Ciò chiarito in ordine alla prima questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo si fa presente, peraltro, con riferimento all'ulteriore quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati costituisce uno degli obiettivi del Ministero della Giustizia e la sua elaborazione sarà avviata all'esito del varo della riforma del codice di procedura civile - già approvata dalla Camera dei Deputati il 1o Ottobre 2008 ed ora all'esame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato.

mercoledì, dicembre 10, 2008

Il momento del diritto penale comunitario

Pubblicata la direttiva 2008/99 che sancisce definitivamente la copetenza penale della Comunità, quantomeno in materia ambientale.

venerdì, novembre 14, 2008

Comunitaria 2008: importante presa di posizione dell'UCPI

LEGGE COMUNITARIA 2008

Il tormentato iter di approvazione di un nuovo Trattato per l’Unione Europea ha dimostrato, una volta ancora, come uno dei principali ostacoli ad una reale condivisione dei progetti di riforma sia costituito dalla diffusa percezione delle istituzioni comunitarie come un apparato tecnocratico chiuso in se stesso, autoreferenziale e lontano dai modelli democratici cui sono tendenzialmente improntati gli ordinamenti degli Stati membri.
Ed, infatti, solo nel primo pilastro si è assistito ad un timido temperamento del deficit democratico che da sempre caratterizza l’attività normativa degli organi dell’Unione Europea, attraverso un più significativo coinvolgimento del Parlamento Europeo nella produzione degli strumenti normativi di diritto comunitario.
Al contrario, nel settore nevralgico delle politiche del terzo pilastro, laddove è fondamentale che le scelte, in particolare di politica criminale e di politica giudiziaria, siano frutto di un confronto dialettico quanto più ampio tra le varie componenti parlamentari, si assiste al monopolio decisionale da parte del Consiglio (e dunque degli esecutivi degli Stati membri), senza che il Parlamento Europeo (unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini dell’Unione) sia adeguatamente coinvolto nelle scelte legislative del settore giustizia, libertà e sicurezza.
Una siffatta attribuzione di competenze nella fase ascendente e decisionale dovrebbe imporre di enfatizzare il ruolo del Parlamento nazionale, almeno nella fase, discendente, di adeguamento del diritto interno al diritto dell’Unione Europea, così da controbilanciare e circoscrivere il potere normativo dell’esecutivo derivato da (ed autoalimentato con) il sistema comunitario.
Tuttavia, nel recepimento degli strumenti normativi di terzo pilastro, si è andata consolidando una prassi che, privilegiando il ricorso alla legislazione delegata, finisce con il confinare l’intervento del Parlamento ad una ratifica meramente burocratica (addirittura anche con forme di silenzio-assenso) dell’operato del Governo.
L’alluvione di leggi-delega e decreti legislativi verificatasi in materia penale negli ultimi anni – tanto da doversi riconoscere che quello previsto dall'art. 76 Cost. si è affermato come procedimento ordinario di legislazione penale – imporrebbe, già a livello interno, una profonda riflessione sulla derive verso l’esecutivo delle scelte di politica criminale.
Il processo legislativo costituito dal conferimento di delega legislativa parlamentare al Governo e correlata decretazione (art. 76 e 77 co.1 Cost.) è oggetto di particolare attenzione in ambito penale perché propone profili di tensione con le peculiari istanze di certezza e garanzia proprie del principio di legalità, istanze che, tra l’altro, esigono che il diritto penale si fondi sulla legittimazione democratica più immediata e diretta, essendo frutto di un trasparente ed aperto confronto tra maggioranza e minoranze, e non di decisioni assunte esclusivamente all'Esecutivo.
Oltretutto, nel settore specifico dell’attuazione di norme UE, il ricorso alla legislazione delegata pone all’interprete un ulteriore parametro di legittimità delle norme di recepimento: non vi sono più solo la conformità ai principi costituzionali che regolano il diritto ed il processo penale e la coerenza alle norme UE da attuare (da garantire, tra l’altro, attraverso disapplicazione ed interpretazione conforme), ma anche l’ulteriore termine di costituzionalità rappresentato dalla congruenza tra legge delega, decreto legislativo ed art. 76 Cost.
Il tutto in un ambito delicatissimo, nel quale massimamente dovrebbero essere garantite tassatività e determinatezza.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. Legge Buttiglione), nel fissare norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede l’adozione di disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, “anche mediante” il conferimento al Governo di delega legislativa.
Ancorché il ricorso alla delega al governo nella materia della cooperazione in materia penale sia previsto dalla legge n. 11/2005 in via eventuale – dovendosi fondare su un apprezzamento di opportunità avuto riguardo alla natura dell’atto cui dare attuazione, al rilievo ed alle implicazioni di carattere sistematico che presenta il recepimento delle singole decisioni quadro – anche nel settore del terzo pilastro, tuttavia, la legislazione delegata va assumendo il ruolo di strumento privilegiato (se non addirittura unico) di adeguamento del giure penale alle norme sovranazionali.
Nello specifico delle leggi comunitarie, la legge delega è il frutto di scelte, indirizzi ed elaborazioni del Governo (ai sensi dell’art. 8 della legge 11/2005, la legge comunitaria è, di norma, di iniziativa governativa), mentre al Parlamento viene assegnato un ruolo del tutto marginale, ai limiti della mera ratifica formale.
Siffatta procedura si traduce, nell’attività di recepimento degli strumenti normativi del settore Giustizia, Libertà e Sicurezza, in un vero e proprio cortocircuito decisionale. Ed invero, le decisioni quadro (ed i principi per la loro attuazione) sono adottate all’unanimità dal Consiglio UE, ossia dai rappresentanti del Governo degli Stati membri: in sede nazionale è poi lo stesso Governo che presenta al Parlamento il disegno di una legge delega (la legge comunitaria) con il quale propone di attribuire a sé stesso – ottenendolo – il potere di trasporre con decreto legislativo (secondo quei medesimi principi) la decisione quadro nell’ordinamento interno.
L’Unione delle Camere Penali, auspicando che – in una più ampia e condivisa revisione dei Trattati – sia finalmente sanato il deficit democratico intrinsecamente connesso alle fonti dell’UE e consapevole della necessità di affermare la centralità del Parlamento nazionale nell’iter di attuazione delle norme comunitarie, ha promosso un disegno di legge costituzionale di modifica dell’art. 76 della Costituzione, inteso a riservare al procedimento legislativo ordinario ogni intervento in ambito penale (sia sostanziale che processuale) che si renda necessario nell’attività di recepimento degli obblighi comunitari ed internazionali.
In attesa che si avvii nel Parlamento una riflessione sulle proposte dell’Unione delle Camere Penali e, più in generale, sulla necessità di riaffermare la centralità del Parlamento nel recepimento degli strumenti normativi UE che implichino interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, si ritiene indispensabile che le Camere sin da ora si riapproprino del proprio ruolo, svicolando dalle procedure previste dalla legge 11/2005, quantomeno, l’attuazione delle decisioni quadro.
Nel disegno di legge comunitaria per il 2008 presentato lo scorso 26 febbraio 2008 (d.d.l. A.S. 1078) il Governo propone al Parlamento di conferire delega legislativa per l’attuazione, tra l’altro, alle decisioni quadro:
- 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; - 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
La natura e gli effetti che le decisioni quadro in questione – in particolare la prima – avranno sull’ordinamento penale e processuale penale interno non consentono di ritenere opportuno che la loro attuazione avvenga attraverso la delega al governo, senza accordare al Parlamento piene prerogative attraverso l’iter ordinario di formazione e approvazione delle leggi.
Nella specie si tratta di decisioni quadro che incidono direttamente sul diritto penale sostanziale e processuale, introducendo misure che coinvolgono i diritti e le garanzie delle persone sottoposte a procedimento penale o comunque destinatarie di provvedimenti assunti in procedimenti penali.
Al di là dei fondati rilievi di merito che possono sollevarsi in relazione al contenuto delle decisioni quadro ed al tenore dei principi e criteri direttivi contenuti nel d.d.l. (va rimarcata, in ogni caso, la totale assenza di rigore, analiticità e chiarezza nei principi e criteri direttivi, in particolare nella delega per la previsione di sanzioni alle violazioni delle direttive da attuare), occorre risolvere la più volte denunciata questione di metodo legislativo, evitando di sclerotizzare una prassi che presenta gravi profili di tensione con i principi generali del diritto e del processo penale.
Si chiede, pertanto, lo stralcio dal d.d.l. delle disposizioni riguardanti l’attuazione delle decisioni quadro (artt. 24, 25 e 26) e di riservare per le stesse specifici d.d.l. da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Parlamento in via ordinaria, avviando una prassi che individui, quantomeno per la attuazione degli strumenti di terzo pilastro, l’esistenza di una riserva assoluta di legge parlamentare.
Roma, 7 novembre 2008
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, novembre 11, 2008

CGCE: riaffermato il principio tempus regit actum

*Procedimento C‑296/08 PPU: la sentenza della terza sezione della Corte, pronunciata il 12 agosto - in sede di prima applicazione della nuova procedura pregiudiziale d’urgenza (PPU) con riferimento ad una vicenda con incidenza in materia penale - concerne una complicata questione relativa alle norme applicabili ad una procedura di estradizione per reati commessi prima dell’entrata in vigore della decisione quadro sul Mandato di arresto europeo. La Corte coglie l’occasione della sentenza anche per riaffermare il principio tempus regit actum secondo il quale “le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, in linea di principio, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore”(p. 80).

lunedì, novembre 03, 2008

Proposta di direttiva: sanzioni per chi offre lavoro a immigrati irregolari

Proposta di direttiva che prevede rigide sanzioni per le imprese che offrono lavoro a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione. Il testo.

venerdì, ottobre 24, 2008

La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell'immunità (insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni date) dei parlamentari europei

La Corte di giustizia, pronunciandosi nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, relative alla vicenda giudiziaria dell'ex parlamentare Marra, ha stabilito che:

Le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso,

– il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’immunità;
– il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento europeo che emetta al più presto un parere;
– il giudice nazionale, qualora ritenga che il deputato europeo goda dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all’azione promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.

venerdì, settembre 19, 2008

Caso Zanotti: la sentenza della CdA di Bologna

Si pubblica la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha autorizzato l'esecuzione del MAE emesso dalla Corte di Kalamata a carico di Zanotti per traffico internazionale di stupefacenti (20 grammi di hashish nel caso di specie!); avevamo sollevato su questo Blog dubbi sulla giurisprudenza della Cassazione in tema di interpretazione coforme della legge interna sul MAE per quanto riguarda i termini massimi di custodia cautelare (di fatto veniva considerato inapplicabile il divieto di consegna verso paesi le cui legislazioni non prevedono termini massimi di custodia cautelare); la questione è passata sotto silenzio ed ora se ne avvertono le prime conseguenze.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale per consegna da parte dell'Italia a seguito di mandato di arresto europeo emesso nei confronti di:
Luca Zanotti, nato a Rimini il 10/10/1983, residente in Santarcangelo di Romagna, Via Pedrignone n. 21, attualmente con obbligo di dimora nel Comune di Santarcangelo di Romagna,
FATTO E DIRITTO





In data 23.05.2008 i carabinieri di Bologna hanno eseguito l'arresto, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria greca, di Zanotti Luca, nato a Rimini il 10.10.1983;
Lo Zanotti, interrogato in sede di udienza di convalida dell'arresto il giorno 24.05.2008, ha negato il proprio consenso alla consegna.
All'esito dell'udienza, convalidato l'arresto, lo Zanotti è stato rimesso in libertà ed è stata applicata nei suoi confronti la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Santarcangelo di Romagna con divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 22.00 e le ore 6.00 di ogni giorno.
Ritiene la Corte che sussistano tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta:
- il mandato di arresto posto a fondamento risulta sottoscritto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Kalamata - ed è debitamente motivato:
- l'autorità greca ha inviato gli atti relativi al procedimento penale pendente nei suoi confronti; ed in particolare, la sentenza n. 142/2007 in data 20 novembre 2007 della Corte di Appello di Kalamata, con la quale ne è stato disposto l'arresto e la detenzione temporanea in custodia cautelare fino a che non fosse intervenuto il giudizio sulla causa penale; Luca Zanotti è imputato di aver introdotto nel territorio greco sostanze stupefacenti, di aver acquistato sostanze stupefacenti, di aver trasportato sostanze stupefacenti e di aver detenuto sostanze stupefacenti; con la stessa decisione la Corte lo ha rinviato a giudizio davanti al Tribunale correzionale monocratico di Kalamata per aver fatto uso in comune con altra persona di sostanze stupefacenti ed in particolare di canapa indiana, senza che sia risultato dipendente da sostanze stupefacenti;
- ha quindi disposto la sospensione del processo per i più gravi delitti di competenza della medesima Corte;
- il cittadino italiano è stato fermato il 29.09.2005 al km. 7 della strada provinciale di Areopoli - Kalamata, insieme ad un connazionale, mentre era alla guida di un'automobile nella quale è stato rinvenuto un quantitativo di canapa indiana lavorata nella forma di cioccolato, del peso totale di 21,95 grammi, di cui un quantitativo di 1,95 grammi era confezionato con un sacchetto di plastica e riposto in un marsupio trovato sul pavimento lato passeggero, mentre un quantitativo di 20 grammi era contenuto in un sacchetto di plastica posto sotto il sedile lato passeggero;
- lo Zanotti è accusato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente al fine della successiva cessione;
- appaiono soddisfatte le garanzie relative ai diritti ed ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione;
- appaiono rispettati i principi enunciati dall'art.6 legge 22 aprile 2005 n. 69 relativi al contenuto del mandato di arresto europeo;
- dalla qualificazione giuridica del fatto risulta che i reati contestati sono puniti anche dalla legge italiana;
- ciascun fatto ascritto è punito dalla legge dello Stato richiedente con pena non inferiore a dodici mesi;

- non risulta la sussistenza di alcuno degli elementi ostativi di cui all'art. 18 della legge n. 69/2005;
- è stato emesso dall'autorità giudiziaria greca provvedimento applicativo di misura detentiva cautelare temporanea tino al giudizio;
- non è stato offerto all'esame della Corte alcun elemento concreto dal quale dedurre eventuali irregolarità o violazioni dei principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali o in tema di diritti di libertà e del giusto processo;
Ritiene, inoltre, la Corte che le doglianze di cui alla memoria presentata dal difensore dello Zanotti siano infondate in quanto:
1) sulla dedotta assenza dell'indicazione dei limiti massimi di carcerazione preventiva nel mandato di arresto, si osserva che non appare necessaria da parte dell'autorità dello Stato richiedente l'indicazione di termini massimi della custodia cautelare essendo noto che la Grecia prevede termini temporalmente definiti di custodia preventiva prima della fase del giudizio come ricordato nella sentenza delle SS. UU. 30.01.2007 n.4614; e che il mandato di cui trattasi si basa sulla richiamata decisione esecutiva della Corte di Appello di Kalamata con la quale è stata sospesa l'udienza ed è stato ordinato l'arresto e la custodia cautelare, definita come temporanea, dell'imputato fino al giudizio sulle accuse a suo carico; ritiene la Corte che, proprio sulla base della formulazione del principio di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 30.01.2007 n. 4614, richiamata nella memoria difensiva, l'art. 18 lett. e) della legge sul mandato di arresto europeo deve essere interpretato nel senso che non sia richiesta nell'ordinamento dello Stato richiedente una disciplina normativa simile a quella italiana, nel senso che non si richiede la previsione di termini massimi complessivi di custodia cautelare; bensì che nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare quantomeno fino alla sentenza di condanna di primo grado; tale requisito appare soddisfatto dalla legislazione greca essendosi richiamata negli atti trasmessi la durata temporanea della misura cautelare disposta nei confronti del cittadino italiano;
2) sul luogo di commissione del reato di detenzione, trasporto ed importazione di sostanze stupefacenti, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, essendo parte della condotta avvenuta in Italia, vi sarebbe il difetto di giurisdizione dell'autorità greca: quantunque nella sentenza della Corte greca
' si affermi che la sostanza è stata importata dall'Italia, non vi è nessun dato in base al quale tale circostanza risulti provata; né è dato conoscere in quale parte del territorio nazionale sarebbe avvenuto l'acquisto; in ogni caso, le condotte contestate dall'autorità greca sono state tutte consumate in quel territorio, potendosi, tutt'al più, ipotizzare che in territorio italiano sia stata tenuta una condotta di esportazione, diversa dunque da quelle contestate.
3) sull'asserita assenza di motivazione del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, il quadro indiziario in esso rappresentato e richiamato nella sentenza della Corte di Appello di Kalamata




Appare sufficientemente circostanziato sulla base del! attività investigativa svolta che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente la cui detenzione
È stata riferita agli occupanti dell'automobile in cui è stata rinvenuta; in questo senso si ritiene soddisfatta la condizione richiamata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che sia assicurata la verifica che il mandato di arresto sia fondato su un compendio indiziario proprio di un fatto reato; nella sentenza delle SS.UU, si afferma, infatti, che l'autorità giudiziaria di emissione deve dare ragione del mandato di arresto che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna; tale verifica si è resa possibile, nel caso in esame, proprio sulla base della puntuale descrizione del fatto astrattamente qualificabile, anche per la legislazione italiana, come reato in quanto connesso con 1' illecita detenzione di sostanze stupefacenti non per uso personale;
4) quanto alla doglianza relativa al diritto riconosciuto dall'ordinamento italiano all'imputato di non essere presente al processo e al divieto di emettere a questo fine misure cautelari, va osservato che l'autorità giudiziaria greca ha emesso il provvedimento cautelare con la stessa decisione con cui ha disposto la sospensione del processo senza peraltro far espresso riferimento alla necessità della presenza dell'imputato; la ragione del mandato di arresto europeo conseguente all'adozione di misura di custodia cautelare non sembra pertanto da ricollegarsi quantomeno a quésto unico fine.In ogni caso, la legge 69/05 impone al giudice italiano la verifica dellasussistenza di gravi indizi di reità, e non delle esigenze cautelari poste a basedel provvedimento, esigenze che possono ovviamente variare da unordinamento all'altro.

P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Visto l'art. 17 L. 69/05 \ ....
DISPONE
La consegna all'autorità giudiziaria greca di Zanotti Luca nato a Rimini il 10/10/1983, in base al mandato di arresto europeo emesso il 17.03.2008 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Kalamata, subordinando la consegna alla condizione che lo Zanotti sconti in Italia l'eventuale pena che gli sia inflitta.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

mercoledì, settembre 17, 2008

Aggravante di clandestinità e cittadini UE

Sembrava scontato ma pare che la questione abbia sollevato dubbi. E' chiaro che l'aggravante di clandestinità non possa essere applicata ai cittadini comunitari, nemmeno nelle ipotesi questi non riempiano integralmente le condizioni (spesso ridicole come nel caso della presunzione di soggiorno da oltre 3 mesi) previste dal testo "aggravato" del d.lgs. n. 30 del 2007. Si tratterebbe infatti di una discriminazione contraria al diritto comunitario.
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BRUXELLES, 17 settembre 2008 - L'aggravante di clandestinità é contraria al diritto comunitario quando viene applicata ad un cittadino della Ue. E' quanto sostiene il parere emesso dai servizi giuridici del Parlamento europeo a seguito di un'apposita richiesta di chiarimenti avanzata da Gerard Deprez, presidente della commissione libertà pubbliche dello stesso Europarlamento, sulle norme adottate dall'Italia. Il parere, presentato ieri al commissario Ue alla giustizia, libertà e sicurezza Jacques Barrot, afferma che "le disposizioni concernenti il diritto comunitario si oppongono a una legislazione nazionale che stabilisce una circostanza aggravante generale, in relazione a un crimine o a un delitto, per il solo fatto che la persona interessata sia un cittadino di uno Stato membro che si trova irregolarmente sul territorio di un altro Stato membro". Secondo il parere, quindi, se l'irregolare è comunitario allora non può venirgli applicata alcuna aggravante, mentre il caso di un extracomunitario rientra nelle esclusiva competenza del Paese interessato. Il decreto sicurezza, convertito in legge il 23 luglio scorso dal Senato, prevede un aggravante pari a un terzo della pena se a compiere il delitto è un soggetto presente illegalmente in Italia, senza specificare se il soggetto in questione è comunitario o extracomunitario.

giovedì, settembre 04, 2008

L'Italia ratifica il II protocollo alla Convenzione TIF

Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Pubblicata la legge di ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari, stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea del 26 luglio 1995, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

(L. 4 agosto 2008 n. 135, G.U. 30/8/2008, n. 203, S.O.)

Unione europea come area costituzionale? La CGCE fa un passo importante

La Corte fa un passo importante nella costruzione di una area costituzionale europea.
Nella vicenda Khadi i giudici del Lussemburgo seguono in sostanza le Conslusioni dell'Avvocato generale Maduro e riaffermano la primazia dei principi fondamentali e dei diritti umani anche sulle norme di esecuzione degli obblighi internazionali derivanti dalle risoluzioni dl Consiglio di Sicurezza ONU adottate sulla base del Capitolo VII della Carta.

lunedì, settembre 01, 2008

Nuova pronuncia della CGCE in una procedura pregiudiziale d'urgenza

La Corte di giustizia si è pronunciata in data 12 agosto in un procedimento riguardante una richiesta pregiudiziale urgente, secondo la procedura entrata in vigore nel 2008: sentenza in causa C-296/08 PPU.
Questa volta la pronuncia riveste una grande rilevanza per la materia penale dell'UE; la Corte è stata chiamata ad interpretare la Decisione quadro sul mandato di arresto europeo ed il suo rapporto con la Convenzione in materia di estradizione UE del 1996. Si tarttava di una richiesta di estradizione inoltrata dala Spagna alla Francia e riguardante fatti del 1996.
Interessanti anche le decisioni della Corte europea relative alla competenza pregiudiziale in materia di III pilastro.
Nel caso di specie, infatti, la Corte francese, non aveva fatto riferimento all'articolo 35 TUE, bensì al solo art. 234 TCE. In continuità con alcune precedenti rponunce la Corte ha ritenuto ammissibile il rinvio, così come ha ritenuto non fondata la richiesta di irricevibilità sollevata da una delle parti e riferita al fatto che la Camera competente per l'Istruzione del processo, che si pronuncia su una richiesta di estradizione, emetta un provvedimento qualificato come amministrativo, non potendosi dunque qualificcare la Corte francese quale Tribunale competente ad effettuare un rinvio ai sensi dei Trattati CE/UE.
Anche in questo caso la Corte ha ricordato al propria giurisprudenza circa le caratteristiche necessarie alla istituzione nazionale perchè possa qualificarsi cone Tribunale e relative essenzialmente al carattere permanente di questa, alla indipendenza, alla soggezione alla legge, alla obbligatorietà delle proprie decisioni ed al rispetto di regole processuali improntate al giusto processo.

venerdì, agosto 01, 2008

La Cassazione sulla "presenza nel territorio dello Stato"

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza del 19 Marzo 2008 n. 23304, su presenza nel territorio dello Stato, interpretazione della condizione di procedibilità.



La locuzione legislativa di cui all’articolo 9 I comma c.p. – è punito sempre che si trovi nel territorio dello Stato – comporta la necessità che il giudicabile si trovi presentemente nel territorio dello Stato allorché viene esercitata l’azione penale, potendosi svolgersi il giudizio di merito in contumacia dell’imputato per non essere egli in tal momento presente nel territorio dello Stato. Deve dunque affermarsi il principio che il requisito della presenza dell’autore del reato nel territorio dello Stato deve essere inteso come condizione di procedibilità e non come condizione di punibilità, essendo irrilevante che il requisito della presenza nel territorio dello Stato venga meno in un momento successivo all’esercizio dell’azione penale.

lunedì, luglio 28, 2008

MAE: sui limiti alla comunicazione del luogo di espiazione

Sentenza n. 30018 del 16 luglio 2008 - depositata il 17 luglio 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente B. Oliva, Relatore L. Lanza)

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE – CONSEGNA DEL CITTADINO ITALIANO A FINI ESECUTIVI - ESECUZIONE NELLO STATO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' - TERMINE

La Corte ha stabilito, in relazione alla procedura prevista dall’art. 18, lett. r) della legge n. 69/2005, che la volontà della persona richiesta in consegna circa il luogo di espiazione della pena può essere manifestata anche dinnanzi alla corte di cassazione, nella fase del ricorso, non essendovi a tal riguardo alcuno sbarramento processuale.

mercoledì, luglio 23, 2008

CGCE: interessante pronuncia sulla nozione di "dimora" nel MAE

La Corte di giustizia rende una interessante pronuncia interpretativa, in causa C-66/08, della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e specificamente sull'articolo 4, punto 6) dello strumento normativo dell'UE.
L'interesse della sentenza è inoltre rappresentato dal fatto che si tratta di decisione assunta in tempi rapidissimi ottenuti facendo applicazione della disciplina accelerata già prevista dallo Statuto della Corte e non già della nuova disciplina adottata nel febbraio scorso.
La Corte in buona sostanza ha affermato la necessità di interpretare il "dimora" nel senso dell'acquisizione di legami stabili con il territorio di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano con la residenza:
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

– una persona ricercata «
risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito legami di collegamento con tale Stato di intensità simile a quella dei legami di collegamento che si instaurano in caso di residenza;
– per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami di collegamento che consentano di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali figurano, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

mercoledì, luglio 16, 2008

MAE: questione relativa alla competenza

Sentenza n. 26635 del 29 aprile 2008 - depositata il 2 luglio 2008
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. C. Siotto)
La Corte di Cassazione ha definito un conflitto di competenza insorto tra il Tribunale e il G.I.P. in relazione alla richiesta di emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di imputati già attinti da ordinanze di custodia cautelare adottate dal GIP - per i quali il procedimento risultava successivamente pendente per il merito presso il Tribunale - osservando che, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica degli artt. 28, 30 e 39 della L. n. 69/2005, la relativa competenza deve essere attribuita al giudice che procede (ossia, nel caso di specie, al Tribunale), avuto riguardo al considerevole lasso di tempo intercorso tra l’emissione della misura restrittiva e l’emissione del mandato di arresto e all’esigenza che l’organo emittente sia pienamente a conoscenza dell’iter processuale compiuto, si’ da assolvere ai numerosi incombenti che la legge impone al riguardo (informazioni, relazione di accompagnamento, informazioni integrative). (V., sul punto, Cass., Sez. I, 19 aprile 2006, Abdelwahab, Rv. 233578).

martedì, luglio 15, 2008

Contraddittorio come ordine pubblico processuale

Sentenza n. 24382 del 12 marzo 2008 - depositata il 16 giugno 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)
Il riconoscimento della sentenza straniera, in particolare di un provvedimento di ingiunzione penale che comporta una procedura a contraddittorio eventuale e differito, presuppone che sia accertata l’osservanza nell’ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, e quindi che il soggetto ingiunto abbia avuto l’effettiva possibilità di attivare la successiva fase processuale pienamente garantita.

sabato, giugno 28, 2008

Impronte digitali nomadi: un pò di chiarezza

Il Ministro dell'Interno pubblicamente rivendica la legittimità dell' "ordinanza" che parrebbe disporre l'acquisizione di dati biometrici (impronte digitali) dei soggetti appartenenti alle comunità nomadi presenti in Italia.
Il Ministro fa esplicito riferimento al regolamento CE n. 380/2008 in materia di disciplina comune per i permessi di soggiorno.
Posto che si sta trattando, per quanto riguarda il testo governativo, di un provvedimento allo stato 'irreperibile' (cosa che poco si confa ad uno Stato di diritto) - tanto che lo stesso Garante per la privacy ha dovuto chiedere informazioni suppletive al Ministero dell'Interno, con nota del 26 giugno scorso (vedi qui) - un paio di cose possono essere affermate con un certo grado di certezza.
Il richiamo al regolamento comunitario (che tra l'altro, lo ricordiamo, è vigente ed obbligatorio in tutte le sue parti) non appare pertinente, secondo le ricostruzioni di stampa, perchè questo è applicabile in maniera indiscriminata a tutti i cittadini dei paesi terzi richiedenti permesso di soggiorno...e non pare il caso.
Il problema, assai grave, sorge ove il provvedimento degli Interni disponga l'acquisizione delle impronte digitali dei soli nomadi (per lo più appartenenti ad una specifica etnia) in tal modo configurandosi come provvedimento chiaramente ed ictu oculi discriminatorio e per tal via illegittimo costituzionalmente e comunitariamente; inoltre contrario alle norme ordinarie in materia di tutela della privacy, come ricordato dal Garante.
In conclusione: o si tratta della solita tempesta in un bicchier d'acqua (nel caso ci si trovi dinanzi alla sola esecuzione del regolamento CE) o siamo di fronte ad un provvedimento assolutamente illegittimo ed inapplicabile; in questo caso consigliamo vivamente al Ministro di cambiare staff tecnico.

venerdì, giugno 27, 2008

Regole tecniche e formula assolutoria: nuova pronuncia

Sentenza n. 21579 del 6 marzo 2008 - depositata il 29 maggio 2008
(Sezione Settima Penale, Presidente B. Rossi, Relatore A. Franco)
Con la decisione in oggetto la Corte torna a valutare, successivamente alle plurime decisioni della terza sezione depositate il 2 aprile 2008 e in maniera parzialmente difforme dalle stesse, gli effetti, sui reati essenzialmente previsti dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, in particolare, pur muovendo dal presupposto, comune alle altre decisioni, che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha tuttavia ritenuto che la non opponibilità ai privati di dette norme debba comportare l’assoluzione dell’imputato non già “perché il fatto non sussiste” ma “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”; ha altresì precisato, anche in tal caso difformemente dall’indirizzo della terza sezione, che in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che, non prevedendo come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), restano punibili, come alla mancanza del contrassegno non si possa attribuire alcun valore, neppure meramente indiziario, circa la illecita duplicazione o riproduzione. Ha infine chiarito che ove il ricorso per cassazione fosse inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ciò non impedirebbe (difformemente in particolare da quanto affermato dalla sentenza n. 13853) la possibilità di adottare, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’immediata declaratoria di annullamento della sentenza impugnata per mancata previsione, sin dall’origine, come reato, del fatto stesso.

lunedì, giugno 16, 2008

MAE e Cassazione o della doppia incriminazione presa sul serio

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - DOPPIA PUNIBILITA' - FATTISPECIE NON COSTITUENTE REATO IN ITALIA ALL'EPOCA DEI FATTI


La Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha stabilito che il requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge n. 69/2005 non implica che il fatto per il quale la consegna è richiesta debba costituire reato nell’ordinamento italiano già alla data del commissi delict (nella specie, la consegna era stata richiesta per il reato di guida senza patente, commesso in Romania nel 2005, ovvero prima dell’entrata in vigore del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, conv. nella legge 2 ottobre 2007, n. 160).

Sentenza n. 22453 del 4 giugno 2008 - depositata il 5 giugno 2008
(Sezione Sesta Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Conti)

martedì, giugno 10, 2008

Anche il Conseil d'Etat si pronuncia sugli obblighi antiriciclaggio degli avvocati

Il Consiglio di Stato francese, con una sentenza resa lo scorso 10 aprile, ha delimitato il campo di applicazione della II direttiva antiriciclaggio nella attività professionale forense stabilendo che la consulenza giuridica resta soggetta al segreto professionale. La giurisprudenza francese si è così inserita nel solco interpretativo già tracciato dalla Corte di giustizia delle comunità europee e dalla Corte costituzionale belga, che già avevano avuto modo di esprimersi su questa controversa questione. Due i passaggi significativi della decisione dell’ alto giudice amministrativo. Innanzitutto, il Conseil d’Etat ha stabilito che la direttiva 2001/97/Ce può essere ritenuta compatibile con i principi fondamentali come il diritto alla difesa e alla riservatezza delle comunicazioni solo ove, alla luce del considerando 17 della stessa direttiva, le informazioni ricevuto o ottenute da un avvocato al momento della valutazione della situazione giuridica di un cliente “siano escluse dal campo degli obblighi di informazione e di operazione con le autorità pubbliche con la sola riserva dei casi in cui il consulente legale prenda parte alle attività di riciclaggio di capitali o la consulenza legale sia fornita a fini di riciclaggio o l’avvocato sappia che il suo cliente intenda ottenere la consulenza ai fini del riciclaggio di denaro sporco
. In secondo luogo ha riconosciuto e affermato che i principi generali dell’ordinamento, in particolare il diritto alla segretezza delle comunicazioni fra avvocato e cliente, prevalgano sulla normativa antiriciclaggio, limitandone l’applicazione agli avvocati nei casi tassativamente elencati. Sulla base di queste considerazioni e con specifico riferimento alla normativa nazionale di attuazione della direttiva comunitaria, il giudice amministrativo ha statuito che essa è invalida nella misura in cui consente all’autorità di sorveglianza di porre direttamente domande ai professionisti legali prescindendo dalla essenziale funzione di filtro svolta dagli ordini professionali; e che il Codice monetario e finanziario è invalido nella misura in cui impone agli avvocati un ruolo di vigilanza nella loro attività professionale, senza prevedere condizioni a salvaguardia del segreto professionale.

sabato, maggio 31, 2008

MAE: molteplicità di mandati provenienti da medesimo stato

Sentenza n. 17951 del 28 aprile 2008 - depositata il 5 maggio 2008

La procedura di cui all’art. 20 l. 69/2005, relativa al caso in cui due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, non viene in applicazione quando più mandati d'arresto europeo siano emessi da diverse autorità dello stesso Stato, in quanto, come si desume dall’art. 23, comma 1 della stessa legge, la persona è consegnata “allo Stato membro di emissione, spettando quindi a quest’ultimo di regolare gli adempimenti conseguenti alla consegna e le competenze delle singole autorità giudiziarie richiedenti.

mercoledì, maggio 21, 2008

Il reato di immigrazione clandestina nella legislazione francese e britannica

Il dibattito in corso in questi giorni nel nostro paese in materia di sicurezza ed immigrazione ben rappresenta lo stato assoluto di confusione ed ignoranza che regna sovrano nella politica e nel mondo della giustizia italiana.
Imperversano le notizie, le più disparate e le meno fondate, senza che si levino autorevoli richiami alla necessaria riflessione ed alla adozione di un metodo empirico-razionale finalizzato al conseguimento di risultati concreti, immediatamente e chiaramente valutabili (cosa che ci appare indispensabile in una moderna democrazia).
La politica legislativa viene affidata alla emotività di risposte semplicemente congegnate per esaurirsi nel circuito politico-mediatico, senza che nessuno si interroghi su utilità pratica delle misure da intraprendere, mettendole in relazione ai risultati che si vogliono perseguire.
Vengono invece annunziate riforme confuse e senza consapevolezza degli effetti che ne deriveranno, tutto l'opposto di quanto dovrebbe accadere; tutto ciò viene inoltre fatto inserendo nell'ordinamento norme dal forte impatto sistematico, delle cui interrelazioni col sistema (e quello giuridico è un sistema di grande sensibilità) non importa a nessuno.
Offriamo di seguito alcuni dati su cui si è molto straparlato e poco ricercato.
Quali sono le norme che sanzionano l'ingresso illegale nel territorio nazionale in alcuni grandi paesi europei nostri partner?
Questo blog per impostazione culturale e valutazione utilitaristica è contrario alla introduzione di una figura di reato connessa all'immigrazione clandestina ma è consapevole che comunque per poter deliberare è necessario conoscere. Intendiamo dunque fornire un piccolo contributo al dibattito.
FRANCIA
Il reato di immigrazione clandestina come previsto nella legislazione francese, contenuto nel CESEDA, il codice che regola le problematiche connsesse all'immigrazione.

TITRE II. - Sanctions
Chapitre Ier.
Entrée et séjour irréguliers
Art. L. 621-1. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s'est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.La juridiction pourra, en outre, interdire à l'étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.Art. L. 621-2. - Les peines prévues à l'article L. 621-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne :1° S'il a pénétré sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 , et sans avoir été admis sur le territoire en application des stipulations des paragraphes 2 ou 3 de l'article 5 de ladite convention ; il en est de même lorsque l'étranger fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à ladite convention; 2° Ou si, en provenance directe du territoire d'un État partie à cette convention, il est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, à l'exception des conditions mentionnées au point e du paragraphe 1 de l'article 5 et au point d lorsque le signalement aux fins de non-admission ne résulte pas d'une décision exécutoire prise par un autre État partie à la convention.
REGNO UNITO
Di seguito la previsione contenuta nell'Immigration Act del 1971, section 24.

Immigration Act 1971 (c. 77)

Main body

Part III Criminal Proceedings

24.
Illegal entry and similar offences.— (1) A person who is not [F1 a British citizen] shall be guilty of an offence punishable on summary conviction with a fine of not more than [F2 [ F3 level 5]on the standard scale] or with imprisonment for not more than six months, or with both, in any of the following cases:—
(a)
if contrary to this Act he knowingly enters the United Kingdom in breach of a deportation order or without leave;
F4 (aa)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(b)
if, having only a limited leave to enter or remain in the United Kingdom, he knowingly either—
(i)
remains beyond the time limited by the leave; or
(ii)
fails to observe a condition of the leave;
(c)
if, having lawfully entered the United Kingdom without leave by virtue of section 8(1) above, he remains without leave beyond the time allowed by section 8(1);
(d)
if, without reasonable excuse, he fails to comply with any requirement imposed on him under Schedule 2 to this Act to report to [F5 a medical officer of health] [ F5 the chief administrative medical officer of a Health Board] [ F6 or the chief administrative medical officer of a Health and Social Services Board], or to attend, or submit to a test or examination, as required by such an officer;
(e)
if, without reasonable excuse, he fails to observe any restriction imposed on him under Schedule 2 or 3 to this Act as to residence [F7 as to his employment or occupation] or as to reporting to the police [F8 , to an immigration officer or to the Secretary of State];
(f)
if he disembarks in the United Kingdom from a ship or aircraft after being placed on board under Schedule 2 or 3 to this Act with a view to his removal from the United Kingdom;
(g)
if he embarks in contravention of a restriction imposed by or under an Order in Council under section 3(7) of this Act.
[F9 (1A) A person commits an offence under subsection (1)(b)(i) above on the day when he first knows that the time limited by his leave has expired and continues to commit it throughout any period during which he is in the United Kingdom thereafter; but a person shall not be prosecuted under that provision more than once in respect of the same limited leave.]
F10 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3) The extended time limit for prosecutions which is provided for by section 28 below shall apply to offences under [F11 subsection (1)(a) and (c)] above.
(4) In proceedings for an offence against subsection (1)(a) above of entering the United Kingdom without leave,—
(a)
any stamp purporting to have been imprinted on a passport or other travel document by an immigration officer on a particular date for the purpose of giving leave shall be presumed to have been duly so imprinted, unless the contrary is proved;
(b)
proof that a person had leave to enter the United Kingdom shall lie on the defence if, but only if, he is shown to have entered within six months before the date when the proceedings were commenced.
Annotations:
Amendments (Textual)
F1
Words substituted by British Nationality Act 1981 (c. 61), s. 52(7), Sch. 4 para. 2
F2
Words substituted (E.W.) (S.) (11.4.1983) by virtue of (E.W.) Criminal Justice Act 1982 (c. 48), ss. 38, 46 and (S.) Criminal Procedure (Scotland) Act 1975 (c. 21), ss. 289F, 289G (as inserted by Criminal Justice Act 1982 (c. 48), s. 54), and (N.I) by virtue of S.I. 1984/703 (N.I. 3), arts. 5, 6
F3
Words in s. 24(1) substituted (1.10.1996) by 1996 c. 49, s. 6; S.I. 1996/2053, art. 2, Sch. Pt. III
F4
S. 24(1)(aa) repealed (14.2.2000) by 1999 c. 33, s. 169(1)(3), Sch. 14 para. 50, Sch. 16; S.I. 2000/168, art. 2, Sch. (which amending provision is extended (with modifications) to Jersey (5.6.2003) by S.I. 2003/1252, art. 2 , Sch.)
F5
Words “the chief” to “Health Board” substituted for words “a medical officer of health” (S.) by National Health Service (Scotland) Act 1972 (c. 58), Sch. 6 para. 155; continued by National Health Service (Scotland) Act 1978 (c. 29), Sch. 15 para. 10
F6
Words inserted (N.I.) by S.R. & O. (N.I.) 1973/256, Sch. 2
F7
Words inserted by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 10, Sch. para. 10(3)(4)
F8
Words in s. 24(1)(e) substituted (10.2.2003) by 2002 c. 41, s. 62(9) (with s. 159); S.I. 2003/1, art. 2 , Sch.
F9
S. 24(1A) inserted by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 6(1)(3)
F10
S. 24(2) repealed (14.2.2000) by 1999 c. 33, s. 169(1)(3), Sch. 14 para. 50, Sch. 16; S.I. 2000/168, art. 2, Sch. (which amending provision is extended (with modifications) to Jersey (5.6.2003) by S.I. 2003/1252, art. 2 , Sch.)
F11
Words “subsection (1)(a) and (c)” substituted for “subsection (1)(a), (b)(i) and (c)” by Immigration Act 1988 (c. 14, SIF 62), s. 6(2)(3)
Modifications etc. (not altering text)
C1
S. 24 modified (2.8.1993) by S.I. 1993/1813, arts. 7(1), 1, Sch. 4 para 1(7)
C2
S. 24(1)(a)(b) amended (S.) by Criminal Justice (Scotland) Act 1980 (c. 62), s. 26, Sch. 1

domenica, maggio 18, 2008

Ancora la Consulta sulla legge di esecuzione del MAE

Corte Costituzionale, Sentenza 7 maggio 2008 (dep. 16 maggio 2008), n. 143

Illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n.69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandatod'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nellaparte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero, inesecuzione del mandato d'arresto europeo, sia computata anche agli effettidella durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3,del codice di procedura penale.

venerdì, maggio 16, 2008

Interessante pronuncia della House of Lords

Interessante pronuncia della House of Lords del gennaio scorso, in re Hilali.
Si tratta delle opinioni dei Lords sull’appello avverso l’invio in data 25 aprile 2007, di un mandato di comparizione da parte della Divisional Court nei confronti di Farid Hilali, sul fondamento del fatto che la sua detenzione in carcere durante il periodo in cui era in attesa i estradizione per effetto del mandato di arresto europeo era diventata contra legem a causa di un fondamentale cambiamento di circostanze dal momento dell’emissione del provvedimento di estradizione.
Dunque una eventuale completa enucleazione delle circostanze di fatto alla base del MAE può determinare un sindacato del giudice dell'esecuzione in merito alla attualità delle contestazioni formulate.

martedì, maggio 13, 2008

Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario

Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.

Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008

(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )

La Corte, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili già contemplato dall’art.35 della legge n. 675 del 1996, successivamente modificato dal d. lgs. n.171 del 1998 (oggi art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali), precisa che il codice deontologico dei giornalisti è un atto di natura normativa, essendo pertanto vincolante ed applicabile all’attività giornalistica onde verificare la correttezza del trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge.
Aggiunge la Corte che dal sistema della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida e non comprimibile dei dati concernenti la salute, sì che le norme del codice deontologico dei giornalisti devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

mercoledì, maggio 07, 2008

MAE: la Consulta non decide...decidendo

In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 (nella parte in cui non consente l'esecuzione del MAE ove la legislazione del paese richiedente non preveda termini massimi per la carcerazione preventiva) della legge italiana di attuazione del Mandato di arresto europeo (L. n. 69 del 2005) la Corte costituzionale (ordinanza 109 del 2008) compie un operazione non immediatamente condivisibile.
Conscia della delicatezza della questione e della rilevante portata delle posizioni che avrebbe potuto assumere, decide di non assumere l'onere della scelta, pronunziandosi con ordinanza con la quale dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta...questione che pure tanto irrilevante non appariva.
I giudici della Consulta fanno numerosi richiami, non impegnandosi apertamente a favore di nessuna opzione; richiamano la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che si pronunciarono a favore di una interpretazione conforme (ai limiti se non oltre il contra legem), paventano ipotesi di "cedevolezza" delle norme interne, pur costituzionalmente ancorate (art. 13), dinanzi a strumenti europei (di stampo internazionalistico) come le decisioni quadro ed ipotizzano interpretazioni complesse delle normative di altri Stati membri (nel caso la Germania), tutto ciò senza una definitiva presa di posizione.
In ogni caso la Corte decide di non decidere e ciò facendo, si desume, conferma la via assunta dalla Corte di cassazione.
Si tratta probabilmente dell'unica strada perseguibile a legislazione invariata ma forse non è la via maestra posto che mai la Corte di giustizia nella sua giurisprudenza ha preteso interpretazioni conformi (anche nel famigerato caso Pupino si trattava di estendere una garanzia non di disattenderne una!) contra legem, pur arrivandoci vicino in talune circostanze (caso Pfeiffer), ma mai ciò facendo in materia penale.
Tuttò ciò, sommessamente riteniamo, non ci sembra faccia bene alle ragioni della integrazione europea, legittimando comprensibili reazioni e levate di scudi antieuropee (quando di tutto ciò l'Europa non ha colpa) che, d'altro canto, ci appaiono pericolose ed antistoriche.

venerdì, maggio 02, 2008

Mandato di arresto europeo e computo della prescrizione

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA PER L'ESTERO - CONDIZIONE OSTATIVA DI CUI ALL'ART. 18, LETT. N) L. N. 69 DEL 2005 - PRESCRIZIONE - COMPUTO DEL TERMINE

In relazione ad una richiesta di consegna avente ad oggetto fatti che potevano essere giudicati in Italia ai sensi dell'art. 9 c.p., la Corte ha stabilito che l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria straniera del mandato di arresto europeo fa cessare sui quei fatti la possibile giurisdizione italiana, con l'effetto di interrompere il periodo valutabile ai fini prescrizione di cui all'art. 18 lett. n) della legge 22 aprile 2005 n. 69. Nella specie, la Corte ha ritenuto non ricorrere la condizione ostativa prevista dalla citata norma, in relazione ai reati di omesso versamento dell'IVA e omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie, essendo intervenuto il mandato di arresto europeo quando non erano ancora trascorsi cinque anni dalla commissione dei fatti.


Sentenza n. 15004 dell 8 aprile 2008 - depositata il 10 aprile 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A.S. Agro')

Commissione UE: proposta di passi avanti in materia di Trasparenza

La Commissione europea propone di migliorare l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni UE
Oggi la Commissione ha adottato modifiche relative alle regole di accesso ai documenti delle istituzioni UE. Tali modifiche riconfermano l'impegno della Commissione in tema di trasparenza, aggiornano le regole di accesso per tener conto della recente giurisprudenza della Corte e mirano a consentire alle istituzioni di rispondere in modo più efficiente alle richieste dei cittadini.
Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha dichiarato: "All'inizio del mio mandato ho sottolineato la necessità di accrescere la trasparenza del nostro lavoro. Le regole di accesso ai documenti funzionano bene. Le modifiche si prefiggono di rispondere all'evolversi della giurisprudenza della Corte e di migliorare ulteriormente l'accesso ai documenti da parte dei cittadini europei."
La vicepresidente Margot Wallström, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia della comunicazione, ha affermato: "Il nostro obiettivo consiste nell'accrescere la trasparenza, nel migliorare l'accesso e nello sviluppare comunicazione e comprensione. Il diritto dei cittadini a sapere è fondamentale in ogni sistema democratico. L'accesso ai documenti è uno strumento essenziale della democrazia e ora ci apprestiamo a migliorarlo."
La proposta della Commissione di un nuovo testo consolidato conferisce maggiore importanza alla diffusione attiva di informazioni e conforma il regolamento alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso ai dati ambientali. Viene inoltre chiarita la definizione di "documento", al fine includere, ad esempio, il contenuto di banche dati elettroniche quando può essere stampato o trasmesso in forma elettronica.
Il testo proposto inoltre è più esplicito in merito alla protezione dei documenti relativi a indagini in corso. In tal modo si raggiunge una maggiore chiarezza giuridica, ma non verrà ridotto il numero dei documenti resi accessibili ai cittadini.
La Commissione propone anche di migliorare l'accesso ai nomi e alle funzioni delle persone che operano a titolo professionale, a documenti degli Stati membri e alla documentazione scritta presentata dalle istituzioni ai tribunali. Tali modifiche sono in linea con la recente giurisprudenza della Corte europea.
Il trattato conferisce ai cittadini e ai residenti nell'Unione europea il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I principi relativi a tale diritto di accesso sono definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, che si applica dal 3 dicembre 2001.
Quando la Commissione nel novembre 2005 ha avviato la sua campagna a favore di una maggiore trasparenza – l'"Iniziativa europea per la trasparenza" – ha anche deciso di rivedere il regolamento.
In una prima fase, nella primavera 2007, la Commissione ha pubblicato un libro verde e ha organizzato un'ampia consultazione pubblica.
Le modifiche proposte oggi dalla Commissione sono basate sui risultati di tale consultazione, nonché sulle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo e sulla giurisprudenza della Corte europea.

martedì, aprile 15, 2008

La Cassazione prende atto della pronuncia della CGCE nella causa Schwibbert

In materia di contrassegno SIAE la Cassazione si adegua alla pronuncia dei giudici del Lussemburgo.

Sentenza n. 13853 del 12 febbraio 2008 - depositata il 2 aprile 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore C. Petti)

In plurime decisioni depositate in data 2 aprile 2008, tra cui quelle qui presentate, la Corte valuta per la prima volta gli effetti, sui reati previsti essenzialmente dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l'obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, premettendo che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell'ordinamento italiano da norme successive all'approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha pertanto ritenuto che : 1) in ordine segnatamente ai reati di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter, comma primo, lett. d), relativi infatti a supporti privi del contrassegno, deve ritenersi che il fatto non sussista venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi; 2) in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione; 3) ove il ricorso per cassazione sia inammissibile per motivi formali o per la manifesta infondatezza dei motivi non afferenti alla sussistenza del reato, la sentenza della Corte di Giustizia (come in particolare affermato dalla sentenza n. 13853) non produce effetto, precludendo l'inammissibilità del ricorso qualunque accertamento sulla sussistenza del fatto - reato.

mercoledì, aprile 09, 2008

La Commissione giuridica del PE vota per le sanzioni penali in materia ambientale

Seriously damaging the environment should be made a criminal offence in all EU Member States, so as to ensure that EU legislation is properly enforced, says the Legal Affairs Committee in a co-decision report, approved on Tuesday, on a proposed EU directive on the protection of the environment through criminal law.
MEPs in committee agreed that in principle governments should apply criminal measures to punish any illegal behaviour likely to seriously injure people or damage air, soil, waters, plants and animals, when committed intentionally or with serious negligence. The report, by Hartmut Nassauer (EPP-ED, DE) was approved by a small majority, with 15 votes in favour, 11 against and 2 abstentions. Commenting on the vote, Mr Nassauer said: "We are on the way to a first reading agreement with the Council; today's good result will allow us to achieve that".
Criminal law to apply to infringements of Community legislation
The report's overall aim is to ensure that all Member States treat as criminal offences a series of acts that cause damage to the environment. In other words, if in an EU Member State one of the acts listed in the report is currently subject only to civil sanctions (e.g. a fine), then the entry into force of this legislation would oblige national government to apply "effective, proportionate and dissuasive" criminal penalties to that specific case. The committee also agreed that the directive would only apply to breaches of EU environment protection legislation, as set out in the annex to the report.
Penalties for trading in protected fauna and ozone-depleting substances
Among the offences that would be deemed crimes, when already illegal under EU law, the approved text lists environmental damage caused by the emission of radiation into air, soil or water, the disposal of waste, and the manufacture and storage of nuclear materials. MEPs also backed the inclusion within the directive's scope of the possession, killing or trading of protected fauna and flora species, the deterioration of a habitat of a protected site, and the manufacture and distribution of ozone-depleting substances.
ECJ ruling of October 2007
The committee further amended the original Commission proposal to make the directive consistent with a European Court of Justice (ECJ) decision of October 2007. The ECJ ruled that the EU has competence to adopt criminal measures only where there is a "justifiable need", e. g. in the common transport and environment policies. But it also said that the EU may not specify the type and level of the criminal sanctions. MEPs therefore deleted from the Commission text an article providing for the duration and extension of the proposed sanctions.

giovedì, aprile 03, 2008

MAE ed errori materiali


MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - PROCEDURA PASSIVA - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - POSSIBILITÀ - FATTISPECIE

In tema di mandato di arresto europeo, rientra nel potere dell'autorità giudiziaria straniera di emissione modificare errori materiali o supplire ad omissioni nel provvedimento, ascrivibili alla medesima tipologia di imprecisioni che nel nostro sistema consentono il ricorso alla procedura ex art. 130 c.p.p., non integrando esse una modificazione essenziale dell'atto, purchè cio' avvenga prima dell'udienza camerale fissata per la decisione sulla richiesta di consegna. (Fattispecie relativa alla correzione da parte dell'autorità giudiizaria spagnola di erronei dati anagrafici contenuti nel mandato d'arresto europeo e nella segnalazione fatta nel S.I.S.).
Sentenza n. 13218 del 27 marzo 2008 - depositata il 28 marzo 2008 (Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza)

giovedì, marzo 13, 2008

MAE: La Corte applica la "procedura accelerata" prima che entri in vigore

Interessante Ordinanza della Corte di giustizia, del 22 febbraio scorso (caso Kozlowski), con la quale, in risposta ad un rinvio pregiudiziale dell'Oberladsgericht di Stoccarda, i giudici del Lussemburgo decidono di accordare un binario privilegiato ad un rinvio pregiudiziale in materia di applicazione del mandato di arresto europeo.
La questione concerne un cittadino polacco, illegalmente dimorante in Germania ed ivi detenuto per altro, raggiunto da mandato di arresto a seguito della condanna da parte di un Tribunale polacco a cinque mesi di reclusione (!).
La procedura d'urgenza è resa necessaria dal fatto che la detenzione del cittadino polacco sulla base della condanna inflitta dai giudici tedeschi verrebbe meno in un momento antecedente a quello necessario alla Corte per pronunciarsi seguendo la propria procedura ordinaria (il cui tempo medio di durata è di circa 21 mesi).
Interessanti anche le questioni pregiudiziali sottoposte dai giudici del Baden Wurttemberg relative alla corretta interpretazione dell'articolo 4 in relazione al principio di non discriminazione ed alla cittadinanza europea (art. 17 TCE).

domenica, marzo 02, 2008

Crimini informatici: ratificata la Convenzione di Budapest

Con un passaggio record di una settimana tra Senato e Camera, è stato approvato definitivamente il 27 febbraio il Disegno di Legge che reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell' ordinamento interno.
Si tratta di un ulteriore intervento sulla lista dei reati determinanti responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
La Legge, che entrarà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce interventi:
- nel Codice Penale
Articolo 495-bis. – (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri).
Articolo 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Articolo 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Articolo 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
Articolo 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).
Articolo 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).
Articolo 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).
- nel Decreto Legislativo 231/2001
Articolo 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
- nel Codice di Procedura Penale
Articolo 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).
Ed infine nel Decreto Legislativo 196/2003.

martedì, febbraio 26, 2008

Cassazione su processo equo e diritto ad un secondo grado di giudizio

Una pronuncia interessante della VI sezione dela Cassazzione penale. Si offre una interpretazione forse un pò 'restrittiva' del principio del giusto processo (ex art. 6 CEDU) e del diritto ad un riesame gidiziario (di merito?) della condanna, così come previsto dall'art. 7 del protocollo CEDU n. 7 in materia penale e dall'art. 15 del Patto sui diritti civili e politici.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - CONSEGNA DEL CITTADINO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - "PROCESSO EQUO" - NOZIONE
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha ribadito il recente orientamento secondo cui, una volta manifestata dal cittadino italiano, richiesto in consegna per l’esecuzione di una pena sulla base di una sentenza irrevocabile, la volontà di scontare la pena in Italia, la corte di appello deve rifiutare la consegna e, applicando in via analogica i criteri indicati dall’art. 735 c.p.p., determinare la pena da porre in esecuzione in Italia. Nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto tra l’altro non ostativa alla consegna la circostanza che il procedimento di merito a cui sia stato sottoposto la persona richiesta sia stato condotto in violazione dei diritti minimi dell’accusato di cui all’art. 6 CEDU, qualora quest’ultimo abbia avuto, attraverso la presentazione del ricorso per cassazione, la possibilità di far valere i vizi della procedura. Il diritto all’impugnazione, ancorché di legittimità – ha ricordato inoltre la Corte – realizza il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, di cui all’art. 2 del protocollo n. 7 Cedu , richiamato dall’art. 18, lett. g) legge 69/2005.

Sentenza n. 7812 del 12 febbraio 2008 - depositata il 20 febbraio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Matera)

martedì, febbraio 19, 2008

La Cassazione francese sulle scommesse on line

La giurisprudenza italiana in materia di scommesse on line fa proseliti in Europa.
Ci hanno provato anche i giudici francesi a disapplicare norme che imponendo un monopolio nella gestione delle scommesse a livello nazionale costituiscono misure restrittive in materia di libera prestazione dei servizi.
La reazione della Cassazione francese (camera commerciale), successiva di qualche messe alla sentenza Placanica della CGCE, è però interlocutoria seppur assai attenta ai profili comunitari che appropriatamente cita.
Memore forse della lezione subita dalle Sezioni penali italiane il giudice francese annulla le sentenze dei giudici di merito che disapplicavano le norme nazionali restrittive, imponendo a questi un'analisi più stringente dei profili di compatibilità delle norme interne con le libertà comunitarie.
Il giudice del merito viene invitato a fare un'analisi della legislazione nazionale per verificare se questa non sia giustificata da motivi di interesse generale e se dunque le restrizioni non siano strettamente necessarie al raggiungimento di legittimi fini statali quali la riduzione delle occasioni di gioco d'azzardo ed il controllo delle possibili infiltrazioni criminali nella gestione delle scommesse.
Rispetto alle simili vicende italiane nella situazione prospettata al giudice di legittimità francese non v'è alcuna connessione col diritto penale, non applicandosi nel caso di specie alcuna sanzione criminale.
06-13.986Arrêt n° 1023 du 10 juillet 2007
Cour de cassation - Chambre commerciale

Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation : société Zeturf limited, société de droit maltaisDéfendeur(s) à la cassation : groupement d'intérêt économique GIE Pari mutuel urbain (PMU) et autre


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué tel que rectifié, que la société maltaise Zeturf, constituée le 13 janvier 2005, s'est engagée, le 17 juin de la même année, dans une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France ; que, le 27 juin 2005, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain (le PMU) a fait assigner, en référé d'heure à heure, cette société ainsi que la société française Eturf, anciennement dirigée par l'actuel dirigeant de la société Zeturf et qui fournirait à cette dernière des données sur les courses sélectionnées pour la prise de paris en ligne, afin qu'il soit ordonné à ces deux sociétés, sous astreinte, de cesser de se livrer ou de participer à une telle activité en ce qui concerne les courses hippiques organisées en France ; que, par ordonnance du 8 juillet 2005, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, a constaté que l'activité entreprise par la société Zeturf causait un trouble manifestement illicite en ce qu'elle portait atteinte au droit exclusif réservé par la loi au PMU pour organiser, hors des hippodromes, des paris sur les courses de chevaux se déroulant en France et, en conséquence, a ordonné, d'une part, à la société Zeturf de mettre fin à une telle activité sur son site, sous astreinte provisoire de 15 000 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 48 heures faisant suite à la signification de l'ordonnance et, d'autre part, à la société Eturf, également sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour cesser toute contribution à l'exploitation de cette activité ;
Sur le premier moyen :
[...]
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Zeturf fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de son activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises et ordonné la publication du dispositif de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que selon le rapport d'information sur les jeux de hasard et d'argent en France dit "rapport Trucy" (p. 246), l'Etat, "censeur et rentier" (...), "fait respecter d'un côté l'ordre public avec une efficacité qui ne lui est généralement pas contestée (et) encaisse par ailleurs sans trop d'état d'âme les recettes que les jeux lui procurent auxquelles s'ajoutent dans le cas de la Française des jeux ses dividendes d'actionnaire principal" faisant ainsi prévaloir une logique juridique et financière sur les aspects économiques et concurrentiels ; qu'en retenant, pour dire que la restriction à la prestation de services de paris était justifiée par un motif impérieux d'intérêt général qu'il résulte du rapport Trucy (page 246) que les dispositions françaises tendent à éviter les risques de délits et de fraude avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée, tout en occultant qu'il en ressortait également que l'Etat retirait des profits financiers importants de cette activité sans aucun état d'âme, ce qui ôtait toute portée à la justification avancée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, 59 et 60 du traité de l'Union européenne et 809 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu ne peut justifier une restriction à la libre prestation de services de paris que s'il apparaît que l'Etat ne retire aucun bénéfice de cette activité sur le plan financier ; que le montant des prélèvements sur les sommes engagées au PMU, ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés de courses, sont versées au Trésor public et deviennent la propriété de l'Etat dès que les rapports des enjeux ont été déterminés ; qu'en retenant, pour dire que les dispositions françaises relatives aux paris sur les courses de chevaux en dehors des hippodromes ne poursuivent pas un objectif de nature économique, qu'il résulte des statuts du GIE PMU que cet organisme, contrôlé par l'Etat est désintéressé et à but non lucratif, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'Etat français ne tire quant à lui aucun bénéfice de l'activité du PMU, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 59 et 60 du traité de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, peut être justifiée soit au regard de l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables, soit au regard de l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux et, que cette restriction ne peut être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation qui la prévoit répond, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public ; qu'il résulte également de la jurisprudence communautaire (Zenatti, 21 octobre 1999 C-67/98), que le financement d'activités sociales ou d'intérêt général au moyen de prélèvements sur les recettes provenant des jeux autorisés doit se limiter à constituer une conséquence bénéfique accessoire de la restriction en cause, et non sa justification réelle, pour que cette restriction soit objectivement justifiée ; qu'il en découle que la seule circonstance que l'Etat retire de l'activité de jeux d'argent des bénéfices sur le plan financier ne suffit pas à écarter toute possibilité de justifier, au regard de l'objectif visant à réduire les occasions de jeux, une réglementation qui opère une restriction à la libre prestation de services en réservant à un organisme le droit exclusif d'organiser de tels jeux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt relève que la réglementation en cause, qui restreint la libre prestation de services en réservant au PMU un droit exclusif pour organiser hors des hippodromes des paris sur les courses hippiques ayant lieu en France, ne poursuit pas un objectif de nature économique dès lors que le PMU, contrôlé par l'Etat, est, selon ses statuts, désintéressé et à but non lucratif, et se trouve justifiée en ce qu'elle tend, tout d'abord, à empêcher que les paris ne soient une source de profits individuels, ensuite, à éviter les risques de délits et de fraudes en prévoyant un contrôle des courses et des chevaux avec une efficacité qui n'est généralement pas contestée et, enfin, à limiter les paris et les occasions de jeux, sans qu'une publicité contrôlée ne soit contraire à un tel objectif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Zenatti, 21 octobre 1999, Gambelli e.a, 6 novembre 2003, Placanica e.a., 6 mars 2007) qu'une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteintre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses en les canalisant dans des circuits contrôlables ou l'objectif tenant à la réduction des occasions de jeux, et qu'une telle restriction n'est susceptible d'être justifiée au regard de ce dernier objectif que si la réglementation la prévoyant répond véritablement, au vu de ses modalités concrètes d'application, au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et de limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique, ce qui est exclu lorsque les autorités nationales adoptent une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du trésor public, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments dont elle ne pouvait déduire que la réglementation en cause tendrait à éviter les risques de délits et de fraude et à limiter les paris et les occasions de jeux et qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les autorités nationales n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur des jeux afin d'augmenter les recettes du Trésor public, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour retenir que la réglementation en cause n'apporte pas de restriction disproportionnée à la libre prestation de services, l'arrêt relève que cette réglementation, outre qu'elle s'applique de manière non discriminatoire, permet, notamment, de prévenir les risques d'exploitation frauduleuse des activités de jeux et de limiter les paris et les occasions de jeux, par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01) que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité sur le territoire de l'Etat de destination de la prestation de services, uniquement dans la mesure où cet intérêt n'est pas sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l'Etat membre où il est établi, de sorte que les autorités de l'Etat de destination de la prestation de services doivent prendre en considération les contrôles et vérifications déjà effectuées par l'Etat d'origine de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à questions préjudicielles et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance d'entreprise, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006 rectifié par arrêt du 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Président : M. TricotRapporteur : Mme Maitrepierre, conseiller référendaireAvocat général : M. MainAvocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Baraduc et Duhamel