giovedì, maggio 31, 2007

DQ in materia di protezione dei dati personali

Serrate discussioni tra Parlamento europeo e Consiglio sulla sorte della Decisione quadro in materia di trattamento dei dati personali nel contesto della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.
Il PE ha espresso ancora qualche giorno fa diverse critiche sul testo in discussione, critiche che provengono, pur con senso diverso, anche dal seno del Consiglio.
Intanto la Presidenza tedesca ha messo in circolazione una nuova proposta di compromesso.

lunedì, maggio 21, 2007

Cassazione: no all'indulto se si applica la pena inflitta altrove


PENA – INDULTO – APPLICABILITA’ A CONDANNA INFLITTA ALL’ESTERO ED ESPIATA IN ITALIA – ESCLUSIONE
La disciplina della esecuzione di condanne inflitte da uno Stato estero è regolamentata dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall’Italia con legge n. 334 del 25/7/1988, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell’11/8/88. L’art. 9.3 della Convenzione stabilisce che l’esecuzione della pena è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione e non da quella dello Stato di condanna, ad eccezione del vincolo legato alla natura ed alla durata della sanzione (art. 10). L’art. 12 della Convenzione stabilisce, a sua volta, che una modifica della durata della pena può avvenire solo per effetto della concessione della grazia, dell’amnistia e della commutazione della pena, sicché tra le possibili cause modificatrici della durata della pena in esecuzione non rientra l’indulto.

mercoledì, maggio 16, 2007

Sanzioni penali CE:proposta della Commissione in materia di immigrazione

Sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare
Impiego: un fattore di richiamo per l'immigrazione illegale

Uno dei fattori che incoraggiano l'immigrazione illegale nell'Unione europea è la possibilità di trovare lavoro. La Commissione ha adottato oggi una proposta di direttiva per ridurre questo fattore di richiamo colpendo specificamente l'offerta di lavoro ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nell'UE. Partendo dai provvedimenti già esistenti negli Stati membri, scopo della proposta è garantire che tutti gli Stati membri indistintamente introducano – ed applichino effettivamente – sanzioni analoghe per i datori di lavoro che impiegano questi cittadini.

Un aspetto della politica europea globale d'immigrazione

La proposta si inserisce nella politica europea globale d'immigrazione: questo approccio interessa tutti gli stadi del fenomeno migratorio, è volto a sfruttare i vantaggi dell'immigrazione legale e include politiche di lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani. Oltre alle due comunicazioni sulle dimensioni esterne dell'immigrazione, in via di adozione insieme a questa proposta, la Commissione intende presentare nel settembre 2007 due proposte di direttiva sulla migrazione legale e una relazione sull'integrazione.

Elementi principali della proposta

La proposta prevede sanzioni per i datori di lavoro, non per i lavoratori, e interessa non solo le persone fisiche o giuridiche che ne impiegano altre per l'esercizio delle loro attività, ma anche i privati cittadini quando agiscono in qualità di datori di lavoro.
Stabilisce poi, come misura preventiva, che i datori di lavoro, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, siano tenuti a verificare che abbia un permesso di soggiorno o altra autorizzazione analoga. Le imprese avranno inoltre l'obbligo di presentare una notifica alle autorità nazionali competenti. Chi dimostrerà di avere adempiuto a tali doveri non sarà passibile di sanzioni.

Sarà invece passibile delle seguenti sanzioni chi impiega cittadini di paesi terzi in posizione irregolare senza avere svolto le necessarie verifiche preliminari:
- multe (compresi i costi del rimpatrio degli immigrati irregolari);
- rimborso di salari arretrati, tasse e contributi di sicurezza sociale, e
- se del caso, altre misure amministrative, inclusa la perdita di sovvenzioni (anche di finanziamenti UE) fino a cinque anni e l'esclusione da appalti pubblici, anch'essa fino a cinque anni.
Dato l'alto numero di subappalti in certi settori interessati come l'edilizia, tutte le imprese di una catena di subappalto saranno considerate solidalmente responsabili del pagamento delle sanzioni finanziarie imposte a un subappaltatore alla fine della catena che impiega immigrati irregolari.
Multe e altri tipi di sanzioni amministrative potrebbero però non essere un deterrente abbastanza forte per certi datori di lavoro. La Commissione propone quindi sanzioni penali per casi più gravi come:
- violazioni ripetute (tre in due anni);
- impiego di almeno quattro cittadini di paesi terzi in posizione irregolare;
- condizioni di particolare sfruttamento;- consapevolezza del fatto che il lavoratore è vittima della tratta di esseri umani.
La proposta prevede che gli Stati membri predispongano un efficace meccanismo che consenta ai cittadini di paesi terzi interessati di presentare denunce sia direttamente che tramite terzi come i sindacati o altre associazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rilasciare permessi di soggiorno per un periodo limitato - in funzione della durata dei procedimenti nazionali – ai cittadini di paesi terzi che siano stati vittime di particolare sfruttamento e che cooperino ad azioni penali contro i datori di lavoro.
Aspetto determinante dell'iniziativa è che le misure siano applicate effettivamente. Per questo la Commissione propone che gli Stati membri effettuino un numero minimo di ispezioni nelle imprese stabilite nei loro territori.
Le imprese che inviano cittadini di paesi terzi in un altro Stato membro per prestazioni di servizi saranno oggetto di controlli da parte dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita, e non dello Stato membro in cui sono forniti i servizi.

Il valore di un approccio armonizzato a livello europeo

Dei 27 Stati membri dell'Unione europea, almeno 26 hanno già introdotto adeguate sanzioni e misure preventive, e 19 anche sanzioni penali. Varia considerevolmente, tuttavia, non solo il contenuto di queste norme, ma anche la combinazione delle misure applicate. L'efficacia dei provvedimenti esistenti dipende in larghissima misura dagli sforzi e dalle risorse destinate alla loro applicazione.
La direttiva proposta intende ridurre queste discrepanze fra le misure preventive, le sanzioni e le modalità d'applicazione esistenti nei vari Stati membri e apportare valore aggiunto:
- migliorando l'applicazione delle misure;
- creando condizioni di parità per le imprese;
- inviando un chiaro messaggio ai datori di lavoro e ai paesi terzi sull'azione dell'Europa contro l'impiego illegale.

Valutazione d'impatto

La proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che sarà pubblicata al seguente indirizzo web:
http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2007_en.htm
Per ulteriori informazioni sui lavori del vicepresidente Frattini si consulti il sito web:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_de.htm

sabato, maggio 12, 2007

MAE: la Cassazione definisce i limiti del "giusto processo"

Interessante pronunzia della VI Sezione della Cassazione (rel. Conti) sull'interpretazione della nozione di giusto processo recepita dalla legge italiana relativa al Mandato di arresto europeo.
Secondo i giudici del Palazzaccio il riferimento da operare è relativo ai diritti come garantiti dalle Carte internazionali ed in primis dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, cui del resto anche l'articolo 111 della Costituzione di ispira.
La massima:
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE – MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – PRESUPPOSTI – GARANZIE COSTITUZIONALI ATTINENTI AL “GIUSTO PROCESSO” – NOZIONE
La Corte ha chiarito che i “principi e le regole” contenuti nella Costituzione della Repubblica attinenti al “giusto processo”, il cui rispetto è condizione imposta dall’art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 69 del 2005 per l’esecuzione del mandato d'arresto europeo, sono quelli definiti dalle Carte sopranazionali ed in particolare dall’art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, al quale si richiama il novellato art. 111 Cost. Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso, nel quale il ricorrente si doleva che la sentenza di condanna emessa dalle autorità giudiziarie tedesche, per la cui esecuzione era stata chiesta la sua consegna, aveva violato i principi dell’oralità e del contraddittorio, in quando aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, che aveva riferito di dichiarazioni rese da un testimone che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Sentenza n. 17632 del 3 maggio 2007 - depositata l'8 maggio 2007
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore

giovedì, maggio 10, 2007

Trattato di Prum: la posizione della House of Lords

Interessante rapporto della House of Lords sulla prospettiva di integrazione del Trattato di Prum nell'acquis UE. Il documento approvato è fortemente critico nei confronti dell'iniziativa tedesca di cui abbiamo già avuto modo di occuparci.

martedì, maggio 08, 2007

Scommesse: la Cassazione ritorna in linea con la CGCE

La III Sezione in una pronuncia depositata il 4 maggio si allinea alla Corte di Lussemburgo che con la Sentenza Placanica aveva messo la parola fine ad una lunga saga giudiziaria fatta di rimpalli tra Cassazione, Corte di giustizia e Consiglio di Stato.


LEGGI PENALI SPECIALI - RACCOLTA DI SCOMMESSE NON AUTORIZZATA PER CONTO DI SOCIETA' QUOTATE CON AZIONI ANONIME - REATI DI CUI ALL'ART. 4 L. N. 401/89 - CONFIGURABILITA' - ESCLUSIONE
L’attività organizzata per la accettazione e raccolta di scommesse, se operata per conto di società quotate aventi sede in altro Stato membro da soggetti esclusi dal rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 88 del TULPS per il solo fatto che la raccolta viene effettuata per conto di società con azionariato anonimo, e che non hanno potuto partecipare per tale ragione alle gare per l’attribuzione delle licenze sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro, non può integrare il reato di cui all’art. 4 della legge 13 febbraio 1989 n. 401, e successive modificazioni, in quanto in contrasto con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (la Corte ha ritenuto così di superare, a seguito della decisione 6 marzo 2007 della Corte di Giustizia – cause 338/04, 359/04 e 360/04, Placanica ed altri, l’arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite 26 aprile 2004 n. 23271, che aveva valutato non in contrasto con i principi comunitari le restrizioni nazionali in quanto giustificate da finalità di controllo per motivi di ordine pubblico).

Sentenza n. 16969 del 28 marzo 2007 - depositata il 4 maggio 2007

domenica, maggio 06, 2007

Sembra una Procura ma è la Commissione europea!

La Commissione europea ha preso parte ad una vasta operazione di polizia coordinata dal Dipartimento della Giustizia USA. La vicenda sarebbe relativa alla creazione di un cartello anticoncorrenziale in materia di tubi marini, cui parteciperebe anche la italiana Manuli.
Sono state eseguite una serie di perquisizioni e sequestri e disposti ben otto arresti su richiesta delle autorità giudiziarie americane.
Tutto normale, solo che la Commissione CE non ha competenza in materie penale (potrà però instaurarsi, a livello UE, una procedura in materia di concorrenza) ed ha operato per ipotesi di violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. Si tratta di una vicenda interessante che ha visto la Commissione operare come una agenzia di law enforcement, eseguendo e coordinando, sul territorio europeo, attività di polizia.

venerdì, maggio 04, 2007

CGCE: legittimo il Mandato d'arresto europeo

La Grande sezione della Corte di giustizia europea, interpellata dalla Cour d'arbitrage belga con ricorso pregiudiziale, si pronuncia in favore (la sentenza) della compatibilità della decisione quadro relativa al Mandato di arresto europeo con il diritto primario dell'Unione ed i diritti fondamentali da questo riconosciuti.