martedì, luglio 19, 2011

MAE: motivo di rifiuto e competenza italiana

Interessante sentenza della Cassazione che chiarisce come il rifiuto della consegna ex art. 18, comma 1 let. p) sia invocabile solo allorquando in concreto ipotizzabile una competenza della giustizia italiana.
Cass. pen. Sez. VI, 25 febbraio 2011, n. 7580

In tema di mandato d'arresto europeo, sussiste il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005, solo quando la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e le relative condotte, sufficientemente precisate nei loro estremi oggettivi con riferimento a fonti specifiche di prova, siano idonee a fondare una notizia di reato che consenta all'autorità giudiziaria italiana l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Rigetta, App. Roma, 25/01/2011)

lunedì, luglio 18, 2011

Conclusioni dell'AG in materia di immunità del Parlamentare europeo

Interessanti Conclusioni dell'Avvocato generale JÄÄSKINEN nel procedimento pregiudiziale (in causa C-163/10) attivato dal Tribunale d'Isernia (in un procedimento instauranto dei confronti del parlamentare Patriciello) al fine di comprendere l'estensione della immunità di un parlamentare europeo nel contesto di un processo per diffamazione.
Secondo l'Avvocato generale è fondamentale valutare l'esistenza di un nesso organico tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare:

"101. Viceversa, più è intenso il collegamento nel merito con le attività dei membri del Parlamento europeo, più diviene ampia la portata dell’immunità sostanziale loro conferita. Soprattutto, la questione se l’intervento di un parlamentare europeo sui media rientri nell’ambito di applicazione dell’immunità sostanziale deve essere risolta in base a tali criteri. Mi sembra che l’immunità sostanziale debba riguardare le dichiarazioni che fanno direttamente seguito a dibattiti parlamentari che le riproducono o le commentano. Per quanto riguarda invece la partecipazione dei membri del Parlamento a dibattiti elettorali o ad altri dibattiti politici in generale, essi non dovrebbero essere collocati in una posizione giuridica migliore rispetto agli altri partecipanti a tali dibattiti".

"107. Riassumendo, data la natura dell’immunità dei membri del Parlamento, intesa quale immunità dell’Unione indispensabile all’assolvimento dei suoi compiti, gli atti rientranti nel dibattito politico in generale, o con cui il deputato si esprime in quanto garante degli interessi degli elettori a livello nazionale o regionale non possono, alla luce del criterio organico, essere considerati inclusi nell’ambito dell’immunità sostanziale ai sensi dell’art. 8 del Protocollo".

martedì, luglio 12, 2011

Riciclaggio, autoriciclaggio ed obblighi internazionali

Sempre più spesso si sentono autorevoli giuristi predicare contro la 'mollezza' dell'ordinamento interno che non consentirebbe la penalizzazione dell'autoriciclaggio. Importanti espoenti di potenti uffici di procura italiani accusano il nostro legislatore d'essere rimasto l'unico a non punire il c.d. self laundering nonostante espliciti obblighi intrnazionali e dell'Unione europea.


Dell'Europa e delle pene è però nato anche per inserire elementi di conoscenza nel dibattito italiano e sfatare falsi luoghi comuni; quello dell'autoriciclaggio è uno di questi luoghi comuni.

Sono numerosi, infatti, gli ordinamenti dell'UE che non sanzionano penalmente l'autoriciclaggio e non esiste nessun obbligo comunitario a proposito.

Anzi, la prima raccomandazione FATF - l'organismo internazionale che emette raccomandazioni in materia di lotta al riciclaggio, responsabile del'idurimento globale della risposta sanzionatoria a questo odioso (ma spesso più invocato che contestato!) reato -  riconosce agli Stati la possibilità di non contestare l'autoriciclaggio ritenendo l'ipotesi in contrasto con i principi fondamentali di molti Stati membri del forum.

Di seguito citiamo la prima Raccomandazione FATF evidenziando il passaggio relativo all'autoriciclaggio:

Recommendation  1

A. LEGAL SYSTEMS

Scope of the criminal offence of money  laundering

Countries should criminalise money laundering on the basis of the United  Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic  Substances, 1988 (the Vienna Convention) and the United Nations Convention  against Transnational Organized Crime, 2000 (the Palermo Convention).
Countries should apply the crime of money laundering to all serious offences,  with a view to including the widest range of predicate offences. Predicate  offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked  either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment  applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of  predicate offences, or a combination of these approaches.
Where countries apply a threshold approach, predicate offences should at a  minimum comprise all offences that fall within the category of serious offences  under their national law or should include offences which are punishable by a  maximum penalty of more than one year’s imprisonment or for those countries that  have a minimum threshold for offences in their legal system, predicate offences  should comprise all offences, which are punished by a minimum penalty of more  than six months imprisonment.
Whichever approach is adopted, each country should at a minimum include a  range of offences within each of the designated categories of offences 1.
Predicate offences for money laundering should extend to conduct that  occurred in another country, which constitutes an offence in that country, and  which would have constituted a predicate offence had it occurred domestically.  Countries may provide that the only prerequisite is that the conduct would have  constituted a predicate offence had it occurred domestically.

Countries may provide that the offence of money laundering does not apply to  persons who committed the predicate offence, where this is required by  fundamental principles of their domestic law.

lunedì, luglio 04, 2011

L'AGCOM (o i signori del copyright) vuole il Notice and take down anche in Italia

L'AGCOM propone di applicare anche in Italia il sistema di 'notice and take down' relativo alla rimozione dalla rete dei contenuti ritenuti in violazione del copyright.
Appare abbastanza singolare che l'Autorità (una autorità amministrativa) si scriva le regole e se le applichi a piacimento in un area di grande sensibilità che  tocca numerose garanzie costituzionali e che dunque consentirebbe interventi con ricadute su diritti fondamentali dei cittadini.

Il notice and take down esiste e funziona negli USA ma le garanzie procedurali sono tante e la soglia di intervento  molto alta secondo quanto disposto dal Digital Millennium Copyright Act del 1998.
Se si vuole introdurre questo sistema in Italia bisogna regolarlo di più e meglio, procedimentalizzare, garantire contraddittorio e diritto di difesa e successivamente consentire un veloce e serio vaglio da parte di una Autorità, ma giudiziaria!
Il sistema che si vorrebbe introdurre in Italia mostra dunque profili di criticità quanto al rispetto dell'art. 21 della nostra Costituzione e dell'art. 10 CEDU.