mercoledì, gennaio 13, 2010

In favore di una nuova "Legge Pecorella": contro l'appello avverso le assoluzioni

L'intenzione espressa oggi dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, di riproporre la "inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado" da parte dell'accusa ha scandalizzato il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, secondo cui sarebbe la prova che il premier "cerca sempre di trovare una scappatoia per assicurare l'impunità ai delinquenti". Eppure, in Occidente sono centinaia di milioni i cittadini che vivono sotto sistemi giudiziari che non consentono alla pubblica accusa di impugnare le sentenze di assoluzione (Stati Uniti e Gran Bretagna, per esempio), o che comunque ne limitano la facoltà (come in Francia). Si tratta forse di nazioni in cui si vuole "assicurare l'impunità ai delinquenti"? Negli Stati Uniti è il quinto emendamento a stabilire che "nessuno può essere processato due volte per la stessa accusa". Dunque, in caso di proscioglimento dell'imputato in primo grado in America la pubblica accusa non può ricorrere in appello. Il quinto emendamento è contenuta nella Carta dei diritti approvata dal Congresso Usa nel settembre del 1789 e ratificata dagli stati membri entro il dicembre del 1791. È quindi da 218 anni che i cittadini americani godono del diritto a non venire processati una seconda volta dopo un verdetto di assoluzione.

Anche il modello accusatorio inglese, verso cui il nostro sistema giudiziario da anni si sta indirizzando, prevede l'intangibilità delle assoluzioni in primo grado. Le sentenze di assoluzione chiudono definitivamente la vicenda processuale. L'unica eccezione prevista è quella di un imputato prosciolto per infermità mentale, al quale è riconosciuto il diritto di impugnare la sentenza. In nessun caso, invece, il pubblico ministero ha il diritto di impugnare le sentenze che assolvono l'imputato. Esiste il ricorso alla High Court per "errores in procedendo e vitia in giudicando", che può essere proposto sia dal condannato che dall'accusa ma solo nei casi di difetto di giurisdizione o competenza, o di inosservanza delle norme processuali. In Francia vige invece il modello inquisitorio, temperato però dal recepimento del contraddittorio tra le parti e del principio della parità tra accusa e difesa, sia durante il dibattimento che nella fase antecedente. Il codice riconosce ad ogni parte processuale la possibilità di presentare appello avverso ogni sentenza. Fino a poco tempo fa il giudizio proveniente dalla giuria popolare (jury) della Corte d'assise non ammetteva impugnazione. Le sentenze di assoluzione potevano essere impugnate in Cassazione ma solo "nell'interesse della legge", senza provocare alcun pregiudizio alla parte assolta. Poi è stata aperta la strada all'appello anche avverso le sentenze delle Corti d'assise. E ritenendo l'impossibilità per l'accusa di impugnare le sentenze di assoluzione una violazione del principio di parità tra le parti, è stata attribuita, ma al solo procuratore generale, la facoltà di impugnare le sentenze di assoluzione delle Corti d'assise.

In Italia la legge Pecorella - la legge n. 46 del 20 febbriao 2006 - introduceva il principio dell'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Il pubblico ministero e l'imputato, prevedeva quella legge, possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento soltanto nelle "ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva". Ma con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007 la Corte costituzionale dichiarava costituzionalmente illegittima la legge Pecorella, perché in contrasto con il principio del giusto processo, della parità tra le parti, sancito nell'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui vietava ad una di esse, al pubblico ministero, di ricorrere in appello contro le sentenze di assoluzione. Ma su come si debba intendere il principio della parità tra le parti il dibattito è ancora aperto. Il principio della parità tra le parti viene invocato, infatti, per garantire al pubblico ministero il diritto ad un secondo grado di giudizio per ottenere quella condanna che non ha ottenuto in primo grado, così come all'imputato è offerta la possibilità di appellarsi a una sentenza di condanna. Eppure, come abbiamo visto, nel modello accusatorio, dove nasce quel principio, all'accusa non è concessa la facoltà di ricorrere in appello contro una sentenza di assoluzione.

Spesso si è richiamato il concetto di "égalité des armes" nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale però ha chiarito che non esiste alcun diritto dell'accusa ad un "secondo colpo in canna", cioè ad un secondo grado di giudizio, né nel principio di "égalité des armes" né nell'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Nel dicembre del 2005 la Corte di Strasburgo si è espressamente pronunciata in materia nella sentenza "Guillemot", ricordando che l'articolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo non garantisce affatto il diritto di far perseguire o condannare i cittadini, né il diritto ad un doppio grado di giudizio che invece l'art. 2 del Protocollo n. 7 definisce come diritto esclusivo del condannato. Secondo la Corte, dunque, nel reclamare a favore del pubblico ministero un diritto all'appello contro le sentenze di proscioglimento si invoca un diritto che non è garantito dalla Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Un diritto che anzi essa riconosce solo al condannato, né all'accusa né alla parte civile. Non può, quindi essere pretesa la sua tutela ricorrendo al concetto di "égalitè des armes".

Nel 2006 il costituzionalista Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di Diritto pubblico comparato, riconosceva nella legge Pecorella una "legge che concretizza ulteriormente il processo accusatorio, così come questo è disciplinato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti". "Come fa - si chiedeva - un pubblico ministero a motivare un appello se non riesce a dimostrare al giudice di primo grado la fondatezza della sua accusa? Ha un senso replicare e quindi duplicare un processo, dal momento che un giudice terzo e imparziale si è pronunciato per l'innocenza di un imputato? Certo, se dovessero emergere nuove prove, ovvero nuove testimonianze, queste potranno essere fatte valere in Cassazione". "Chiedere un nuovo pronunciamento in appello - concludeva Frosini - da parte di chi come il pubblico ministero non è stato in grado di dimostrare la fondatezza dell'imputazione, vuol dire, alla fin fine, diffidare di quanto è stato deciso dal giudice di primo grado, e quindi sperare in un ribaltamento del giudizio. Su quali basi? E poi, perché questo dovrebbe avvenire? Cosa dovrebbe indurre il giudice di appello a sconfessare il pronunciamento del suo collega di primo grado? Solo a condizione che siano venute fuori nuove prove, nuovi fatti, tali da riconsiderare il giudicato e la posizione processuale dell'imputato. Ma per questo c'è la Cassazione" (Federico Punzi da il Velino 13.01.10).

martedì, gennaio 05, 2010

Riformato il Model Penal Code USA, no alla pena di morte

L'American Law Institute una delle più grandi istituzioni del mondo giuridico americano ha assunto la decisione di abrogare la Sezione 210.6 del Model penal Code che dettava le regole e le condizioni per l'applicazione della pena di morte.
La decisione segue un lunghissimo dibattito organizzato dall'ALI che ha prodotto un corposo Report che assume una posizione assolutamente non ideologia ma ma pragmatica nella migliore tradizione anglosassone.
Si tratta di un grande successo, anche se non definitivo, del movimento abolizionista nordamericano.