martedì, maggio 15, 2012

Vittime di reato e risarcimento

Questo blog nel gennaio del 2008 prendeva posizione a favore della possibilità di costituzione di parte civile delle vittime del reato anche nei confronti delle persone giuridiche imputate di illecito amministrativo derivante da reato.
E' di oggi la pubblicazione delle Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia UE Eleanor Sharpston, in causa C-79/11, la quale pare sostenere la medesima posizione concludendo che:

«La regola generale sancita nella prima parte dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale deve essere interpretata nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda la possibilità di instaurare un procedimento nei confronti di persone giuridiche con riferimento ad un illecito, la circostanza che tale ordinamento possa qualificare la responsabilità rispetto a tale illecito come «indiretta e sussidiaria» e/o «amministrativa» non solleva tale Stato membro dall’obbligo di applicare le disposizioni del menzionato articolo rispetto alle persone giuridiche se (1) i criteri in base ai quali viene definito l’illecito sono sanciti mediante rinvio alle disposizioni del codice penale, (2) alla base della responsabilità di una persona giuridica vi è sostanzialmente la commissione di un illecito da parte di una persona fisica e (3) il procedimento a carico di una persona giuridica è promosso dinanzi al giudice penale, è assoggettato alle disposizioni del codice di procedura penale e, in circostanze normali, verrà riunito con il procedimento a carico della persona o persone fisiche che avrebbero commesso l’illecito di cui trattasi.
Alla deroga a tale regola generale, sancita nella seconda parte dell’articolo 9, paragrafo 1, deve essere data interpretazione restrittiva. Essa non può essere interpretata nel senso che esclude dalla regola generale stabilita nella prima parte di tale articolo tutti i casi che coinvolgono una specifica categoria di autori del reato, come le persone giuridiche».

Si tratta di una affermazione importante per i diritti delle vittime di reato nel processo penale.

lunedì, maggio 14, 2012

Circolare in materia di esecuzione delle sentenze penali UE


Via Arenula rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato.
Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).
Il D.Lgs. 7 settembre 2010 n. 161 ha attuato nel nostro ordinamento la Dec. Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
Lo strumento ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla. Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto.
L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4, D.Lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all'art. 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'art. 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4, D.Lgs. cit.).
Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v. art. 9 D.Lgs. cit.).
La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.