martedì, gennaio 29, 2013

MAE: importante pronunzia della CGUE

Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.

Secondo la Corte:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

martedì, gennaio 08, 2013

Corte EDU: in Italia il problema carcerario è strutturale

Secondo la Corte europea di Strasburgo in Italia il problema carcerario è ormai strutturale e la Repubblica italiana ha l'obbligo giuridico di assumere tutte le misure necessarie al suo superamento.
Lo afferma la Corte europea dei diritti dell'uomo esprimendosi sulla richiesta di alcuni soggetti ristretti negli istituti di Piacenza e Busto Arsizio che hanno lamentato condizioni di detenzione oltre i limiti consentiti dalla Convenzione europea e dai documenti correlati.
La Corte EDU ha riconsciuto, in un caso definito dalla stessa Corte come pilota, la violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della CEDU e conseguentemente ha condannato l'Italia a risarcire i ricorrenti imponendo alla Repubblica l'adozione, senza ritardo, di misure idonee a porre soluzione in maniera strutturale alle gravi e perduranti violazione dei diritti dell'uomo.
I ricorsi alla CEDU per violazione dell'art. 3, che seguono la sentenza Sulejmanovic del 2009 (ricorso n. 22635/03), denunciando la situazione carceraria italiana, sono oggi assai numerosi, oltre 500, ed alcuni patrocinati anche da questo blog.
E' chiaro, al punto in cui si è giunti, come la Repubblica italiana debba assumere ogni iniziativa possibile al fine di interrompere lo stato di flagrante violazione dei diritti dell'uomo nonchè dei principi iscritti nella propria Costituzione.
Tra gli strumenti utilizzabili vi è senza dubbio il ricorso alla amnistia, prevista dall'art. 79 della Costituzione, che potrebbe costituire una misura idonea ad interrompere lo stato di perdurante violazione della legalità convenzionale europea nonchè costituzionale, consentendo l'adozione di tutta quella serie di misure necessarie affinchè si possa superare l'emergenza: riforma della carcerazione preventiva, riforma delle misure alternative alla detenzione, ampio programma di depenalizzazione.
La pronuncia della Corte apre inoltre la possibilità a ulteriori ricorsi, non solo in sede europea ma anche interna, al fine di vedere risarciti i danni derivanti dalla violazione delle regole europee le quali hanno immediata valenza normativa nell'ordinamento interno, vincolando lo stesso Legislatore per il tramite dell'art. 117, c.1 della Costituzione.
E' la stessa Corte, del resto, ad invitare lo Stato italiano a mettere in piedi nel breve volgere di un anno, una procedura di diritto interno idonea a soddisfare le richieste risarcitorie dei soggetti reclamanti per condizioni di detenzione incompatibili con le regole europee.
La sentenza fa inoltre appello alla Repubblcia italiana affinchè inviti le autorità giudiziarie, giudici e pubblici ministeri, a fare il minor uso possibile delle misure restrittive in carcere, invocando un utilizzo della prigione come extrema ratio.

Il comunicato stampa della Corte:

The Court calls on Italy to resolve the structural problem of
overcrowding in prisons, which is incompatible with the
Convention


In today’s Chamber judgment in the case of Torreggiani and Others v. Italy (application no. 43517/09), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
A violation of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights.
The Court’s judgment is a “pilot judgment” concerning the issue of overcrowding in Italian prisons. This structural problem has now been acknowledged at national level.
The Court called on the authorities to put in place, within one year, a remedy or combination of remedies providing redress in respect of violations of the Convention resulting from overcrowding in prison.
The Court decided to apply the pilot-judgment procedure in view of the growing number of persons potentially concerned in Italy and of the judgments finding a violation liable to result from the applications in question.

CPI: interessante opinione sulla preparazione dei testi

Interessante opinione resa dalla Corte penale internazionale, nella persona del giudice Chile Eboe-Osuji, nell'ambito del procedimento riguardate fatti avvenuti in Kenia, circa la liceità della prassi della preparazione dei testimoni in previsione dell'esame dibattimentale.
L'opinione opera una attenta distinzione circa le varie e diverse ipotesi verificabili, concludendo nel senso della liceità di una attenzione delle parti e dei difensori (così come dei rappresentanti dell'acusa) alla preparazione di alcuni aspetti dell'esame dei testi mediante la tecnica della cross-examiniation. 
Se tale preparazione si limita, infatti, al tentativo di rafforzare la memoria, limitare le incertezze, gli impacci e lo stress da deposizione che molti testi non professionali provano in occasione delle apparizioni in Tribunale la prassi può essere considerata, secondo l'opinione del giudice internazionale, positiva ed anzi aiutare una corretta e proficua celebrazione del processo.