giovedì, luglio 26, 2012

Abuso del mercato: la Commissione propone riforme


Scandalo Libor: la Commissione propone provvedimenti a livello UE contro la manipolazione dei tassi
 
Il recente scandalo LIBOR ha suscitato serie preoccupazioni in merito alle false comunicazioni da parte delle banche delle stime dei tassi sui prestiti interbancari. Ogni manipolazione o tentata manipolazione di questi parametri fondamentali può avere gravi conseguenze per l'integrità del mercato, causando notevoli perdite per i consumatori e gli investitori o determinando distorsioni dell’economia reale. La Commissione europea ha deciso in data odierna di affrontare questo tipo di manipolazione del mercato con l'adozione di modifiche alla proposta di regolamento e alla proposta di direttiva in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, comprese sanzioni penali, adottate inizialmente il 20 ottobre 2011 (cfr. IP/11/1217 e IP/11/1218). Le modifiche decise in data odierna prevedono un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, tra cui il LIBOR e l’EURIBOR, che diventa reato, perseguibile pertanto penalmente.

Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia, ha dichiarato: "I recenti scandali sulle gravi manipolazioni dei tassi di prestito interbancari da parte delle banche hanno fatto crollare la fiducia del pubblico. Occorre un intervento a livello UE per porre fine alle azioni criminali nel settore bancario e il diritto penale può costituire un forte deterrente. Per questo motivo proponiamo oggi norme valide in tutta l’UE per affrontare questo genere di abusi del mercato e colmare le lacune normative. Un rapido accordo sulle proposte consentirà di ridare al pubblico e agli investitori la fiducia necessaria in questo settore essenziale dell'economia."

Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha dichiarato: "Le indagini internazionali in corso sulla manipolazione del LIBOR hanno messo in luce un ulteriore esempio di comportamenti scandalosi da parte delle banche. Ho voluto fare in modo che le proposte legislative sugli abusi di mercato presentate dalla Commissione prevedano un divieto assoluto di tali pratiche inammissibili. Per questo, dopo averne discusso con il Parlamento europeo, sono intervenuto rapidamente per modificare le proposte presentate dalla Commissione al fine di assicurare che la manipolazione dei parametri sia un chiaro illecito, sanzionato penalmente in tutti i paesi."

Contesto

Per parametro si intende qualsiasi indice commerciale o cifra pubblicata calcolato applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o di uno o più prezzi, comprese le stime di prezzi, tassi di interesse o altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario. Tra le attività sottostanti o i prezzi che fanno da riferimento per i parametri possono rientrare i tassi di interesse o le merci, quali petrolio, purché determinino l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario, ad esempio uno strumento derivato. La Commissione ha adottato in data odierna due proposte modificate. La prima introduce le seguenti modifiche alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, adottata dalla Commissione il 20 ottobre 2011:
  • modifica del campo di applicazione del regolamento proposto al fine di includervi i parametri;
  • modifica delle definizioni al fine di includere la definizione di parametro, che si basa, ampliandola, sulla definizione di "valore di riferimento" contenuta nella proposta di regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari; sono stati inclusi parametri quali i tassi di interesse e le merci;
  • modifica della definizione di reato di manipolazione del mercato (articolo 8) al fine di includervi la manipolazione o la tentata manipolazione dei parametri, e
  • modifica dei considerando al fine di giustificare l’ampliamento del campo di applicazione e l’estensione della previsione di reato alla manipolazione dei parametri.
La Commissione ha anche adottato una proposta modificata che introduce le seguenti modifiche alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:
  • modifica delle definizioni al fine di inserirvi la definizione di parametro;
  • modifica del reato di manipolazione del mercato al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi, e
  • modifica del reato di "istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato" al fine di includervi i comportamenti di questo tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.
In questa fase la Commissione non propone di fissare tipi e livelli minimi di sanzioni penali, ma intende imporre a ogni Stato membro di prevedere sanzioni penali nel diritto interno per punire la manipolazione dei parametri. Nella proposta originaria di direttiva la Commissione ha proposto di procedere ad una revisione, in particolare per esaminare l’opportunità di introdurre norme minime comuni sui tipi e sui livelli di sanzioni penali, entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Cfr. anche MEMO/12/595.

Per ulteriori informazioni
Commissione europea – abusi di mercato

lunedì, luglio 23, 2012

La Corte non segue l'AG: niente costituzione di parte civile per responsabilità degli enti

Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia UE, adita dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, ha risposto in ordine al quesito se il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nel non prevedere “espressamente” la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.
Sul punto la Corte riconosce come il D.Lgs. n. 231/2001 non detti espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato presa in considerazione dal summenzionato decreto.
Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.
Nel decidere la vertenza la Corte afferma come l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

giovedì, luglio 12, 2012

Tutela degli interessi finanziari UE: la proposta legislativa della Commissione


Proteggere il denaro dei contribuenti: la Commissione propone di rafforzare il ricorso al diritto penale per colpire gli autori delle frodi.
La distrazione dei fondi europei a fini illeciti pregiudica la realizzazione degli obiettivi dell’Unione di creare posti di lavoro, stimolare la crescita e migliorare le condizioni di vita. In una situazione di pressione sulle finanze pubbliche, ogni euro conta. Oggi pertanto la Commissione europea propone nuove norme per combattere, attraverso il diritto penale, la frode a danno del bilancio dell’Unione e salvaguardare così il denaro dei contribuenti. La direttiva crea un quadro più armonizzato per perseguire e sanzionare i reati a danno del bilancio dell’Unione, affinché i criminali non possano più sfruttare le differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali. Essa introduce definizioni comuni di reati che ledono il bilancio dell’Unione, prevede sanzioni minime, tra cui la pena detentiva per i casi più gravi, e crea condizioni paritarie per quanto riguarda i termini entro cui effettuare le indagini e perseguire i reati (ossia i termini di prescrizione). Tutto ciò contribuirà a scoraggiare gli autori delle frodi, migliorare l’efficacia delle azioni giudiziarie a livello nazionale ed agevolare il recupero dei fondi.

La Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria europea per la giustizia, ha dichiarato: “Il denaro europeo non deve andare a finire nelle tasche dei criminali. È fondamentale istituire norme di diritto penale del più alto livello per proteggere il denaro del contribuente europeo. L’obiettivo è chiaro: garantire che la frode a danno del bilancio dell’Unione non resti impunita e che si risparmi così il denaro del contribuente. La proposta di oggi contribuirà a porre fine all’attuale mosaico di disposizioni penali europee nel cui ambito un determinato reato è punito in alcuni Stati membri con la pena detentiva mentre in altri non è neppure sanzionato.”
Algirdas Šemeta, Commissario europeo per la lotta antifrode, ha dichiarato: “L’attuale approccio alla tutela del bilancio dell’Unione in Europa è quantomai disomogeneo. Gli autori delle frodi non dovrebbero potersi sottrarre all’azione penale e alle sanzioni semplicemente per la loro posizione geografica. Il denaro del contribuente europeo deve essere energicamente protetto in ogni Stato membro, ed è proprio in questa direzione che si muove la proposta odierna.”

Oggigiorno gli approcci alla tutela del bilancio dell’Unione seguiti dagli Stati membri sono molteplici. Da uno Stato membro all’altro variano le interpretazioni di ciò che costituisce frode a danno del bilancio dell’Unione e le sanzioni previste. Ad esempio, all’interno dell’Unione in caso di frode si passa dall’assenza di sanzioni obbligatorie a 12 anni di reclusione. Analogamente, i termini entro cui è possibile effettuare le indagini e perseguire i reati divergono notevolmente, oscillando tra 1 e 12 anni.

Per risolvere questo problema, la proposta odierna definisce la frode e altri reati connessi alla frode quali la corruzione, l’appropriazione indebita di fondi, il riciclaggio di denaro e la turbativa di gare d’appalto pubblico a danno del bilancio dell’Unione. Queste definizioni comuni contribuiranno a garantire l’applicazione uniforme in tutta l’Unione da parte delle autorità giudiziarie, mentre attualmente il tasso di condanne nei casi di frode negli Stati membri nell’esecuzione del bilancio dell’Unione va dal 14% all’80% (con una media europea del 41%) a seconda dello Stato membro interessato.

La proposta presentata oggi dalla Commissione contempla la previsione, da parte degli stati membri, della sanzione minima di sei mesi di pena detentiva per i casi gravi e, per agevolare il recupero dei fondi, la confisca dei proventi di tali reati.

Contesto
Le distrazioni del denaro pubblico europeo a seguito di attività illegali sono fonte di preoccupazione. Oltre il 90% del bilancio dell’Unione è gestito a livello nazionale. Nel 2010 si sono registrati 600 casi di sospetta frode riguardanti le spese e le entrate dell’Unione. Gli Stati membri hanno denunciato casi di sospetta frode per un valore complessivo di 600 milioni di euro.
Si tratta di casi in cui i richiedenti di finanziamenti europei forniscono informazioni false per ricevere i fondi, ad esempio nel settore dell’agricoltura o dello sviluppo regionale, o di casi in cui i funzionari nazionali accettano denaro in cambio dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, in violazione della normativa che disciplina questa materia.
 

Il testo legislativo è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

lunedì, luglio 02, 2012

Diritto d'autore e diritto penale

Secondo la Corte di giustizia, in una interessante sentenza resa in causa C-5/11, la libera circolazione può essere limitata per motivi di tutela del diritto d'autore;  dunque, l'applicazione di norme penali a tutela del diritto d'autore può  legittimamente limitare la libera circolazione infracomunitaria:

Un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d’autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.