lunedì, dicembre 28, 2009

Market-abuse e responsabilità oggettiva

La Corte di giustizia (in causa C-45/83)interpreta in senso restrittivo la direttiva comunitaria in materia di market-abuse individuando una vera e prorpia presunzione di responsabilità (fino a che punto solo amministrativa è tutto da verificare); secondo i giudici di Lussemburgo:
"L’art. 2, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), deve essere interpretato nel senso che il fatto che una persona di cui al secondo comma di tale disposizione che detiene informazioni privilegiate acquisisca o ceda, o cerchi di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono comporta che tale persona ha «utilizzato tali informazioni» ai sensi di detta disposizione, fatto salvo il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto di poter confutare tale presunzione".

venerdì, dicembre 18, 2009

Regolazione europea dei conflitti di giurisdizione penale

In Gazzetta ufficiale UE la Decisione quadro, a questo punto probabilmente l'utima essendo lo strumento estinto col Trattato di Lisbona, relativa alla regolazione e prevenzione dei conflitti di giurisdizione in materia di esercizio dell'azione penale. Uno strumento assai atteso da anni ma comunque non all'altezza delle aspettative e del grande dibattito giuridico sollevato dalla materia.

giovedì, dicembre 03, 2009

Democrazia diretta nel Trattato di Lisbona?

Pochi se ne sono accorti ma l'articolo 11, paragrafo 4 del Trattato UE come riformato a Lisbona introduce un primo embrio, nel diritto costituzionale dell'Unione, di democrazia diretta. Il futuro ci dirà quanto questo esperimento potrà suscitare un maggiore inetresse politico ed una più intensa partecipazione dei cittadini europei.

Trattato UE, art. 11.4:
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

giovedì, novembre 26, 2009

'Scudo fiscale' anticomunitario ed incostituzionale?

Un importante think tank conservatore britannico ha realizzato un dettagliato paper nel quale si denuncia la illegittimità comunitaria dello scudo fiscale italiano (strumenti di tax amnesty sono stati però adottati da pressocchè tutti i paesi di area OCSE). Ove questa dovesse essere accertata si aprirebbero le porte per ipotesi di disapplicazione e declaratoria di concostituzionalità della normativa italiana, con riferimento alle parti in contrasto con l'ordinamento continentale. Lo scudo contiene anche rilevanti previsioni in materia penale. Più informazioni a richiesta.

venerdì, novembre 20, 2009

UE e responsabilità civile dei magistrati

Come blog l'avevamo invocata, avevamo stimolato interrogazioni parlamentari in Italia ed in Europa, il Ministro Alfano ci aveva risposto in maniera liquidativa (vedi uno dei post di Dell'Europa...) ma alla file è arrivata la procedura di infrazione relativa alla legge italiana sulla responsabilità civile dei magistrati:


"Proc. n. 2009_2230, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati - JLS Giustizia - Violazione diritto comunitario - Messa in mora Art. 226" (da EUR-infra)

giovedì, novembre 19, 2009

Il nuovo programma UE in materia di Giustizia

Segnaliamo ai lettori di "Dell'Europa e delle pene" la bozza in discussione (del 16 ottobre scorso) del nuovo programma pluriennale dell'UE in materia di Goiustizia e affari interni: il programma di Stoccolma, che fa seguito al precedente programma dell'Aia (che a sua volta era stato preceduto dall'ormai celeberrimo programma di Tampere).

venerdì, ottobre 30, 2009

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA CONDIZIONATA - RESIDENTE O CITTADINO - RINVIO - ESAURIMENTO DEL PROCESSO A SUO CARICO


Sentenza n. 38640 del 30 settembre 2009 - depositata il 5 ottobre 2009
(Sezioni Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore F. Ippolito)

La Corte ha chiarito che la condizione prevista dall’art. 19 lett. c) della legge n.69/2005 per la consegna del cittadino o del residente ai fini di un'azione penale va intesa nel senso che la persona consegnata sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione, solo una volta esaurito il procedimento penale pendente in detto Stato, ovvero sino all’esecutività della sentenza (ovviamente secondo la disciplina prevista da quell’ordinamento).

mercoledì, ottobre 14, 2009

Il PE sul Programma di Stoccolma

La proposta di risoluzione del Parlamento europeo relativa al Programma di Stoccolma sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

venerdì, settembre 25, 2009

Presentato a Madrid PenalNet

Nell’ambito del programma comunitario Giustizia Penale 2007-2013, il Consiglio Nazionale Forense, insieme alle avvocature della Spagna, Francia, Ungheria e Romania, ha lanciato nel luglio 2008 il Progetto PenalNet. Con PenalNet il CNF contribuirà a facilitare la cooperazione tra gli avvocati attraverso la creazione di una piattaforma tecnologica internazionale per garantire la sicurezza dello scambio di documenti e delle comunicazioni in questioni che rilevano aspetti transnazionali (per esempio nell’ambito del mandato di arresto europeo). Il Progetto muove dall’esigenza di garantire il segreto professionale, pilastro della tutela dei diritti del cittadino-cliente, al fine di permettere un sistema sicuro di scambio immediato delle informazioni nell’ambito dei casi transnazionali. Magistrati, avvocati e polizia lavorano da anni attraverso le istituzioni comunitarie, EUROJUST e EUROPOL.


Esiste oggi un bisogno concreto di coordinamento tra avvocati penalisti – coordinamento necessario per garantire la difesa e il principio del contraddittorio. Con il Progetto PenalNet si crea l’infrastruttura necessaria per mettere in pratica tale coordinamento nel rispetto del diritto comunitario e dell’obbligo di segretezza e sicurezza delle comunicazioni. Si tratta si un meccanismo informatico ad alta sicurezza che garantisce l’identità dell’interlocutore autorizzato e la sicurezza dello scambio di informazioni e/o documentazione – che non potranno essere modificate o rifiutate – questo anche grazie allo strumento della firma elettronica. Ciascun Partner del Progetto PenalNet, tra cui il CNF, sarà responsabile del processo selettivo dei 300 avvocati penalisti che beneficeranno della Smart Card PenalNet e della relativa formazione per tutto il periodo pilota (fino al 2010 circa).

mercoledì, settembre 09, 2009

CGCE e scommesse on line

La Corte di giustizia ritorna sulla legittimità delle scommesse on line offerte da provider di servizi legalmente stabiliti in uno Stato membro diverso da quello di prestazione ma questa volta ritiene le limitazioni nazionali legitime sulla base di uno stringente test di proporzionalità.
Il risultato getta però qualche ombra sulla capacità della Repubblica italiana di difendere correttamente i prorpi interessi e di rappresnetare a livello di giurisdizione comunitaria le proprie posizioni, in quanto questioni non dissimili da quelle offerte dalla difesa portoghese erano state avanzate anche nelle numeros ecause "italiane" intervenute sull'argomento.

sabato, agosto 29, 2009

Corte di Strasburgo: carceri italiane illegali

Il link alla Sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha giudicato contrarie alle previsioni della Convenzione europea le condizioni di detenzione nelle carceri italiane.
La sentenza arriva nel pieno della emergenza carceraria italiana e non è detto che a questa condanna ne possano seguire altre.

martedì, agosto 25, 2009

La House of Lords e il MAE "napoletano"

La House of Lords si pronuncia (nell'interessante Opinione di Lord Bingham of Cornhill cui si rinvia) su un MAE emesso dal GIP di Napoli, confrontandosi con la complicatezza e lunghezza del sistema processual-penalistico italiano.
Nello specifico il problema risiedeva nella circostanza per cui il MAE emesso dal GIP napoletano faceva riferimento a persona sottoposta a processo penale mentre nel frattempo l'iputato veniva condannato in contumacia dalla I sezione del Tribunale partenopeo e la condanna confermata dalla Corte di Appello, ragion per cui, secondo gli avvocati della difesa, il MAE doveva essere emesso ai fini dell'espiazione della pena; ciò nonostante il fatto che, secondo il nostro sistema preocessuale, a differenza di quanto avviene per lo più in Europa, una condanna, ancorchè confermata (o ahimè emessa!) in Appello non è ancora esecutiva, essendo necessario per il passaggio in giudicato il trascorrere infruttuoso del tempo concesso per l'eventuale Ricorso in Cassazione.

mercoledì, luglio 15, 2009

In GURI la legge di ratifica del Trattato di Prum

Adesione dell'Italia al Trattato di Prum sul contrasto alla criminalita'


Pubblicata in Gazzatta la legge di ratifica del Trattato di Prum da parte dell'Italia.Il Trattato ha l'obbietivo di rafforzare la cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità a e l'immigrazione clandestina.A tale scopo si prevede l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, e vengono apportate modifiche al codice di procedura penale.
(Legge 30 giugno 2009, n. 85, G.U. 13/07/2009, n. 160)

martedì, luglio 07, 2009

Persone detenute: le statistiche europee

Il 19 giugno la Commissione europea ha diffuso i dati relativi alla popolazione carceraria nell'Unione europea (qui).
I dati UE sono ben lontano da quelli americani, la popolazione carceraria è relativamente ed in termini assoluti minore rispetto aquella degli Stati Uniti d'America, anche se le condizioni di deternzione sono spesso assai peggiore, soprattutto nei paesi dell'Europa orientale ma non solo!
Dell'Europa e delle pene ne approfitta per sottolineare la gravità della situazione italiana: nel nostro paese il numero di detenuti è assai superiore alla capienza dei penitenziari e le condizioni di vita sonoi assai deteriori.
Anche per questo e per ritrovare una piena effettività del processo penale e della sanzione penale il nostro blog si dichiara favorevole all'ipotesi di amnistia, la sola che permetterebbe di porre un punto definitivo alla progressiva involuzione del sistema penale italiano ritrovando certezza del diritto, celerità dei processi ed effettività (e legalità costituzionale) della pena.

mercoledì, luglio 01, 2009

Il tribunale costituzionale tedesco da disco verde al Trattato di Lisbona

Il II Senato del Tribunale costituzionale tedesco si pronuncia a favore della ratifica del Trattato di Lisbona e della sua compatibilità con la Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca. I giudici di Karlsruhe danno così il loro contributo alla finalizzazione del lungo e tortuoso percorso di ratifica del c.d. "Trattato semplificato" (secondo l'espressione celebre di Sarkozy) nato dalle ceneri della Costituzione europea.

lunedì, maggio 25, 2009

Confisca per equivalente e Carta di Nizza

Cass. pen. Sez. II, (ud. 29-01-2009) 18-03-2009, n. 11912
La Corte di cassazione riafferma la irretroattività dell'applicazione del sequestro per equivalente e della confisca per equivalente (nelle ipotesi di reati transnazionali), come introdotte dalla L. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, riconoscendo il carattere afflittivo sanzionatorio di tali misure, sulla base delle assunzioni contenute negli strumenti europei di tutela dei diritti fondamentali, richiamando altresì il carattere vincolante della Carta europea dei diritti fondamentali.
Secondo la Corte "osta a tale retroattività il carattere certamente anche "sanzionatorio" della confisca per equivalente come già stabilito in numerosi precedenti di legittimità (v. cass. sez. 3^, n. 6342/2008, nonchè cass. sez. 2^, n. 629/2007).
Aggiunge la Corte che " per completezza va anche rilevato che, stante la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, la irretroattività della sua applicazione, oltre che conforme all'interpretazione dell'art. 25 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 19/1974) è imposta anche dall'art. 7, comma 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, ai sensi del cui disposto "non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe spettata al tempo in cui il reato è stato consumato".
Tale ultimo principio è stato riaffermato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (più conosciuta come Carta di Nizza) all'art. 49, cui non può essere contestato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dal 2002 (sentenza n. 135/2002), il "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei".

mercoledì, maggio 20, 2009

OLAF: trasferimento di materiale probatorio alle AAGG nazionali

Interessante pronuncia del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-7/05.
La questione concerneva la legittimità del trasferimento di materiale probatorio da parte dell'OLAF alle autorità nazionali.
La vicenda, nello specifico riguardante funzionari delle CE, getta un fascio di luce su una prassi e su vicende che spesso si svolgono al di fuori ed in assenza di un qualsiasi controllo e regolamentazione. Si tratta di una problematica di grande impatto anche per il futuro della cooperazione giudiziaria in maniera penale e per il ruolo di soggetti come OLAF, EUROJUST ed EUROPOL.

martedì, maggio 19, 2009

MAE: La Cassazione sulla determinazione del giudice competente

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MAE - CONSEGNA DELL'ESTERO - EMISSIONE DEL MAE - AUTORITA' COMPETENTE


La Corte, discostandosi da un suo precedente arresto, ha stabilito che la competenza ad emettere il mandato di arresto europeo spetta al giudice che ha emesso la misura cautelare, ancorché, al momento della richiesta del P.G., non sia più il giudice “che procede”. Nella specie il gip aveva declinato la propria competenza, ravvisando la competenza del Tribunale davanti al quale pendeva il procedimento di merito.
Sentenza n. 15200 del 26 marzo 2009 - depositata l'8 aprile 2009
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Paola)

lunedì, aprile 20, 2009

Il Consiglio UE prepara un giro di vite su tratta degli esseri umani ed abuso dei minori

La tratta di esseri umani e l'abuso e lo sfruttamento di minori sono reati gravi, spesso collegati alla criminalità organizzata. I ministri della giustizia hanno proceduto a un dibattito preliminare su questi problemi il 6 aprile e hanno discusso due proposte della Commissione intese a migliorare la normativa dell'UE in vigore al riguardo.

I suddetti reati costituiscono violazioni gravi dei diritti umani, i cui autori approfittano della vulnerabilità delle vittime. La tratta di esseri umani può essere considerata una nuova forma di schiavitù, in cui una persona è obbligata con le minacce o con la forza alla servitù domestica, alla prostituzione, alla manodopera a basso costo, all'accattonaggio o ad attività illecite. Una persona può essere oggetto della tratta anche ai fini dell'espianto d'organi. Le donne e i bambini sono le principali vittime di questo tipo di sfruttamento.

L'UE ha già adottato iniziative per affrontare questo problema mondiale; la normativa, tuttavia, deve essere adeguata all'evoluzione della criminalità e alle norme internazionali adottate di recente. L'espandersi del fenomeno della tratta di esseri umani e la crescente diffusione di materiale pedopornografico su Internet rendono ancor più urgente un'azione.

Gli strumenti proposti renderanno più severa la normativa in vigore. Un numero maggiore di casi di sfruttamento e di abuso sessuale, come il turismo sessuale (anche se commesso all'estero) e l'adescamento di minorenni (adescamento di bambini online a fini sessuali), saranno perseguibili penalmente e punibili con la reclusione. La presenza di circostanze aggravanti darà luogo a un inasprimento delle pene. Sono introdotti nuovi strumenti di indagine già utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata, quali le intercettazioni telefoniche e la sorveglianza elettronica, ed è estesa la protezione e l'assistenza alle vittime.

domenica, aprile 19, 2009

Comunitaria 2009: le decisioni quadro da attuare

Le quattro decisioni quadro cui dare attuazione inserite nella Legge comunitaria 2009:

1) 2001/413 Gai del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
2) 2002/946/Gai del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso del transito e dei soggiorni illegali;
3) 2004/757/Gai del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
4) 2008/841/Gai del 24 ottobre 2008, relativi alla lotta contro la criminalità organizzata

martedì, aprile 07, 2009

Il momento del "casellario giudiziario europeo"

Pubblicate in Gazzetta ufficiale dell'UE (7 aprile 2009) due importanti documenti relativi allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
1) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e
2) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Diviene realtà dunque il "casellario giudiziario europeo".

lunedì, marzo 30, 2009

Il giudice Garzon apre un'inchiesta su esponenti dell'Amministrazione Bush


A senior Spanish judge has ordered prosecutors to investigate whether key Bush aides should be charged with crimes over the Guantanamo Bay detention center, a lawyer said Sunday.
Investigating magistrate Baltasar Garzon has passed a 98-page complaint to prosecutors that accuses former Attorney General Alberto R. Gonzales and five others [John C. Yoo, Douglas J. Feith, William J. Hayes II, Jay S. Bybee and David S. Addington] of being the legal architects of system that allowed torture in violation of international law, human rights lawyer Gonzalo Boye told CNN.
Prosecutors will review the document to determine if a crime has been committed.
The prosecutor’s office will make a decision within five days, said Boye, one of the report’s authors. Garzon accepted the complaint under Spanish law because there were several Spaniards at Guantanamo who allegedly suffered torture.

lunedì, marzo 16, 2009

La Francia non consente ai PM di indagare casi di corruzione internazionale

Il Consiglio d'Europa, attraverso il suo gruppo di lavoro anticorruzione, GRECO, ha criticato duramente la legislazione francese per restringere i margini dei propri inquirenti per quanto riguarda casi di corruzione internazionale (il documento in pdf).
Si tratta di restrizioni legislative che impediscono una efficace azione di contrasto delle Autorità francesi nei confronti delle proprie imprese che si rendono responsabili di casi di corruzione internazionale.
Il rapporto è molto severo nei confronti della Francia anche in ragione del ruolo francese nell'economia globale.
Le critiche non possono che richiamare il caso giudiziario, che ha impegnato le cronache giudiziarie degli ultimi mesi, e che ha visto alcune personalità e rilevantissime società francesi inquisite dalla Procura di Potenza per quanto riguarda la gestione del petrolio lucano (ab).

lunedì, marzo 02, 2009

Sentenza Traghetti del Mediterraneo (C-173/03) & responsabilità civile magistrati: la Commissione si muove

E-7021/08IT
Risposta di José Manuel Barroso
a nome della Commissione
(25.2.2009)


La Commissione ha preso contatto con le autorità italiane in merito al seguito riservato alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Traghetti C-173/03.

Impronte digitali & CEDU: problemi per l'eventuale implementazione italiana del Trattato di Prum?


Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, ric. 30562/04, S. e Marper c. Regno Unito
Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu
La Corte stigmatizza, all’unanimità, la mancanza di una legislazione nazionale che non preveda la possibilità di distruggere le impronte digitali e i campioni di Dna una volta che gli individui sospettati di aver compiuto reati penali risultino scagionati. Tale tipo di conservazione, prevista dalla legge per un tempo illimitato (unica legislazione a non prevedere un limite di tempo a tale conservazione in seno al Consiglio d’Europa), costituisce una violazione del rispetto alla vita privata degli individui.
Nonostante tale legge persegua un fine legittimo, la mancanza di un termine temporale alla conservazione, la mancata differenziazione in base alla gravità del reato commesso, l’impossibilità per l’individuo di ottenere la distruzione di tali dati, l’indifferenziato trattamento nei confronti dei minori, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento statale superi l’accettabile.
(a cura di Diletta Tega)

giovedì, febbraio 26, 2009

Skype 2: Eurojust corregge il tiro

Corretto il precedente comunicato: Skype collabora, il problema è degli inquirenti italiani!
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The Hague, 25 February 2009
Eurojust will be requested to coordinate internet telephony investigations

At the request of Direzione Nazionale Antimafia in Rome, Ms Carmen Manfredda, acting National Member for Italy at Eurojust, was approached by the Italian judicial authorities with the request to introduce a case to Eurojust.
When requested, Eurojust could play an important role in overcoming the technical and legal obstacles to the interception of internet telephony systems, taking into account the various data protection rules and civil rights.
In September 2006, a first strategic meeting on internet telephony took place at Eurojust, in the context of another case introduced by Italy. The participants were informed of the technical and legal issues of the subject. Representatives from the company Skype S.A. were invited and present at this meeting. There was a positive message from the Skype representatives during the meeting, showing their commitment to cooperate with the law enforcement authorities in the fight against serious, cross-border organised crime. The participants took into consideration that new VoIP technologies could offer a possible communication channel to criminals and criminal networks.
Following a meeting with the judicial authorities in Milan, Italy, Ms Manfredda commented: “The possibility of intercepting internet telephony will be an essential tool in the fight against international organised crime within Europe and beyond. Our aim is not to stop users from taking advantage of internet telephony, but to prevent criminals from using VoIP systems to plan and organise their unlawful actions.”

lunedì, febbraio 23, 2009

Intercettazione conversazioni in VoIP: ci pensa EUROJUST

Eurojust, anche grazie al lavoro dei rappresentanti italiani, è al lavoro per coordinare l'elaborazione di modalità investigative che consentano l'intercvettazione di comunicazioni su protocollo Internet (sistemi come Skype, per intenderci) ad oggi di assai più difficili da intercettare.
Di seguito il comunicato di EUROJUST:

Eurojust coordinates internet telephony investigations

Ms Carmen Manfredda, acting National Member for Italy, will take the lead in coordinating a Europe-wide investigation on internet telephony (VoIP).

At the request of Direzione Nazionale Antimafia in Rome, the Italian Desk at Eurojust will play a key role in the coordination and cooperation of the investigations on the use of internet telephony systems (VoIP), such as “Skype”. Eurojust will be available to assist all European law enforcement and prosecution authorities in the Member States. The purpose of Eurojust’s coordination role is to overcome the technical and judicial obstacles to the interception of internet telephony systems, taking into account the various data protection rules and civil rights.

Background
Criminals in Italy are increasingly making phone calls over the internet in order to avoid getting caught through mobile phone intercepts. Police officers in Milan say organised crime, arms and drugs traffickers, and prostitution rings are turning to Skype and other systems of VoIP in order to frustrate investigators. Skype's encryption system is a secret which the company refuses to share with the authorities. Investigators have become increasingly reliant on wiretaps in recent years. Customs and tax police in Milan have highlighted the Skype issue. They overheard a suspected cocaine trafficker telling an accomplice to switch to Skype in order to get details of a 2kg drug consignment. Investigators are convinced that the interception of telephone calls have become an essential tool of the police, who spend millions of Euros each year tracking down crime through wiretaps of landlines and mobile phones.
Following a meeting with the judicial authorities in Milan, Italy, Ms Manfredda commented: “The possibility of intercepting internet telephony will be an essential tool in the fight against international organised crime within Europe and beyond. Our aim is not to stop users from taking advantage of internet telephony, but to prevent criminals from using Skype and other systems to plan and organise their unlawful actions. Eurojust will make all possible efforts to coordinate and assist in the cooperation between Member States”.

mercoledì, febbraio 18, 2009

MAE: proposta di riforma dell'UCPI

PROPOSTA DI RIFORMA
DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2002
RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI 2002/584/GAI


La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, vista la comunicazione del 6 febbraio 2009 del Responsabile dell'Osservatorio Europa,

premesso

Nei primi anni di applicazione del mandato di arresto europeo (e L. 22 aprile 2005, n. 69) quantomeno in Italia, sono andate profilandosi diverse problematiche relative all’esercizio dei diritti della difesa da parte della persona attinta dalla richiesta di consegna.
Alcune questioni trovano origine nell'ordinamento interno ed in taluni orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte di Cassazione italiana, ma le difficoltà ad esercitare a pieno la difesa sono spesso condizionate dallo strumento normativo dell'Unione Europea che, nella sua attuale articolazione, prevede la presenza del difensore, ma non ne valorizza né agevola il ruolo e l'attività.
Per quanto qui rileva, l'Unione delle Camere Penali evidenzia come la prima esperienza applicativa del mandato di arresto, per un verso, abbia confermato la necessità di un raccordo tra il difensore dello Stato d'esecuzione ed il difensore nel procedimento a quo; per altro verso, abbia dimostrato la sussistenza di inaccettabili difficoltà per il difensore a conoscere degli atti del giudizio all'esito del quale è stato emesso il Mandato di Arresto.
Nei rapporti tra i difensori nei due procedimenti è emerso come gli ostacoli al coordinamento difensivo siano dovuti non solo a barriere linguistiche culturali e logistiche, ma anche - e soprattutto - alle difficoltà (spesso insormontabili) per il difensore ad quem di conoscere chi sia il difensore nel procedimento di emissione, non essendo stata prevista dalla decisione quadro l'indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore nel giudizio a quo.
Tali difficoltà si traducono inevitabilmente in una intollerabile dequalificazione della funzione difensiva.
In una prospettiva di difesa transnazionale risulta financo ovvio come un effettivo coordinamento possa agevolare l’esercizio della difesa nel giudizio ad quem, consentendo di evitare inutili protrazioni della carcerazione (ad esempio avviando, ove possibile, nel giudizio a quo procedure di definizione del procedimento ovvero di applicazione di misure alternative alla privazione della libertà personale). Anche una ponderata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all’eventuale consenso dell’assistito alla consegna ai sensi dell'art. 11, comma 1, della decisione quadro non può che essere fortemente condizionata – non solo quando si tratta di un mandato cautelare – dalle prospettive de libertate esistenti dinanzi alla autorità giudiziaria emittente.
Non pare più differibile, pertanto, un intervento migliorativo della decisione quadro volto a favorire il contatto tra il difensore dinanzi allo stato di emissione e quello dinanzi allo Stato di esecuzione.
Un primo correttivo in tal senso è quello di inserire, tra i requisiti necessari del mandato di arresto, l'indicazione del nome e dei recapiti del difensore nel giudizio a quo ovvero l'indicazione della ragione della eventuale mancanza dello stesso (con conseguente modifica anche della presentazione-provvedimento di cui all'allegato della decisione quadro).
La presenza nel mandato di arresto di un riferimento al difensore nel giudizio a quo consentirebbe, inoltre, di superare le difficoltà che il difensore nel giudizio ad quem incontra nel procurarsi autonomamente gli atti del procedimento cui afferisce la richiesta di consegna.
Ed invero, anche nel quadro di semplificazione delineato dalla decisione quadro, e nel rispetto della distinzione tra giudizio ad quem e giudizio a quo, la conoscenza degli atti del procedimento penale d'origine può risultare opportuna se non addirittura necessaria per esercitare la difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
La decisione quadro non solo consente, ma addirittura impone di svolgere valutazioni in ordine al giudizio a quo in relazione:

1. alla osservanza dei principi fondamentali ed al rispetto dei diritti di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea;

2. alla insussistenza di ragioni di discriminazione razziale, religioso, di genere e di orientamento sessuale all'origine del mandato;

3. al rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti della persona ricercata (essendo doveroso, in siffatti casi, rifiutare la consegna per non concorrere nella violazione dei diritti dell'individuo);

4. alla prospettiva che il ricercato possa essere sottoposto a trattamenti o pene inumani ovvero degradanti;

5. alla effettiva sussumibilità della condotta concreta addebitata o accertata in uno dei nomina criminis previsti dall'art. 2, comma 2, della decisione quadro;

6. alla sussistenza di ragioni di rifiuto obbligatorio ovvero facoltativo alla consegna.

Risulta evidente come tali valutazioni, per consentire un controllo anche solo “sufficiente”, possano implicare la necessità di conoscere degli atti del procedimento a quo.
La acquisizione degli atti, tuttavia, è attualmente possibile solo ad opera dell'organo giurisdizionale chiamato a delibare sulla richiesta di consegna: il difensore non ha titolo per inoltrare una richiesta di copia degli atti dinnanzi al giudice a quo. L'autorità richiesta dell'esecuzione di un mandato di arresto, oltretutto, non ha alcun obbligo di acquisizione, essendo meramente facoltativo l'inoltro di una richiesta in tal senso all'autorità emittente.
Risulta, pertanto, di regola negato al difensore dell'esecuzione (che normalmente conosce solo del mandato di arresto) il diritto ad ottenere autonomamente dall'Autorità che ha richiesto la consegna gli atti ritenuti utili o necessari all’esercizio della difesa del proprio assistito.
E' evidente come il vincolare la possibilità di acquisire gli atti ad una decisione del giudice non offra al ricercato adeguate garanzie difensive nel giudizio ad quem, atteso come sia assolutamente intollerabile che nei processi de libertate l'esercizio del diritto di difesa possa risultare condizionato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice.
La funzione primaria della difesa nel giudizio ad quem è quella del controllo della legalità nell'interesse del ricercato, conseguentemente ogni forma di controllo delle procedure del mandato di arresto deve essere favorita dal Legislatore comunitario, e ciò tanto più in un momento in cui la “fiducia reciproca” che venne assunta a fondamento giustificativo della decisione quadro non è ancora stata pienamente conquistata tra gli operatori del diritto.
Non mancano le soluzioni per ovviare al deficit informativo che caratterizza la difesa.
In primo luogo, è auspicabile la costituzione di un ufficio dell'Unione Europea per il coordinamento della difesa transnazionale sul modello di Eurojust (si veda la proposta di Schunemann ed atri sull'Eurodifensore) di cui, peraltro, l'Unione delle Camere Penali ha già sollecitato l'istituzione nel documento allegato al questionario della Commissione sulle future priorità dello spazio LGS.
In una prospettiva di breve periodo, un correttivo può essere rinvenuto nella modifica della decisione quadro al fine di prevedere espressamente che il difensore dell'esecuzione abbia diritto di accedere direttamente agli atti del procedimento a quo, facendone richiesta all'autorità procedente.
L’espressa previsione dell'obbligo di indicare nel mandato d’arresto i riferimenti necessari a contattare il difensore nel procedimento a quo consentirebbe al difensore di consultarsi con il collega patrocinante dinanzi alla autorità giudiziaria emittente anche al fine di far estrarre copia degli atti necessari ad articolare la più adeguata linea difensiva.
Dal punto di vista normativo, si propone di inserire, all'art. 8, la lettera h) nel quale prevedere l'obbligo di indicare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax, l'eventuale indirizzo di posta elettronica del difensore del ricercato nel procedimento a quo e, ove non vi sia un difensore, di indicarne le ragioni.
Si propone, inoltre, di inserire un terzo comma nell'art. 11 nel quale riconoscere il diritto per il ricercato ed il suo difensore di ottenere copia degli atti del procedimento nel quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.

* * * * *

Tanto premesso, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ritenuto di aderire alla proposta formulata dall'Osservatorio Europa,
invita
la Commissione Europea a voler immediatamente avviare l'iter legislativo necessario ad apportare alla Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 2002/584/GAI le seguenti modificazioni:
“All'art. 8, dopo la lettera g), è inserito il seguente testo:
h) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica del difensore della persona ricercata nel procedimento nel quale è stata assunta la decisione in forza della quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, ovvero – nel caso in cui non vi sia un difensore – l'indicazione delle ragioni della mancanza di difesa tecnica”.
“All'art. 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
3. Il ricercato ed il suo consulente legale hanno diritto di ottenere e detenere copia degli atti del procedimento per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo”.
In coerenza alla riforma dell'art. 8 dovrà essere adeguata la presentazione di cui all'allegato 1 alla decisione quadro.

dispone

la trasmissione della presente proposta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, alla Commissione Europea, al Ministro della Giustizia, al Ministro delle Politiche comunitarie, nonché al Parlamento Europeo, ai responsabili giustizia delle forze politiche presenti al Parlamento Europeo, alle Autorità istituzionali, al CSM, alle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alle Camere Penali Italiane ed alle Istituzioni ed Associazioni Forensi maggiormente rappresentative in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea.

Roma, 17 febbraio 2009

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

venerdì, febbraio 13, 2009

Rapporto tra sequestro penale e congelamento dei beni in applicazione di regolamento UE

SENTENZA N. 3718 UD.04/12/2008 - DEPOSITO DEL 27/01/2009

SEQUESTRO PENALE - RAPPORTO CON LA MISURA DEL CONGELAMENTO DEI BENI

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa ai rapporti tra il sequestro penale e la misura del congelamento applicata sui beni riconducibili ai soggetti indicati nei regolamenti comunitari che danno attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo. Secondo la Corte, qualora i beni congelati siano contemporaneamente sottoposti a sequestro o confisca penale, prevale la gestione del giudice penale. Per converso, laddove il sequestro o la confisca vengano revocati, la gestione del bene già sottoposto al congelamento rientra nella competenza dell’Agenzia del Demanio.

giovedì, febbraio 05, 2009

Errori in Gazzetta UE: DQ relativa alla lotta alla criminalità organizzata

Ne abbiamo parlato qualche giorno fa; l'11 novembre è stata pubblicata in GUCE la Decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Non so quanti allo stato si siano resi, però, conto dell'errore in intestazione fatto dai redattori della Gazzetta ufficiale.
Si trova infatti scritto: " Atti adottati anorma del Titolo V", invece che, come sarebbe stato corretto: "Atti adottati a norma del Titolo VI".

mercoledì, gennaio 28, 2009

Il Tribunale costituzionale tedesco s'interroga sulla costituzionalità del Trattato di Lisboma


Germany's constitutional court has been handed a second complaint over the EU's Lisbon Treaty with the potential to delay the country's final ratification of the document for several months.
The new legal action, running to over 200 pages, is concerned with economic as well as political issues, which the complainants say are not addressed by the Lisbon Treaty.

The Lisbon Treaty was signed by EU leaders in late 2007 (Photo: Portuguese EU Presidency)
They argue that a prognosis on European integration given by the country's constitutional court in a 1993 judgement on the Maastricht Treaty - which paved the way to the euro - has turned out to be false.
Instead, EU integration has been characterised by "continuous breaches of the stability pact, a presumptuous over-stepping of power by the European Commission, unaccountable leadership and dissolution of the separation of powers," say the authors in a statement on Monday(26 January), according to German daily Frankfurter Allgemeine Zeitung.
They say that the constitutional court cannot approve the Lisbon treaty because it "strengthens the current practice of dismembering the division of powers and mixing of competences."
The complaint is being brought by Markus Kerber, a commercial lawyer, Dieter Spethmann, a former chief executive of Thyssen, former MEP Franz Ludwig Graf Stauffenberg and economist Joachim Starbatty.
Germany's highest court is already dealing with a separate complaint on the Lisbon treaty by conservative MP Peter Gauweiler. It is due to have a two-day hearing on his complaint - which says the treaty undermines freedoms guaranteed in the German constitution - on 10 and 11 February.
But the latest complainants have refused to take part in that hearing, reports Handelsblatt newspaper, wanting to have their argumentation proofed separately by the court.
The court now has to decide whether it will accept to proof their case. If it does, it is likely to take several months to come to a decision.
This could delay the German government's timetable for the treaty, which it would like in place across the bloc by the end of the year.
To go into force, the charter still needs to be accepted by Irish citizens, due to have their say in a second referendum later this year and be ratified in the Czech Republic. Meanwhile, Poland's president Lech Kaczynski has said he will only formally approve the treaty if Ireland says Yes in autumn.
For its part, Germany has to hand the papers of the Lisbon treaty over in Rome for complete ratification to have taken place. The president, Horst Koehler, is waiting for the court judgement before making the move.

mercoledì, gennaio 07, 2009

Avviata in Francia la riforma del processo penale: verso un modello radicalmente accusatorio

(da ApCom) - Nicolas Sarkozy si appresta ad abolire la figura del giudice istruttore, una rivoluzione per l'ordinamento giudiziario francese. Ereditata da Napoleone la funzione e' svolta oggi da un magistrato indipendente. Nel disegno di riforma anticipato da Le Monde e che il presidente della Repubblica dovrebbe annunciare questo pomeriggio in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, le funzioni del giudice istruttore verrebbero svolte dalla procura della Repubblica, attualmente sottoposta direttamente all'autorita' del ministero della Giustizia, e sotto il controllo di un giudice dell'istruttoria, con le funzioni di arbitro tra l'accusa (la Procura) e la difesa. Quest'ultimo dovrebbe pronunciarsi sulle misure che limitano la liberta' degli imputati (intercettazioni, detenzione provvisoria, ecc.).
Si tratta di una riforma che viene accusata di voler tarpare l'indipendenza della magistratura. Il giudice istruttore e' indipendente, contrariamente al procuratore della Repubblica, che risponde al ministero della Giustizia, che lo nomina e che definisce gli orientamenti e le priorita' dell'azione della giustizia.
Attualmente nel procedimento penale per le vicende piu' gravi (delitti, crimini, vicende che coinvolgono lo Stato, che rappresentano meno del 5 % dei procedimenti giudiziari), il giudice istruttore e' il magistrato incaricato di svolgere le indagini dopo che il procuratore ha avviato un procedimento. Dispone per questo della polizia giudiziaria e deve raccogliere gli elementi a favore e a sfavore della persona indagata e può chiederne l'arresto o la detenzione provvisoria al giudice della liberta'. Non puo' pronunciare sentenze: questo compito spetta ai tribunali.
Nel processo inquisitorio in vigore in Francia il giudice istruttore non decide quindi autonomamente di aprire un'inchiesta, ma puo' farlo solo su richiesta della procura o di una vittima che si e' costituita parte civile. La procura delimita anche l'ambito delle indagini che puo' compiere.
Un'inchiesta puo' essergli tolta solo dalla Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore generale presso la corte d'appello o del procuratore generale presso la cassazione su iniziativa propria o delle parti civili.
Una volta conclusa l'inchiesta, il giudice istruttore decide se ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi a un tribunale o alla Corte d'assise o pronuncia il non luogo a procedere. Nel primo caso il procuratore della Repubblica puo' chiedergli di procedere a una nuova inchiesta.

lunedì, gennaio 05, 2009

Consiglio UE: valanga di decisioni quadro in materia penale

Numerose decisioni quadro in materia penale sono state adottate dal Consiglio negli ultimi mesi.

Una veloce rassegna ci impone di ricordare:
- 2008/841/GAI in materia di criminalità organizzata e definizione comune del reato;
- 2008/913/GAI in materia di razzismo e xenofobia;
- 2008/919/GAI che modifica la decisione quadro in materia di lotta al terrorismo;
- 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale;
- 2008/978/GAI sul mandato europeo di assunzioine delle prove;
- 2008/909/GAI in materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle eprsone condannate;
- 2008/947/GAI in materia di mutuo riconoscimento delle misure alternative al carcere.