giovedì, dicembre 21, 2006

I costi della non-costituzione

Commissione

Documento di lavoro della Commissione sui costi e difficoltà conseguenti alla mancata adozione del Trattato costituzionale UE.

Il documento

Il segreto professionale dell’avvocato prevale sugli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa comunitaria sul riciclaggio


Conclusioni dell’Avvocato generale M. M. Poiares Maduro, 14 dicembre 2006, C-305/05

Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contro Consiglio

“Gli articoli 2 bis, punto 5, e 6 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali, come modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, sono validi nella misura in cui sono interpretati, conformemente al diciasettesimo considerando della detta direttiva e nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione del segreto professionale dell’avvocato, nel senso che occorre esonerare da ogni obbligo di dichiarazione le informazioni ottenute prima, durante e dopo un procedimento giudiziario o nel corso di un’attività di consulenza giuridica”.

Nuova base giuridica e nuove funzioni per EUROPOL

BRUXELLES\ aise\ - L'Ufficio europeo di polizia (Europol) sta per rinnovarsi. Perché Europol possa operare in un quadro normativo più flessibile, la Commissione propone di sostituire la convenzione del 26 luglio 1995 che lo aveva istituito con una decisione del Consiglio. Europol potrà quindi adempiere in modo più flessibile ed efficace la sua missione di assistenza agli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e ogni forma grave di criminalità."È ormai necessario adeguare la struttura e il mandato di Europol alle nuove sfide del terrorismo e della grande criminalità transnazionale", ha dichiarato il vicepresidente Franco Frattini, responsabile del portafoglio giustizia, libertà e sicurezza. "Occorre dotare l'Ufficio di un quadro normativo moderno che possa evolvere rapidamente secondo le necessità".A tal fine, la proposta della Commissione estende il mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità transnazionale e consentirà all'Ufficio di dare assistenza agli Stati membri affinché sia garantito il mantenimento dell'ordine pubblico nell'organizzazione di eventi di primo piano, come per esempio le partite di calcio internazionali. La proposta migliora inoltre il trattamento dei dati di cui dispone Europol, assicurando nel contempo un alto grado di protezione dei dati personali.Europol, la cui creazione era stata decisa dal trattato di Maastricht del 1992, è stato il primo organo di cooperazione di polizia a livello europeo. La convenzione istitutiva è stata integrata da tre protocolli dalla sua ratifica, diretti ad adattare i compiti di Europol. I tre protocolli non sono ancora entrati in vigore, non essendo stati ratificati da tutti gli Stati membri. Con la proposta, la Commissione intende trasformare Europol in un'agenzia dell'Unione, integrare le modifiche introdotte dai protocolli e tenere conto delle riflessioni sul futuro di Europol iniziate già nel 2001. La proposta estende il mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità, che sia o meno organizzata, facilitando in particolare la lotta al terrorismo, al traffico di esseri umani, al narcotraffico, alla frode e alla cibercriminalità. Il testo comporta anche modifiche di natura sostanziale per rendere più efficace l'azione di Europol nell'ambito sia della repressione che della prevenzione della criminalità. La proposta permetterà inoltre a Europol di avvalersi di nuovi strumenti per il trattamento dei dati, in aggiunta al sistema di informazione Europol e agli archivi di lavoro per fini di analisi, creando per esempio banche dati ad hoc sui siti Internet a rischio. Il finanziamento di Europol a carico del bilancio comunitario e l'applicazione al personale dello statuto dei funzionari dell'Unione sono una logica conseguenza delle disposizioni del trattato. Questa evoluzione semplificherà il funzionamento dell'agenzia ed è introdotto un periodo di transizione flessibile verso il nuovo statuto. Sono previsti un'informazione e un ruolo rafforzato del Parlamento europeo. La struttura generale di Europol resta nel complesso immutata: sede all'Aia, unità nazionali negli Stati membri e sistema di ufficiali di collegamento distaccati. Il quadro finanziario 2007-2013 prevede già il finanziamento del bilancio di Europol a partire dal 2010 (82 milioni di euro per il primo anno). (aise)

mercoledì, dicembre 20, 2006

Legal privilege and secret professionnel

Legal privilege and money laundering rules in the European Union

…even strongly activist governments hesitate to require counsel
to turn against their client and some form of
attorney-client privilege tends to be recognized.
M.DAMAŠKA, The faces of Justice and State authority, Yale,1996, p. 175
***
All Member states' legal systems provide special rights and privileges for lawyers and defence attorneys in the sense that "the law protects from disclosure information communicated in confidence to a lawyer by his clients" also guarantying strict rules for searching and seizure of documents based in lawyers's offices[i].
These privileges are mainly guaranteed on the basis of two different traditions: the common law traditional "legal professional privilege" (to which confidentiality is also connected) and the model of the "secret professionnel", already introduced in the Napoleonic codifications.

These two traditions have met a common ground at the European level, being recognized and guaranteed both by the European Court of Justice and by the European Court of Human Rights.

Advocate General Léger in the Wouter case briefly synthesized the essence of legal profession briefly enumerating the three main pillar of legal profession:
"[…] attributes which in all the Member States form part of the very essence of the legal profession. They are the duties relating to the independence of lawyers, respect of professional secrecy and the need to avoid conflicts of interest" (p. 180).
The EU leading case on the theme is the AM&S Europe limited vs. Commission of the 18th of may 1982 (of main interest paragraphs 18-25).
ECJ makes a wide analysis of the Member states' legal systems arriving at the following conclusions:
"Community law , which derives from not only the economic but also the legal interpenetration of the member states , must take into account the principles and concepts common to the laws of those states concerning the observance of confidentiality , in particular , as regards certain communications between lawyer and client . That confidentiality serves the requirements , the importance of which is recognized in all of the Member states , that any person must be able , without constraint , to consult a lawyer whose profession entails the giving of independent legal advice to all those in need of it" (p. 18) .

The "legal privilege" has been recognized by the ECJ mainly for independent lawyers (independence resulting also as a duty and not just as a privilege):
"As regards the second condition , it should be stated that the requirement as to the position and status as an independent lawyer , which must be fulfilled by the legal adviser from whom the written communications which may be protected emanate , is based on a conception of the lawyer ' s role as collaborating in the administration of justice by the courts and as being required to provide , in full independence , and in the overriding interests of that cause , such legal assistance as the client needs . the counterpart of that protection lies in the rules of professional ethics and discipline which are laid down and enforced in the general interest by institutions endowed with the requisite powers for that purpose . such a conception reflects the legal traditions common to the member states and is also to be found in legal order of the Community" (p. 24).

The European Court of Human Rights, on his side, recognized the legal privilege founding it both on art. 6 and art. 8 of the Convention and considering the privilege functional to a correct administration of Justice:
"It has, in this connection, to be recalled that, where a lawyer is involved, an encroachment on professional secrecy may have repercussions on the proper administration of justice and hence on the rights guaranteed by article 6 of the Convention" (p. 37, Niemietz v. Germany of 16/12/1992).
The same principle was reaffirmed in the case Foxley v. U.K. of the 20th of June 2000 in which the Strasbourg judges had the occasion of remembering and reaffirming importance of such principle: "principles of confidentiality and professional privilege attaching to relations between a lawyer and his client" (p. 44).
If the European Convention provides the right to a lawyer just for people indicted of a crime, the EU Charter has extended the right to a counsel to "everyone", as no limitation to civil or criminal cases is provided. Anyway no clear limitation emerges by the ECHR's case law.
From this quick overview come out that, with no doubt, a sort of legal privilege is surely part of the Community law, being included in that common constitutional traditions to which art. 6, p. 2 of the EU Treaty makes its reference as general principle of Community law.
Its presence in all national legal systems of the European Union - mainly as principle of public order, sometimes directly acquiring the status of constitutional provision (Spain, art. 24), but always able to be included in the fundamental right to legal defence (due process) - makes of the legal professional privilege a clear general principle of Community law.

One of the problems that arise by the case in analysis concerns the possibility that the legal privilege would apply only to relations between lawyers and clients based up on a litigation or any judicial procedure (contentieux).
This requirement doesn't emerge neither from the texts nor from the praxis and there are no reasons for believing that the legal privilege only can be guaranteed with regard to a litigation.

European legal systems, also when provide for limitations to confidentiality and legal privilege, don't found these restraints on the presence of a litigation or other kinds of procedures.

In the Wouters case (C-309/99) this point - the presence or not of a legal procedure - doesn't seem to acquire relevance with regard to the principle of the lawyers' independence, neither this kind of difference is made by the Constitutional Court of Britannic Columbia that faced a similar question (see: the law societies of British Columbia & Canadian Bar Association vs. Attorney general of Canada, 2001)[ii].

Anyway the possibility of partially posing limits to these rights – if possible - has to be accurately balanced also recalling the application of the Community general principle of proportionality; legal privilege has also to be deemed consistent with a correct functioning of the machinery of justice and with the purposes of the directive.
The main aim of legal privilege has been resumed by the US Supreme Court:
"its purpose is to encourage full and frank communication between attorneys and their clients and thereby promote broader public interests in the observance of law and administration of justice. The privilege recognizes that sound legal advice or advocacy serves public ends and that such advice or advocacy depend upon the lawyer 's being fully informed by the client".

Generally Member States don't make difference between lawyers involved or not in a litigation.
In Italy, for example, the Sezioni Unite of the Corte di Cassazione considered not relevant the fact that a lawyer act as defence attorney in a certain litigation to recognize his and his office a special privilege from act of investigation, searching and seizure (Cassazione penale, Sezioni Unite, 14 of January 1994, M.D.G. and Sezioni Unite 12 of November 1993, De Gasperin). Less or more the same position has be taken by the Chambre criminelle of the French Cour de Cassation not always univoque) that has recognized a particular guarantee to lawyers' offices against act of search and seizure not just in case of litigation but also when the lawyer has just the role of adviser (sentence of the 30th of June 1999, n° 97-86.318, Publié au Bulletin):
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 66-5, modifié de la loi du 31 décembre 1971, "en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien, et plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel".
The law of the 15th of June 2000 has even strengthened the position of lawyers in France providing some more guarantees in case of search and seizure. This reform has been interpreted in strict way by the case law that also recognized the legal privilege as being funded in European law. The limitation to those guarantees operates - as French Courts stated - in cases of participation of the lawyer to the crime.
"Le secret professionnel de l'avocat ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu. Cependant les atteintes à ce secret, lequel constitue une norme européenne, ne sauraient être entendues que de façon restrictive, ce qui n'autorise la saisie des consultations et correspondances échangées entre un client et son avocat que si celles-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction" (Tribunal de grande instanceParis of 23.01.2003 as of 07.07.2000 or 02.10.2000).

The Italian Constitutional Court expressing its opinion about the extension of the professional secret recognized its strict link with the fundamental right to legal defence, providing a wide guarantee:
"La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione, si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. 3. - La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista. (emphasis added)"
House of Lords recently reaffirmed this basic tenet, stating that:
"The restraining and controlling framework [of the privilege] is built upon a belief in the rule of law, that communications between clients and lawyers, whereby the clients are hoping for the assistance of the lawyers’ legal skills in the management of their affairs, should be secure against the possibility of any scrutiny from others, whether the police, the executive, business competitors, inquisitive busy-bodies or anyone else[iii]".

Out of the European scenario still more explicit has been, on this point, the US Court of Appeals, Ninth Circuit, in an important opinion, considering:
"that is not true that the confidences of a client are respected only when given for the purpose of securing litigation. The attorney-client privilege protects confidential disclosures made by a client to an attorney in order to obtain legal advice, …as well as an attorney's advice in response to such disclosures. The attorney-client privilege applies to communications between lawyers and their clients when the lawyers act in a counselling and planningrole, as well as when lawyer s represent their clients in litigation. Indeed, the axiom that every man knows the law presupposes that everyone can find it out by consulting lawyers, before being hailed into court for violating the law" (U.S. v. Chen, 99 F.3d 1495).
But the point cleared out by the Appeal Court doesn't mean that all communications had with a lawyer will be privileged; the decision states it clearly:
"The privilege applies only when legal advice is sought from a professional legal advisor in his capacity as such…Likewise, lawyer-client communications were not privileged where the clients did not approach him for legal advice and assistance, but rather with the aim of finding [investment opportunities]. A lawyer's account ledgers revealing a client's financial transactions with third parties, which did no reveal the client's communication with the lawyer, or the lawyer's advice, were not privileged" (page 5).
In any case no privilege will apply to client communications "in furtherance of contemplated or ongoing criminal or fraudulent conduct".
This point could also be used to argument in the sense that when a lawyer act in his quality just advices regarding the legality of a certain conduct or economic operation, otherwise acting he can be considered aiding or abetting the perpetration of the crime.
The same judge, however, admitted that the solution is not always immediate:
"It is not easy to frame a definite test for distinguishing legal from non legal advice. Where the general purpose concerns legal rights and obligations, a particular incidental transaction would receive protection, though in itself it were merely commercial in nature – as where the financial condition of a shareholder is discussed in course of a proceeding to enforce a claim against a corporation. But apart from such cases the most that can be said by way of generalization is that a matter committed to a professional legal adviser is prima facie so committed for the sake of the legal advice which may be more or less desirable for some aspect of the matter, and is therefore within the privilege unless it clearly appears to be lacking in aspects requiring legal advice" (page 6).

Coming back to the European Union, the legislation under scrutiny seems to be violating the attorney-client privilege principle also producing a complete inversion of that of lawyers' Independence standing as one of the main pillar of the judiciary systems.
The Directive enumerates a number of cases in which lawyers are obliged (as they were public officer) to become a sort of informers of enforcement agencies; this will constitute an unacceptable limitation of the role of lawyers.
The application of these provisions, if the directive will be interpreted without attention in a wide way, can provide a situation in which a private asking for a legal advice indirectly (or directly) produces evidences regarding his involvement in a crime (criminalization of money laundering is a duty in European Union Law) in this way violating the nemo se detegere tenetur principle which violation has been recalled by the applicants before the Belgian Cour d'Arbitrage.

It appears possible to give of the contested directive an interpretation that - founded in the text of the document - is capable at the same time of respecting the fundamental rights as provided by ECHR and EU charter, and interpreted by international and national courts.
The directive has to be read in a narrow sense (this is the position taken also by the Slovak and, in a certain way, by the Italian government).
The situations in which independent legal professionals are obliged to inform the authority have to be considered as 'taxative' and to be related to situations in which the legal professional acts not purely as a lawyer but mainly as an economic or financial advisor, offering his services to the clients.
This appears necessary also to avoid that an unlimited privilege recognized to lawyers could constitute a discrimination (an unjustified unequal treatment) against other economic (business) operators that offer the same services, as lawyers do (but - this is the point - not acting as legal adviser).
This solution, as we stated, is already included in the text of the directive that in the considerations, at number 17 second phrase, states:
"There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client" (emphasis added).
The last part of the considerand clearly does not limit the legal privilege to the context of litigations, extending it to all legal advices, adequating in this way the directive at the legal privilege as generally interpreted.
This position is even strenghtened by art. 6 paragraph 3 let. a), where the anti laundering duties are not extended to legal professionals:
"with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings" (emphasis added).
The same content of directive 2001/97/CE is provided for what concerns independent legal professionals by the directive 2005/60/CE.

Underlining the importance of interpreting the directive in the sense of excluding the duty to reveal information in cases the legal professionals act as legal advisers appears the right way of balancing exigencies included into the directive and the right to legal privilege as recalled by the applicants and deserving, with no doubt, of being included between constitutional common traditions.
Whatever will be the decision it appears necessary to stress the centrality of the legal professional and to reaffirm the need of its independence as the relevance of the privilege and confidentiality, because as David Edward argued during the AM&S hearing in 1982: "the freedom to consult the lawyer one chooses without creating admissible evidence is a fundamental human right in a society based on the rule of law"[iv] (amedeo barletta).
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[i] D.A.O. Edward, The professional secret, confidentiality and legal professional privilege in the nine Member States of the European Community, 1976, p. 3.
[ii] "The very independence of the lawyer from the Government on the one hand and the client on the other is what makes law a profession […]. It's as crucial to our system of justice as the independence of judges themselves", Griffith, 413 U.S. 717, 732 (1973) (dissenting of Burger and Rehnquist).
[iii] Three Rivers DC v. Bank of England (No. 6) [2004] UKHL 48, ¶ 34 (Scott LJ).
[iv] Reported by J.Temple Lang, in The AM&S Judgment, in A True European, Essays for Judge David Edward, Oxford, 2003, p. 160.

martedì, dicembre 19, 2006

La violazione della CEDU rende inefficace il titolo esecutivo


ESECUZIONE – VIOLAZIONE ART. 6 C.E.D.U. ACCERTATA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - INEFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO – SUSSISTENZA – FATTISPECIE (massima)
La Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’inefficacia del titolo esecutivo formatosi a conclusione di un processo per il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia riconosciuto la violazione dell’art. 6 della C.e.d.u., per il fatto che la responsabilità dell’imputato era stata affermata sulla base di dichiarazioni rese da coimputati nel corso delle indagini preliminari, senza possibilità per l’accusato di interrogarli o di farli interrogare, vista l’immediata precettività nell’ordinamento interno delle norme della Convenzione europea ed il valore obbligatorio per il giudice italiano delle decisioni della Corte europea.

NOTIZIA DI DECISIONE del 1 dicembre 2006 (Prima Sezione Penale)
(ric. Dorigo - R.G. n. 6023/06)

domenica, dicembre 17, 2006

Il TPG sulle misure antiterrorismo

Il Tribunale di Primo grado delle Comunità europee rende una sentenza che costituisce un passo in avanti ai fini del pieno riconoscimento del diritto ad un ricorso effettivo per quanti soggetti a misure prese sulla base delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle N.U. (il riferimento è in primis alle liste).
Il Tribunale pur ritenendo non sindacabili gli strumenti UE nella parte in cui meramente provvedono alla implementazione degli strumenti ONU, ritiene di potersi pronunciare per quanto riguarda le parti autonome degli strumenti di recepimento UE, ove l'UE agisca non come mero implementatore delle misure ONU ma come soggetto autonomo.
Tale posizione appare in grado di poter aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.

lunedì, dicembre 11, 2006

Terrorismo: pronta la decisione quadro in materia di espulsioni

Pronta la proposta di decisione quadro finalizzata ad armonizzare le regole relative alle espulsioni di soggetti dediti all'incitamento della violenza e dell'odio razziale.
La materia è stata affrontata di recente anche in Italia dove lo strumento delle espulsioni è stato sinora ampiamente utilizzato, pur in assenza di una riflessione più generale.

giovedì, dicembre 07, 2006

La House of Commons contesta la capacità legislativa del PE

L'European Scrutiny Committee della House of Commons prende posizione contro la stessa "accettabilità" che il Parlamento europeo possa godere di un potere di codecisione nell'ambito delle politiche di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Il documento (che fa seguito ad un testo altrettanto allarmato dell'EU Select Committee della House of Lords) analizza le prospettive di adozione della cosiddetta passerelle comunitaria, prevista dall'articolo 42 del Trattato UE, ed è all'origine della posizione assai rigida assunta dal Governo britannico in occasione del Consiglio GAI del 3-5 dicembre scorso.
Il passaggio contenuto al punto 50 del documento ha suscitato una dura reazione da pate di molti membri dell'Assemblea di Strasburgo.

domenica, dicembre 03, 2006

In dirittura d'arrivo l'Agenzia europea sui diritti umani

After months of dispute within the Council of Ministers over its powers, the agency, due to be set up in January, will be limited to conducting reviews over community law issues such as discrimination and racism.
Scrutiny of member states’ police and security forces has been ruled out after sustained opposition from a group of states including Germany, the UK, the Netherlands and Ireland. As a compromise with member states, such as France, Spain, Italy and Portugal, that wanted a broader remit for the agency the matter will be revisited before the end of 2009 following the insertion of a review clause.
States that are against the broader remit believe there is no legal basis for an EU agency to have competence over matters such as police and security forces, which remain the responsibility of national governments. They have also voiced concerns of an overlap with Europe’s human rights watchdog, the Council of Europe, a claim supported by the Council itself.
But others see a wasted opportunity to give teeth to the EU’s human rights body.
“It is disappointing that member states don’t seem to understand how important human rights are to European citizens,” said UK Liberal MEP Sarah Ludford, a member of the Parliament’s civil liberties committee. “All the rhetoric of the EU as a human rights beacon fails because when given the opportunity the European governments blew it.”
Amnesty International has appealed to member states to broaden the agency’s remit. In a recent letter, it writes: “There is in any case reason to believe that the legal argument is less relevant in comparison to the reluctance of member states to be held accountable for their justice and police policies by the EU and their peers.”
Olivier de Schutter, professor at the Catholic University of Louvain and the College of Europe, said a body of experts from each member state should be set up, which the agency could consult. De Schutter, who headed up the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights until its mandate ended in September, added that the agency should be able to carry out impact assessments to examine whether legislation proposed at EU level corresponded to human rights obligations. He said a permanent working group should also be set up in the Council to follow up the agency’s reports. “There should be an obligation or at least a moral commitment to follow up what the agency finds. Otherwise member states can marginalise the agency and cherrypick whatever suits their political agenda,” said de Schutter.
The final text to be agreed by justice and interior ministers next week will also include the appointment of an individual by the Council of Europe to the agency’s management and executive boards to avoid overlap.
The agency will take over from the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Vienna. It will have €13 million at the beginning of the 2007-13 budgetary period and €30m by the end.

venerdì, dicembre 01, 2006

Art. 18 della legge sul MAE (69/2005): Consulta e Sezioni Unite investite del problema

Qualche giorno fa la notizia della remissione alla Consulta della questione, ora la VI Sezione della Cassazione decide di investire della problematica anche le Sezioni Unite.


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONDIZIONI OSTATIVE - QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE


E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa ad un potenziale contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione dell’art. 18, lett. e) della legge 69/2005, nella parte in cui stabilisce il divieto di dar esecuzione ad un mandato di arresto europeo proveniente da uno Stato la cui legislazione non prevede termini massimi di carcerazione preventiva. La questione in particolare si era posta in relazione a Stati dotati di sistemi di controllo sulla durata della carcerazione preventiva equivalenti e comparabili a quelli del codice di rito italiano, ma non perfettamente identici. Talune decisioni della Suprema Corte avevano ritenuto invalicabile il dettato normativo, non ritenendo possibile pervenire – come già fatto per altre norme della stessa legge - ad una interpretazione sistematica e razionalizzatrice.
Ordinanza n. 38852 del 2 ottobre 2006 - depositata il 23 novembre 2006(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Rossi)

Le Sezioni Unite riaffermano gli obblighi di traduzione degli atti

INDAGINI PRELIMINARI - AVVISO DI CONCLUSIONE - TRADUZIONE PER L'INDAGATO ALLOGLOTTA - NECESSITA' - CONSEGUENZE - NULLITA' - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - EFFETTI


L’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all’indagato alloglotta, ne determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non è deducibile ai sensi dell’art. 182 c.p.p., ed è comunque sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p., nel caso in cui l’interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando così di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.

Sentenza n. 39298 del 26 settembre 2006 - depositata il 28 novembre 2006 (Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore M. Rotella)

martedì, novembre 28, 2006

Misure anti-terrorismo UE: lo stato dell'arte

Pubblicato il documento indirizzato al Consiglio UE sullo stato dell'implementazione delle misure europee contro il terrorismo.
Il documento offre, inoltre, una messa a giorno riguardo l'applicazione e l'utilizzazione degli strumenti UE in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale, con un attenzione anche a misure di portata più ampia, come il Mandato di arresto europeo.

lunedì, novembre 27, 2006

Sulla sentenza n. 393/2006 della Consulta

I confini dei principi nel dialogo tra ordinamento interno ed europeo*


1. La Corte costituzionale decide.
Depositata il 23 novembre la decisione della Corte di palazzo della Consulta (n. 393/2006) è destinata a lasciare il segno. Non solo per il suo iter travagliato, la lunghissima camera di consiglio e le fratture, i cui echi, cosa inusuale, sono giunto fin fuori le mura del Palazzo[i]. E' la stessa argomentazione adottata dai giudici costituzionali a rivestire un interesse particolare.
La questione è quella relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) meglio conosciuta come ex Cirielli.
Il comma 3 dell'articolo 10 recita: "3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
La Corte costituzionale ha deciso nel senso che è costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3 della legge 251/2005 "limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè» ".

2. La disposizione transitoria della ex Cirielli contiene una deroga esplicita ad un principio generale previsto all'articolo 2, comma 3, del nostro codice penale, quello relativo alla lex mitior[ii].
Il principio della lex mitior si applica alle norme di natura sostanziale, quindi alle norme penali che definiscono i reati ed alle norme di parte generali che incidono sull'applicazione di queste ultime.
La Corte costituzionale ricorda come l'articolo 2 sia stato sempre interpretato nel senso di ritenere che la "locuzione disposizioni più favorevoli al reo si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato".
Pochi dubbi dunque sulla natura sostanziale della prescrizione che la Corte ritiene già assodata nella propria pronunzia n. 274 del 1990.
Appare difficile ritenere, infatti, che la disciplina in materia di prescrizione sia assolutamente estranea alla valutazione sociale del reato, la quale si esprime pure, e non vi può essere dubbio a riguardo, nella disciplina dell’estinzione del reato e dunque relativamente alla vigenza della fattispecie come contestata per il sistema penale.
Pertanto – conclude la Corte – le norme sulla prescrizione dei reati, ove più favorevoli al reo, rispetto a quelle vigenti al momento della Commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio previsto dall'art. 2 del codice penale.
La scelta del legislatore, nel caso che ci occupa, è stata difforme rispetto al principio ora ricordato.

3. Il giudice costituzionale si pone, in primis, il problema di determinare il fondamento del principio della lex mitior al fine di conferirgli uno statuto privilegiato, costituzionale o meno.
In accordo alla propria giurisprudenza la Corte procede, innanzitutto, ad escludere la riconducibilità diretta del principio in questione all'articolo 25 della Costituzione.
Secondo la Corte tale articolo procede all'immediata costituzionalizzazione del solo principio relativo al divieto di applicazione retroattiva delle norme penali, nulla aggiungendo circa quel corollario della legalità penale relativo all'applicazione delle norme penali nel tempo, come sovente è considerata l'applicabilità retroattiva della norma più favorevole.
L'impossibilità dell'ancoraggio all'articolo 25 della Costituzione non determina però, per la Corte, una riduzione del principio in questione al mero rango di norma primaria.
Va in effetti ricordato come da tempo una non irrilevante parte della cultura giuridica nazionale si fosse schierata a favore della costituzionalizzazione del principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole.
A questo proposito vanno ricordati gli scritti di Giuliano Vassalli che ha difeso tale prospettiva, rispetto alla quale ha proposto una ricostruzione fondata essenzialmente sul principio di uguaglianza[iii].

4. La Corte intraprende, invece, un percorso alquanto innovativo, complesso, ma di sicura rilevanza per l'intero sistema della protezione dei diritti fondamentali.
Giunge per tal via a produrre un'ulteriore evoluzione alla giurisprudenza costituzionale che ha delineato i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario e dell'Unione europea più in generale. La tutela dei diritti fondamentali viene riconosciuta dalla Corte come una necessità che non si definisce in relazione ai soli standard interni, ma che si svolge in un rapporto osmotico e circolare tra i vali livelli (o tra i vari ordinamenti, in una visione dualista) di cui si compone il sistema giuridico.

5. I giudici della Corte hanno proceduto in primo luogo ad una ricognizione degli strumenti internazionali; ciò al fine di riscontrare se tale principio trovasse il suo fondamento in taluno di questi.
A tal proposito la Corte richiama il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato ed eseguito con legge n. 881 del 25 ottobre 1977.
Il principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole è ripreso dal patto all'art. 15, anche se a tale disposizione la Repubblica italiana ha apposto una riserva relativa all'applicazione di tale principio esclusivamente ai procedimenti in corso e non anche a quelli ove si sia avuta una decisione definitiva.
La Corte richiama in seguito l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, secondo il quale: "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1959, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario".
Tale affermazione di principio è stata riaffermata più volte nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee che, ad oggi, può vantare una cospicua giurisprudenza in materia di controllo e tutela dei diritti fondamentali, anche al di là di quanto previsto nel testo di riferimento che rimane, comunque, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
In seguito viene fatto riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la quale, pur mancando di forza vincolante immediata, costituisce uno strumento ricognitivo dei diritti riconosciuti nell'ordinamento comunitario e della loro estensione. L'articolo 49 della Carta, al comma 1, ultima frase, richiama appunto il principio della lex mitior[iv].
Al fine di determinare in maniera definitiva il carattere comunitario del principio dell'applicazione della lex mitior la Corte costituzionale rinvia ad alcune delle recenti pronunzie della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha provveduto a riconoscere il carattere di principio generale del diritto comunitario a tale garanzia[v].

6. Acquisito il carattere di principio generale del diritto comunitario, la Corte procede ad affermare come tale principio sia dunque derogabile solo in casi particolari e che: "il principio di retroattività della lex mitior [..] impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo [..] Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole".
La Corte introduce a questo punto il criterio della ragionevolezza, al fine di dotarsi di uno strumento di bilanciamento degli interessi in gioco.
E' questo forse il punto più delicato dell'intera pronuncia. La Corte, infatti, determinato il rango del principio, si trova dinanzi al problema relativo al contemperamento dei diversi interessi ed esigenze.
Da un lato vi è la scelta del legislatore la quale appare, tra l'altro, finalizzata al raggiungimento di interessi di sicura rilevanza, anche costituzionale, come l'efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che sono destinatari della funzione giurisdizionale (vittime incluse) e degli interessi dell'intera comunità connessi a valori costituzionali di rilievo primario. D'altro canto viene in gioco la coerenza dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli internazionali e la tutela di interessi e principi fondamentali posti alla base stessa della costruzione costituzionale e dello stato di diritto.
Il bilanciamento non è certo facile ed al giudice costituzionale tocca muoversi su un terreno assai scivoloso.
Alla fine questi sceglie di contemperare quanto meglio gli interessi in gioco, in tal modo addivenendo a risultati idonei a modificare la norma come formulata dal legislatore, intervenendo in maniera pressoché creativa sul testo di legge.
Se il legislatore aveva stabilito, infatti, un limite all'applicazione del principio della lex mitior, il giudice costituzionale non procede a "far saltare" tale limite per favorire la semplice riespansione del principio generale, modifica, invece, il confine imposto dal legislatore, e fa ciò sulla base di un'analisi della ragionevolezza della scelta operata alla quale sostituisce una differente scelta operata, questa volta, secondo un'analisi sistematica che pur convincente non può di certo considerarsi neutra.

7. In definitiva si comprime il principio generale di diritto pretendendosi di farlo in maniera ragionevole. Se il risultato è probabilmente migliore del punto di partenza l'intervento della Corte opera un indubbio sconfinamento nel campo della discrezionalità politica.
In questo come in altri casi la logica del bilanciamento opera una profonda mutazione del ruolo stesso e delle capacità di intervento del giudice costituzionale. (amedeo barletta)

* Commento apparso su www.giustamm.it il 27/11/06

[i] Sulla valutazione giuridica di tale evenienza si veda: A.CELOTTO, Corte Costituzionale: ormai i tempi sono maturi per l’opinione dissenziente, giustamm.it, 2006.
[ii] Art. 2, c. 3 del codice penale:"Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
[iii] G.VASSALLI, Abolitio criminis e principi costituzionali, RIDPP, 1983, pag. 377 e ss.
[iv] Il principio è presente nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, sovente anche con rango costituzionale, e nei più importanti strumenti di diritto derivato come il reg. CE 2988/95.
[v] Sentenza della Corte del 3 maggio 2005 in cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02, pubblicata in Racc. 2005, pag. I-3565, p. 68.

venerdì, novembre 24, 2006

Corte costituzionale, ex Cirielli e lex mitior

Depositate le motivazioni della Consulta.
La sentenza 393/2006 costituisce un passo ulteriore nel processo di integrazione tra diritto penale interno e diritto dell'Unione europea.
La motivazione cita la carta di Nizza e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Tale ipotesi ricostruttiva, idonea ad espungere dall'ordinamento la norma transitoria della ex Cirielli era stata avanzata a suo tempo su Camere Penali On line. (ab)

mercoledì, novembre 22, 2006

GAI: critiche al sistema decisionale

Il coordinatore UE delle politiche anti-terrorismo, de Vries, critica l'attuale impasse e le difficoltà decisionali in materia di Giustizia ed Affari interni.
(EU) UE/JAI/TERRORISME: les Etats membres mettent en danger la crédibilité de l'UE, selon Gijs de Vries

Bruxelles, 21/11/2006 (Agence Europe) - Le manque de volonté des ministres de la Justice et des Affaires intérieures risque à terme de mettre sérieusement à mal la crédibilité de l'UE et des dirigeants nationaux, a récemment indiqué le coordinateur anti-terroriste de l'UE Gijs de Vries. « Il y a clairement un risque pour que la confiance dans l'Union et les gouvernements nationaux soit davantage entamée », a affirmé le 15 novembre M. de Vries, regrettant la lenteur du processus de décision du Conseil des ministres en matière de Justice et Affaires intérieures (JAI). Lors d'une conférence organisée à Copenhague sur le futur de l'Europe, M. de Vries a rappelé que les citoyens attendaient énormément de l'UE dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Il a néanmoins fustigé l'attitude des ministres qui, selon lui, ignorent régulièrement les objectifs fixés par le Conseil européen.
« En vertu de l'actuel Traité de l'UE, il existe de réelles limites qui ne permettent pas à l'Union de protéger efficacement notre population contre le terrorisme », a par ailleurs rapporté Gijs de Vries, faisant référence à l'unanimité requise dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures (troisième pilier). Pour étayer sa réflexion, il a tenu à énumérer une série d'exemples concrets. Il a notamment fallu plus d'un an aux ministres pour nommer à l'unanimité le directeur d'Europol (2005). Début 2006, ils n'ont pas pu s'accorder sur une proposition visant à faciliter les poursuites policières au-delà des frontières, alors que beaucoup d'Etats le font bilatéralement. Le Conseil n'a toujours pas pu réunir l'unanimité de ses membres pour adopter une proposition établissant des règles minimales relatives à la procédure pénale, alors que selon le programme de La Haye, elle aurait dû être adoptée avant la fin 2005. « Et même lorsque le Conseil parvient à l'unanimité, cela prend souvent des années avant que les gouvernements et les parlements nationaux n'appliquent la législation », déplore M. de Vries, citant comme exemple le cas des trois protocoles additionnels à la Convention Europol (unanimement acceptés en 2000, 2002 et 2003) qui ne sont toujours pas applicables. Selon lui, un autre problème réside dans la tradition du parlement suédois qui exige que son gouvernement lui soumette la proposition de législation avant qu'elle ne puisse être agréée par le Conseil JAI, retardant de fait les décisions finales d'une à deux années. A cause des limites purement internes au Traité, la Commission et la Cour de justice n'ont pas la faculté de superviser la bonne application des décisions cadres, des Conventions et d'autres instruments légaux et a fortiori encore moins la capacité de contraindre les Etats récalcitrants. Les règles inhérentes au Traité ont aussi bien montré à quel point l'UE avait des difficultés à négocier des accords internationaux en matière de lutte contre le terrorisme, comme l'a prouvé la négociation avec les Etats-Unis sur le transfert des données des passagers aériens.
Au final, M. de Vries a néanmoins expliqué que le rôle de l'UE était de soutenir le travail effectué par les autorités nationales et n'avait pas vocation à dupliquer. « Le terrorisme est à la fois international et local et il doit être contré à chacun de ces niveaux », a-t-il conclu. (bc)

giovedì, novembre 16, 2006

I principi di Ottawa in materia di terrorismo e diritti umani

Ottawa, giugno 2006. Un gruppo di giuristi, essenzialmente canadesi e britannici, si riunisce per discutere le politiche in materia di lotta al terrorismo.
Quello che ne esce fuori è un documento completo ed utile a focalizzare la discussione su alcuni punti qualificanti per una possibile evoluzione dellla prassi internazionale in materia di misure antiterrorismo. Perchè "la lotta per la sicurezza collettiva non deve trasformarsi nell'assalto alla vita degli individui, alla libertà ed alla sicurezza delle persone".
Di rilievo soprattutto, tra l'altro, i punti 5 e 6, in materia di pratiche delle Nazioni Unite, e il richiamo ad una riforma del sistema delle liste dei terroristi, soprattutto per ovviare al problema della loro non ricorribilità davanti ad un giudice indipendente ed alla complessità del meccanismo di revisione.

mercoledì, novembre 15, 2006

L'evoluzione del ne bis in idem europeo

Un documento del Parlamento europeo che propone una messa a giorno dell'evoluzione del ne bis in idem nel contesto dello Spazio giudiziario europeo.
La definizione di regole chiare ha incontrato sinore delle difficoltà a livello di Consiglio, con lo stallo per quanto riguarda una proposta messa sul tappeto dalla presidenza greca, qualche anno fa. Da allora un Libro verde della Commissione del 2005 ha cercato di riaprire il dibattito.
Nonostante l'apparente stallo del legislatore europeo si sono succedute, da allora, numerose pronunzie della Corte di giustizia in grado ormai di delineare un piccolo corpus di diritto pretorio sull'argomento.

martedì, novembre 14, 2006

Cause riunite C-354/04 P e C-355/05 P: le conclusioni dell'AG Mengozzi - I "controlimiti" visti da Lussemburgo


Le conclusioni dell'Avvocato generale Mengozzi sollevano delle problematiche assai rilevanti circa l'attuale stadio di evoluzione del quadro UE.
La questione è delle più delicate e complesse.

Il problema è quello delle liste stilate dall'Unione europea con i nominativi degli individui e delle organizzazioni ritenute terroriste.
Si tratta di un atto con valenza giuridica che appare, almeno nella parte derivata dall'ordinamento ONU, insindacabile da un qualsiasi giudice indipendente.

Per la più parte dei casi tali liste sono il frutto della trasposizione e dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dal suo Committe of sanctions al quale pure sono affidate delle possibilità di revisione delle misure richieste in sede di Consiglio di Sicurezza.
Nel caso di specie l'Europa però è andata ancora più in là, aggiungendo alla lista onusiana una lista di c.d. home made terrorists.

L'atto impugnato è la Posizione comune 2001/931/PESC.
Le posizioni comuni sono notoriamente degli atti di secondo pilastro, adottati dunque dal Consiglio dell'Unione europea in materie attinenti la politica estera e di sicurezza comune.
In questo caso l'atto è di tipo complesso, comprendendo al suo interno anche delle misure chiaramente non riconducibili all'ambito PESC.
Se infatti da un lato si tratta di uno strumento di secondo pilastro (PESC dunque), una parte della Posizione comune si atteggia ad atto (come se fosse una decisione) finalizzato ad espletare degli effetti in materia di Giustizia ed affari interni (GAI).
Su sollecitazione della Spagna, infatti, sono stati introdotti nella Posizione comune alcuni supposti appartenenti all'organizzazione terroristica ETA; di più, si è provveduto ad inserire anche delle organizzazioni ritenute fiancheggiatrici della famosa organizzazione basca.
Rispetto a queste la Posizione comune non fa altro che richiamare l'attenzione delle autorità di polizia e stimolare una maggiore cooperazione nella materia penale e securitaria in generale.
Rispetto a tale documento appaiono non sussistere degli effettivi rimedi giudiziari, in questo modo ponendo dei seri dubbi di compatibilità dell'edificio UE (capace di adottare provvedimenti di tal genere) rispetto a quei diritti e principi fondamentali ritenuti da parecchie giurisdizioni costituzionali, in primis quella tedesca e quella italiana, irrinunciabili.
Una mancanza rispetto a tali principi è da considerarsi idonea, in extremis, anche di provocare una profonda frattura tra gli ordinamenti comunitari e nazionali, rimettendo per tal via in discussione l'acquisita supremazia del diritto sopranazionale di provenienza europea.
In questo contesto l'Avvocato generale giunge ad invocare, per la prima volta in un pronunciamento della giurisidizione comunitaria, la possibile applicazione di controlimiti nazionali alla primazia comunitaria, importando in tal modo nella discussione comunitaria una costruzione giurisprudenziale formatasi a livello di stati membri e contribuendo a scrivere una ulteriore tappa nel dibattito tra le corti supreme europee.

E' proprio al fine di evitare una possibile emersione dei controlimiti che le soluzioni proposte dall'avvocato generale Mengozzi tentano percorrere strade nuove.

Al fine di ovviare all'incompetenza della giurisdizione comunitaria a giudicare della legittimità di atti quali la Posizione comune, Mengozzi giunge a ritenere possibile un sindacato diffuso attribuito a tutti i giudici nazionali rispetto alla legittimità (comunitaria, costituzionale o che altro?) degli atti adottati nel quadro giuridico del secondo e terzo pilastro, in un certo senso seguendo la soluzione che la Corte aveva già ipotizzato nella causa C-50/00 P, UPA.

Tale soluzione appare gravida di rilevanti conseguenze per la coerenza e l'omogeneità dell'intera costruzione europea, lasciando da un parte in piedi tutte le deficienze del controllo giurisdizionale come delineato nel Trattato UE e dall'altro aprendo le porte ad una frammentazione dell'applicazione ed interpretazione delle fonti di II e III pilastro.

L'effettività di queste verrebbe ad essere messa gravemente a repentaglio ove la loro legittimità fosse, infatti, sindacabile da un qualsiasi giudice nazionale, senza nessuna possibilità di intervento nomofilattico della giurisdizione comunitaria.

Probabilmente si sarebbero potute adottare anche altre soluzioni atte a superare la problematica reale sottesa alla causa attualmente affidata alle cure della Grande sezione della Corte di Giustzia delle Comunità europee. (ab)

giovedì, novembre 09, 2006

Cooperazione giudiziaria e di polizia con il Liechtenstein

8/11/2006 (Agence Europe) - Le Conseil de l'UE a autorisé mardi la Commission à ouvrir des négociations concernant un accord de coopération entre la Communauté européenne et le Liechtenstein pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers. L'accord devrait permettre de renforcer la coopération judiciaire et administrative entre les autorités de la Communauté européenne et du Liechtenstein en matière de lutte contre la fraude. Sont notamment visées les infractions en matière de fiscalité indirecte (TVA, droits de douane, taxes diverses), la corruption, passive ou active, ainsi que le blanchiment du produit de ces activités illégales. Un tel accord avait été signé entre l'UE et la Suisse en 2004. (bc)

lunedì, novembre 06, 2006

Frattini su terrorismo e parlamenti nazionali

Intervenendo al Parlamento olandese il vice presidente della Commissione europea ha toccato una interessante problematica. Ruolo e limiti delle assemblee rappresentative nella lotta contro il terrorismo, lo spazio della democrazia nella definizione delle politiche criminali e nella elaborazione delle politiche securitarie. Il link

giovedì, novembre 02, 2006

Consiglio d'Europa ed esecuzione sentenze CEDU

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato un documento relativo all'esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in Italia.
Qui il link.

lunedì, ottobre 30, 2006

Il MAE alla Consulta

Arriva alla Consulta la questione di legittimità della legge italiana relativa al Mandato di Arresto Europeo.
Il problema applicativo della norma interna era stato evidenziato, quest'estate, anche dalla Corte di Cassazione.

***

La Corte di Cassazione ed i limiti del MAE

Amedeo Barletta

Importante pronunzia della Cassazione sull’applicazione della legge interna di recepimento del Mandato d’arresto europeo (Cass., sez. VI, n. 16542, dep. 15 maggio 2006).
La sesta sezione della Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare una questione sulla base di quanto già deciso dalla Corte di Appello di Venezia, addivenendo all’annullamento senza rinvio della decisione della Corte territoriale che aveva fatto applicazione della richiesta di custodia cautelare formulata dal giudice istruttore del Tribunale di Charleroi, Belgio.
Si tratta di sentenza di sicuro interesse in quanto la Cassazione, nel pronunciare la propria sentenza, ha ricapitolato la vicenda applicativa del mandato di arresto europeo compendiando la giurisprudenza come allo stato consolidatasi. Si è invece occupata in prima applicazione di una delle cause di rifiuto della consegna inserite dal legislatore italiano ma non previste nella decisione quadro della UE. Ci riferiamo, per essere precisi, al motivo di rifiuto previsto dall’art. 18 let. e) che prevede il diniego della consegna:
“se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva”.
Tale clausola veniva inserita nel testo di adeguamento dell’ordinamento interno alla decisione quadro quale diretta derivazione di una previsione costituzionale, precisamente l’ultimo comma dell’art. 13 secondo il quale:
“la legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”,
interpretato generalmente come previsione di una guarentigia relativamente alla previsione legale di un termine massimo di custodia cautelare.
Tale previsione è astrattamente in grado di mettere in crisi l’effettività stessa del nuovo strumento introdotto con la decisione quadro del giugno 2002, almeno per quanto riguarda le richieste relative a provvedimenti cautelari.
Sono infatti numerosi i sistemi processuali che ignorano la garanzia consistente nella previsione di termini massimi di custodia cautelare.
La stessa sentenza ricorda come sia abbastanza frequente in Europa imbattersi in modelli, come quello anglosassone, che non prevedono tali termini, anche in ossequio a regole processuali che non contemplano la possibilità di un processo in contumacia prevedendo al più come diritto della parte l’istituto a noi ignoto del bail.
Tra questi ordinamenti che non prevedono termini massimi di durata della custodia cautelare vi è anche il Belgio, quantomeno per i reati che prevedono una pena nel minimo di almeno un anno. E’ il caso del delitto di escroquerie (truffa) contestato nel caso che ci occupa.
Tale limitazione imposta al funzionamento del mandato di arresto europeo è poi sconosciuta al meccanismo estradizionale classico, producendosi in questo modo un regime pur dovendo essere “semplificato” diviene più gravoso e limitativo nel caso di cooperazione tra paesi appartenenti alla Spazio giudiziario europeo. La norma prevista dall’art. 18 let. e) propone dunque una situazione chiaramente schizofrenica ed almeno apparentemente irragionevole di aggraviamento della procedura “semplificata” di estradizione costituita dal mandato di arresto europeo.
Va inoltre ricordato che quella contemplata dalla Costituzione italiana - e ripresa dalla legge di implementazione interna del mandato di arresto europeo - è garanzia non prevista nemmeno dalle carte dei diritti fondamentali, la CEDU tra queste, la quale solo prevede all’art. 5:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:
[…]
c. se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;
[…]
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza”.
Non v’è nulla dunque con riguardo alla durata massima della misura cautelare ma solo la garanzia di un processo celere e dunque di una detenzione cautelare che segua le sorti del processo, che sia dunque celere; ove tale celerità non dovesse essere garantita viene previsto un non meglio specificato diritto alla liberazione.
Su tale standard si è pronunciata più volte la stessa Corte di Strasburgo considerando ben più che sufficiente una revisione periodica e costante della situazione di detenzione e della perduranza delle condizioni che tale situazione abilitano .
E’ questo un sistema che appare più adeguato a sistemi processuali che non conoscono il giudizio in absentia ma che non sembra essere meno capace di garantire i diritti dell’imputato che sono del resto pienamente rispettati solo da un sistema processuale capace di essere celere e non cronicamente in ritardo come quello italiano, ove la previsione di tempi massimi di custodia cautelare gioca una funzione centrale forse anche solo per questa tipica e deficitaria lentezza del nostro processo.
Il punto è dunque assai critico e necessita di una seria rimeditazione che ove non operata è in grado di mettere a rischio la macchina predisposta dal MAE e rendere il nostro paese un porto sicuro per criminali in attesa di giudizio che vogliono sfuggire al carcere e per questa via, sovente, allo stesso processo penale.
Dove la decisione appare meno convincente è nell’escludere la possibilità e l’opportunità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o alla stessa Corte costituzionale per conoscere della compatibilità della normativa nazionale con la previsione dettata dal diritto dell’Unione Europea. Tale rinvio avrebbe infatti quanto meno permesso di conoscere in merito alla corretta interpretazione della decisione quadro ed al vincolo costituzionale che questa è capace di imporre sulla normativa interna di attuazione. In questo modo si sarebbe potuta produrre un’interpretazione costituzionalmente orientata della Corte Costituzionale o una pronunzia di incostituzionalità (sub specie di ragionevolezza?) capace di fornire il legislatore di linee guida adeguate all’intervento riformatore che appare allo stato opportuno se non necessario e ciò non tanto nell’ottica di un depotenziamento delle garanzie previste dall’ordinamento italiano semmai in misura più estesa (quantomeno da un punto di vista meramente formalistico), ma soprattutto con riguardo ad una corretta ricostruzione dei rapporti tra i due livelli normativi e circa il grado di autonomia in materia del legislatore italiano. Si tratta di utilizzare sino in fondo gli strumenti di controllo dell’adeguatezza del diritto interno al diritto europeo di cui il rinvio pregiudiziale rappresenta il principale e più funzionale strumento.
La questione potrebbe altresì essere risolta in sede interpretativa riprendendo un insegnamento della Corte di Strasburgo che considera come termine massimo della carcerazione preventiva la durata del procedimento penale di primo grado, ove ragionevole, considerando la detenzione successiva come fondata sulla decisione di colpevolezza assunta nel corso del procedimento .
Questa interpretazione fatta propria dalla Corte europea dei diritti dell’uomo rappresenta uno standard comune per tutti i paesi membri della Convenzione che non prevedono termini massimi di custodia cautelare e potrebbe essere recepita da un intervento interpretativo della nostra Corte costituzionale capace dunque di adeguare per via interpretativa il dettato della legge 69/2005 alle previsioni ed ad una corretta interpretazione della decisione quadro, sventando il pericolo di un suo svuotamento per quanto riguarda la possibilità che questa venga applicata in Italia anche alle richieste di arresto basate su provvedimenti cautelari.

mercoledì, ottobre 25, 2006

La Cassazione "rilegge" il Mandato d'arresto europeo

Il Palazzaccio cambia idea dopo sei mesi: è legittimo il no alla consegna se mancano gli atti che ricostruiscono le contestazioni

"No" della Cassazione alla consegna se insieme al mandato non c'è la relazione sui fatti contestati. L'interpretazione restrittiva o, per meglio dire, letterale della recente legge sul mandato d'arresto europeo che all'articolo 6 prevede questo "onere" d'allegazione, è contenuta nella sentenza 32516/06 depositata il 29 settembre scorso.
Ad adottare tale linea ermeneutica, maggiormente garantista per il "catturando" e allo stesso tempo più formalistica nei confronti dello Stato richiedente, è stata la sesta sezione penale di piazza Cavour che con il verdetto in esame ne ha completamente ribaltato un altro dello scorso aprile emesso da un diverso collegio sempre della stessa sezione.
In pratica con la sentenza di oggi, la 32516/06, la Suprema corte ha stabilito che l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera a) legge 69/2005, costituisce causa ostativa alla decisione di consegna. Con la decisone 14993/06 del 28 aprile scorso, invece, la sesta sezione aveva affermato che tale omissione non impediva la consegna, in quanto la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'articolo 17, quarto comma, legge 69/2005, implica che "l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato" e che, quindi, questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna.
L'occasione per il dietro front giurisprudenziale è stata data dalla sentenza, confermata in Cassazione, con cui la Corte d'appello di Bari lo scorso 1° giugno ha respinto la domanda di consegna di un cittadino lituano emessa dall'autorità competente di quel Paese, perché nonostante apposita richiesta non era stata trasmessa la relazione sui fatti addebitati alla persona interessata dal mandato. A tale proposito gli "ermellini" dicono, infatti, che la Corte barese non ha fatto altro che attenersi alla nuova legge sul mandato d'arresto europeo.
Sempre con la sentenza n. 32516/06, infine, la Cassazione ha affermato altri principi riguardanti il Mae: nel verdetto si legge infatti che "avverso la decisione di merito che pronuncia sulla consegna non possono essere dedotti in sede di ricorso per cassazione motivi di impugnazione riguardanti la applicazione della misura cautelare - autonomamente impugnabile a norma dell'articolo 719 Cpp - ovvero inerenti all'acquisizione (o alla mancata acquisizione) dell'eventuale consenso alla consegna nella fase iniziale del procedimento".

martedì, ottobre 24, 2006

La Corte Costituzionale decide

La Corte costituzionale ha deciso. La norma transitoria contenuta nella legge conosciuta come ex Cirielli é incostituzionale. Ancora non sono state rese note le motivazioni ma v´é qualche ragione per ritenere che siano stati presi in considerazione anche degli elementi di diritto europeo come a suo tempo avanzato anche sul blog delle Camere Penali.

giovedì, ottobre 19, 2006

Scommesse e diritto europeo

Ancora tensioni tra la disciplina italiana delle scommesse ed i principi del diritto comunitario.
Dopo la sentenza delle Sezioni Unite e la risposta della giurisdizione comunitaria, mediante le Conclusioni dell'Avvocato generale Jarabo Colomer (in causa C-338/04 del 16 maggio), il Consiglio di Stato, sezione VI, ritorna ancora sull'argomento con una sentenza del 27 settembre scorso nella quale si conferma la perfetta adeguatezza dell'ordinamento interno rispetto agli obblighi emergenti dall'ordinamento comunitario.
La Corte di Giustizia con la sua prossima pronunzia saprà porre fine all'incertezza? Nel frattempo - quanto meno sul versante penalistico - un po' di cautela dei giudici italiani sarebbe opportuna.

venerdì, ottobre 13, 2006

Corte costituzionale ed ex Cirielli

CORTE COSTITUZIONALE

Dubbi sulla nuova prescrizione: risposta rinviata
Slitta al 23 ottobre la decisione della Consulta sulla legittimità dell'articolo 10 della ex Cirielli.
Dubbi sulla costituzionalità dell'art. 10 di detta legge erano stati sollevati anche con riferimento a principi di carattere europeo. (Vedi qui.)

lunedì, ottobre 09, 2006

UE-USA: Raggiunto l'accordo sui dati personali

Raggiunto l'Accordo tra UE ed USA sul trattamento dei dati personali relativi ai passeggeri dei voli transatlantici.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del maggio scorso si era reso necessario un nuovoi Accordo che è stato raggiunto in extremis il giorno 6 ottobre.
L'Accordo è stato assunto sull base delle previsioni contenute nel Trattato UE dopo che la validità della base giuridica del precedente accordo era stata contestata dalla Corte che aveva ritenuto non pertinente il fondamento giuridico attribuito sulla base del Trattato comunitario.

Il testo del nuovo Accordo (in inglese)

domenica, ottobre 08, 2006

Il dibattito al PE in materia di Giustizia

PE/JAI: bilan des journées parlementaires consacrées à l'espace de
justice, de liberté et de sécurité


Bruxelles, 06/10/2006 (Agence Europe) - Députés européens et nationaux se sont réunis les 2 et 3 octobre à Bruxelles au Parlement européen pour faire le point sur les
progrès réalisés dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité (JLS). Le débat interparlementaire a été axé sur des thèmes tels que la coopération judiciaire, la lutte contre le terrorisme et l'immigration.

La nécessité d'un plus grand rôle du Parlement:
soulignant le peu de progrès enregistrés au niveau européen dans le domaine de la JLS, le président de la commission des Libertés civiles du PE, Jean-Marie Cavada (ALDE, français), a exhorté les députés nationaux à soutenir l'activation de la « clause passerelle » prévue à
l'article 42 du Traité UE. Face à l'absence de confiance mutuelle entre les Etats, il a estimé que le maintien du caractère intergouvernemental de la coopération policière et judiciaire est devenu obsolète, tout particulièrement au regard de la lutte contre le terrorisme et de
l'afflux croissant d'immigrés illégaux. La vice-présidente du Parlement finlandais Sirkka-Liisa Anttila a rappelé les difficultés rencontrées dans ce domaine, mais a encouragé les Etats membres à renoncer à certains de leurs intérêts nationaux.

A la recherche d'un équilibre entre libertés et coopération anti-terroriste/judiciaire: le
coordinateur antiterroriste de l'UE Gijs de Vries a souligné que la défense des libertés des citoyens européens figurait parmi les premiers objectifs de la lutte contre le terrorisme. Dans cette lutte, « nous nous devons d'observer les principes mêmes que nous nous sommes engagés
à défendre », a-t-il indiqué. A propos des agissements illégaux des services américains de sécurité, il a estimé qu'en aucune circonstance on ne saurait, au nom de cette lutte, fermer les yeux sur l'existence de prisons secrètes, pas plus que sur la torture, les traitements
cruels et dégradants ou encore les restitutions extraordinaires. Le député espagnol Jaime Mayor Oreja (PPE-DE) a ensuite rappelé que « l'Union européenne doit avoir son rôle politique à jouer » puisque chaque composante du terrorisme appelle une approche politique différente. Le Commissaire en charge de la Justice, de la Liberté et de la Sécurité Franco Frattini a lancé que, face à la menace terroriste, « nous devons répliquer avec toute la force de la démocratie ».

Donner un nouvel élan à l'espace judiciaire européen: cinq des sept juges qui,
il y a 10 ans, avaient lancé « l'Appel de Genève » en faveur de la création d'un « Espace judiciaire européen » ont plaidé en faveur d'un nouvel élan de la coopération entre Etats membres dans le domaine de la justice pénale. Selon eux, cet élan sera rendu possible par la communautarisation de ces questions. Le magistrat français Renaud Van Ruymbeke a observé que « les criminels ne connaissent pas les frontières alors que les juges, eux, sont enfermés à l'intérieur des
frontières nationales ». A propos de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle, la ministre finlandaise de la Justice Leena Luhtanen a souhaité « un changement d'attitude » de la part des gouvernements nationaux. Des progrès ont néanmoins été accomplis, comme
le mandat d'arrêt européen ou la mise en place d'Eurojust, ont remarqué les intervenants. Et le Commissaire Frattini d'expliquer: « Nous sommes beaucoup plus lents que les citoyens nous le demandent », car au Conseil « une petite minorité (…) empêche tous les autres Etats membres
de prendre une décision ».

La problématique grandissante de l'immigration légale et illégale: les crises dues aux vagues massives d'immigrants arrivant à Malte, aux Canaries et à Lampedusa ont montré que l'immigration était plus que jamais devenue un problème européen.

Comme l'a mis en valeur la Conférence de Rabat (juillet), « la lutte contre l'immigration clandestine doit aller de pair avec la politique menée dans le domaine de l'intégration », a estimé M. Cavada. De son côté, le Grec Stavros Lambrinidis (PSE) a insisté sur la nécessité
d'améliorer l'intégration des immigrés réguliers, grâce à l'apprentissage des langues et à l'octroi de davantage de droits civiques (votes, représentation au sein des partis). Le ministre
finlandais des Affaires étrangères Kari Rajamäki a préconisé une implication accrue des pays d'origine et de transit, tout en faisant du rapatriement des immigrés clandestins un « instrument clé » de l'UE. « Nous ne pouvons tolérer l'arrivée de 600 000 immigrés clandestins en
Europe chaque année », a-t-il dit. Le président de la commission des Affaires intérieures de la Chambre des Communes britannique John Denham a estimé qu'il fallait améliorer les procédures d'asile en tenant mieux compte du droit personnel des demandeurs. De son côté, le rapporteur du PE sur la proposition de directive sur les retours, Manfred Weber (PPE-
DE, allemand), a proposé de renforcer l'« interdiction de retour en Europe » en l'assortissant d'une interdiction de séjour sur le territoire de l'Union pendant cinq ans.

Les Canaries ont été, cet été, « le théâtre de l'un des plus grands drames humanitaires de ces
dernières décennies », a déclaré Adán Martin Menis, Président du gouvernement régional des Canaries. Il a estimé à « plus de 26 000 » le nombre de personnes (dont de nombreux enfants) ayant réussi à gagner les côtes espagnoles en 2006 et à « trois mille », le nombre de
migrants ayant péri dans les eaux territoriales de l'Espagne (soit un candidat sur dix). « L'Europe ne peut rester indifférente face à cette réalité », a-t-il conclu. (bc)

Le sentenze della Corte di Strasburgo possono imporre un nuovo processo

GIUDIZIO CONTUMACIALE - SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO - EFFICACIA NELL’ ORDINAMENTO ITALIANO

Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005.

La sentenza si segnala per la novità e la molteplicità delle questioni di particolare rilevanza affrontate.
Esamina le problematiche sottese, con riferimento all’art. 6 della Convenzione, dall’art. 46 della CEDU (“Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”), così come modificato dal Protocollo n. 11 della Convenzione (ratificato dall’Italia l’1 ottobre 1997 a seguito della legge di ratifica del 28 agosto 1997 n. 296) e dal Protocollo n. 14 alla Convenzione (firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004, ratificato dall’Italia con legge 15 dicembre 2005 n. 280, ma non ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica di quattro Stati su un totale di 46).

In proposito la Corte afferma che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano è tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l’intangibilità del giudicato.

Alla piena giurisdizionalizzazione, anche a livello sopranazionale dei diritti fondamentali, ha corrisposto analoga evoluzione della incisività della tutela e della individuazione dei rimedi, come si desume dalle decisioni della Corte europea, che, mentre in passato contenevano una generica condanna dello Stato soccombente al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione (art. 41 CEDU) attualmente richiedono una integrale restituito in integrum, costituente una precisa obbligazione dello Stato inadempiente, cui può fare seguito, in caso di inadempienza, una procedura di infrazione.

Il legislatore italiano ha accettato incondizionatamente la forza vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo, come dimostrano la legge 15 dicembre 2005 n. 280 (entra in vigore il 6 gennaio 2006), di ratifica senza riserve, da parte dell’ Italia, del Protocollo n. 14 alla Convenzione, e la legge 9 gennaio 2006 n. 12 (“disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”).

Sulla base di queste argomentazioni la sentenza stabilisce che, nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui è stato riconosciuto che il processo celebrato in absentia è stato non equo: di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato escludendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, né invocando l’autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale.

(Fattispecie in cui la Corte europea - investita del ricorso di Somogyi che aveva inutilmente esperito incidente di esecuzione finalizzato a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo, appello contro la sentenza del Tribunale, istanza di revisione, domanda di restituzione nel termine - aveva evidenziato che dagli atti non era dato desumere alcun elemento in base al quale potersi affermare che il ricorrente, condannato in primo grado in contumacia con sentenza poi divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

Sulla base delle argomentazioni in precedenza illustrate, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p. al fine di impugnare la sentenza di primo grado e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello avverso la decisione del Tribunale).

Testo Completo: Sentenza n. 32678 del 12 luglio 2006 - depositata il 3 ottobre 2006

(Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. C. Turone)

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Questo blog nasce dal desiderio di offrire un punto di osservazione, o quanto meno un punto di partenza, per alcune riflessioni circa il processo di costruzione di uno spazio giudiziario europeo - uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, come è scritto nei Trattati.
Tenteremo di tenere aggiornato un flusso di informazioni ed opinioni relativamente a tale processo di costruzione e consolidamento la cui rilevanza appare a tutti evidente, pur essendo il tutto troppo spesso confinato ai margini della discussione pubblica e della riflessione partecipata.
E' un tentativo, che si riesca o meno dipende da noi e da voi che vorrete, speriamo, contribuire.