venerdì, aprile 05, 2013

Conseil Constitutionnel: il primo rinvio pregiudiziale è sul MAE

Anche il Consiglio costituzionale francese, organo cui è demandato dalla Costituzione francese il controllo di costituzionalità sulle leggi, ha effettuato il proprio primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
 
Il Consiglio, investito della questione dalla Corte di cassazione transalpina, ha deciso di rivolgersi alla CGUE in materia di mandato di arresto europeo.
La questione oggetto del giudizio è la mancanza di rimedi interni contro la decisione di consegna assunta dalle autorità giudiziarie francesi.
 
 
Di seguito il comunicato stampa del Consiglio:
 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 février 2013 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Jeremy F. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du code de procédure pénale (CPP).

L'article 695-46 du CPP est relatif au mandat d'arrêt européen (MAE). Ce mandat a été institué par la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002. La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le code de procédure pénale les règles relatives à ce mandat. Après la remise d'une personne à un autre État membre de l'Union européenne en application d'un MAE, l'article 695-46 prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, « sans recours », sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets de ce mandat à d'autres infractions soit d'autoriser la remise de la personne à un État tiers.

M. Jeremy F, requérant, soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution : « La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne ». Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Par suite, il appartient au Conseil constitutionnel saisi de dispositions législatives relatives au MAE de contrôler la conformité à la Constitution des seules dispositions législatives qui procèdent de l'exercice, par le législateur, de la marge d'appréciation que prévoit l'article 34 du Traité sur l'Union européenne.

Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision-cadre du 13 juin 2002 ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 du CPP qui prévoient que la chambre de l'instruction « statue sans recours » sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande.

La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre. Par suite, afin d'être en mesure d'exercer son contrôle de conformité à la Constitution de l'article 695-46 du CPP, le Conseil constitutionnel a saisi la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 27 et 28 de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, doivent être interprétés comme s'opposant à ce que les États membres prévoient un recours contre la décision de l'autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d'une personne à un État membre autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise.

Compte tenu de l'objet de cette question relative à la procédure pénale, de la situation du requérant, qui est détenu, et du délai dans lequel le Conseil constitutionnel doit statuer sur la QPC, il a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de statuer selon la procédure d'urgence.                

martedì, marzo 26, 2013

Obblighi antiriciclaggio e segreto professionale



 
La Corte europea dei diritti dell'uomo pare arretrare in merito alla tutela della funzione difensiva a cospetto degli obblighi antiriciclaggio imposti dalla direttiva 2005/60/CE

Corte Europea dei diritti dell’Uomo – 6 dicembre 2012, Michaud c. Francia, (n. 12323/11)


Il caso riguarda i limiti del diritto/dovere di riservatezza dell’avvocato nell’esercizio del suo mandato. In particolare la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’obbligo di comunicare le operazioni sospette a carico degli avvocati previsto dalla direttiva 2005/60 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo non lede il principio di segretezza tra avvocato e cliente e per l’effetto non è in contrasto, come sostenuto dall’avvocato ricorrente, con l’articolo 8 della Convenzione – che assicura il diritto al rispetto della vita privata e alla segretezza della corrispondenza. L’obbligo di denuncia imposto agli avvocati dalla direttiva 2005/60, diretto ad arginare il fenomeno del riciclaggio del denaro, prevale infatti sul rapporto di riservatezza che lega il cliente al professionista.

giovedì, marzo 21, 2013

La vicenda dei marò: la decisione della Corte suprema indiana

Il link alla decisione della Corte suprema indiana che dopo aver stabilito l'illegittimità della giurisdizione della Corte del Kerala (sulla base delle regole di diritto internazionale e della Convenzione UNCLOS) obbliga l'Unione indiana ad istituire un Tribunale speciale cui demandare la decisione sulla vicenda che ha visto coinvolti i due marò.
Il provevdimento è di sicuro interesse fornendo una ricostruzione dell'intero contesto giuridico nel quale si inserisce una vicenda di grande complessità giuridica e capace di determinare un precedente rilevante anche dal punto di vista del diritto internazionale.
L'ipotesi verso la quale sembra propendere la Suprema corte indiana è quella di una "giurisdizione concorrente" di contro ad una possizione italiana che insiste sul riconoscimento della immunità funzionale per i due militari.

martedì, febbraio 26, 2013

La fiducia reciproca val più della Costituzione?

La Grande sezione della Corte di giustizia si pronuncia (in causa C-399/11) sulla interpretazione della Decisione quadro relativa alla istituzione del meccanismo di consegna di persone condannate o attinte da misura cautelare personale che va sotto il nome di Mandato di arresto europeo.
La vicenda è relativa alla annosa questione della compatibilità con il diritto spagnolo della esecuzione di sentenze emesse a seguito di processi tenuti in contumacia ovvero in assenza del soggetto sottoposto a procedimento penale.
E' da anni che si perpetua il confronto tra giurisdizione italiana e spagnola sulla esecuzione delle sentenze italiane emesse in assenza.
Secondo la Corte europea la Spagna non può più condizionare l'esecuzione di provvedimenti di arresto italiani alla garanzia offerta dalla Repubblica italiana di conentire un nuovo processo o la revisione della condanna.
Questo è il punto focale della Sentenza come dal dispositivo che si riporta in calce.
Ma la sentenza contiene qualcosa di più (p. 59) ed in particolare una regola di prevalenza del diritto dell'Unione sul diritto nazionale anche di rango costituzionale.
Ma siamo sicuri che tale regola sarà di buon grado accettata dalle Corti supreme nazionali?

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

martedì, gennaio 29, 2013

MAE: importante pronunzia della CGUE

Importante pronunzia della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) nel procedimento contraddistinto dal numero C-396/11 in materia di Mandato di arresto europeo.

Secondo la Corte:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

martedì, gennaio 08, 2013

Corte EDU: in Italia il problema carcerario è strutturale

Secondo la Corte europea di Strasburgo in Italia il problema carcerario è ormai strutturale e la Repubblica italiana ha l'obbligo giuridico di assumere tutte le misure necessarie al suo superamento.
Lo afferma la Corte europea dei diritti dell'uomo esprimendosi sulla richiesta di alcuni soggetti ristretti negli istituti di Piacenza e Busto Arsizio che hanno lamentato condizioni di detenzione oltre i limiti consentiti dalla Convenzione europea e dai documenti correlati.
La Corte EDU ha riconsciuto, in un caso definito dalla stessa Corte come pilota, la violazione dell'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) della CEDU e conseguentemente ha condannato l'Italia a risarcire i ricorrenti imponendo alla Repubblica l'adozione, senza ritardo, di misure idonee a porre soluzione in maniera strutturale alle gravi e perduranti violazione dei diritti dell'uomo.
I ricorsi alla CEDU per violazione dell'art. 3, che seguono la sentenza Sulejmanovic del 2009 (ricorso n. 22635/03), denunciando la situazione carceraria italiana, sono oggi assai numerosi, oltre 500, ed alcuni patrocinati anche da questo blog.
E' chiaro, al punto in cui si è giunti, come la Repubblica italiana debba assumere ogni iniziativa possibile al fine di interrompere lo stato di flagrante violazione dei diritti dell'uomo nonchè dei principi iscritti nella propria Costituzione.
Tra gli strumenti utilizzabili vi è senza dubbio il ricorso alla amnistia, prevista dall'art. 79 della Costituzione, che potrebbe costituire una misura idonea ad interrompere lo stato di perdurante violazione della legalità convenzionale europea nonchè costituzionale, consentendo l'adozione di tutta quella serie di misure necessarie affinchè si possa superare l'emergenza: riforma della carcerazione preventiva, riforma delle misure alternative alla detenzione, ampio programma di depenalizzazione.
La pronuncia della Corte apre inoltre la possibilità a ulteriori ricorsi, non solo in sede europea ma anche interna, al fine di vedere risarciti i danni derivanti dalla violazione delle regole europee le quali hanno immediata valenza normativa nell'ordinamento interno, vincolando lo stesso Legislatore per il tramite dell'art. 117, c.1 della Costituzione.
E' la stessa Corte, del resto, ad invitare lo Stato italiano a mettere in piedi nel breve volgere di un anno, una procedura di diritto interno idonea a soddisfare le richieste risarcitorie dei soggetti reclamanti per condizioni di detenzione incompatibili con le regole europee.
La sentenza fa inoltre appello alla Repubblcia italiana affinchè inviti le autorità giudiziarie, giudici e pubblici ministeri, a fare il minor uso possibile delle misure restrittive in carcere, invocando un utilizzo della prigione come extrema ratio.

Il comunicato stampa della Corte:

The Court calls on Italy to resolve the structural problem of
overcrowding in prisons, which is incompatible with the
Convention


In today’s Chamber judgment in the case of Torreggiani and Others v. Italy (application no. 43517/09), which is not final1, the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:
A violation of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment) of the European Convention on Human Rights.
The Court’s judgment is a “pilot judgment” concerning the issue of overcrowding in Italian prisons. This structural problem has now been acknowledged at national level.
The Court called on the authorities to put in place, within one year, a remedy or combination of remedies providing redress in respect of violations of the Convention resulting from overcrowding in prison.
The Court decided to apply the pilot-judgment procedure in view of the growing number of persons potentially concerned in Italy and of the judgments finding a violation liable to result from the applications in question.

CPI: interessante opinione sulla preparazione dei testi

Interessante opinione resa dalla Corte penale internazionale, nella persona del giudice Chile Eboe-Osuji, nell'ambito del procedimento riguardate fatti avvenuti in Kenia, circa la liceità della prassi della preparazione dei testimoni in previsione dell'esame dibattimentale.
L'opinione opera una attenta distinzione circa le varie e diverse ipotesi verificabili, concludendo nel senso della liceità di una attenzione delle parti e dei difensori (così come dei rappresentanti dell'acusa) alla preparazione di alcuni aspetti dell'esame dei testi mediante la tecnica della cross-examiniation. 
Se tale preparazione si limita, infatti, al tentativo di rafforzare la memoria, limitare le incertezze, gli impacci e lo stress da deposizione che molti testi non professionali provano in occasione delle apparizioni in Tribunale la prassi può essere considerata, secondo l'opinione del giudice internazionale, positiva ed anzi aiutare una corretta e proficua celebrazione del processo.