martedì, marzo 29, 2016

Processo penale: per la CGUE legittimo imporre l'utilizzo di una lingua e la nomina di un domiciliatario

Sentenza della Corte di Giustizia nella causa  C‑216/14
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      Gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, non consenta alla persona, nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna, di proporre opposizione per iscritto avverso il decreto stesso in una lingua diversa da quella del procedimento, sebbene tale persona non padroneggi quest’ultima lingua, a condizione che le autorità competenti non ritengano, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva, che, alla luce del procedimento di cui trattasi e delle circostanze del caso di specie, detta opposizione costituisca un documento fondamentale.
2)      Gli articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell’ambito di un procedimento penale, imponga all’imputato non residente in tale Stato membro di nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, purché tale persona benefici effettivamente in toto del termine stabilito per proporre opposizione avverso il decreto stesso.

venerdì, marzo 04, 2016

Presunzione di innocenza e diritto a partecipare al processo: approvata la nuova direttiva UE

Il 12 Febbraio 2016 il Consiglio ha adottato una direttiva che rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
La direttiva ha lo scopo di rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. Il testo, basato su una Proposta della Commissione del 2013, ad oggi ancora non pubblicato in GUUE, è visionabile a questo link.

martedì, marzo 01, 2016

E' legittima la normativa interna in tema di diritto del terzo di impugnare un provvedimento di confisca che lo riguarda?

La Corte di cassazione (I sezione, relatore Magi) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per sostanziale violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, delle norme di diritto interno (rito penale) che non prevedono la possibilità per il terzo, titolare di diritto reale pieno su bene oggetto di confisca, di promuovere ricorso avverso la decisione giudiziaria che dispone appunto la confisca del bene de quo.
 
Con l’ordinanza del 14.1.2016, dep. 01.03.2016, n. 68/2016/001 n. 8317/16, si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 573, 579 co.3 e 593 c.p.p. (in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 –in riferimento agli artt. 6 co.1, 13 e 1 prot.add. Conv.EDU- Cost.) nella parte i cui non prevedono, a favore di terzi incisi nel diritto di proprietà per effetto della sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo contenente la statuizione di confisca, indipendentemente dalla possibilità di agire nella fase cautelare con il ricorso a norma dell’art. 322 co1, c.p.p., ovvero 322bis c.p.p. e, in sede esecutiva, a norma dell’art. 676 c.p.p., non essendo prevista la possibilità di interloquire nel giudizio di merito a cognizione piena.
 
La vicenda de quo è maturata innanzi alla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato inammissibile gli atti di appello presentati dai terzi titolari dei beni confiscati a norma dell’art. 12sexies, l. n. 356/1992, pur avendo gli stessi partecipati al giudizio.
I terzi (non imputati, perché parenti stretti, del delitto di cui all’art.12quinquies, l. n. 356/1992 in relazione alla interposizione) hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, la incostituzionalità della norma che impedisce la presentazione dell’impugnazione da parte del terzo che sia pregiudicato nel diritto di proprietà dalla confisca ordinata in primo grado (di beni di cui si è affermata la fittizia intestazione per conto di imputati di associazione di cui all’art. 416bis c.p.); la Corte ha sollevato la questione, anche evidenziando la disparità di trattamento con la diversa regolamentazione prevista per le misure di prevenzione (art. 20, d.l.gs n. 159/2011: il terzo esplica il suo diritto al contraddittorio sin dalla fase di primo grado ed è titolare del potere di impugnazione, a norma dell’art .23 co.1, stesso decreto), nonché mettendo in evidenza la inadeguatezza, dal punto di vista ontologico (in ragione della esistenza di una decisione definitiva), dell’incidente di esecuzione per porre rimedio alla situazione verificatasi.