venerdì, dicembre 14, 2012

Dopo El Dridi, ancora sulla Bossi Fini

Ancora una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità comunitaria del Dlgs. n. 286/1998.
Questa volta i giudici di Lussemburgo sono stati interrogati dal Tribunale di Rovigo in relazione alla compatibilità col diritto dell'Unione europea degli articolo 6 e 10 del Testo unico sull'immigrazione e delle relative norme penali.

La Corte UE, in una sentenza resa lo scorso 6 dicembre, in causa C-430/11, ha così statuito:

"
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:
–        non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e
–        osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.
"

martedì, dicembre 11, 2012

Confisca UE: l'Italia si dice insoddisfatta

Continua il dibattito a livello UE sulla proposta di direttiva relativa alla confisca penale di beni.
La proposta è stata in un primo momento fortemente sostenuta dall'Italia che oggi si dice però scontenta dello stadio del dibattito UE.
L'Italia conferma con rammarico le sue «riserve di sostanza» su alcuni aspetti del progetto di direttiva Ue relativo al congelamento e alla confisca dei beni della criminalità organizzata . Lo ha comunicato il ministro Paola Severino nel suo intervento  durante il dibattito pubblico al Consiglio dei ministri della Giustizia in corso a Bruxelles. Per il Guardasigilli infatti "il testo si è via via indebolito e l'iniziale livello di ambizione non è stato confermato". La Severino ha anche sostenuto  che “solo agendo con un approccio realmente europeo e non meramente nazionale potremmo contrastare in modo efficace l'azione delle organizzazioni criminali che appaiono in grado di muoversi liberamente in Europa e nei cui confronti una delle risposte più efficaci è quella dell'aggressione e della privazione definitiva dei patrimoni illecitamente acquisiti”.

mercoledì, ottobre 10, 2012

MAE e processo contumaciale: l'opinione dell'Avvocato generale

Interessanti conclusioni dell'Avvocato generale Bot in materia di intepretazione della Decisione quadro sul Mandato di arresto europeo (causa C-399/11).
In sintesi il Tribunale costituzionale spagnolo ha interrogato la Corte di giustizia circa la corretta interpretazione della Decisione quadro relativa al Mandato di arresto europeo e nella specie sulla condizionabilità della consegna alla garanzia resa dallo Stato richiedente della celebrazione di un nuovo processo penale nel caso di processi celebrati in absentia.
La vicenda è assai rilevante soprattutto per ciò che concerne i rapporti giudiziari tra Spagna ed Italia e per i casi di processi italiani celebrati in situazione di contumacia dell'imputato, ipotesi questa non prevista dall'ordinamento giudiziario spagnolo.

L'Avvocato generale propone alla Corte di decidere nel senso che:

"1)  L’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che vieta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, di subordinare l’esecuzione di un mandato di arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente.
2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con gli articoli 47, secondo comma, e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3)      L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non permette all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di subordinare, in applicazione del suo diritto costituzionale nazionale, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo alla condizione che la persona che ne è oggetto possa beneficiare di un nuovo processo nello Stato membro emittente, quando l’applicazione di una simile condizione non è autorizzata dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299".

venerdì, agosto 10, 2012

Provvedimento Antitrust contro Ferrovie dello Stato

Non è propriamente una vicenda penale ma è comunque di grande interesse l'evoluzione del caso Arenaways.

L'AGCM ha infatti sanzionato le Ferrovie delle Stato per comportamento anticoncorrenziale, ritenendo che FS si sia avvantaggiata di una posizione dominante sul mercato per impedire a soggetti diversi di poter 
concorrere sul mercato dei servizi ferroviari.

Scrive l’Authority sulla concorrenza: “Fs, tramite le società controllate Rfi e Trenitalia, ha messo in atto una complessa e unitaria strategia finalizzata a ostacolare, e di fatto, impedire, l’ingresso di Arenaways sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri”. Nonostante la gravità dei comportamenti che secondo l’accusa configurano l’abuso di posizione dominante da parte di Fs, l’Antitrust ha voluto tener conto “della novità del quadro normativo nel quale si sono inseriti i comportamenti stessi” e ha multato le Fs con una sanzione di 300 mila euro, diffidandoli dal mettere “in atto in futuro comportamenti analoghi, che mettono a rischio ogni tentativo di apertura del mercato”.

Qui il provvedimento dell'Autorità.

giovedì, luglio 26, 2012

Abuso del mercato: la Commissione propone riforme


Scandalo Libor: la Commissione propone provvedimenti a livello UE contro la manipolazione dei tassi
 
Il recente scandalo LIBOR ha suscitato serie preoccupazioni in merito alle false comunicazioni da parte delle banche delle stime dei tassi sui prestiti interbancari. Ogni manipolazione o tentata manipolazione di questi parametri fondamentali può avere gravi conseguenze per l'integrità del mercato, causando notevoli perdite per i consumatori e gli investitori o determinando distorsioni dell’economia reale. La Commissione europea ha deciso in data odierna di affrontare questo tipo di manipolazione del mercato con l'adozione di modifiche alla proposta di regolamento e alla proposta di direttiva in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, comprese sanzioni penali, adottate inizialmente il 20 ottobre 2011 (cfr. IP/11/1217 e IP/11/1218). Le modifiche decise in data odierna prevedono un chiaro divieto della manipolazione dei parametri, tra cui il LIBOR e l’EURIBOR, che diventa reato, perseguibile pertanto penalmente.

Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria per la Giustizia, ha dichiarato: "I recenti scandali sulle gravi manipolazioni dei tassi di prestito interbancari da parte delle banche hanno fatto crollare la fiducia del pubblico. Occorre un intervento a livello UE per porre fine alle azioni criminali nel settore bancario e il diritto penale può costituire un forte deterrente. Per questo motivo proponiamo oggi norme valide in tutta l’UE per affrontare questo genere di abusi del mercato e colmare le lacune normative. Un rapido accordo sulle proposte consentirà di ridare al pubblico e agli investitori la fiducia necessaria in questo settore essenziale dell'economia."

Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, ha dichiarato: "Le indagini internazionali in corso sulla manipolazione del LIBOR hanno messo in luce un ulteriore esempio di comportamenti scandalosi da parte delle banche. Ho voluto fare in modo che le proposte legislative sugli abusi di mercato presentate dalla Commissione prevedano un divieto assoluto di tali pratiche inammissibili. Per questo, dopo averne discusso con il Parlamento europeo, sono intervenuto rapidamente per modificare le proposte presentate dalla Commissione al fine di assicurare che la manipolazione dei parametri sia un chiaro illecito, sanzionato penalmente in tutti i paesi."

Contesto

Per parametro si intende qualsiasi indice commerciale o cifra pubblicata calcolato applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o di uno o più prezzi, comprese le stime di prezzi, tassi di interesse o altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario. Tra le attività sottostanti o i prezzi che fanno da riferimento per i parametri possono rientrare i tassi di interesse o le merci, quali petrolio, purché determinino l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario, ad esempio uno strumento derivato. La Commissione ha adottato in data odierna due proposte modificate. La prima introduce le seguenti modifiche alla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, adottata dalla Commissione il 20 ottobre 2011:
  • modifica del campo di applicazione del regolamento proposto al fine di includervi i parametri;
  • modifica delle definizioni al fine di includere la definizione di parametro, che si basa, ampliandola, sulla definizione di "valore di riferimento" contenuta nella proposta di regolamento relativo ai mercati degli strumenti finanziari; sono stati inclusi parametri quali i tassi di interesse e le merci;
  • modifica della definizione di reato di manipolazione del mercato (articolo 8) al fine di includervi la manipolazione o la tentata manipolazione dei parametri, e
  • modifica dei considerando al fine di giustificare l’ampliamento del campo di applicazione e l’estensione della previsione di reato alla manipolazione dei parametri.
La Commissione ha anche adottato una proposta modificata che introduce le seguenti modifiche alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:
  • modifica delle definizioni al fine di inserirvi la definizione di parametro;
  • modifica del reato di manipolazione del mercato al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi, e
  • modifica del reato di "istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato" al fine di includervi i comportamenti di questo tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.
In questa fase la Commissione non propone di fissare tipi e livelli minimi di sanzioni penali, ma intende imporre a ogni Stato membro di prevedere sanzioni penali nel diritto interno per punire la manipolazione dei parametri. Nella proposta originaria di direttiva la Commissione ha proposto di procedere ad una revisione, in particolare per esaminare l’opportunità di introdurre norme minime comuni sui tipi e sui livelli di sanzioni penali, entro quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva.
Cfr. anche MEMO/12/595.

Per ulteriori informazioni
Commissione europea – abusi di mercato

lunedì, luglio 23, 2012

La Corte non segue l'AG: niente costituzione di parte civile per responsabilità degli enti

Con sentenza n. C-79/11 del 12 luglio 2012 la Corte di giustizia UE, adita dal pubblico ministero del Tribunale di Firenze, ha risposto in ordine al quesito se il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nel non prevedere “espressamente” la possibilità che gli stessi siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati nel processo penale, sia conforme alle norme comunitarie in materia di tutela della vittima dei reati nel processo penale.
Sul punto la Corte riconosce come il D.Lgs. n. 231/2001 non detti espresse disposizioni riguardo alla possibilità di effettuare la costituzione di parte civile nei confronti di persone giuridiche chiamate a rispondere della responsabilità «amministrativa» da reato presa in considerazione dal summenzionato decreto.
Altresì ricorda come la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione e di merito depone, in senso maggioritario, nel negare l’ammissibilità di siffatte domande di costituzione di parte civile.
Nel decidere la vertenza la Corte afferma come l’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell’ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato.

giovedì, luglio 12, 2012

Tutela degli interessi finanziari UE: la proposta legislativa della Commissione


Proteggere il denaro dei contribuenti: la Commissione propone di rafforzare il ricorso al diritto penale per colpire gli autori delle frodi.
La distrazione dei fondi europei a fini illeciti pregiudica la realizzazione degli obiettivi dell’Unione di creare posti di lavoro, stimolare la crescita e migliorare le condizioni di vita. In una situazione di pressione sulle finanze pubbliche, ogni euro conta. Oggi pertanto la Commissione europea propone nuove norme per combattere, attraverso il diritto penale, la frode a danno del bilancio dell’Unione e salvaguardare così il denaro dei contribuenti. La direttiva crea un quadro più armonizzato per perseguire e sanzionare i reati a danno del bilancio dell’Unione, affinché i criminali non possano più sfruttare le differenze tra i vari ordinamenti giuridici nazionali. Essa introduce definizioni comuni di reati che ledono il bilancio dell’Unione, prevede sanzioni minime, tra cui la pena detentiva per i casi più gravi, e crea condizioni paritarie per quanto riguarda i termini entro cui effettuare le indagini e perseguire i reati (ossia i termini di prescrizione). Tutto ciò contribuirà a scoraggiare gli autori delle frodi, migliorare l’efficacia delle azioni giudiziarie a livello nazionale ed agevolare il recupero dei fondi.

La Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria europea per la giustizia, ha dichiarato: “Il denaro europeo non deve andare a finire nelle tasche dei criminali. È fondamentale istituire norme di diritto penale del più alto livello per proteggere il denaro del contribuente europeo. L’obiettivo è chiaro: garantire che la frode a danno del bilancio dell’Unione non resti impunita e che si risparmi così il denaro del contribuente. La proposta di oggi contribuirà a porre fine all’attuale mosaico di disposizioni penali europee nel cui ambito un determinato reato è punito in alcuni Stati membri con la pena detentiva mentre in altri non è neppure sanzionato.”
Algirdas Šemeta, Commissario europeo per la lotta antifrode, ha dichiarato: “L’attuale approccio alla tutela del bilancio dell’Unione in Europa è quantomai disomogeneo. Gli autori delle frodi non dovrebbero potersi sottrarre all’azione penale e alle sanzioni semplicemente per la loro posizione geografica. Il denaro del contribuente europeo deve essere energicamente protetto in ogni Stato membro, ed è proprio in questa direzione che si muove la proposta odierna.”

Oggigiorno gli approcci alla tutela del bilancio dell’Unione seguiti dagli Stati membri sono molteplici. Da uno Stato membro all’altro variano le interpretazioni di ciò che costituisce frode a danno del bilancio dell’Unione e le sanzioni previste. Ad esempio, all’interno dell’Unione in caso di frode si passa dall’assenza di sanzioni obbligatorie a 12 anni di reclusione. Analogamente, i termini entro cui è possibile effettuare le indagini e perseguire i reati divergono notevolmente, oscillando tra 1 e 12 anni.

Per risolvere questo problema, la proposta odierna definisce la frode e altri reati connessi alla frode quali la corruzione, l’appropriazione indebita di fondi, il riciclaggio di denaro e la turbativa di gare d’appalto pubblico a danno del bilancio dell’Unione. Queste definizioni comuni contribuiranno a garantire l’applicazione uniforme in tutta l’Unione da parte delle autorità giudiziarie, mentre attualmente il tasso di condanne nei casi di frode negli Stati membri nell’esecuzione del bilancio dell’Unione va dal 14% all’80% (con una media europea del 41%) a seconda dello Stato membro interessato.

La proposta presentata oggi dalla Commissione contempla la previsione, da parte degli stati membri, della sanzione minima di sei mesi di pena detentiva per i casi gravi e, per agevolare il recupero dei fondi, la confisca dei proventi di tali reati.

Contesto
Le distrazioni del denaro pubblico europeo a seguito di attività illegali sono fonte di preoccupazione. Oltre il 90% del bilancio dell’Unione è gestito a livello nazionale. Nel 2010 si sono registrati 600 casi di sospetta frode riguardanti le spese e le entrate dell’Unione. Gli Stati membri hanno denunciato casi di sospetta frode per un valore complessivo di 600 milioni di euro.
Si tratta di casi in cui i richiedenti di finanziamenti europei forniscono informazioni false per ricevere i fondi, ad esempio nel settore dell’agricoltura o dello sviluppo regionale, o di casi in cui i funzionari nazionali accettano denaro in cambio dell’aggiudicazione di un appalto pubblico, in violazione della normativa che disciplina questa materia.
 

Il testo legislativo è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

lunedì, luglio 02, 2012

Diritto d'autore e diritto penale

Secondo la Corte di giustizia, in una interessante sentenza resa in causa C-5/11, la libera circolazione può essere limitata per motivi di tutela del diritto d'autore;  dunque, l'applicazione di norme penali a tutela del diritto d'autore può  legittimamente limitare la libera circolazione infracomunitaria:

Un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d’autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in applicazione della normativa penale nazionale, eserciti azioni penali per concorso in illecita distribuzione di copie di opere tutelate dal diritto d’autore nel caso in cui copie di siffatte opere siano distribuite al pubblico sul territorio di tale Stato membro nell’ambito di una vendita, riguardante specificamente il pubblico di detto Stato, conclusa a partire da un altro Stato membro ove tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore o la protezione di cui beneficiano le medesime non può essere utilmente opposta ai terzi.

giovedì, giugno 07, 2012

Anche l'UE ha la sua Miranda rule: garanzie minime nel procedimento penale

La nuova direttiva si applica nei confronti delle persone che siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.

Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l'esercizio effettivo di tali diritti:
  • a) il diritto a un avvocato;
  • b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio;
  • c) il diritto di essere informato dell'accusa, a norma dell'art. 6;
  • d) il diritto all'interpretazione e alla traduzione;
  • e) il diritto al silenzio.
Gli Stati membri assicurano che le informazioni fornite siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità.
Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.
A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto 
il periodo in cui esse sono private della libertà.

Oltre alle informazioni la comunicazione contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale:
  • a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine;
  • b) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona;
  • c) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; e
  • d) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria.
La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile.

L'Allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o l'imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile.

Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile.
Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile. 

La CGUE ritorna sulla nozione di sanzione penale

Interessante sentenza della Corte di giustizia (in causa C-489/10) circa la possibilità di qualificare alcune sanzioni amministrative previste dalla normativa in materia di politica agricola comune come sanzioni penali ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem, con la conseguente esclusione dell'applicazione della sanzione penale nazionale, per infrazioni già punite a livello UE.

La Corte nel caso di specie esclude l'applicazione del principio del ne bis in idem in virtù, appunto, della non qualificabilità come penale della sanzione europea e ciò alla stregua del noto test già elaborato in sede di giuridsprdenza della Corte di Strasburgo (v., in particolare, Corte eur. D.U., sentenze Engel e altri c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A, n. 22, §§ 80-82, nonché Zolotoukhine c. Russia del 10 febbraio 2009, ricorso n. 14939/03, §§ 52 e 53).

martedì, maggio 15, 2012

Vittime di reato e risarcimento

Questo blog nel gennaio del 2008 prendeva posizione a favore della possibilità di costituzione di parte civile delle vittime del reato anche nei confronti delle persone giuridiche imputate di illecito amministrativo derivante da reato.
E' di oggi la pubblicazione delle Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia UE Eleanor Sharpston, in causa C-79/11, la quale pare sostenere la medesima posizione concludendo che:

«La regola generale sancita nella prima parte dell’articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale deve essere interpretata nel senso che, qualora l’ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda la possibilità di instaurare un procedimento nei confronti di persone giuridiche con riferimento ad un illecito, la circostanza che tale ordinamento possa qualificare la responsabilità rispetto a tale illecito come «indiretta e sussidiaria» e/o «amministrativa» non solleva tale Stato membro dall’obbligo di applicare le disposizioni del menzionato articolo rispetto alle persone giuridiche se (1) i criteri in base ai quali viene definito l’illecito sono sanciti mediante rinvio alle disposizioni del codice penale, (2) alla base della responsabilità di una persona giuridica vi è sostanzialmente la commissione di un illecito da parte di una persona fisica e (3) il procedimento a carico di una persona giuridica è promosso dinanzi al giudice penale, è assoggettato alle disposizioni del codice di procedura penale e, in circostanze normali, verrà riunito con il procedimento a carico della persona o persone fisiche che avrebbero commesso l’illecito di cui trattasi.
Alla deroga a tale regola generale, sancita nella seconda parte dell’articolo 9, paragrafo 1, deve essere data interpretazione restrittiva. Essa non può essere interpretata nel senso che esclude dalla regola generale stabilita nella prima parte di tale articolo tutti i casi che coinvolgono una specifica categoria di autori del reato, come le persone giuridiche».

Si tratta di una affermazione importante per i diritti delle vittime di reato nel processo penale.

lunedì, maggio 14, 2012

Circolare in materia di esecuzione delle sentenze penali UE


Via Arenula rammenta, peraltro, che ai fini degli effetti giuridici del riconoscimento, non sarà sufficiente indicare semplicemente che la sentenza straniera è riconosciuta agli effetti della legge italiana, ma occorrerà sempre precisare i reati per i quali il riconoscimento è effettuato.
Ciò, in particolare, in relazione a conseguenze quali, tra le altre, le preclusioni ai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis Ord. Pen. (così, ad esempio, si indicherà se la specifica condotta di commercio di sostanze stupefacenti sia riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti).
Il D.Lgs. 7 settembre 2010 n. 161 ha attuato nel nostro ordinamento la Dec. Quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea.
Lo strumento ha la finalità di consentire l'esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione Europea nello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o in un altro Stato membro che abbia espresso il consenso a riceverla. Il riconoscimento della sentenza non presuppone la condizione di detenzione del soggetto.
L'eventuale trasferimento, a sua volta, non presuppone il consenso della persona condannata, almeno nella maggior parte dei casi (v. art. 10, comma 4, D.Lgs. cit.). Unico presupposto indefettibile della procedura è quello della presenza del soggetto nello Stato membro di emissione della sentenza o in quello di esecuzione della stessa.
Nella procedura attiva, l'autorità italiana competente a chiedere l'esecuzione all'estero della sentenza di condanna è il pubblico ministero presso il giudice indicato all'art. 665 c.p.p. per quanto attiene all'esecuzione delle pene detentive e quello individuato ai sensi dell'art. 658 c.p.p. per l'esecuzione di misure di sicurezza personali detentive (v. art. 4, D.Lgs. cit.).
Nella procedura passiva, invece, competente a decidere sulla richiesta di esecuzione in Italia di una sentenza straniera è la Corte di Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto della persona condannata oppure di quello del luogo di residenza, dimora o domicilio della stessa (v. art. 9 D.Lgs. cit.).
La decisione è soggetta a ricorso per cassazione.

martedì, aprile 24, 2012

La dichiarazione di Brighton sul futuro della CEDU

Strasburgo  – I ministri e gli alti rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa si sono riuniti a Brighton, dal 18 al 20 aprile, per discutere delle possibili riforme della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il Segretario di Stato per la Giustizia, nonché Lord Cancelliere, Kenneth Clarke, ha aperto formalmente la conferenza, seguito dal Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, dal Presidente dell’Assemblea parlamentare, Jean Claude Mignon, e dal Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, Nicolas Bratza.

Lo scopo della conferenza era quello di giungere a un accordo su un pacchetto di misure, anche noto come Dichiarazione di Brighton, per assicurare la continuità del ruolo attivo che la Corte svolge per gli 800 milioni di cittadini europei. 
I partecipanti alla conferenza hanno parlato anche della promozione di una migliore applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo a livello nazionale, altro tema fondamentale della riforma in corso. 
La conferenza si è svolta nel quadro della Presidenza semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, detenuta dal Regno Unito, sulla scia di eventi simili come la conferenza di Interlaken del 2010 e quella di Izmir del 2011.

lunedì, aprile 23, 2012

Prescrizione: di chi è la colpa? (e uno sguardo comparato)


(di Maria Mercdes Pisani) - L’istituto della prescrizione ha lo scopo di rispondere ad una esigenza di certezza giuridica,  serve ad evitare l’infinito prolungarsi di situazioni giudiziarie dall’esito incerto.

Si può affermare che il principio fosse già conosciuto ed applicato. Alcuni testi attribuiti a Demostene  e, n particolare a Lisia, fanno ritenere che la prescrizione fosse applicabile a tutti i reati in Grecia. In una orazione a lui attribuita, Lisia, manifesta vigorosamente la sua contrarietà alla prescrizione dei gravi reati (l’uccisione di numerosi cittadini) di cui è accusato Agòrato.

La prescrizione moderna è nata nel codice penale francese del 25 settembre -6 ottobre 1791.
Il titolo VI prevedeva la prescrizione per tutti  i delitti  se, nell’arco di tre anni dal fatto, non si fosse iniziata l’azione penale, senza  alcuna eccezione di imprescrittibilità. La prescrizione della pena interveniva in 20 anni dalla data della sentenza. In seguito, il “Code d’instruction criminelle” del 26 dicembre 1808 ha introdotto le prime sostanziali modifiche, graduando la durata della prescrizione in relazione alla gravità del reato (cap V titolo VI art. 637 e ss).

Non voglio andare a scomodare anche Cesare Beccaria e provo a dare un’occhiata ai codici dei paesi a noi vicini.

La legislazione francese, quanto quella belga e quella  spagnola disciplinano sia le ipotesi di prescrizione del reato che la prescrizione della pena.

Per il diritto belga, la prescrizione è la scadenza matematicamente calcolata, entro la quale una infrazione deve essere giudicata definitivamente.
Solo tre sono i reati imprescrittibili : i crimini contro l’umanità, il genocidio e i crimini di guerra.
Tutte le altre infrazioni sono soggette ad un termine di prescrizione determinato dal legislatore come segue (art 21 titre préliminaire du code d’instruction criminelle):
 -crimes non correctionnalisables : 15 ans ;
 -crimes correctionnalisables mais non correctionnalisés : 10 ans ;
 -crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt à trente ans qui ont été correctionnalisés par la juridiction d’instruction ou par le ministère public : 10 ans ;
- certains crimes sexuels commis envers des mineurs qui ont été correctionnalisés : 10 ans ;
crimes punissables de la réclusion n’excédant pas vingt ans qui ont été correctionnalisés (sauf certains crimes sexuels commis envers des mineurs) : 5 ans ;
délits : 5 ans ;
- délits contraventionnalisés : 1 an ;
-  contraventions : 6 mois.

Va detto che la durata media dell’istruttoria preliminare è di circa 6 mesi, che la detenzione cautelare è limitata ad un massimo di 6 mesi (ed è soggetta a riesame ogni 30 giorni) e la durata complessiva di un processo penale è di meno di 4 anni. Inoltre per una serie di reati è possibile applicare una procedura di mediazione che estingue l’azione attraverso l’esecuzione di forme di compensazione in favore della vittima, ore di lavoro di interesse generale, sottoposizione a trattamenti o terapie, periodi di formazione. La durata di questo percorso alternativo è al massimo sei mesi.

Diverso dalla prescrizione è il principio della durata ragionevole del processo, per il quale, una volta iniziata l’azione penale essa deve concludersi in un tempo ragionevole. Se questo termine ragionevole è superato,senza che vi sia stata perdita degli elementi di prova, sarà il Giudice ad avere il compito di trarne le conseguenze, sia pronunciando una semplice dichiarazione di colpevolezza senza pronunziare una pena, sia applicando una pena ridotta (art. 21 ter titolo preliminare del Codice di procedura penale).

Una volta pronunciata la condanna, invece, le pene criminali si prescrivono in 20 anni dalla data della sentenza con cui sono pronunciate, quelle correzionali in 5 anni, quelle di polizia in un anno.

La legislazione francese è simile: l’azione penale si prescrive (art. 7, 8, 9 c. proc. Pen) in 10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti, 1 anno per le contravvenzioni.
La durata media di un processo penale è inferiore ai 4 anni.

In Spagna la graduazione segue questo tipo di schema (art130  e ss ley orgnica 10/1995) : 20 anni per i delitti (delito) con pena massima della prigione di 15 anni o più. Se il delitto, invece, è punito con pena di inabilitazione o di prigione superiore, nel massimo, a dieci anni, ma inferiore 15, la prescrizione è di 15 anni. Se la pena massima della inabilitazione o della prigione è superiore ai 5 anni ma inferiore a 10, in 10 anni, per tutti gli altri delitti la prescrizione è di cinque anni, ad eccezione delle ingiurie e calunnie che s prescrivono in un anno. Le contravvenzioni si prescrivono in sei mesi.
Certo, conoscere il senso della ripartizione tra crimini, delitti e contravvenzioni, o la suddivisione delle pene in “gravi”, meno gravi e lievi, oppure la suddivisione in pene criminali, correzionali e di polizia, permette di apprezzare meglio la portata di queste norme, e di rendersi conto che la percentuale più alta di episodi delittuosi è soggetta ad una prescrizione compresa tra 3 e 5 anni. Ma i processi, non solo vengono iniziati, mediamente, nei sei mesi dal fatto, ma si concludono, per lo più, entro 4 anni.
Se poi volessimo dare uno sguardo al Regno Unito, scopriremo che l’istituto della prescrizione riguarda essenzialmente le cause civili, mentre esiste un termine generale di 2 anni per perseguire i “misdemeanors”. In assoluto, però vige il principio della ragionevole durata del processo, in funzione del quale l’azione repressiva e punitiva dello Stato non è giustificata se, secondo la valutazione discrezionale del Giudice, è trascorso troppo tempo dal momento del compimento del fatto. Il Giudice, quindi, potrà dichiarare con sentenza che dato il lasso di tempo trascorso, la persecuzione della condotta non è più giustificata.
Per finire, si può ancora notare che negli Stati Uniti ed in Canada, pochi, gravi, individuati delitti sono imprescrittibili, mentre per altri reati c’è un termine per l’esercizio dell’azione compreso tra 6 mesi ed 1 anno.
Mi sembra evidente che è il sistema di amministrazione della giustizia che, negli altri paesi è retto da logiche e principi diversi, per i quali la prescrizione è chiaramente  un incidente dovuto alla inattività degli organi amministrativi e giudiziari.
In Italia, no.
Per principio, pregiudizio, partito preso da parte di chi, molto evidentemente, non fa attività giudiziaria, non entra nelle aule dei Tribunali, la prescrizione è il risultato delle “strategie dilatorie della difesa”.
Nessuna riflessione sul fatto che la percentuale di rinvio a giudizio emessa nei sei mesi, ma che dico! anche entro un anno dai fatti, è bassissima, ed è quasi esclusivamente limitata ai giudizi immediati che seguono convalide di arresto dei soliti extracomunitari; nessuna considerazione sul fatto che anche quando le indagini dei PM, pure delegate, finiscono con il risultare carentissime, al punto da sollecitare l’istinto di conservazione del Giudicante, attraverso l’uso dell’art. 507 c.p.p.  non c’è nessuna accelerazione dei tempi preliminari all’esercizio dell’azione penale. Nessuna riflessione sul fatto che in alcuni Tribunali le carenze di organico giudiziario (es. oltre 12.000 notizie di reato l’anno, al mod 21, senza contare i 21 bis e gli altri modelli, per quattro PM) ed amministrativo  (risultato: decreto penale di condanna richiesto ad ottobre 2009, emesso dal GIP a novembre 2009, notificato marzo 2012) portano all’accumulo patologico ed alla selezione delle azioni da coltivare in base a criteri più o meno individuati dai Procuratori Capo.

Nello Stato italiano, si sta consolidando, anche grazie all’atteggiamento di chi irride e disprezza e svilisce anche con la propria poco specchiata condotta, le figure istituzionalmente destinate a sostenere la tutela dei diritti individuali,  in tutti i campi, un sistema vessatorio nei confronti del cittadino che subisce l’accanimento della macchina burocratica, il quale è punito per la sua pretesa di ricevere assistenza da parte delle strutture istituzionali con la malevola considerazione, con  la prevaricazione della macchina istituzionale e col disprezzo dei suoi diritti individuali e fondamentali.

venerdì, marzo 30, 2012

CGUE: ancora sui giochi d'azzardo, ancora sulla legge italiana

Di seguito il dispositivo di una recentissima sentenza della Corte di giustizia (sezione quarta) ancora sulla illegittimità dlela normativa italiana in materia di giochi d'azzardo e  relativo regime autorizzatorio.
La Corte di nuovo giudica incompatibile col diritto UE la complicata legislazione italiana. La sentenza è stata resa nelle cause riunite Costa e Cifone, C- 72/10 e 77/10. Qui il link alla sentenza.

 
"Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)      Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
2)      Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
3)      Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall’articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l’aggiudicatario della concessione per giochi d’azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare".

martedì, marzo 20, 2012

La Commissione UE preannuncia misure per il contrasto economico alla criminalità

Le nuove norme europee faciliteranno le confische anche quando i patrimoni non sono direttamente legati ad uno specifico reato o sono stati ceduti a terzi soggetti.
La proposta è giunta nella considerazione che ogni anno in Europa, centinaia di miliardi di euro finiscono nelle tasche di organizzazioni criminali e mafiose. Ciò comporta che, quotidianamente, e nonostante gli sforzi compiuti a livello nazionale, i cittadini europei siano privati di denaro pubblico che avrebbe potuto essere investito in servizi pubblici, oppure restituito attraverso sgravi fiscali.
Buona parte del denaro accumulato dalle suddette organizzazioni viene riciclato in beni, quali: oro; immobili; imbarcazioni di lusso; cavalli da corsa; mobili di pregio; auto e motoveicoli di lusso. Inoltre, la maggior parte di questo denaro viene utilizzato anche per finanziare nuove attività criminali dirette ad ottenere ulteriore denaro sporco ed ingenerando così un pericolo circolo vizioso.
A tal proposito, la Commissaria Malmstrom ha evidenziato come risulti essere fondamentale fare in modo di contrastare la ricchezza delle organizzazioni criminali direttamente alla fonte. La proposta legislativa al vaglio della Commissione, intende infatti rendere maggiormente agevole per le autorità nazionali, l’adozione di provvedimenti di confisca dei profitti conseguiti e derivanti da forme di criminalità organizzata.
La proposta è circostanziata nella semplificazione della normativa esistente e nel colmare alcune lacune presenti nei sistemi giuridici nazionali che vengono sfruttate dai gruppi criminali organizzati.
In particolare la nuova normativa intende: stabilire norme più chiare ed efficaci per la confisca dei beni non direttamente collegati ad un reato specifico, ma magari indirettamente collegati ad un soggetto condannato (di conseguenza le nuove norme faciliteranno l’adozione di provvedimenti di confisca di patrimoni ceduti a prestanome); rafforzare le regole sulla confisca dei beni trasferiti da un soggetto imputato verso terzi (tale novità consentirà la confisca di beni per i quali non è possibile infliggere una condanna penale, stante la morte sopravvenuta del soggetto sospettato, ovvero il suo stato di malattia permanente o latitanza); possibilità per i pubblici ministeri, previa conferma da parte di un Tribunale, di congelare temporaneamente i beni che rischiano di essere sottratti, attraverso la concessione di maggiori poteri cautelari; infine, la proposta legislativa impone agli Stati membri una accurata gestione dei valori patrimoniali confiscati, in modo che essi non perdano valore economico (in proposito si renderà necessario fare chiarezza sulle modalità di destinazione e di utilizzo dei patrimoni confiscati).
In ogni caso, in ordine ai poteri di congelamento e di confisca, essi saranno accuratamente bilanciati da misure di tutela dei diritti fondamentali.

di seguito il testo del comunicato stampa :

Brussels, 12 March 2012

Every year in Europe, hundreds of billions of euro go straight into the pockets of criminal gangs and the mafia.
This means that, every day, despite the efforts put in place at national level, European citizens are deprived of tax money which could have been invested in public services such as health care or schools, or could have been returned to people through tax cuts.
Organised crime is all about getting money, money and more money - that can be turned into gold, houses, yachts, racing horses, luxury furniture, fancy cars, motorbikes and any sort of assets as you have seen in the video. And a large share of this money is also used to finance new criminal activities in order to gain more dirty money, creating an evil spiral that we have to try and stop.
Putting criminals in jail is only one part of this job. The other crucial work is making sure that crime does not pay - and ensuring that we empty criminals' pockets, and get their money back in to the legal economy where it belongs. In times of crisis this is even more crucial!
This is why, today, I am presenting a legislative proposal that will make it easier for national authorities to confiscate the profits that criminals make from serious and organised crime.
The proposal will simplify existing rules and fill important gaps which are being exploited by organised crime groups.
  • It will lay down clearer and more efficient rules for confiscating assets not directly linked to a specific crime, but which clearly result from similar criminal activities by the convicted person.
  • It will strengthen the rules on the confiscation of assets transferred from the suspect to a third party. These provisions will mitigate the effects of the increasingly widespread practice by suspects or accused person of transferring property to friends or relatives with a view to avoiding confiscation.
  • It will allow for the confiscation of assets where a criminal conviction is not possible because the suspect is dead, permanently ill or has fled.
  • It will ensure that prosecutors can temporarily freeze assets that risk disappearing if no action is taken, subject to confirmation by a court. The use of these precautionary freezing powers in urgent cases, prior to seeking a court order or pending its request, will stop assets getting out of reach and ensure that they remain available for confiscation.
  • It will allow the police and prosecutors to continue investigations on the assets of a convicted person when confiscation was ordered, but insufficient assets were confiscated. This provision will prevent assets successfully hidden by criminals from resurfacing years later and will stop criminals from ultimately enjoying their ill-gotten gains.
  • The proposal will also require Member States to manage frozen assets so that they do not lose economic value and it will ensure that actions taken to freeze and confiscate assets are balanced by strong measures protecting fundamental rights.
The aim of this proposal is very simple: make it easier for the police to hit mafia groups where it really hurts – by going after their profits.
The new rules will better equip national authorities by sharpening and improving the tools at their disposal and will make it easier to use these tools across borders, to make sure that there is no safe haven for organised crime.
This will weaken the economic power of criminal groups; will protect the legal economy by reducing criminal infiltration and will enhance EU citizens' security.

lunedì, marzo 19, 2012

Corte penale internazionale: la prima sentenza

Prima storica senzanza della Corte penale internazionale: qui un estratto della sentenza (in inglese)

La Corte Penale Internazionale ha condannato oggi il capo della milizia congolese Thomas Lubanga, colpevole di crimini di guerra per aver arruolato bambini nel suo esercito. Si tratta del primo verdetto della Corte dell'Aia, istituita dieci anni fa.

Lubunga, 51 anni, è stato dichiarato colpevole "all'unanimità" per aver reclutato bambini soldato durante i quattro anni di guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo, terminata nel 2003. "Le prove  dimostrano che i bambini erano impiegati in un duro allenamento e sottomessi a severi punizioni", ha detto il giudice Adrian Fulford dell'Aia.

Il "signore della guerra" rimarrà in carcere al centro di detenzione del tribunale nel vicino sobborgo balneare di Scheveningen e rischia fino a 30 anni di prigione. Se i giudici decideranno che i crimini sono stati eccezionalmente gravi, rischia l'ergastolo. Lubanga avrà a disposizione 30 giorni di tempo per presentare il ricorso contro la sentenza, un processo che può richiedere diversi mesi.

"Ciò dimostra che questo tipo di crimini non sarà più tollerato. Si tratta di una decisione molto importante per le vittime", ha detto Sunil Pal, responsabile della sezione giurisdizionale per i gruppi non-governativi della Coalizione per la Corte Penale Internazionale.
Alpha Sesay, responsabile di diritto internazionale presso la Open Society Justice Initiative, ha detto che la sentenza ha mandato un messaggio importante per chi ha reclutato bambini soldato nel suo esercito, come Joseph Kony in Uganda.

Alla lettura della sentenza era presente anche l'attrice americana Angelina Jolie, che ha finziato una campagna di informazione pubblica nella Repubblica Democratica del Congo a proposito del processo. "Spero che questo sia di conforto per le vittime", ha detto la Jolie. "Di sicuro è un chiaro messaggio contro l'utilizzo dei bambini soldato".

Secondo i magistrati le milizie di Lubanga hanno rapito bambini anche di soli 11 anni di età portandoli via dalle proprie case, dalle scuole e dai campi di gioco per utilizzarli come soldati, mentre le bambine venivano destinate a essere schiave del sesso.

venerdì, marzo 02, 2012

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per gli insufficienti standard sanitari in carcere

Corte EDU, sez. II, sent. 7 febbraio 2012, ric. n. 2447/05, Cara-Damiani c. Italia
 
La Corte europea fornisce un giudizio poco rassicurante sulle nostre carceri. 
La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver sottoposto a trattamento inumano e degradante Nicola Cara-Damiani, detenuto nel carcere di Parma. 
All'interno della struttura, l'uomo non non aveva possibilità di ricevere cure adeguate e, considerando la sua disabilità e la barriere architettoniche, neanche quella di muoversi agevolmente. 
La Corte ha quindi disposto il versamento di 10mila euro al detenuto, ribadendo l'obbligo di assicurare a tutte le persone sottoposte a regime di detenzione “condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana”.

martedì, febbraio 28, 2012

La CEDU condanna l'Italia per i respingimenti in Libia

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per i respingimenti di immigrati verso la Libia. 
Si tratta del caso "Hirsi Jamaa e altri contro l'Italia" del 2009 allorquando un gruppo di circa 200 immigrati somali ed eritrei provenienti dalla Libia furono rimpatriati dalle autorità italiane.
 Ai richiedenti l'Italia dovrà versare un risarcimento di 15 mila euro più le spese processuali.

Il principio di non refoulement 
L’Italia ha violato la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e in particolare il principio di non refoulement  (non respingimento), che proibisce di respingere migranti verso paesi dove possono essere perseguitati o sottoposti a trattamenti inumani o degradanti.

I fatti
Il 6 maggio 2009, a 35 miglia a sud di Lampedusa, in acque internazionali le autorità italiane intercettarono una barca con a bordo circa 200 somali ed eritrei, tra cui bambini e donne in stato di gravidanza. I migranti furono presi a bordo da una imbarcazione italiana, e respinti a Tripoli, dove, contro la loro volontà, vennero riconsegnati alle autorità libiche.
Dalle ricostruzioni successive si è evinto che non vi fu alcuna identificazione da parte delle autorità italiane che del resto non fornirono alcuna informazione riguardo la destinazione. Tant’è che i migranti erano convinti di essere diretti verso le coste italiane.
Rintracciati, dopo il loro respingimento, dal Consiglio italiano per i rifugiati in Libia, 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei, presentarono il ricorso, deciso oggi, alla Corte Europea contro l’Italia, assistiti dagli avvocati Anton Giulio Lana e Andrea Saccucci, dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

La motivazione della Corte
La Corte ha dunque condannato l’Italia per la violazione di 3 principi fondamentali: il divieto di sottoporre a tortura e trattamenti disumani e degradanti (articolo 3 Cedu), l’impossibilità di ricorso (articolo 13 Cedu) e il divieto di espulsioni collettive (articolo 4 IV Protocollo aggiuntivo Cedu).
Per la prima volta, quindi, la Corte ha equiparato il respingimento collettivo alla frontiera e in alto mare alle espulsioni collettive nei confronti di chi è già nel territorio. I giudici inoltre hanno ricordato che i diritti dei migranti africani in transito per raggiungere l’Europa sono sistematicamente violati e la Libia non ha offerto ai richiedenti asilo un’adeguata protezione contro il rischio di essere rimpatriati nei paesi di origine dove possono essere perseguitati o uccisi.

Per gli avvocati della difesa: trattamenti disumani
“Nel caso di specie - ha dichiarato l’avvocato Anton Giulio Lana - non si è trattato di un mero rischio di subire in Libia trattamenti inumani e degradanti; i ricorrenti hanno effettivamente subito tali trattamenti nei campi di detenzione, come drammaticamente testimoniato dai sopravvissuti”. “Quel che è più grave - aggiunge l’avvocato Andrea Saccucci - è che il Governo italiano abbia affermato pubblicamente che i migranti respinti non rientravano tra le persone aventi diritto all’asilo e non correvano alcun rischio in Libia, affermazione poi clamorosamente smentita dai fatti”.
A causa di questa politica, secondo le stime dell’Unhcr circa 1.000 migranti, incluse donne e bambini, sono stati intercettati dalla Guardia costiera italiana e forzatamente respinti in Libia senza che prima fossero verificati i loro bisogni di protezione.

Stati vincolati al rispetto degli accordi
“Questa sentenza prova che nelle operazioni di respingimento sono stati sistematicamente violati i diritti dei rifugiati, l’Italia ha infatti negato la possibilità di chiedere protezione e ha così respinto in Libia più di mille persone che avevano il diritto di essere accolte in Italia. Vogliamo che questo messaggio arrivi in maniera inequivocabile al Governo Monti: nel ricontrattare gli accordi di cooperazione con il Governo di Transizione Libico, i diritti dei rifugiati non possono essere negoziati” ha dichiarato Christopher Hein, direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati.
Secondo Allan Leas, facente funzioni del Segretario Generale dell’Ecre: “Questa sentenza conferma che gli obblighi che gli Stati hanno assunto con la Cedu non si fermano con i loro confini geografici. Gli Stati non possono abdicare i loro principi, valori e il loro impegno nella protezione dei diritti umani facendo fuori dei loro confini quello che non sarebbe consentito nei loro territori”.

La ricostruzione del Consiglio italiano dei rifugiati
In una nota il Consiglio italiano dei rifugiati ricostruisce le condizioni di vita in Libia dei migranti respinti il 6 maggio 2009. La maggior parte di essi è stata reclusa per molti mesi nei centri di detenzione libici ove ha subito violenze e abusi di ogni genere. Dopo lo scoppio del conflitto in Libia, i ricorrenti che si trovavano ancora a Tripoli, ed erano stati nel frattempo liberati dai centri di detenzione, sono stati vittime di rappresaglie sia da parte delle milizie fedeli al regime sia da parte degli insorti e sono stati costretti a nascondersi per alcune settimane senza acqua ne cibo. Dopo l’inizio dei bombardamenti Nato, alcuni ricorrenti sono scappati in Tunisia, altri hanno tentato nuovamente di imbarcarsi verso l’Europa, di nuovo.

Un ricorrente è riuscito a lasciare nuovamente la Libia alla volta di Malta, dove ha richiesto e ottenuto protezione. Due ricorrenti sono, invece, deceduti nel tentativo di raggiungere nuovamente l’Italia a bordo di un’imbarcazione di fortuna. Un ricorrente è riuscito a fuggire in Israele, mentre un altro è ritornato in Etiopia.

Sulla base di testimonianze, si teme che altri ricorrenti abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare. Al riguardo, si deve ricordare che secondo le stime dell’Unhcr sarebbero circa 1.500 i migranti ad aver perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Italia via mare nel 2011. (da Il Sole 24 ore)

Qualche ulteriore riflessione sul caso Garzòn

Una rapida ed interessante riflessione della collega Maria Mercedes Pisani sulla Sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che ha condannato Balthasar Garzòn

Garzòn condannato dal Tribunal Supremo spagnolo per intercettazioni illecite di conversazioni tra indagto carcerato ed avvocato

La notizia della condanna di Garzòn, ha solleticato anche la  curiosità,soprattutto perché è stata quasi ignorata dalla stampa italiana chele ha dedcato al massimo qualche trafiletto.
I fatti: il 9 febbraio il Tribunal Supremo (Spagna) ha condannato Baltasar Garzòn ad una “multa di quattordici mesi con una diaria pari a 6 euro” ed a undici anni di inabilitazione da qualsiasi funzione giudiziaria per aver eseguito delle intercettazioni dei colloqui intervenuti in carcere tra degli indagati, in detenzione preventiva, ed i loro avvocati difensori.
Baltasaz Garzòn è il campione o “la rock star” (come dice The Guardian) della giurisdizione universale, nel diritto penale internazionale ma anche un personaggio piuttosto controverso nel suo paese.
In ogni caso la sentenza è interessantissima per i principi affermati, pesantissima quanto ai contenuti indirizzati al condannato.
Ve ne propongo una sintesi, nella quale ho tradotto (liberamente) alcuni passaggi che mi sembrano più interessanti:
“Il diritto di difesa è un elemento centrale del processo penale dello Stato di diritto, consiste in un processo con tutte le garanzie. Non è possibile costruire un processo giusto se si elimina totalmente il diritto di difesa, sicché le sue possibili restrizioni devono essere espressamente giustificate”.
Nel caso in questione, la Corte, dice che non si discute della sufficienza degli indizi o della motivazione del provvedimento, ma piuttosto del “valore giuridico penale della decisione giudiziaria che, incidendo direttamente sul diritto alla difesa e sopprimendo la confidenzialità, accordò l’autorizzazione all’intercettazione delle comunicazioni tra gli imputati imprigionati (in carcere preventivo) e i loro avvocati difensori, senza che esistessero dati di nessun tipo che indicassero che gli intercettati stavano utilizzando l’esercizio delle facoltà di difesa per commettere nuovi delitti.”
Nel ribadire la sottoposizione alla legge ed alla Costituzione di tutti i poteri pubblici, la Corte si esprime così: “Lo Stato di diritto è violato quando il giudice, con il pretesto di applicare la legge, la attua secondo una propria visione soggettiva … attribuendo alla norma un significato irrazionale, sostituendo all’imperio della legge un atto contrario di mero volontarismo”.
E precisa, che visto in questo modo, il delitto di “prevaricaciòn” non può in alcun modo essere inteso come un attacco alla indipendenza del giudice, ma piuttosto rappresenta una esigenza democratica imposta dalla necessità di punire una condotta che risulta lesiva dello Stato di Diritto.
Insomma, il giudice non può volgere l’interpretazione della legge ad uso e consumo delle sue indagini, poiché “la giustizia ottenuta a qualsiasi prezzo, finisce col negare la Giustizia”.
Nel caso di specie,va tenuto presente che il diritto per l’accusato di comunicare con il proprio difensore, senza essere ascoltato da terze persone “è una delle esigenze elementari del giusto processo…”
In sostanza le intercettazioni disposte in relazione alle comunicazioni riservate che gli imputati, in stato di custodia cautelare in carcere, intrattenevano nel parlatorio del centro penitenziario sono state “un atto arbitrario, per carenza di motivazione, che distrugge la configurazione costituzionale del processo penale come processo giusto”. Questo perché le intercettazioni sono state giustificate soltanto dall’esistenza di indizi relativi all’attività criminale per la quale gli imputati si trovavano in carcerazione preventiva, indizi che sono precisamente quelli che avevano determinato e giustificato la carcerazione preventiva, senza che si fosse esaminata la necessità che tali indizi coinvolgessero anche i difensori. In pratica è una interpretazione inammissibile della legge, perché condurrebbe alla automatica autorizzazione alle intercettazione delle conversazioni tra imputato in prigione ed il suo difensore, senza che si estenda la valutazione anche all’esistenza di indizi che effettivamente facciano ritenere che attraverso il difensore l’imputato stia cercando di commettere altri e nuovi reati (qui il reato sospettato era il riciclaggio).
La Corte, condannando Garzòn, dice che con l’ingiustificata riduzione del diritto di difesa e dei diritti ad esso connessi (riservatezza, segreto professionale…) ha messo in discussione l’intero sistema processuale spagnolo, teoricamente dotato di tutte le garanzie costituzionali proprie di uno Stato di diritto contemporaneo, “ammettendo pratiche che ai tempi odierni si praticano solo nei regimi totalitari nei quali tutto è considerato valido al fine di ottenere l’informazione che interessa, o si suppone interessi, lo Stato, prescindendo dalle garanzie minime effettive per i cittadini, e trasformando in tal modo le previsioni costituzionali e legali sui tali garanzie in mere proclamazioni prive di contenuto”.
Va detto che questa è solo la prima di tre diverse cause nei confronti di Garzòn ad andare in decisione, e i “mormorii” di corridoio, sostengono che, volutamente, si sia accelerato questo processo, perché passasse in secondo piano un altro giudizio riguardante le indagini che Garzòn ha tentato di fare in relazione a crimini franchisti (dove lo scrimine della competenza, o dell’applicazione dell’amnistia del 1977 sui reati politici del regime franchista, è dato dalla individuazione di crimini contro l’umanità), dal quale (sempre secondo i si dice) Garzòn uscirà assolto e n processo per dei finanziamenti ricevuti da parte del Banco di Santander).
Com’è naturale, molte associazioni e movimenti internazionali in favore della giurisdizione universale si sono mobilitate, soprattutto in relazione alla causa riguardante i crimini franchisti e sono stati pubblicati commenti e difese, in particolare sulla tutela dell’indipendenza dei giudici, sul condizionamento che si può determinare per la sola possibilità di essere sottoposti ad un giudizio…
Ohibò.. ma dove l’ho già letta questa cosa…
Sicché ho trovato alcuni documenti, in particolare una relazione depositata dall’ONG Interights, sulla indipendenza dei giudici (che tento in qualche modo di mettere on-line) dalla quale sembrano riprese le recentissime affermazioni dei rappresentanti della magistratura italiana sulla responsabilità CIVILE dei giudici, anche se ricopiate da una vicenda in cui, invece, il diritto nazionale considera che il Giudice risponda innanzi ad una giurisdizione PENALE.
Ve ne lascio l’esame e lo sviluppo di ulteriori commenti.

martedì, febbraio 14, 2012

Interessante parere della Camera sulla situazione carceraria

Interessante parere espresso dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei Deputati sulla situazione carceraria.
La Commissione della Camera dei Deputati richiama il Governo, nella delicata materia dell'esecuzione penale, al rispetto dei diritti e dei principi di diritto europeo al fine di superare la flagrante violazione, in atto nel nostro paese, della legalità europea in materia di condizioni carcerarie.
L'atto dlela Commissione è null'altro che un parere, non dotato di alcun effetto vincolante, ma rappresenta una ulteriore manifestazione di una situazione ormai intollerabile e che mette a dura prova la legalità costituzionale ed europea del nostro paese, a rirpova di un ritardo italiano nella costruzione di uno stato di diritto pienamente conforme ai parametri europei.

ALLEGATO 2 al processo verbale del 7 febbraio 2012

DL n. 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 4909 Governo, approvato dal Senato, di conversione del DL 211/2011: Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri;
ricordato che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635/03) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
con riferimento ad un profilo connesso a quello sopra richiamato, l'Italia è inoltre sottoposta dal 2001 ad un monitoraggio periodico, da parte del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, delle misure adottate per risolvere il problema strutturale della lentezza della giustizia;
a tale riguardo il 2 dicembre 2010 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato, con la risoluzione CM/ResDH(2010)224, il Governo italiano a modificare la legge n. 89/2001 (c.d. «legge Pinto») in modo da accelerare la corresponsione degli indennizzi per eccessiva durata dei processi previsti da tale legge;
la risoluzione faceva seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 21 dicembre 2010 (Causa Gaglione ed altri c. Italia) che ha constatato in 475 casi la violazione della Convenzione Europea da parte dello Stato italiano per i ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, sentenza richiamata anche dalla Relazione del Governo sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano (anno 2010) trasmessa al Parlamento il 28 giugno 2011;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad es. il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione nonché standard uniformi per il risarcimento delle persone ingiustamente detenute o condannate;
considerato che il provvedimento contiene alcune prime misure volte ad «allentare» la tensione detentiva, in attesa di provvedimenti maggiormente strutturali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
provveda la Commissione di merito ad individuare con il Governo un percorso legislativo idoneo a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede europea concernenti la situazione carceraria e la inadeguatezza del sistema giudiziario.

giovedì, febbraio 09, 2012

Il Tribunale Supremo spagnolo condanna Garzon

O dei diritti presi sul serio.
Esemplare sentenza del Tribunale Supremo spagnolo, la nostra Cassazione, nei confronti del celebre giudice Balthasar Garzon. Il Tribunale ha disposto la condanna ad 11 anni di inabilitazione professionale e 14 mesi di detenzione. 
Garzon è stato riconosciuto responsabile di abuso ai sensi degli artt. 446 e 536 del codice penale spagnolo per aver violato garanzie costituzionali, nello specifico avrebbe ordinato la intercettazione di alcuni soggetti detenuti mentre questi erano a colloquio con i propri difensori, qualcosa a cui siamo tristemente abituati anche in Italia.
Il delitto previsto dall'art. 446 (prevaricazione) e' un reato speciale che sanziona magistrati e giudici che violano la legge nell'esercizio delle loro funzioni, mentre l'art. 536 si riferisce alla sanzione delle intercettazioni illegalmente disposte.
Qui di seguito il link alla sentenza del Supremo spagnolo: la sentenza.

martedì, febbraio 07, 2012

Responsabuilità civile dei magistrati: la posizione delle Camere penali

La responsabilità dei magistrati, e quella del Parlamento.
Quanto accaduto in questi giorni, in particolare la vicenda relativa all’approvazione dell'emendamento Pini sulla responsabilità civile dei magistrati, merita una riflessione che va ben oltre la specifica vicenda.
Fin dal congresso di Palermo, e poi durante la discussione che seguì la presentazione del progetto di riforma costituzionale del Ministro Alfano, l'Unione delle Camere Penali ha sottolineato la necessità di modificare l’attuale normativa, per la centralità che la questione riveste rispetto al modello giudiziario che si vuole adottare, invitando a farlo senza cedere a facili demagogie.
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Il fallimento della attuale legge sulla responsabilità civile dei magistrati è testimoniato inequivocabilmente dai numeri (solo 400 casi hanno superato il filtro di ammissibilità e solo 4 sono state le condanne in ventiquattro anni), e la sua inadeguatezza è già certificata anche in sede europea da due specifiche pronunce della Corte di Giustizia. Tutto questo avrebbe dovuto imporre un intervento organico di riforma da almeno quindici anni.
Un intervento che dovrebbe essere fondato essenzialmente sull’abolizione della valutazione preliminare di ammissibilità, sulla definizione più ampia delle ipotesi di colpa grave, sulla modifica della così detta clausola di salvaguardia, estendendo le cause di responsabilità anche ai casi di gravissima negligenza professionale dei magistrati nell'attività di applicazione delle norme
Non occorre essere dei giuristi per comprendere, infatti, che spedire in prigione per omonimia la persona sbagliata non può essere escluso dalle ipotesi di responsabilità del magistrato, come oggi avviene; così come appare del tutto irreale che un avvocato sia responsabile nel caso in cui ignori completamente l'esistenza di una determinata legge ed il magistrato no.
Su questo pende in Parlamento una specifica proposta, elaborata dalla Camera Penale di Roma e fatta propria dall'Unione, che, come molte altre cose serie, il Parlamento ha omesso di esaminare nel corso della legislatura in corso.
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Che la delicata materia abbisogni di riflessione approfondita e di un intervento sistematico e non di incursioni mal formulate tecnicamente, è fuori discussione, posto che la stessa coinvolge beni primari della giurisdizione, come l’autonomia, l’indipendenza e la libertà morale del singolo magistrato, da un lato, ed il rapporto tra il cittadino e lo Stato, da un altro.
Proprio per tale motivo, anche con una punta di polemica, in dicembre chiedemmo al Governo Monti, così saldamente ancorato ai principi europei, di non lasciare in balia di se stessa la questione ma di farsi promotore di un’iniziativa "organica".
Oggi vediamo che, all’indomani dell’inattesa approvazione dell'emendamento Pini, è lo stesso Ministro di Giustizia a far sue quelle parole, chiedendo al contempo, implicitamente, che la Camera cancelli la norma appena approvata in Senato.
Ora, se si può convenire con la richiesta di modificare la norma così come licenziata dal Senato, eliminando la responsabilità diretta e precisando quella relativa ad inescusabili errori di diritto, ciò può essere fatto apportando alla Camera le correzioni che si ritengono opportune, mentre la richiesta di esaminare un provvedimento alternativo può essere credibile unicamente depositando contestualmente un disegno di legge ed assegnando allo stesso una corsia preferenziale, altrimenti essa finisce per apparire solo l’ennesimo gesto di favore che il nuovo esecutivo compie nei confronti della magistratura.
Il che, per quanto accaduto in questi giorni, assumerebbe il significato di una vera e propria sottomissione nei confronti della magistratura e del suo sindacato che hanno reiterato comportamenti indirizzati a delegittimare la funzione legislativa.
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Non può essere sottaciuto, infatti, che le espressioni rivolte al Parlamento da singoli magistrati e dai rappresentanti sindacali dell’ANM hanno rappresentato plasticamente la pretesa da parte del "terzo potere" di rivendicare una vera e propria esclusiva sulle leggi che lo riguardano. Oltre agli strali lanciati nei confronti dell'intera classe politica, e persino nei confronti del Governo che pure aveva avversato l’emendamento, con espressioni ai limiti del dileggio, si sono registrate vere e proprie intimazioni a cancellare non solo la legge approvata dal Senato ma, sostanzialmente, il tema dalla agenda politica.
Ebbene questo è un comportamento grave, che si registra ogni qual volta le iniziative politiche tentano di modificare le norme che coinvolgono a vario titolo la magistratura: è successo ai tempi della commissione De Mita, poi di nuovo durante i lavori della commissione bicamerale presieduta da D'Alema, ancora nel corso dell'iter della riforma Castelli, infine al momento della presentazione del disegno di riforma costituzionale Alfano.
In tutti questi casi la magistratura, associata e non, ha "diffidato" il Parlamento dall’esercitare le sue prerogative e lo ha fatto in varie forme, di cui è rimasta traccia, perlomeno all'epoca della cosiddetta "bozza Boato", anche agli atti parlamentari, che sono andate ben al di la' del diritto di critica.
Ora che la cosa si è ripetuta, ed anche in forme sovente del tutto irrispettose persino del minimo galateo istituzionale, non è possibile che il Governo, la classe politica e le istituzioni non levino il proprio monito a difesa non già di una singola legge, che ovviamente può anche essere profondamente discussa, o avversata, o criticata, ma della complessiva funzione parlamentare.
Dai magistrati si deve pretendere rispetto della funzione legislativa, non attendere un placet su ogni cosa, come paiono intendere molti rappresentanti politici che hanno appaltato il pensiero sui problemi della giustizia all'ANM e che sono subito corsi in soccorso di una pretesa egemonica che capovolge ed annulla l’architettura costituzionale.
Per molto tempo si è detto, polemicamente, che la tracimazione istituzionale del CSM aveva trasformato questo organo nella "terza Camera". Pian piano anche questo paradosso è stato superato, in peggio, da una realtà in cui sono i singoli magistrati, magari dagli scranni di qualche Procura, ad operare interventi ed invettive tutte politiche, finanche direttamente dal palco di un vero e proprio comizio: prassi criticata persino dallo stesso CSM, seppur con l’esile censura di inopportunità.
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In questo contesto sarebbe anche ora che, abbandonata una subalternità figlia prima di tutto di una sconcertante mancanza di conoscenza tecnica, anche la maggioranza della stampa italiana tentasse di informare sui temi della giustizia in maniera approfondita e non partigiana.
Sul tema della responsabilità civile dei magistrati, infatti, si sono udite e lette in prevalenza cronache semplicemente disinformanti, spesso infarcite di esempi tecnicamente aberranti e fuori luogo, tratti dalle veline della propaganda dei cultori della repubblica dei giudici, senza alcun approfondimento e senza alcuna verifica.
Un conformismo singolare ed un appiattimento totale alle tesi dell’ANM più simili alla disinformatja che non al ruolo di controllore del Potere, di ogni Potere, che dovrebbe essere proprio della stampa in un Paese liberale.
La Giunta                                                                                                        Roma, 5 febbraio 2012