mercoledì, giugno 23, 2010

Controversa decisione della Corte suprema USA

La Corte Suprema ha assunto a maggioranza una controversa decisione confermando la costituzionalità di una norma (cara anche all'Amministrazione OBAMA) che fonda la responabilità penale di quanti, anche mediante consiglio giuridico, prestino assistenza ad una organizzazione terroristica.

Si tratta dei casi:  Holder v. Humanitarian Law project, No. 08-1498, e Humanitarian Law Project v. Holder, No. 09-89.




Di seguito un breve articolo della Reuters sulla sentenza:

The decision came in the first test to reach the Supreme Court after the September 11, 2001, attacks of a case pitting the right of U.S. citizens to speak and associate freely against the government's efforts to fight terrorism.







In a victory for the Obama administration, the justices voted, 6-3, to reverse a ruling by a U.S. appeals court that declared parts of the law unconstitutionally vague.






The law barring material support was first adopted in 1996 and strengthened by the USA Patriot Act adopted by Congress right after the September 11 attacks. It was amended again in 2004.






The law bars knowingly providing any service, training, expert advice or assistance to any foreign organization designated by the U.S. State Department as terrorist.






The law, which carries a penalty of up to 15 years in prison, does not require any proof the defendant intended to further any act of terrorism or violence by the foreign group.






MORE DIFFICULT CASES COULD BE AHEAD






Writing for the majority, Chief Justice John Roberts said the law was constitutional and rejected the specific challenge before it. He said the court did not address the "more difficult cases" that may arise under the law in the future.






The legal challenge had been brought by groups and individuals who wanted to help the Kurdistan Workers Party in Turkey and the Liberation Tigers of Tamil Eelam in Sri Lanka. The State Department designated both as foreign terrorist groups.






The Humanitarian Law Project in Los Angeles had previously provided human rights advocacy training to the Kurdistan Workers Party, known as the PKK, and the main Kurdish political party in Turkey.






The Humanitarian Law group and others sued in an effort to renew support for what they described as lawful, nonviolent activities overseas.






"The Supreme Court has ruled that human rights advocates, providing training and assistance in the nonviolent resolution of disputes, can be prosecuted as terrorists," said Georgetown University law professor David Cole, who argued the case.






"In the name of fighting terrorism, the court has said that the First Amendment permits Congress to make it a crime to work for peace and human rights. That is wrong," Cole said.






Obama administration lawyers defended the law and called it a vital weapon in the government's effort to fight terrorism.






Since 2001, the United States has charged about 150 defendants with the material support of terrorism and about half have been convicted, the Justice Department said.






Justices Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg and Sonia Sotomayor dissented with Breyer saying the court majority ultimately "deprives the individuals before us of the protection that the First Amendment demands."






He said the court failed to examine the government's justifications for the law with sufficient care.







giovedì, giugno 17, 2010

...e la Corte aggiunge ulteriore incertezza in materia di scommesse

La Corte di Giustizia si pronuncia ancora sulla materia dell'offerta di giochi d'azzardo e sembra consolidare la linea più aperta alle esigenze di controllo degli Stati membri, in tal modo sconfessando una giurisprudenza (più risalente) di sapore molto comunitario sedimentatasi soprattutto nei confronti dell'Italia sino alla sentenza Placanica (forse che l'Italia ispira più d'altri Stati membri pronunce severe della giustizia comunitaria o forse la difesa della Repubblica affidata all'avvocatura dello Stato andrebbe ripensata!) alimentando una certa  incertezza ermeneutica che meriterebbe forse, a questo punto, un intervento armonizzatorio della legislazione UE. Si tratta delle sentenze nelle cause C-203/08 e C-258/08.

Di seguito il dispositivo della causa C-253/08:

1) Si può considerare che una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che persegue lo scopo di contenere la dipendenza dal gioco d’azzardo nonché di contrastare le frodi, e che effettivamente contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi, limita le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, sebbene il titolare o i titolari di un’autorizzazione esclusiva siano autorizzati a rendere attraente la loro offerta sul mercato introducendo nuovi giochi d’azzardo e facendo ricorso alla pubblicità. Spetta al giudice del rinvio verificare se la pratica del gioco illegale possa costituire un problema nello Stato membro interessato cui possa porre rimedio un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e se tale espansione non presenti una portata che la rende inconciliabile con la finalità di contenimento di detta dipendenza.
2) Ai fini dell’applicazione di una normativa di uno Stato membro sui giochi d’azzardo compatibile con l’art. 49 CE, il giudice nazionale non è tenuto a verificare, in ogni fattispecie, se il provvedimento d’esecuzione diretto a salvaguardare l’osservanza di tale normativa sia idoneo ad assicurare la realizzazione dello scopo da essa perseguito e sia conforme al principio di proporzionalità, purché tale provvedimento rappresenti un elemento necessario per garantire che detta normativa produca i suoi effetti e non contenga alcuna ulteriore restrizione rispetto a quella risultante dalla normativa stessa. Per la soluzione della controversia sottoposta al giudice del rinvio è irrilevante che tale provvedimento di esecuzione sia stato adottato in seguito ad un intervento delle pubbliche autorità volto a garantire l’osservanza della normativa nazionale oppure in seguito ad un’istanza di un privato nel contesto di un procedimento civile per la tutela dei suoi diritti derivanti dalla medesima normativa.


3) L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.