lunedì, marzo 30, 2009

Il giudice Garzon apre un'inchiesta su esponenti dell'Amministrazione Bush


A senior Spanish judge has ordered prosecutors to investigate whether key Bush aides should be charged with crimes over the Guantanamo Bay detention center, a lawyer said Sunday.
Investigating magistrate Baltasar Garzon has passed a 98-page complaint to prosecutors that accuses former Attorney General Alberto R. Gonzales and five others [John C. Yoo, Douglas J. Feith, William J. Hayes II, Jay S. Bybee and David S. Addington] of being the legal architects of system that allowed torture in violation of international law, human rights lawyer Gonzalo Boye told CNN.
Prosecutors will review the document to determine if a crime has been committed.
The prosecutor’s office will make a decision within five days, said Boye, one of the report’s authors. Garzon accepted the complaint under Spanish law because there were several Spaniards at Guantanamo who allegedly suffered torture.

lunedì, marzo 16, 2009

La Francia non consente ai PM di indagare casi di corruzione internazionale

Il Consiglio d'Europa, attraverso il suo gruppo di lavoro anticorruzione, GRECO, ha criticato duramente la legislazione francese per restringere i margini dei propri inquirenti per quanto riguarda casi di corruzione internazionale (il documento in pdf).
Si tratta di restrizioni legislative che impediscono una efficace azione di contrasto delle Autorità francesi nei confronti delle proprie imprese che si rendono responsabili di casi di corruzione internazionale.
Il rapporto è molto severo nei confronti della Francia anche in ragione del ruolo francese nell'economia globale.
Le critiche non possono che richiamare il caso giudiziario, che ha impegnato le cronache giudiziarie degli ultimi mesi, e che ha visto alcune personalità e rilevantissime società francesi inquisite dalla Procura di Potenza per quanto riguarda la gestione del petrolio lucano (ab).

lunedì, marzo 02, 2009

Sentenza Traghetti del Mediterraneo (C-173/03) & responsabilità civile magistrati: la Commissione si muove

E-7021/08IT
Risposta di José Manuel Barroso
a nome della Commissione
(25.2.2009)


La Commissione ha preso contatto con le autorità italiane in merito al seguito riservato alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Traghetti C-173/03.

Impronte digitali & CEDU: problemi per l'eventuale implementazione italiana del Trattato di Prum?


Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 4 dicembre 2008, ric. 30562/04, S. e Marper c. Regno Unito
Violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu
La Corte stigmatizza, all’unanimità, la mancanza di una legislazione nazionale che non preveda la possibilità di distruggere le impronte digitali e i campioni di Dna una volta che gli individui sospettati di aver compiuto reati penali risultino scagionati. Tale tipo di conservazione, prevista dalla legge per un tempo illimitato (unica legislazione a non prevedere un limite di tempo a tale conservazione in seno al Consiglio d’Europa), costituisce una violazione del rispetto alla vita privata degli individui.
Nonostante tale legge persegua un fine legittimo, la mancanza di un termine temporale alla conservazione, la mancata differenziazione in base alla gravità del reato commesso, l’impossibilità per l’individuo di ottenere la distruzione di tali dati, l’indifferenziato trattamento nei confronti dei minori, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento statale superi l’accettabile.
(a cura di Diletta Tega)

giovedì, febbraio 26, 2009

Skype 2: Eurojust corregge il tiro

Corretto il precedente comunicato: Skype collabora, il problema è degli inquirenti italiani!
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The Hague, 25 February 2009
Eurojust will be requested to coordinate internet telephony investigations

At the request of Direzione Nazionale Antimafia in Rome, Ms Carmen Manfredda, acting National Member for Italy at Eurojust, was approached by the Italian judicial authorities with the request to introduce a case to Eurojust.
When requested, Eurojust could play an important role in overcoming the technical and legal obstacles to the interception of internet telephony systems, taking into account the various data protection rules and civil rights.
In September 2006, a first strategic meeting on internet telephony took place at Eurojust, in the context of another case introduced by Italy. The participants were informed of the technical and legal issues of the subject. Representatives from the company Skype S.A. were invited and present at this meeting. There was a positive message from the Skype representatives during the meeting, showing their commitment to cooperate with the law enforcement authorities in the fight against serious, cross-border organised crime. The participants took into consideration that new VoIP technologies could offer a possible communication channel to criminals and criminal networks.
Following a meeting with the judicial authorities in Milan, Italy, Ms Manfredda commented: “The possibility of intercepting internet telephony will be an essential tool in the fight against international organised crime within Europe and beyond. Our aim is not to stop users from taking advantage of internet telephony, but to prevent criminals from using VoIP systems to plan and organise their unlawful actions.”

lunedì, febbraio 23, 2009

Intercettazione conversazioni in VoIP: ci pensa EUROJUST

Eurojust, anche grazie al lavoro dei rappresentanti italiani, è al lavoro per coordinare l'elaborazione di modalità investigative che consentano l'intercvettazione di comunicazioni su protocollo Internet (sistemi come Skype, per intenderci) ad oggi di assai più difficili da intercettare.
Di seguito il comunicato di EUROJUST:

Eurojust coordinates internet telephony investigations

Ms Carmen Manfredda, acting National Member for Italy, will take the lead in coordinating a Europe-wide investigation on internet telephony (VoIP).

At the request of Direzione Nazionale Antimafia in Rome, the Italian Desk at Eurojust will play a key role in the coordination and cooperation of the investigations on the use of internet telephony systems (VoIP), such as “Skype”. Eurojust will be available to assist all European law enforcement and prosecution authorities in the Member States. The purpose of Eurojust’s coordination role is to overcome the technical and judicial obstacles to the interception of internet telephony systems, taking into account the various data protection rules and civil rights.

Background
Criminals in Italy are increasingly making phone calls over the internet in order to avoid getting caught through mobile phone intercepts. Police officers in Milan say organised crime, arms and drugs traffickers, and prostitution rings are turning to Skype and other systems of VoIP in order to frustrate investigators. Skype's encryption system is a secret which the company refuses to share with the authorities. Investigators have become increasingly reliant on wiretaps in recent years. Customs and tax police in Milan have highlighted the Skype issue. They overheard a suspected cocaine trafficker telling an accomplice to switch to Skype in order to get details of a 2kg drug consignment. Investigators are convinced that the interception of telephone calls have become an essential tool of the police, who spend millions of Euros each year tracking down crime through wiretaps of landlines and mobile phones.
Following a meeting with the judicial authorities in Milan, Italy, Ms Manfredda commented: “The possibility of intercepting internet telephony will be an essential tool in the fight against international organised crime within Europe and beyond. Our aim is not to stop users from taking advantage of internet telephony, but to prevent criminals from using Skype and other systems to plan and organise their unlawful actions. Eurojust will make all possible efforts to coordinate and assist in the cooperation between Member States”.

mercoledì, febbraio 18, 2009

MAE: proposta di riforma dell'UCPI

PROPOSTA DI RIFORMA
DELLA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DEL 13 GIUGNO 2002
RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI 2002/584/GAI


La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, vista la comunicazione del 6 febbraio 2009 del Responsabile dell'Osservatorio Europa,

premesso

Nei primi anni di applicazione del mandato di arresto europeo (e L. 22 aprile 2005, n. 69) quantomeno in Italia, sono andate profilandosi diverse problematiche relative all’esercizio dei diritti della difesa da parte della persona attinta dalla richiesta di consegna.
Alcune questioni trovano origine nell'ordinamento interno ed in taluni orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Corte di Cassazione italiana, ma le difficoltà ad esercitare a pieno la difesa sono spesso condizionate dallo strumento normativo dell'Unione Europea che, nella sua attuale articolazione, prevede la presenza del difensore, ma non ne valorizza né agevola il ruolo e l'attività.
Per quanto qui rileva, l'Unione delle Camere Penali evidenzia come la prima esperienza applicativa del mandato di arresto, per un verso, abbia confermato la necessità di un raccordo tra il difensore dello Stato d'esecuzione ed il difensore nel procedimento a quo; per altro verso, abbia dimostrato la sussistenza di inaccettabili difficoltà per il difensore a conoscere degli atti del giudizio all'esito del quale è stato emesso il Mandato di Arresto.
Nei rapporti tra i difensori nei due procedimenti è emerso come gli ostacoli al coordinamento difensivo siano dovuti non solo a barriere linguistiche culturali e logistiche, ma anche - e soprattutto - alle difficoltà (spesso insormontabili) per il difensore ad quem di conoscere chi sia il difensore nel procedimento di emissione, non essendo stata prevista dalla decisione quadro l'indicazione del nominativo e dei recapiti del difensore nel giudizio a quo.
Tali difficoltà si traducono inevitabilmente in una intollerabile dequalificazione della funzione difensiva.
In una prospettiva di difesa transnazionale risulta financo ovvio come un effettivo coordinamento possa agevolare l’esercizio della difesa nel giudizio ad quem, consentendo di evitare inutili protrazioni della carcerazione (ad esempio avviando, ove possibile, nel giudizio a quo procedure di definizione del procedimento ovvero di applicazione di misure alternative alla privazione della libertà personale). Anche una ponderata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all’eventuale consenso dell’assistito alla consegna ai sensi dell'art. 11, comma 1, della decisione quadro non può che essere fortemente condizionata – non solo quando si tratta di un mandato cautelare – dalle prospettive de libertate esistenti dinanzi alla autorità giudiziaria emittente.
Non pare più differibile, pertanto, un intervento migliorativo della decisione quadro volto a favorire il contatto tra il difensore dinanzi allo stato di emissione e quello dinanzi allo Stato di esecuzione.
Un primo correttivo in tal senso è quello di inserire, tra i requisiti necessari del mandato di arresto, l'indicazione del nome e dei recapiti del difensore nel giudizio a quo ovvero l'indicazione della ragione della eventuale mancanza dello stesso (con conseguente modifica anche della presentazione-provvedimento di cui all'allegato della decisione quadro).
La presenza nel mandato di arresto di un riferimento al difensore nel giudizio a quo consentirebbe, inoltre, di superare le difficoltà che il difensore nel giudizio ad quem incontra nel procurarsi autonomamente gli atti del procedimento cui afferisce la richiesta di consegna.
Ed invero, anche nel quadro di semplificazione delineato dalla decisione quadro, e nel rispetto della distinzione tra giudizio ad quem e giudizio a quo, la conoscenza degli atti del procedimento penale d'origine può risultare opportuna se non addirittura necessaria per esercitare la difesa dinanzi all'Autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
La decisione quadro non solo consente, ma addirittura impone di svolgere valutazioni in ordine al giudizio a quo in relazione:

1. alla osservanza dei principi fondamentali ed al rispetto dei diritti di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea;

2. alla insussistenza di ragioni di discriminazione razziale, religioso, di genere e di orientamento sessuale all'origine del mandato;

3. al rispetto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti della persona ricercata (essendo doveroso, in siffatti casi, rifiutare la consegna per non concorrere nella violazione dei diritti dell'individuo);

4. alla prospettiva che il ricercato possa essere sottoposto a trattamenti o pene inumani ovvero degradanti;

5. alla effettiva sussumibilità della condotta concreta addebitata o accertata in uno dei nomina criminis previsti dall'art. 2, comma 2, della decisione quadro;

6. alla sussistenza di ragioni di rifiuto obbligatorio ovvero facoltativo alla consegna.

Risulta evidente come tali valutazioni, per consentire un controllo anche solo “sufficiente”, possano implicare la necessità di conoscere degli atti del procedimento a quo.
La acquisizione degli atti, tuttavia, è attualmente possibile solo ad opera dell'organo giurisdizionale chiamato a delibare sulla richiesta di consegna: il difensore non ha titolo per inoltrare una richiesta di copia degli atti dinnanzi al giudice a quo. L'autorità richiesta dell'esecuzione di un mandato di arresto, oltretutto, non ha alcun obbligo di acquisizione, essendo meramente facoltativo l'inoltro di una richiesta in tal senso all'autorità emittente.
Risulta, pertanto, di regola negato al difensore dell'esecuzione (che normalmente conosce solo del mandato di arresto) il diritto ad ottenere autonomamente dall'Autorità che ha richiesto la consegna gli atti ritenuti utili o necessari all’esercizio della difesa del proprio assistito.
E' evidente come il vincolare la possibilità di acquisire gli atti ad una decisione del giudice non offra al ricercato adeguate garanzie difensive nel giudizio ad quem, atteso come sia assolutamente intollerabile che nei processi de libertate l'esercizio del diritto di difesa possa risultare condizionato all'esercizio di un potere discrezionale del giudice.
La funzione primaria della difesa nel giudizio ad quem è quella del controllo della legalità nell'interesse del ricercato, conseguentemente ogni forma di controllo delle procedure del mandato di arresto deve essere favorita dal Legislatore comunitario, e ciò tanto più in un momento in cui la “fiducia reciproca” che venne assunta a fondamento giustificativo della decisione quadro non è ancora stata pienamente conquistata tra gli operatori del diritto.
Non mancano le soluzioni per ovviare al deficit informativo che caratterizza la difesa.
In primo luogo, è auspicabile la costituzione di un ufficio dell'Unione Europea per il coordinamento della difesa transnazionale sul modello di Eurojust (si veda la proposta di Schunemann ed atri sull'Eurodifensore) di cui, peraltro, l'Unione delle Camere Penali ha già sollecitato l'istituzione nel documento allegato al questionario della Commissione sulle future priorità dello spazio LGS.
In una prospettiva di breve periodo, un correttivo può essere rinvenuto nella modifica della decisione quadro al fine di prevedere espressamente che il difensore dell'esecuzione abbia diritto di accedere direttamente agli atti del procedimento a quo, facendone richiesta all'autorità procedente.
L’espressa previsione dell'obbligo di indicare nel mandato d’arresto i riferimenti necessari a contattare il difensore nel procedimento a quo consentirebbe al difensore di consultarsi con il collega patrocinante dinanzi alla autorità giudiziaria emittente anche al fine di far estrarre copia degli atti necessari ad articolare la più adeguata linea difensiva.
Dal punto di vista normativo, si propone di inserire, all'art. 8, la lettera h) nel quale prevedere l'obbligo di indicare il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax, l'eventuale indirizzo di posta elettronica del difensore del ricercato nel procedimento a quo e, ove non vi sia un difensore, di indicarne le ragioni.
Si propone, inoltre, di inserire un terzo comma nell'art. 11 nel quale riconoscere il diritto per il ricercato ed il suo difensore di ottenere copia degli atti del procedimento nel quale è stato emesso il mandato di arresto europeo.

* * * * *

Tanto premesso, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ritenuto di aderire alla proposta formulata dall'Osservatorio Europa,
invita
la Commissione Europea a voler immediatamente avviare l'iter legislativo necessario ad apportare alla Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri 2002/584/GAI le seguenti modificazioni:
“All'art. 8, dopo la lettera g), è inserito il seguente testo:
h) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica del difensore della persona ricercata nel procedimento nel quale è stata assunta la decisione in forza della quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, ovvero – nel caso in cui non vi sia un difensore – l'indicazione delle ragioni della mancanza di difesa tecnica”.
“All'art. 11, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
3. Il ricercato ed il suo consulente legale hanno diritto di ottenere e detenere copia degli atti del procedimento per il quale è stato emesso il mandato di arresto europeo”.
In coerenza alla riforma dell'art. 8 dovrà essere adeguata la presentazione di cui all'allegato 1 alla decisione quadro.

dispone

la trasmissione della presente proposta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, alla Commissione Europea, al Ministro della Giustizia, al Ministro delle Politiche comunitarie, nonché al Parlamento Europeo, ai responsabili giustizia delle forze politiche presenti al Parlamento Europeo, alle Autorità istituzionali, al CSM, alle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alle Camere Penali Italiane ed alle Istituzioni ed Associazioni Forensi maggiormente rappresentative in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea.

Roma, 17 febbraio 2009

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

venerdì, febbraio 13, 2009

Rapporto tra sequestro penale e congelamento dei beni in applicazione di regolamento UE

SENTENZA N. 3718 UD.04/12/2008 - DEPOSITO DEL 27/01/2009

SEQUESTRO PENALE - RAPPORTO CON LA MISURA DEL CONGELAMENTO DEI BENI

La Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa ai rapporti tra il sequestro penale e la misura del congelamento applicata sui beni riconducibili ai soggetti indicati nei regolamenti comunitari che danno attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo. Secondo la Corte, qualora i beni congelati siano contemporaneamente sottoposti a sequestro o confisca penale, prevale la gestione del giudice penale. Per converso, laddove il sequestro o la confisca vengano revocati, la gestione del bene già sottoposto al congelamento rientra nella competenza dell’Agenzia del Demanio.

giovedì, febbraio 05, 2009

Errori in Gazzetta UE: DQ relativa alla lotta alla criminalità organizzata

Ne abbiamo parlato qualche giorno fa; l'11 novembre è stata pubblicata in GUCE la Decisione quadro relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
Non so quanti allo stato si siano resi, però, conto dell'errore in intestazione fatto dai redattori della Gazzetta ufficiale.
Si trova infatti scritto: " Atti adottati anorma del Titolo V", invece che, come sarebbe stato corretto: "Atti adottati a norma del Titolo VI".

mercoledì, gennaio 28, 2009

Il Tribunale costituzionale tedesco s'interroga sulla costituzionalità del Trattato di Lisboma


Germany's constitutional court has been handed a second complaint over the EU's Lisbon Treaty with the potential to delay the country's final ratification of the document for several months.
The new legal action, running to over 200 pages, is concerned with economic as well as political issues, which the complainants say are not addressed by the Lisbon Treaty.

The Lisbon Treaty was signed by EU leaders in late 2007 (Photo: Portuguese EU Presidency)
They argue that a prognosis on European integration given by the country's constitutional court in a 1993 judgement on the Maastricht Treaty - which paved the way to the euro - has turned out to be false.
Instead, EU integration has been characterised by "continuous breaches of the stability pact, a presumptuous over-stepping of power by the European Commission, unaccountable leadership and dissolution of the separation of powers," say the authors in a statement on Monday(26 January), according to German daily Frankfurter Allgemeine Zeitung.
They say that the constitutional court cannot approve the Lisbon treaty because it "strengthens the current practice of dismembering the division of powers and mixing of competences."
The complaint is being brought by Markus Kerber, a commercial lawyer, Dieter Spethmann, a former chief executive of Thyssen, former MEP Franz Ludwig Graf Stauffenberg and economist Joachim Starbatty.
Germany's highest court is already dealing with a separate complaint on the Lisbon treaty by conservative MP Peter Gauweiler. It is due to have a two-day hearing on his complaint - which says the treaty undermines freedoms guaranteed in the German constitution - on 10 and 11 February.
But the latest complainants have refused to take part in that hearing, reports Handelsblatt newspaper, wanting to have their argumentation proofed separately by the court.
The court now has to decide whether it will accept to proof their case. If it does, it is likely to take several months to come to a decision.
This could delay the German government's timetable for the treaty, which it would like in place across the bloc by the end of the year.
To go into force, the charter still needs to be accepted by Irish citizens, due to have their say in a second referendum later this year and be ratified in the Czech Republic. Meanwhile, Poland's president Lech Kaczynski has said he will only formally approve the treaty if Ireland says Yes in autumn.
For its part, Germany has to hand the papers of the Lisbon treaty over in Rome for complete ratification to have taken place. The president, Horst Koehler, is waiting for the court judgement before making the move.

mercoledì, gennaio 07, 2009

Avviata in Francia la riforma del processo penale: verso un modello radicalmente accusatorio

(da ApCom) - Nicolas Sarkozy si appresta ad abolire la figura del giudice istruttore, una rivoluzione per l'ordinamento giudiziario francese. Ereditata da Napoleone la funzione e' svolta oggi da un magistrato indipendente. Nel disegno di riforma anticipato da Le Monde e che il presidente della Repubblica dovrebbe annunciare questo pomeriggio in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, le funzioni del giudice istruttore verrebbero svolte dalla procura della Repubblica, attualmente sottoposta direttamente all'autorita' del ministero della Giustizia, e sotto il controllo di un giudice dell'istruttoria, con le funzioni di arbitro tra l'accusa (la Procura) e la difesa. Quest'ultimo dovrebbe pronunciarsi sulle misure che limitano la liberta' degli imputati (intercettazioni, detenzione provvisoria, ecc.).
Si tratta di una riforma che viene accusata di voler tarpare l'indipendenza della magistratura. Il giudice istruttore e' indipendente, contrariamente al procuratore della Repubblica, che risponde al ministero della Giustizia, che lo nomina e che definisce gli orientamenti e le priorita' dell'azione della giustizia.
Attualmente nel procedimento penale per le vicende piu' gravi (delitti, crimini, vicende che coinvolgono lo Stato, che rappresentano meno del 5 % dei procedimenti giudiziari), il giudice istruttore e' il magistrato incaricato di svolgere le indagini dopo che il procuratore ha avviato un procedimento. Dispone per questo della polizia giudiziaria e deve raccogliere gli elementi a favore e a sfavore della persona indagata e può chiederne l'arresto o la detenzione provvisoria al giudice della liberta'. Non puo' pronunciare sentenze: questo compito spetta ai tribunali.
Nel processo inquisitorio in vigore in Francia il giudice istruttore non decide quindi autonomamente di aprire un'inchiesta, ma puo' farlo solo su richiesta della procura o di una vittima che si e' costituita parte civile. La procura delimita anche l'ambito delle indagini che puo' compiere.
Un'inchiesta puo' essergli tolta solo dalla Corte di cassazione, su richiesta del Procuratore generale presso la corte d'appello o del procuratore generale presso la cassazione su iniziativa propria o delle parti civili.
Una volta conclusa l'inchiesta, il giudice istruttore decide se ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi a un tribunale o alla Corte d'assise o pronuncia il non luogo a procedere. Nel primo caso il procuratore della Repubblica puo' chiedergli di procedere a una nuova inchiesta.

lunedì, gennaio 05, 2009

Consiglio UE: valanga di decisioni quadro in materia penale

Numerose decisioni quadro in materia penale sono state adottate dal Consiglio negli ultimi mesi.

Una veloce rassegna ci impone di ricordare:
- 2008/841/GAI in materia di criminalità organizzata e definizione comune del reato;
- 2008/913/GAI in materia di razzismo e xenofobia;
- 2008/919/GAI che modifica la decisione quadro in materia di lotta al terrorismo;
- 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in campo penale;
- 2008/978/GAI sul mandato europeo di assunzioine delle prove;
- 2008/909/GAI in materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle eprsone condannate;
- 2008/947/GAI in materia di mutuo riconoscimento delle misure alternative al carcere.

martedì, dicembre 30, 2008

CGCE, responsabilità civile dei magistrati e la posizione del Governo

Interrogato sulla questione relativa alla riforma della norma interna sulla responsabilità civile dei magistrati (atto n. 5/00638), a seguito della censura operata dalla Corte di giustizia nella nota sentenza (già segnalata da questo sito) "Traghetti del Mediterraneo", il Ministero della giustizia (ed i magistrati-funzionari che vi lavorano) offrono una risposta abbastanza sorprendente, per chi non conosce la cultura giuridica nazionale, un vaniloquio presuntamente dotto che tenta essenzialmente di sottrarsi al problema, dimostrando tra l'altro anche una scarsa conoscenza del diritto comunitario.
Gli estensori dell'intervento ministeriale non hanno evidentemente letto correttamente né la sentenza citata, che richiama direttamente l'applicazione della legge 117 dell'88, né la stessa legge 117 dell'88 che pure riguarda, come previsto dallo stesso art. 2, una ipotesi di responsabilità dello Stato per atti dei suoi funzionari, quali sono i magistrati appunto.
In entrambi i casi si tratta dunque di applicazione della responsabilità aquiliana per danni cagionati da una attività umana. Il risultato di tutto ciò non sarà altro che determinare un interessamento della Commissione europea in una materia che nel nostro paese pare non possa essere affrontata con ragionevolezza e serenità.
***

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto dì sindacato ispettivo in discussione gli interroganti segnalano che a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 giugno 2006, C-173-03, costituirebbe violazione del diritto comunitario omettere di procedere ad una revisione della legge 13 aprile 1988 n. 117, cosiddetto Vassalli, sulla responsabilità civile dei magistrati. Tale sentenza, infatti, avrebbe statuito che «il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che escluda la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale». In particolare, nell'interrogazione si prospetta che sarebbe inopponibile l'attuale limite del dolo o colpa grave posto all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti dei magistrati. Senza volersi in questo momento soffermare sulle valutazioni di carattere politico relative all'iniziativa legislativa eventualmente da assumere sul punto, sotto il profilo tecnico si rileva che la decisione del giudice comunitario e la disciplina interna richiamata si pongono su piani del tutto differenti. La questione pregiudiziale posta all'attenzione della Corte aveva ad oggetto la compatibilità della legge 13 aprile 1988 n. 117 con il principio di responsabilità comunitaria dello Stato, nella parte in cui esclude che possa dare luogo a responsabilità l'attività d'interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove, nonché nella parte in cui limita detta responsabilità ai casi di dolo o colpa grave del magistrato (articolo 2). Mentre sotto il primo profilo il principio di responsabilità entrerebbe in contraddizione con la funzione giurisdizionale, e cioè con il principio di indipendenza del giudice, sotto il secondo profilo il contrasto si porrebbe con il limite introdotto dal legislatore in funzione di bilanciamento fra responsabilità civile e peculiarità della funzione giurisdizionale. Il Collegio dell'Unione trova la soluzione attraverso il riferimento alla nozione di violazione manifesta del diritto comunitario: le attività proprie della funzione giudiziaria ed i limiti introdotti dal legislatore nazionale alla responsabilità civile dei magistrati - dice la sentenza - non hanno rilievo se conducono ad una violazione manifesta del diritto comunitario. Il piano della responsabilità civile del magistrato è, quindi, completamente differente da quello della responsabilità dello Stato, tanto che eguale responsabilità lo Stato avrà per l'ipotesi in cui il giudice abbia fatto esatta applicazione delle norme di diritto interno che siano, però, in conflitto manifesto con il diritto dell'Unione. L'illecito comunitario, cioè, non è un illecito giudiziario - come è stato rilevato negli studi che hanno commentato la decisione della Corte di giustizia - ma un illecito dello Stato. E l'attività d'interpretazione ed applicazione di norme non
rappresenta un ostacolo, perché la responsabilità non è di diritto interno, ma di diritto comunitario. Infatti, nel caso Brasserie du pécheur-Factortame esaminato dalla decisione della Corte di giustizia del 5 marzo 1996, cause riunite C-46 e C-48/93, il principio della responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è affermato con riferimento ad ogni organo dello Stato membro che abbia dato origine alla trasgressione. Lo Stato, così come accade nell'ordinamento giuridico internazionale, è infatti considerato nella sua unità, senza che rilevi la circostanza che la violazione da cui ha avuto origine il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo. Le peculiarità dell'organo, ai fini della responsabilità civile, rilevano solo dal punto di vista dell'illecito di diritto interno, in quanto in questo caso la responsabilità è riconducibile, appunto, allo specifico organo. Nel caso dell'illecito comunitario tale limite non ha ragion d'essere in quanto, considerato «dall'esterno», lo Stato rileva come unità e, si ripete, quale sia l'organo agente è circostanza irrilevante per il diritto comunitario. Mentre, dunque, dal punto di vista della responsabilità di diritto interno le peculiarità della funzione possono costituire un limite alla responsabilità stessa, dal punto di vista dell'illecito comunitario restano irrilevanti, posto che soggetto agente si intende non l'organo ma lo Stato. L'illecito, si è detto, è dello Stato e non del giudice. Nel caso di responsabilità dello Stato per violazione comunitaria derivante da provvedimento giurisdizionale non trova applicazione, quindi, la legge n. 117 del 1988, perché la fattispecie non è di illecito giudiziario, ma di illecito dello Stato in senso proprio. Il problema, cioè, non è di difformità della legge italiana (sulla responsabilità civile dei magistrati) rispetto all'ordinamento comunitario, ma di mancanza dei presupposti di applicabilità della normativa in discorso. Da tali premesse discende, pertanto, che la normativa posta dalla legge n. 117 del 1988, come rilevato anche dalla dottrina, non è in contrasto con la decisione della Corte di giustizia richiamata nell'interrogazione. Ciò chiarito in ordine alla prima questione sollevata nell'atto di sindacato ispettivo si fa presente, peraltro, con riferimento all'ulteriore quesito formulato dagli Onorevoli interroganti, che la riforma della responsabilità civile dei magistrati costituisce uno degli obiettivi del Ministero della Giustizia e la sua elaborazione sarà avviata all'esito del varo della riforma del codice di procedura civile - già approvata dalla Camera dei Deputati il 1o Ottobre 2008 ed ora all'esame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali del Senato.

mercoledì, dicembre 10, 2008

Il momento del diritto penale comunitario

Pubblicata la direttiva 2008/99 che sancisce definitivamente la copetenza penale della Comunità, quantomeno in materia ambientale.

venerdì, novembre 14, 2008

Comunitaria 2008: importante presa di posizione dell'UCPI

LEGGE COMUNITARIA 2008

Il tormentato iter di approvazione di un nuovo Trattato per l’Unione Europea ha dimostrato, una volta ancora, come uno dei principali ostacoli ad una reale condivisione dei progetti di riforma sia costituito dalla diffusa percezione delle istituzioni comunitarie come un apparato tecnocratico chiuso in se stesso, autoreferenziale e lontano dai modelli democratici cui sono tendenzialmente improntati gli ordinamenti degli Stati membri.
Ed, infatti, solo nel primo pilastro si è assistito ad un timido temperamento del deficit democratico che da sempre caratterizza l’attività normativa degli organi dell’Unione Europea, attraverso un più significativo coinvolgimento del Parlamento Europeo nella produzione degli strumenti normativi di diritto comunitario.
Al contrario, nel settore nevralgico delle politiche del terzo pilastro, laddove è fondamentale che le scelte, in particolare di politica criminale e di politica giudiziaria, siano frutto di un confronto dialettico quanto più ampio tra le varie componenti parlamentari, si assiste al monopolio decisionale da parte del Consiglio (e dunque degli esecutivi degli Stati membri), senza che il Parlamento Europeo (unica istituzione direttamente rappresentativa dei cittadini dell’Unione) sia adeguatamente coinvolto nelle scelte legislative del settore giustizia, libertà e sicurezza.
Una siffatta attribuzione di competenze nella fase ascendente e decisionale dovrebbe imporre di enfatizzare il ruolo del Parlamento nazionale, almeno nella fase, discendente, di adeguamento del diritto interno al diritto dell’Unione Europea, così da controbilanciare e circoscrivere il potere normativo dell’esecutivo derivato da (ed autoalimentato con) il sistema comunitario.
Tuttavia, nel recepimento degli strumenti normativi di terzo pilastro, si è andata consolidando una prassi che, privilegiando il ricorso alla legislazione delegata, finisce con il confinare l’intervento del Parlamento ad una ratifica meramente burocratica (addirittura anche con forme di silenzio-assenso) dell’operato del Governo.
L’alluvione di leggi-delega e decreti legislativi verificatasi in materia penale negli ultimi anni – tanto da doversi riconoscere che quello previsto dall'art. 76 Cost. si è affermato come procedimento ordinario di legislazione penale – imporrebbe, già a livello interno, una profonda riflessione sulla derive verso l’esecutivo delle scelte di politica criminale.
Il processo legislativo costituito dal conferimento di delega legislativa parlamentare al Governo e correlata decretazione (art. 76 e 77 co.1 Cost.) è oggetto di particolare attenzione in ambito penale perché propone profili di tensione con le peculiari istanze di certezza e garanzia proprie del principio di legalità, istanze che, tra l’altro, esigono che il diritto penale si fondi sulla legittimazione democratica più immediata e diretta, essendo frutto di un trasparente ed aperto confronto tra maggioranza e minoranze, e non di decisioni assunte esclusivamente all'Esecutivo.
Oltretutto, nel settore specifico dell’attuazione di norme UE, il ricorso alla legislazione delegata pone all’interprete un ulteriore parametro di legittimità delle norme di recepimento: non vi sono più solo la conformità ai principi costituzionali che regolano il diritto ed il processo penale e la coerenza alle norme UE da attuare (da garantire, tra l’altro, attraverso disapplicazione ed interpretazione conforme), ma anche l’ulteriore termine di costituzionalità rappresentato dalla congruenza tra legge delega, decreto legislativo ed art. 76 Cost.
Il tutto in un ambito delicatissimo, nel quale massimamente dovrebbero essere garantite tassatività e determinatezza.
La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (cd. Legge Buttiglione), nel fissare norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, prevede l’adozione di disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, “anche mediante” il conferimento al Governo di delega legislativa.
Ancorché il ricorso alla delega al governo nella materia della cooperazione in materia penale sia previsto dalla legge n. 11/2005 in via eventuale – dovendosi fondare su un apprezzamento di opportunità avuto riguardo alla natura dell’atto cui dare attuazione, al rilievo ed alle implicazioni di carattere sistematico che presenta il recepimento delle singole decisioni quadro – anche nel settore del terzo pilastro, tuttavia, la legislazione delegata va assumendo il ruolo di strumento privilegiato (se non addirittura unico) di adeguamento del giure penale alle norme sovranazionali.
Nello specifico delle leggi comunitarie, la legge delega è il frutto di scelte, indirizzi ed elaborazioni del Governo (ai sensi dell’art. 8 della legge 11/2005, la legge comunitaria è, di norma, di iniziativa governativa), mentre al Parlamento viene assegnato un ruolo del tutto marginale, ai limiti della mera ratifica formale.
Siffatta procedura si traduce, nell’attività di recepimento degli strumenti normativi del settore Giustizia, Libertà e Sicurezza, in un vero e proprio cortocircuito decisionale. Ed invero, le decisioni quadro (ed i principi per la loro attuazione) sono adottate all’unanimità dal Consiglio UE, ossia dai rappresentanti del Governo degli Stati membri: in sede nazionale è poi lo stesso Governo che presenta al Parlamento il disegno di una legge delega (la legge comunitaria) con il quale propone di attribuire a sé stesso – ottenendolo – il potere di trasporre con decreto legislativo (secondo quei medesimi principi) la decisione quadro nell’ordinamento interno.
L’Unione delle Camere Penali, auspicando che – in una più ampia e condivisa revisione dei Trattati – sia finalmente sanato il deficit democratico intrinsecamente connesso alle fonti dell’UE e consapevole della necessità di affermare la centralità del Parlamento nazionale nell’iter di attuazione delle norme comunitarie, ha promosso un disegno di legge costituzionale di modifica dell’art. 76 della Costituzione, inteso a riservare al procedimento legislativo ordinario ogni intervento in ambito penale (sia sostanziale che processuale) che si renda necessario nell’attività di recepimento degli obblighi comunitari ed internazionali.
In attesa che si avvii nel Parlamento una riflessione sulle proposte dell’Unione delle Camere Penali e, più in generale, sulla necessità di riaffermare la centralità del Parlamento nel recepimento degli strumenti normativi UE che implichino interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, si ritiene indispensabile che le Camere sin da ora si riapproprino del proprio ruolo, svicolando dalle procedure previste dalla legge 11/2005, quantomeno, l’attuazione delle decisioni quadro.
Nel disegno di legge comunitaria per il 2008 presentato lo scorso 26 febbraio 2008 (d.d.l. A.S. 1078) il Governo propone al Parlamento di conferire delega legislativa per l’attuazione, tra l’altro, alle decisioni quadro:
- 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca; - 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
La natura e gli effetti che le decisioni quadro in questione – in particolare la prima – avranno sull’ordinamento penale e processuale penale interno non consentono di ritenere opportuno che la loro attuazione avvenga attraverso la delega al governo, senza accordare al Parlamento piene prerogative attraverso l’iter ordinario di formazione e approvazione delle leggi.
Nella specie si tratta di decisioni quadro che incidono direttamente sul diritto penale sostanziale e processuale, introducendo misure che coinvolgono i diritti e le garanzie delle persone sottoposte a procedimento penale o comunque destinatarie di provvedimenti assunti in procedimenti penali.
Al di là dei fondati rilievi di merito che possono sollevarsi in relazione al contenuto delle decisioni quadro ed al tenore dei principi e criteri direttivi contenuti nel d.d.l. (va rimarcata, in ogni caso, la totale assenza di rigore, analiticità e chiarezza nei principi e criteri direttivi, in particolare nella delega per la previsione di sanzioni alle violazioni delle direttive da attuare), occorre risolvere la più volte denunciata questione di metodo legislativo, evitando di sclerotizzare una prassi che presenta gravi profili di tensione con i principi generali del diritto e del processo penale.
Si chiede, pertanto, lo stralcio dal d.d.l. delle disposizioni riguardanti l’attuazione delle decisioni quadro (artt. 24, 25 e 26) e di riservare per le stesse specifici d.d.l. da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Parlamento in via ordinaria, avviando una prassi che individui, quantomeno per la attuazione degli strumenti di terzo pilastro, l’esistenza di una riserva assoluta di legge parlamentare.
Roma, 7 novembre 2008
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

martedì, novembre 11, 2008

CGCE: riaffermato il principio tempus regit actum

*Procedimento C‑296/08 PPU: la sentenza della terza sezione della Corte, pronunciata il 12 agosto - in sede di prima applicazione della nuova procedura pregiudiziale d’urgenza (PPU) con riferimento ad una vicenda con incidenza in materia penale - concerne una complicata questione relativa alle norme applicabili ad una procedura di estradizione per reati commessi prima dell’entrata in vigore della decisione quadro sul Mandato di arresto europeo. La Corte coglie l’occasione della sentenza anche per riaffermare il principio tempus regit actum secondo il quale “le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, in linea di principio, non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore”(p. 80).

lunedì, novembre 03, 2008

Proposta di direttiva: sanzioni per chi offre lavoro a immigrati irregolari

Proposta di direttiva che prevede rigide sanzioni per le imprese che offrono lavoro a cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione. Il testo.

venerdì, ottobre 24, 2008

La Corte di giustizia chiarisce i contorni dell'immunità (insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni date) dei parlamentari europei

La Corte di giustizia, pronunciandosi nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, relative alla vicenda giudiziaria dell'ex parlamentare Marra, ha stabilito che:

Le norme comunitarie relative alle immunità dei membri del Parlamento europeo devono essere interpretate nel senso che, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni promossa nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni che egli ha espresso,

– il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi su tale azione, qualora non abbia ricevuto alcuna informazione in merito a una richiesta presentata al Parlamento europeo dal deputato di cui trattasi per ottenere la difesa dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo 8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, non è tenuto a domandare al Parlamento europeo di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’immunità;
– il giudice nazionale, qualora sia informato del fatto che lo stesso deputato ha presentato al Parlamento una richiesta di difesa della propria immunità, ai sensi dell’art. 6, n. 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, deve sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento europeo che emetta al più presto un parere;
– il giudice nazionale, qualora ritenga che il deputato europeo goda dell’immunità prevista dall’art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, è tenuto a non dar seguito all’azione promossa nei confronti del deputato europeo di cui trattasi.

venerdì, settembre 19, 2008

Caso Zanotti: la sentenza della CdA di Bologna

Si pubblica la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha autorizzato l'esecuzione del MAE emesso dalla Corte di Kalamata a carico di Zanotti per traffico internazionale di stupefacenti (20 grammi di hashish nel caso di specie!); avevamo sollevato su questo Blog dubbi sulla giurisprudenza della Cassazione in tema di interpretazione coforme della legge interna sul MAE per quanto riguarda i termini massimi di custodia cautelare (di fatto veniva considerato inapplicabile il divieto di consegna verso paesi le cui legislazioni non prevedono termini massimi di custodia cautelare); la questione è passata sotto silenzio ed ora se ne avvertono le prime conseguenze.
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale per consegna da parte dell'Italia a seguito di mandato di arresto europeo emesso nei confronti di:
Luca Zanotti, nato a Rimini il 10/10/1983, residente in Santarcangelo di Romagna, Via Pedrignone n. 21, attualmente con obbligo di dimora nel Comune di Santarcangelo di Romagna,
FATTO E DIRITTO





In data 23.05.2008 i carabinieri di Bologna hanno eseguito l'arresto, a seguito di mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria greca, di Zanotti Luca, nato a Rimini il 10.10.1983;
Lo Zanotti, interrogato in sede di udienza di convalida dell'arresto il giorno 24.05.2008, ha negato il proprio consenso alla consegna.
All'esito dell'udienza, convalidato l'arresto, lo Zanotti è stato rimesso in libertà ed è stata applicata nei suoi confronti la misura coercitiva dell'obbligo di dimora nel Comune di Santarcangelo di Romagna con divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 22.00 e le ore 6.00 di ogni giorno.
Ritiene la Corte che sussistano tutti i presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta:
- il mandato di arresto posto a fondamento risulta sottoscritto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Kalamata - ed è debitamente motivato:
- l'autorità greca ha inviato gli atti relativi al procedimento penale pendente nei suoi confronti; ed in particolare, la sentenza n. 142/2007 in data 20 novembre 2007 della Corte di Appello di Kalamata, con la quale ne è stato disposto l'arresto e la detenzione temporanea in custodia cautelare fino a che non fosse intervenuto il giudizio sulla causa penale; Luca Zanotti è imputato di aver introdotto nel territorio greco sostanze stupefacenti, di aver acquistato sostanze stupefacenti, di aver trasportato sostanze stupefacenti e di aver detenuto sostanze stupefacenti; con la stessa decisione la Corte lo ha rinviato a giudizio davanti al Tribunale correzionale monocratico di Kalamata per aver fatto uso in comune con altra persona di sostanze stupefacenti ed in particolare di canapa indiana, senza che sia risultato dipendente da sostanze stupefacenti;
- ha quindi disposto la sospensione del processo per i più gravi delitti di competenza della medesima Corte;
- il cittadino italiano è stato fermato il 29.09.2005 al km. 7 della strada provinciale di Areopoli - Kalamata, insieme ad un connazionale, mentre era alla guida di un'automobile nella quale è stato rinvenuto un quantitativo di canapa indiana lavorata nella forma di cioccolato, del peso totale di 21,95 grammi, di cui un quantitativo di 1,95 grammi era confezionato con un sacchetto di plastica e riposto in un marsupio trovato sul pavimento lato passeggero, mentre un quantitativo di 20 grammi era contenuto in un sacchetto di plastica posto sotto il sedile lato passeggero;
- lo Zanotti è accusato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente al fine della successiva cessione;
- appaiono soddisfatte le garanzie relative ai diritti ed ai principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione;
- appaiono rispettati i principi enunciati dall'art.6 legge 22 aprile 2005 n. 69 relativi al contenuto del mandato di arresto europeo;
- dalla qualificazione giuridica del fatto risulta che i reati contestati sono puniti anche dalla legge italiana;
- ciascun fatto ascritto è punito dalla legge dello Stato richiedente con pena non inferiore a dodici mesi;

- non risulta la sussistenza di alcuno degli elementi ostativi di cui all'art. 18 della legge n. 69/2005;
- è stato emesso dall'autorità giudiziaria greca provvedimento applicativo di misura detentiva cautelare temporanea tino al giudizio;
- non è stato offerto all'esame della Corte alcun elemento concreto dal quale dedurre eventuali irregolarità o violazioni dei principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali o in tema di diritti di libertà e del giusto processo;
Ritiene, inoltre, la Corte che le doglianze di cui alla memoria presentata dal difensore dello Zanotti siano infondate in quanto:
1) sulla dedotta assenza dell'indicazione dei limiti massimi di carcerazione preventiva nel mandato di arresto, si osserva che non appare necessaria da parte dell'autorità dello Stato richiedente l'indicazione di termini massimi della custodia cautelare essendo noto che la Grecia prevede termini temporalmente definiti di custodia preventiva prima della fase del giudizio come ricordato nella sentenza delle SS. UU. 30.01.2007 n.4614; e che il mandato di cui trattasi si basa sulla richiamata decisione esecutiva della Corte di Appello di Kalamata con la quale è stata sospesa l'udienza ed è stato ordinato l'arresto e la custodia cautelare, definita come temporanea, dell'imputato fino al giudizio sulle accuse a suo carico; ritiene la Corte che, proprio sulla base della formulazione del principio di diritto di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 30.01.2007 n. 4614, richiamata nella memoria difensiva, l'art. 18 lett. e) della legge sul mandato di arresto europeo deve essere interpretato nel senso che non sia richiesta nell'ordinamento dello Stato richiedente una disciplina normativa simile a quella italiana, nel senso che non si richiede la previsione di termini massimi complessivi di custodia cautelare; bensì che nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare quantomeno fino alla sentenza di condanna di primo grado; tale requisito appare soddisfatto dalla legislazione greca essendosi richiamata negli atti trasmessi la durata temporanea della misura cautelare disposta nei confronti del cittadino italiano;
2) sul luogo di commissione del reato di detenzione, trasporto ed importazione di sostanze stupefacenti, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui, essendo parte della condotta avvenuta in Italia, vi sarebbe il difetto di giurisdizione dell'autorità greca: quantunque nella sentenza della Corte greca
' si affermi che la sostanza è stata importata dall'Italia, non vi è nessun dato in base al quale tale circostanza risulti provata; né è dato conoscere in quale parte del territorio nazionale sarebbe avvenuto l'acquisto; in ogni caso, le condotte contestate dall'autorità greca sono state tutte consumate in quel territorio, potendosi, tutt'al più, ipotizzare che in territorio italiano sia stata tenuta una condotta di esportazione, diversa dunque da quelle contestate.
3) sull'asserita assenza di motivazione del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto europeo, il quadro indiziario in esso rappresentato e richiamato nella sentenza della Corte di Appello di Kalamata




Appare sufficientemente circostanziato sulla base del! attività investigativa svolta che ha portato al sequestro della sostanza stupefacente la cui detenzione
È stata riferita agli occupanti dell'automobile in cui è stata rinvenuta; in questo senso si ritiene soddisfatta la condizione richiamata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite che sia assicurata la verifica che il mandato di arresto sia fondato su un compendio indiziario proprio di un fatto reato; nella sentenza delle SS.UU, si afferma, infatti, che l'autorità giudiziaria di emissione deve dare ragione del mandato di arresto che può realizzarsi anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna; tale verifica si è resa possibile, nel caso in esame, proprio sulla base della puntuale descrizione del fatto astrattamente qualificabile, anche per la legislazione italiana, come reato in quanto connesso con 1' illecita detenzione di sostanze stupefacenti non per uso personale;
4) quanto alla doglianza relativa al diritto riconosciuto dall'ordinamento italiano all'imputato di non essere presente al processo e al divieto di emettere a questo fine misure cautelari, va osservato che l'autorità giudiziaria greca ha emesso il provvedimento cautelare con la stessa decisione con cui ha disposto la sospensione del processo senza peraltro far espresso riferimento alla necessità della presenza dell'imputato; la ragione del mandato di arresto europeo conseguente all'adozione di misura di custodia cautelare non sembra pertanto da ricollegarsi quantomeno a quésto unico fine.In ogni caso, la legge 69/05 impone al giudice italiano la verifica dellasussistenza di gravi indizi di reità, e non delle esigenze cautelari poste a basedel provvedimento, esigenze che possono ovviamente variare da unordinamento all'altro.

P.Q.M. LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Visto l'art. 17 L. 69/05 \ ....
DISPONE
La consegna all'autorità giudiziaria greca di Zanotti Luca nato a Rimini il 10/10/1983, in base al mandato di arresto europeo emesso il 17.03.2008 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Kalamata, subordinando la consegna alla condizione che lo Zanotti sconti in Italia l'eventuale pena che gli sia inflitta.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

mercoledì, settembre 17, 2008

Aggravante di clandestinità e cittadini UE

Sembrava scontato ma pare che la questione abbia sollevato dubbi. E' chiaro che l'aggravante di clandestinità non possa essere applicata ai cittadini comunitari, nemmeno nelle ipotesi questi non riempiano integralmente le condizioni (spesso ridicole come nel caso della presunzione di soggiorno da oltre 3 mesi) previste dal testo "aggravato" del d.lgs. n. 30 del 2007. Si tratterebbe infatti di una discriminazione contraria al diritto comunitario.
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BRUXELLES, 17 settembre 2008 - L'aggravante di clandestinità é contraria al diritto comunitario quando viene applicata ad un cittadino della Ue. E' quanto sostiene il parere emesso dai servizi giuridici del Parlamento europeo a seguito di un'apposita richiesta di chiarimenti avanzata da Gerard Deprez, presidente della commissione libertà pubbliche dello stesso Europarlamento, sulle norme adottate dall'Italia. Il parere, presentato ieri al commissario Ue alla giustizia, libertà e sicurezza Jacques Barrot, afferma che "le disposizioni concernenti il diritto comunitario si oppongono a una legislazione nazionale che stabilisce una circostanza aggravante generale, in relazione a un crimine o a un delitto, per il solo fatto che la persona interessata sia un cittadino di uno Stato membro che si trova irregolarmente sul territorio di un altro Stato membro". Secondo il parere, quindi, se l'irregolare è comunitario allora non può venirgli applicata alcuna aggravante, mentre il caso di un extracomunitario rientra nelle esclusiva competenza del Paese interessato. Il decreto sicurezza, convertito in legge il 23 luglio scorso dal Senato, prevede un aggravante pari a un terzo della pena se a compiere il delitto è un soggetto presente illegalmente in Italia, senza specificare se il soggetto in questione è comunitario o extracomunitario.