martedì, febbraio 26, 2008

Cassazione su processo equo e diritto ad un secondo grado di giudizio

Una pronuncia interessante della VI sezione dela Cassazzione penale. Si offre una interpretazione forse un pò 'restrittiva' del principio del giusto processo (ex art. 6 CEDU) e del diritto ad un riesame gidiziario (di merito?) della condanna, così come previsto dall'art. 7 del protocollo CEDU n. 7 in materia penale e dall'art. 15 del Patto sui diritti civili e politici.

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - CONSEGNA DEL CITTADINO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - M.A.E. - "PROCESSO EQUO" - NOZIONE
In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha ribadito il recente orientamento secondo cui, una volta manifestata dal cittadino italiano, richiesto in consegna per l’esecuzione di una pena sulla base di una sentenza irrevocabile, la volontà di scontare la pena in Italia, la corte di appello deve rifiutare la consegna e, applicando in via analogica i criteri indicati dall’art. 735 c.p.p., determinare la pena da porre in esecuzione in Italia. Nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto tra l’altro non ostativa alla consegna la circostanza che il procedimento di merito a cui sia stato sottoposto la persona richiesta sia stato condotto in violazione dei diritti minimi dell’accusato di cui all’art. 6 CEDU, qualora quest’ultimo abbia avuto, attraverso la presentazione del ricorso per cassazione, la possibilità di far valere i vizi della procedura. Il diritto all’impugnazione, ancorché di legittimità – ha ricordato inoltre la Corte – realizza il diritto al doppio grado di giudizio in materia penale, di cui all’art. 2 del protocollo n. 7 Cedu , richiamato dall’art. 18, lett. g) legge 69/2005.

Sentenza n. 7812 del 12 febbraio 2008 - depositata il 20 febbraio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore L. Matera)

1 commento:

Anonimo ha detto...

Nous vous remercions de intiresnuyu iformatsiyu