martedì, aprile 15, 2008

La Cassazione prende atto della pronuncia della CGCE nella causa Schwibbert

In materia di contrassegno SIAE la Cassazione si adegua alla pronuncia dei giudici del Lussemburgo.

Sentenza n. 13853 del 12 febbraio 2008 - depositata il 2 aprile 2008
(Sezione Terza Penale, Presidente E. Lupo, Relatore C. Petti)

In plurime decisioni depositate in data 2 aprile 2008, tra cui quelle qui presentate, la Corte valuta per la prima volta gli effetti, sui reati previsti essenzialmente dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l'obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, premettendo che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell'ordinamento italiano da norme successive all'approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha pertanto ritenuto che : 1) in ordine segnatamente ai reati di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter, comma primo, lett. d), relativi infatti a supporti privi del contrassegno, deve ritenersi che il fatto non sussista venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi; 2) in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione; 3) ove il ricorso per cassazione sia inammissibile per motivi formali o per la manifesta infondatezza dei motivi non afferenti alla sussistenza del reato, la sentenza della Corte di Giustizia (come in particolare affermato dalla sentenza n. 13853) non produce effetto, precludendo l'inammissibilità del ricorso qualunque accertamento sulla sussistenza del fatto - reato.

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