martedì, maggio 13, 2008

Protezione dei dati personali, codici deontologici e diritto comunitario

Interessante pronuncia della Cassazione penale che si mpegna in una complessa operazione ermeneutica alla luce anche del diritto comunitario.

Sentenza n. 16145 del 5 marzo 2008 - depositata il 17 aprile 2008

(Sezione Terza Penale, Presidente E. Altieri, Relatore M. S. Sensini )

La Corte, con riferimento al reato di trattamento illecito di dati personali sensibili già contemplato dall’art.35 della legge n. 675 del 1996, successivamente modificato dal d. lgs. n.171 del 1998 (oggi art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali), precisa che il codice deontologico dei giornalisti è un atto di natura normativa, essendo pertanto vincolante ed applicabile all’attività giornalistica onde verificare la correttezza del trattamento dei dati personali e, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge.
Aggiunge la Corte che dal sistema della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida e non comprimibile dei dati concernenti la salute, sì che le norme del codice deontologico dei giornalisti devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

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