lunedì, novembre 22, 2010

MAE: nozione di stessi fatti secondo la CGUE

La Corte di giustizia dell'Unione si pronuncia in un procedimento (C-261/09) originato dal rinvio di una Corte penale tedesca ed affronta la questione relativa alla corretta interpretazione della nozione di "stessi fatti".
Secondo la Grande sezione della giurisdizione europea:

Ai fini dell’emissione e dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo, la nozione di «stessi fatti», di cui all’art. 3, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione;

In presenza di circostanze come quelle oggetto della causa principale, in cui l’autorità giudiziaria emittente, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 15, n. 2, della decisione quadro formulata dall’autorità giudiziaria di esecuzione, abbia espressamente rilevato, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell’art. 3, n. 2, della decisione quadro, che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava quindi al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l’autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall’art. 3, n. 2, della menzionata decisione quadro.



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