giovedì, giugno 18, 2020

La Corte di giustizia UE sulla nozione di rilevante quantità in materia di droghe

La Corte di giustizia UE, nella causa C‑634/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), nell'ambito di un procedimento penale ha stabilito che

l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.

La Corte dunque ribadisce una nozione di legalità penale compatibile con l'integrazione della definizione legale da parte della giurisdizione a patto però che l'interpretazione giurisprudenzziale sia corerente con il criterio della prevedibilità sulla base della nozione di legalità ribadita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e fatta propria in più pronunce dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione Europea.

La Corte nell'occasione ha ricordato il carattere delle disposizioni UE in materia di armonizzazione delle fattispecie penale che costituiscono un minimo comun denominatore che comunque lascia ampi margini alla disciplina nazionale, stabilendo conseguentemente anche la compatibilità delle norme nazionali allorquando non prevedono in maniera tassativa e determinata la specificazione di nozioni naturalmente flessibili quale quella di "rilevante quantità", la cui integrazione è dunque demandata alla giurisprudenza a patto che questa consenta una piena prevedibilità della reazione dell'ordinamento e dunque fornisca elementi utili ad una ragionevole prevedibilità della interpretazione della nozione normativa.

In una delle rare pronunce della Corte in materia di diritto penale sostanziale era forse lecito attendersi qualche passo ulteriore in tema di definizione della legalità penale magari andando possibilmente al di là della mera prevedibilità che certo non esaurisce la funzione e la stessa nozione costituzionale del principio di legalità penale, semmai riprendendo le aperture già presenti in alcune sue precedenti pronunce a partire da M.A.S. and M.B. in causa C-42/17.

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