mercoledì, ottobre 25, 2006

La Cassazione "rilegge" il Mandato d'arresto europeo

Il Palazzaccio cambia idea dopo sei mesi: è legittimo il no alla consegna se mancano gli atti che ricostruiscono le contestazioni

"No" della Cassazione alla consegna se insieme al mandato non c'è la relazione sui fatti contestati. L'interpretazione restrittiva o, per meglio dire, letterale della recente legge sul mandato d'arresto europeo che all'articolo 6 prevede questo "onere" d'allegazione, è contenuta nella sentenza 32516/06 depositata il 29 settembre scorso.
Ad adottare tale linea ermeneutica, maggiormente garantista per il "catturando" e allo stesso tempo più formalistica nei confronti dello Stato richiedente, è stata la sesta sezione penale di piazza Cavour che con il verdetto in esame ne ha completamente ribaltato un altro dello scorso aprile emesso da un diverso collegio sempre della stessa sezione.
In pratica con la sentenza di oggi, la 32516/06, la Suprema corte ha stabilito che l'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, di cui all'articolo 6, quarto comma, lettera a) legge 69/2005, costituisce causa ostativa alla decisione di consegna. Con la decisone 14993/06 del 28 aprile scorso, invece, la sesta sezione aveva affermato che tale omissione non impediva la consegna, in quanto la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'articolo 17, quarto comma, legge 69/2005, implica che "l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato" e che, quindi, questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna.
L'occasione per il dietro front giurisprudenziale è stata data dalla sentenza, confermata in Cassazione, con cui la Corte d'appello di Bari lo scorso 1° giugno ha respinto la domanda di consegna di un cittadino lituano emessa dall'autorità competente di quel Paese, perché nonostante apposita richiesta non era stata trasmessa la relazione sui fatti addebitati alla persona interessata dal mandato. A tale proposito gli "ermellini" dicono, infatti, che la Corte barese non ha fatto altro che attenersi alla nuova legge sul mandato d'arresto europeo.
Sempre con la sentenza n. 32516/06, infine, la Cassazione ha affermato altri principi riguardanti il Mae: nel verdetto si legge infatti che "avverso la decisione di merito che pronuncia sulla consegna non possono essere dedotti in sede di ricorso per cassazione motivi di impugnazione riguardanti la applicazione della misura cautelare - autonomamente impugnabile a norma dell'articolo 719 Cpp - ovvero inerenti all'acquisizione (o alla mancata acquisizione) dell'eventuale consenso alla consegna nella fase iniziale del procedimento".

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