domenica, ottobre 08, 2006

Le sentenze della Corte di Strasburgo possono imporre un nuovo processo

GIUDIZIO CONTUMACIALE - SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DI STRASBURGO - EFFICACIA NELL’ ORDINAMENTO ITALIANO

Il giudizio in contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005.

La sentenza si segnala per la novità e la molteplicità delle questioni di particolare rilevanza affrontate.
Esamina le problematiche sottese, con riferimento all’art. 6 della Convenzione, dall’art. 46 della CEDU (“Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”), così come modificato dal Protocollo n. 11 della Convenzione (ratificato dall’Italia l’1 ottobre 1997 a seguito della legge di ratifica del 28 agosto 1997 n. 296) e dal Protocollo n. 14 alla Convenzione (firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004, ratificato dall’Italia con legge 15 dicembre 2005 n. 280, ma non ancora entrato in vigore a causa della mancata ratifica di quattro Stati su un totale di 46).

In proposito la Corte afferma che, in materia di violazione dei diritti umani (e in particolare in presenza di gravi violazioni dei diritti della difesa), il giudice nazionale italiano è tenuto a conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l’intangibilità del giudicato.

Alla piena giurisdizionalizzazione, anche a livello sopranazionale dei diritti fondamentali, ha corrisposto analoga evoluzione della incisività della tutela e della individuazione dei rimedi, come si desume dalle decisioni della Corte europea, che, mentre in passato contenevano una generica condanna dello Stato soccombente al pagamento di una somma di denaro a titolo di equa soddisfazione (art. 41 CEDU) attualmente richiedono una integrale restituito in integrum, costituente una precisa obbligazione dello Stato inadempiente, cui può fare seguito, in caso di inadempienza, una procedura di infrazione.

Il legislatore italiano ha accettato incondizionatamente la forza vincolante delle sentenze della Corte di Strasburgo, come dimostrano la legge 15 dicembre 2005 n. 280 (entra in vigore il 6 gennaio 2006), di ratifica senza riserve, da parte dell’ Italia, del Protocollo n. 14 alla Convenzione, e la legge 9 gennaio 2006 n. 12 (“disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo”).

Sulla base di queste argomentazioni la sentenza stabilisce che, nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui è stato riconosciuto che il processo celebrato in absentia è stato non equo: di talché il diritto al nuovo processo non può essere negato escludendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea, ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, né invocando l’autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale.

(Fattispecie in cui la Corte europea - investita del ricorso di Somogyi che aveva inutilmente esperito incidente di esecuzione finalizzato a far dichiarare la nullità del titolo esecutivo, appello contro la sentenza del Tribunale, istanza di revisione, domanda di restituzione nel termine - aveva evidenziato che dagli atti non era dato desumere alcun elemento in base al quale potersi affermare che il ricorrente, condannato in primo grado in contumacia con sentenza poi divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e avesse volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

Sulla base delle argomentazioni in precedenza illustrate, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale la Corte d’appello aveva respinto la richiesta di Somogyi di restituzione nel termine, ai sensi del novellato art. 175 c.p.p. al fine di impugnare la sentenza di primo grado e ha restituito il ricorrente nel termine per proporre appello avverso la decisione del Tribunale).

Testo Completo: Sentenza n. 32678 del 12 luglio 2006 - depositata il 3 ottobre 2006

(Sezione Prima Penale, Presidente G. Silvestri, Relatore G. C. Turone)

1 commento:

Anonimo ha detto...

complimenti per l'iniziativa. lb