Art. 18 della legge sul MAE (69/2005): Consulta e Sezioni Unite investite del problema
Qualche giorno fa la notizia della remissione alla Consulta della questione, ora la VI Sezione della Cassazione decide di investire della problematica anche le Sezioni Unite.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONDIZIONI OSTATIVE - QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE
E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa ad un potenziale contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione dell’art. 18, lett. e) della legge 69/2005, nella parte in cui stabilisce il divieto di dar esecuzione ad un mandato di arresto europeo proveniente da uno Stato la cui legislazione non prevede termini massimi di carcerazione preventiva. La questione in particolare si era posta in relazione a Stati dotati di sistemi di controllo sulla durata della carcerazione preventiva equivalenti e comparabili a quelli del codice di rito italiano, ma non perfettamente identici. Talune decisioni della Suprema Corte avevano ritenuto invalicabile il dettato normativo, non ritenendo possibile pervenire – come già fatto per altre norme della stessa legge - ad una interpretazione sistematica e razionalizzatrice.
Ordinanza n. 38852 del 2 ottobre 2006 - depositata il 23 novembre 2006(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Rossi)
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