venerdì, dicembre 01, 2006

Le Sezioni Unite riaffermano gli obblighi di traduzione degli atti

INDAGINI PRELIMINARI - AVVISO DI CONCLUSIONE - TRADUZIONE PER L'INDAGATO ALLOGLOTTA - NECESSITA' - CONSEGUENZE - NULLITA' - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - EFFETTI


L’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all’indagato alloglotta, ne determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non è deducibile ai sensi dell’art. 182 c.p.p., ed è comunque sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p., nel caso in cui l’interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando così di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.

Sentenza n. 39298 del 26 settembre 2006 - depositata il 28 novembre 2006 (Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore M. Rotella)

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