giovedì, dicembre 21, 2006

Il segreto professionale dell’avvocato prevale sugli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa comunitaria sul riciclaggio


Conclusioni dell’Avvocato generale M. M. Poiares Maduro, 14 dicembre 2006, C-305/05

Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contro Consiglio

“Gli articoli 2 bis, punto 5, e 6 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali, come modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, sono validi nella misura in cui sono interpretati, conformemente al diciasettesimo considerando della detta direttiva e nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione del segreto professionale dell’avvocato, nel senso che occorre esonerare da ogni obbligo di dichiarazione le informazioni ottenute prima, durante e dopo un procedimento giudiziario o nel corso di un’attività di consulenza giuridica”.

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