lunedì, novembre 27, 2006

Sulla sentenza n. 393/2006 della Consulta

I confini dei principi nel dialogo tra ordinamento interno ed europeo*


1. La Corte costituzionale decide.
Depositata il 23 novembre la decisione della Corte di palazzo della Consulta (n. 393/2006) è destinata a lasciare il segno. Non solo per il suo iter travagliato, la lunghissima camera di consiglio e le fratture, i cui echi, cosa inusuale, sono giunto fin fuori le mura del Palazzo[i]. E' la stessa argomentazione adottata dai giudici costituzionali a rivestire un interesse particolare.
La questione è quella relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) meglio conosciuta come ex Cirielli.
Il comma 3 dell'articolo 10 recita: "3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
La Corte costituzionale ha deciso nel senso che è costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3 della legge 251/2005 "limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè» ".

2. La disposizione transitoria della ex Cirielli contiene una deroga esplicita ad un principio generale previsto all'articolo 2, comma 3, del nostro codice penale, quello relativo alla lex mitior[ii].
Il principio della lex mitior si applica alle norme di natura sostanziale, quindi alle norme penali che definiscono i reati ed alle norme di parte generali che incidono sull'applicazione di queste ultime.
La Corte costituzionale ricorda come l'articolo 2 sia stato sempre interpretato nel senso di ritenere che la "locuzione disposizioni più favorevoli al reo si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato".
Pochi dubbi dunque sulla natura sostanziale della prescrizione che la Corte ritiene già assodata nella propria pronunzia n. 274 del 1990.
Appare difficile ritenere, infatti, che la disciplina in materia di prescrizione sia assolutamente estranea alla valutazione sociale del reato, la quale si esprime pure, e non vi può essere dubbio a riguardo, nella disciplina dell’estinzione del reato e dunque relativamente alla vigenza della fattispecie come contestata per il sistema penale.
Pertanto – conclude la Corte – le norme sulla prescrizione dei reati, ove più favorevoli al reo, rispetto a quelle vigenti al momento della Commissione del fatto, devono conformarsi, in linea generale, al principio previsto dall'art. 2 del codice penale.
La scelta del legislatore, nel caso che ci occupa, è stata difforme rispetto al principio ora ricordato.

3. Il giudice costituzionale si pone, in primis, il problema di determinare il fondamento del principio della lex mitior al fine di conferirgli uno statuto privilegiato, costituzionale o meno.
In accordo alla propria giurisprudenza la Corte procede, innanzitutto, ad escludere la riconducibilità diretta del principio in questione all'articolo 25 della Costituzione.
Secondo la Corte tale articolo procede all'immediata costituzionalizzazione del solo principio relativo al divieto di applicazione retroattiva delle norme penali, nulla aggiungendo circa quel corollario della legalità penale relativo all'applicazione delle norme penali nel tempo, come sovente è considerata l'applicabilità retroattiva della norma più favorevole.
L'impossibilità dell'ancoraggio all'articolo 25 della Costituzione non determina però, per la Corte, una riduzione del principio in questione al mero rango di norma primaria.
Va in effetti ricordato come da tempo una non irrilevante parte della cultura giuridica nazionale si fosse schierata a favore della costituzionalizzazione del principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole.
A questo proposito vanno ricordati gli scritti di Giuliano Vassalli che ha difeso tale prospettiva, rispetto alla quale ha proposto una ricostruzione fondata essenzialmente sul principio di uguaglianza[iii].

4. La Corte intraprende, invece, un percorso alquanto innovativo, complesso, ma di sicura rilevanza per l'intero sistema della protezione dei diritti fondamentali.
Giunge per tal via a produrre un'ulteriore evoluzione alla giurisprudenza costituzionale che ha delineato i rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario e dell'Unione europea più in generale. La tutela dei diritti fondamentali viene riconosciuta dalla Corte come una necessità che non si definisce in relazione ai soli standard interni, ma che si svolge in un rapporto osmotico e circolare tra i vali livelli (o tra i vari ordinamenti, in una visione dualista) di cui si compone il sistema giuridico.

5. I giudici della Corte hanno proceduto in primo luogo ad una ricognizione degli strumenti internazionali; ciò al fine di riscontrare se tale principio trovasse il suo fondamento in taluno di questi.
A tal proposito la Corte richiama il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato ed eseguito con legge n. 881 del 25 ottobre 1977.
Il principio dell'applicazione retroattiva della norma più favorevole è ripreso dal patto all'art. 15, anche se a tale disposizione la Repubblica italiana ha apposto una riserva relativa all'applicazione di tale principio esclusivamente ai procedimenti in corso e non anche a quelli ove si sia avuta una decisione definitiva.
La Corte richiama in seguito l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, secondo il quale: "l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1959, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario".
Tale affermazione di principio è stata riaffermata più volte nelle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee che, ad oggi, può vantare una cospicua giurisprudenza in materia di controllo e tutela dei diritti fondamentali, anche al di là di quanto previsto nel testo di riferimento che rimane, comunque, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
In seguito viene fatto riferimento alla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la quale, pur mancando di forza vincolante immediata, costituisce uno strumento ricognitivo dei diritti riconosciuti nell'ordinamento comunitario e della loro estensione. L'articolo 49 della Carta, al comma 1, ultima frase, richiama appunto il principio della lex mitior[iv].
Al fine di determinare in maniera definitiva il carattere comunitario del principio dell'applicazione della lex mitior la Corte costituzionale rinvia ad alcune delle recenti pronunzie della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha provveduto a riconoscere il carattere di principio generale del diritto comunitario a tale garanzia[v].

6. Acquisito il carattere di principio generale del diritto comunitario, la Corte procede ad affermare come tale principio sia dunque derogabile solo in casi particolari e che: "il principio di retroattività della lex mitior [..] impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo [..] Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole".
La Corte introduce a questo punto il criterio della ragionevolezza, al fine di dotarsi di uno strumento di bilanciamento degli interessi in gioco.
E' questo forse il punto più delicato dell'intera pronuncia. La Corte, infatti, determinato il rango del principio, si trova dinanzi al problema relativo al contemperamento dei diversi interessi ed esigenze.
Da un lato vi è la scelta del legislatore la quale appare, tra l'altro, finalizzata al raggiungimento di interessi di sicura rilevanza, anche costituzionale, come l'efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che sono destinatari della funzione giurisdizionale (vittime incluse) e degli interessi dell'intera comunità connessi a valori costituzionali di rilievo primario. D'altro canto viene in gioco la coerenza dell'ordinamento, il rispetto dei vincoli internazionali e la tutela di interessi e principi fondamentali posti alla base stessa della costruzione costituzionale e dello stato di diritto.
Il bilanciamento non è certo facile ed al giudice costituzionale tocca muoversi su un terreno assai scivoloso.
Alla fine questi sceglie di contemperare quanto meglio gli interessi in gioco, in tal modo addivenendo a risultati idonei a modificare la norma come formulata dal legislatore, intervenendo in maniera pressoché creativa sul testo di legge.
Se il legislatore aveva stabilito, infatti, un limite all'applicazione del principio della lex mitior, il giudice costituzionale non procede a "far saltare" tale limite per favorire la semplice riespansione del principio generale, modifica, invece, il confine imposto dal legislatore, e fa ciò sulla base di un'analisi della ragionevolezza della scelta operata alla quale sostituisce una differente scelta operata, questa volta, secondo un'analisi sistematica che pur convincente non può di certo considerarsi neutra.

7. In definitiva si comprime il principio generale di diritto pretendendosi di farlo in maniera ragionevole. Se il risultato è probabilmente migliore del punto di partenza l'intervento della Corte opera un indubbio sconfinamento nel campo della discrezionalità politica.
In questo come in altri casi la logica del bilanciamento opera una profonda mutazione del ruolo stesso e delle capacità di intervento del giudice costituzionale. (amedeo barletta)

* Commento apparso su www.giustamm.it il 27/11/06

[i] Sulla valutazione giuridica di tale evenienza si veda: A.CELOTTO, Corte Costituzionale: ormai i tempi sono maturi per l’opinione dissenziente, giustamm.it, 2006.
[ii] Art. 2, c. 3 del codice penale:"Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"
[iii] G.VASSALLI, Abolitio criminis e principi costituzionali, RIDPP, 1983, pag. 377 e ss.
[iv] Il principio è presente nella maggior parte degli ordinamenti nazionali, sovente anche con rango costituzionale, e nei più importanti strumenti di diritto derivato come il reg. CE 2988/95.
[v] Sentenza della Corte del 3 maggio 2005 in cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02, pubblicata in Racc. 2005, pag. I-3565, p. 68.

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