domenica, marzo 25, 2007

La Cassazione interpreta l'art. 18, c. 1, let. r) della legge MAE

Sentenza n. 10544 del 6 marzo 2007 - depositata il 12 marzo 2007(Sezione Sesta Penale, Presidente L. Sansone, Relatore C. Di Casola)
La Corte ha chiarito che l’art. 18, comma 1 lett. r) della legge 22/4/2005 n. 69, secondo il quale la corte d’appello rifiuta la consegna “se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte d’appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno”, non impone sempre e comunque alla Corte d’appello una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla Corte d’appello un ambito di valutazione circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia. Se da un lato, nulla vieta che il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art. 17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione della pena (art. 18, lett. “r”) confluiscano in un’unica rapida procedura, è possibile, nel caso in cui vi siano le condizioni per una trattazione unitaria che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa essere rimandata alla fase tipica dell’esecuzione della pena.

giovedì, marzo 22, 2007

Il PE approva l'introduzione di sanzioni penali in materia di proprietà intellettuale

Il Parlamento europeo ha approvato il rapporto, relatore l'italiano Nicola Zingaretti (PSE), che, tra l'altro, mira ad introdurre un'articolata serie di sanzioni penali in materia di protezione della proprietà intellettuale.
Commissione e Parlamento sono dunque sulla stessa linea d'onda ed invocano, con forza, l'inclusione di misure penali in strumenti di I pilastro (nel caso di specie si tratta di una direttiva).
Perché la proposta sia definitiva deve ora passare al vaglio del Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, che, ad oggi, non sembra partecipare dello stesso entusiasmo dimostrato da dagli altri due soggetti partecipanti del processo legislativo UE.

mercoledì, marzo 14, 2007

Lex mitior: la Corte di Giustizia ci ritorna

La Corte di giustizia in una pronuncia dell'8 marzo scorso (in causa C-45/06) ritorna su nozione e qualificazione del principio della lex mitior in materia sanzionatoria.
Apparentemente nulla di nuovo, la Corte ripete quanto già detto nella ormai celebre sentenza Berlusconi di qualche anno fa, per quanto riguarda l'applicazione del principio in questione in materia di sanzioni penali.
Questa volta il contesto è invece quello classico delle sanzioni amministrative imposte dal regolamento comunitario.
La Corte avrebbe potuto, dunque, riferirsi semplicemente alla propria regola, iscritta nel diritto positivo dell'UE, all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento CE n. 2988/95, ma non si limita a ciò e, nuovamente, ricorda (al punto 32 della sentenza) come quello relativa all'applicazione della sanzione più mite (senza fare nessun riferimento alla materia stricto sensu penale, dunque) sia un principio generale del diritto comunitario ed, in quanto tale, capace d'imporsi negli ordinamenti degli Stati membri.
Tale pronuncia ha un valore particolare (aggiunto potremmo dire) per il nostro paese che in materia di applicabilità del principio di legalità e dei suoi corollari (qual'è la lex mitior) in materia di sanzioni amministrative soffre di una certa schizofrenia.
La legge 689/81 (che determina il quadro generale in materia di sanzioni amministrative), infatti, all'articolo 1 non richiama il principio della lex mitior che risulta non applicabile alle sanzioni amministrative a meno di una espressa previsione contraria.
Al contempo tutte le norme speciali in materia di sanzioni amministrative, dettate per aree particolari, come in materia di sanzioni tributarie, di sanzioni valutarie e per ciò che concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, richiamano il principio in maniera chiara ed inequivoca.
Tale vacuum ha consentito ad oggi alla Corte di cassazione di ritenere inapplicabile il principio della lex mitior tutte le volte che la norma non preveda espressamente l'applicazione.
Appare a chi scrive che tale schizofrenia, che rappresenta certamente un atteggiamento irrazionale dell'ordinamento, possa essere superata facendo diretta applicazione del principio comunitario ribadito dalla Corte di Lussemburgo, o nel caso, rinviando alla Corte costituzionale perché possa trarne le dovute conseguenze. L'attuale art. 117 della Costituzione, infatti, prevede che il nostro ordinamento si adegua alle richieste ed agli obblighi derivanti dal diritto comunitario; nel caso ci troviamo proprio dinanzi ad una ipotesi di irrazionale assenza di coordinamento tra il livello comunitario ed il livello nazionale, oltre che all'interno dello stesso ordinamento nazionale.

venerdì, marzo 09, 2007

MAE: anche il Lord "interpretano conformemente"

Anche l'House of Lord procede ad applicare il mandato di arresto europeo intepretatndo le disposizioni interne in maniera conforme alla decisione quadro.
Ecco l'interessante pronuncia dei Lords:


Dabas v High Court of Justice in Madrid, Spain [2007] UKHL 6HL(E): Lord Bingham of Cornhill, Lord Hope of Craighead, Lord Scott of Foscote, Lord Brown of Eaton-under-Heywood and Lord Mance: 28 February 2007

A European arrest warrant could itself constitute a “certificate” within s 64(2)(b) and (c) of the Extradition Act 2003.The House of Lords (Lord Scott dissenting) so stated when unanimously dismissing an appeal by Moutaz Almallah Dabas from the Divisional Court (Latham LJ and Jack J) [2007] 1 WLR 145 which on 4 May 2006 dismissed his appeal from District Judge Evans, sitting at Bow Street Magistrates’ Court on 17 November 2005, who ordered his extradition to Spain to await trial for the offence of complicity in Islamic terrorism connected with the Madrid train bombings in 2004. The defendant resisted extradition on the principal ground that the arrest warrant did not satisfy s 64(2) of the 2003 Act because it was not accompanied by a certificate as required by s 64(2)(b) and (c). Part 1 of the Act was enacted to give effect to the Council Framework Decision on the European arrest warrant and the surrender procedures between member states (2002/584/JHA; OJ 2002 L 190, p 1) and applied to extradition to category 1 territories which included designated member states, including Spain.LORD BINGHAM OF CORNHILL said that if interpreting s 64(2)(b) and (c) in isolation he would understand the section to require the issue of something amounting to a certification that the conduct described in the warrant fell within the European Framework list (para (b)) and was punishable under the law of the category 1 territory with a custodial term of at least three years (para (c)). But Part 1 of the Act had to be read in the context of the Framework Decision which was intended to simplify and expedite surrender procedures between member states by adopting “a system of free movement of judicial decisions in criminal matters” on the basis of mutual recognition in which a warrant in common form was uniformly acceptable. Framework decisions were binding on member states as to the result to be achieved but left the choice of form and methods to national authorities. While a national court could not interpret a national law contra legem, it had to “do so as far as possible in the light of the wording and purpose of the framework decision in order to achieve its intended result”: see Criminal proceedings against Pupino (Case C-105/03) [2006] QB 83, paras 43, 47. The warrant here met the formal requirements of the Framework Decision, including signature by a judge on behalf of the issuing judicial authority. If it was invalid for lack of separate certification the effect of the Act would be to introduce a requirement not found in the Framework Decision and to impede, to some extent, achievement of its purpose by reintroducing an element of technicality. Happily that was not so: the Spanish judge by signing the warrant gave his authority to and thereby vouched the accuracy of its contents. The warrant was in substance if not in form a certification by him.Lord Hope of Craighead and Lord Brown of Eaton-under-Heywood delivered concurring opinions. Lord Mance agreed. Lord Scott of Foscote delivered an opinion dismissing the appeal on different grounds.

EUROPOL: si esprime il Joint supervisory board

Il Joint Supervisory Board dell'Europol esprime un proprio autorevole parere sulle ipotesi di riforma dell'agenzia UE finalizzata alla cooperazione di polizia.

Conclusioni Dell'Orto

Pronunciate le Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott nella causa dell'Orto, C-467/05. Il giudice milanese remittente era riuscito nel non facile compito di mettere assieme una decisione quadro ed un regolamento nel tentativo di risolvere una intricata questione relativa alla restituzione di cose sequestrate.

martedì, marzo 06, 2007

Scommesse: Corte di giustizia travolge Cassazione e Consiglio di Stato

Caso Placanica, sentenza in causa C-338/04

Incompatibili con il diritto comunitario e quindi da eliminare le sanzioni penali applicate dall'Italia alla raccolta di scommesse da parte di intermediari operanti per conto di società straniere: lo ha deciso la Corte di giustizia europea con una sentenza del 6 marzo 2007. La decisione dei giudici europei del Lussemburgo avrà notevoli conseguenze pratiche: la Repubblica italiana non potrà più perseguire penalmente coloro che raccolgono scommesse in Italia per conto di stranieri. Dunque non saranno più perseguibili i tre cittadini italiani che avevano costruito un sito web che consentiva scommesse attraverso il bookmaker Stanley International. Il principio stabilito dai giudici europei è che uno Stato membro non può applicare una sanzione penale per il mancato adempimento di una formalità amministrativa che esso rifiuta o rende impossibile in violazione del diritto comunitario.(06 marzo 2007)

martedì, febbraio 27, 2007

CGCE: Segi e Gestora pro Amnistia, pronunciate le sentenze

Pronunciate le sentenze nei casi C-354/04P e 355/04 P. Si tratta di pronunzie assai rilevanti ed attese. Il dispositivo prevede il rigetto del ricorso ma nelle motivazioni si affacciano delle considerazioni interessanti. Vedi anche il post di DEDP sulle Conclusioni dell'AG Mengozzi.

In estrema sintesi:
1) il ricorso è rigettato;
2) c'è una parte sulla rilevanza delle questioni poste anche per il giudice nazionale (vengono riprese seppur non totalmente le conclusioni di mengozzi);
3) viene riaffermato come le informazioni sui gruppi terroristici provengono (siano fornite) dal livello nazionale (dai governi) e come le decisioni di congelamento siano eseguite dal livello nazionale, per cui è a quel livello che va ricercata la soluzione alla tutela giurisdizionale;
4) un lungo obiter pone il problema della base giuridica. Nel caso di specie sono attaccate delle Posizioni comuni, fonti a cavallo tra il II ed il III Pilastro, finalizzate alla definizione della posizione dell'Unione rispetto a grandi problematiche politiche; probabilmente non si tratta dello strumento normativo adatto ad intervenire su questioni connesse alla lotta al terrorismo con incidenza (ove riscontrata) sulla condizioni dei singoli.
Ove interrogata opportunamente la Corte potrebbe quindi dare una differente qualificazione giuridica alle fonti attaccate al fine di consentirne la judicial review nelle condizioni previste dalle disposizioni del Trattato UE (art. 35).
La Corte si ripropone come regolatore del traffico delle competenze e del controllo circa le basi giuridiche, evitando, ove possibile, di entrare sulle questioni di merito e sui livelli di tutela dei diritti quando farlo appare problematico....

venerdì, febbraio 23, 2007

martedì, febbraio 20, 2007

Il coordinatore UE antiterrosimo richiama al rispetto dei diritti umani

Interessante intervista sul quotidiano Le Monde di Gijs De Vries, coordinatore UE per le politiche antiterrorismo, che richiama l'Occidente al rispetto dei valori dello Stato di diritto. Secondo De Vries Europa ed USA non devono fare quello che i terroristi si aspettano, scendere sul loro piano e condurre una litta nella quale non sia più chiaro qual'è il modello di società che difendiamo. Il link all'articolo.

venerdì, febbraio 16, 2007

Consiglio GAI: risultati notevoli

Importanti i risultati raggiunti dal Consiglio GAI del 15-16 febbraio. Di seguito la sintesi ufficiale.
In breve: 1) raggiunto l'accordo sulla inclusione del Trattato di PRUM nel quadro del diritto UE, con eccezione della possibilità di operazioni di polizia al di fuori del territorio nazionale e 2) accordo raggiunto anche su una decisione quadro relativa al trasferimento delle persone condannate, viene riconosciuto quindi un diritto (!?) alla espiazione della pena nel proprio paese d'origine.


Main Results of the Council

The Council agreed on the integration into the EU legal framework of the parts of the Prüm Treaty relating to police and judicial cooperation in criminal matters (Title VI of the EU Treaty, the so-called " third pillar"), with the exception of the provision relating to cross-border police intervention in the event of imminent danger (Article 18). This last particular issue will be further examined by the Council at one of its forthcoming sessions.The Council also reached a general approach on a draft Framework Decision on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the EU. This instrument will allow the transfer of sentenced persons to another Member State for the purpose of enforcement of the sentence imposed, taking into account the possibility of social rehabilitation of the sentenced person.Finally the Council adopted a Regulation establishing the EU Agency for Fundamental Rights. This Agency will provide the relevant institutions and Member States with assistance and expertise relating to fundamental rights in order to support them when they take measures or formulate courses of action to fully respect fundamental rights.

giovedì, febbraio 15, 2007

PE: approvata la relazione della commissione temporanea sui voli CIA

Il PE approva un rapporto, relatore Claudio Fava, sulle extraordinary renditions ed i voli CIA sul territorio europeo.
Il link alla relazione finale ed alla sintesi della notizia.

lunedì, febbraio 12, 2007

Ambiente: La comunicazione della Commissione in materia di sanzioni penali

La Comunicazione della Commissione in materia di sanzioni penali a protezione dell'ambiente:

MEMO/07/50

Bruxelles, 9 febbraio 2007
Domande e risposte sulla tutela penale dell'ambiente
Perchè la Commissione presenta una nuova proposta di direttiva?
Nel 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, basata sulle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea concernenti la politica ambientale. Tuttavia nel 2003 il Consiglio, a seguito dell'iniziativa della Danimarca del 2000, ha adottato una decisione quadro[1], strumento previsto dal trattato sull'Unione europea nel campo della cooperazione in materia penale.
La Commissione ha impugnato la decisione quadro dinanzi alla Corte di giustizia contestandone il fondamento normativo. Il 15 settembre 2005 la Corte di giustizia ha annullato la decisione quadro e ha confermato la competenza della Comunità ad adottare misure relative al diritto penale connesse con la tutela dell'ambiente ove ciò sia necessario per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale comunitaria.
Per tener conto della sentenza della Corte e degli ultimi sviluppi intervenuti nella normativa ambientale la Commissione ha deciso di ritirare la precedente proposta di direttiva del 2001 e di elaborarne una nuova. La proposta presentata oggi dalla Commissione sostituisce pertanto sia la proposta di direttiva del 2001 che la decisione quadro del Consiglio del 2003.
Quali sono le principali differenze tra una decisione quadro e una direttiva?
Mentre la decisione quadro è adottata esclusivamente dal Consiglio, la direttiva proposta passerà all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo nell'ambito della procedura comunitaria di codecisione. Inoltre, per quanto riguarda la direttiva, la Commissione europea e la Corte di giustizia ne controllano l'attuazione da parte degli Stati membri, cosa che non avviene per le decisioni quadro.
Perché il diritto penale è uno strumento necessario alla lotta per la tutela dell'ambiente?
I reati ambientali comprendono una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l'ambiente, come l'emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque, la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate. Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull'ambiente e sulla salute umana, minano l'efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e della salute umana. Si deve pertanto garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.
Quali reati saranno contemplati dalla direttiva?
La direttiva prevede un elenco di reati ambientali gravi, per lo più già contemplati dalla decisione quadro annullata, che era stata adottata all'unanimità nel 2003. Nell'elenco figurano: il trattamento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi; il commercio illecito di specie minacciate; il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono; il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o in cui siano depositate sostanze o preparazioni pericolose.
Nella maggior parte dei casi la punibilità di determinate attività dipende dal fatto che esse arrecano (o rischiano di arrecare) un grave pregiudizio alle persone o all'ambiente.
Ad esempio, lo scarico illecito di sostanze pericolose nelle acque di superficie sarebbe punibile se provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o un grave pregiudizio all'ambiente. La spedizione illegale di rifiuti provenienti dall'Unione europea sarebbe punibile solo se interessa volumi non trascurabili e vi è una chiara intenzione di trarne profitto. Sarebbe inoltre punibile il traffico di animali o piante rare commesso in violazione del regolamento CITES[2]. Analogamente sarebbe perseguibile penalmente l'esportazione illecita di sostanze che riducono lo strato di ozono in paesi in via di sviluppo.
Nell'agosto 2006, il cargo Probo Koala ha scaricato circa 500 tonnellate di rifiuti tossici ad Abidjan, in Costa d'Avorio. I rifiuti sono stati poi riversati in vari siti nei pressi della città. A seguito di tale episodio molte persone sono decedute e in centinaia hanno avuto problemi respiratori, nausea, vertigini, vomito, bruciori e irritazioni provocati dai rifiuti tossici. Il caso Probo Koala sarebbe rientrato tra quelli contemplati dalla proposta di direttiva, trattandosi presumibilmente di una spedizione illegale di rifiuti.
Analogamente, anche l'esplosione chimica che si verificò a Seveso, in Italia, nel 1976 e che causò problemi dermatologici alle persone che vivevano nei dintorni, costrette all'esposizione di ingenti quantità di diossina, sarebbe rientrata nel campo d'applicazione della presente proposta, sempre che sia stata provocata per negligenza grave o violazione intenzionale della normativa.
La fuoriuscita di petrolio non è esplicitamente esclusa dalla proposta ma verrà contemplata da una proposta distinta, che sarà presentata nel corso dell'anno, diretta a modificare la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
Perché la normativa penale attualmente in vigore negli Stati membri non è sufficiente ed è necessario agire a livello comunitario?
Dagli studi svolti dalla Commissione è emerso che sussistono ampie disparità tra gli Stati membri nella definizione dei reati ambientali e che in molti Stati membri i livelli delle sanzioni sono insufficienti. Ad esempio, per quanto riguarda il commercio di specie minacciate, il rapporto tra il valore più basso e il valore più alto dell'importo massimo della sanzione varia da 1 a 348. La proposta adottata dalla Commissione mira ad assicurare un livello minimo di tutela penale dell'ambiente in tutta l'Unione europea.
La proposta istituisce uno standard comunitario minimo per la definizione dei reati gravi contro l'ambiente, introduce un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche e fissa l'entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi. In questo modo sarà garantito che questi ultimi vengano trattati secondo modalità simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono tra le legislazioni nazionali. La proposta faciliterà inoltre la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazioni transfrontaliere.
Nella comunicazione del 24 novembre 2005 (COM (2005)538 definitivo/2) la Commissione ha illustrato la sua interpretazione della sentenza. In particolare ha sottolineato che, previa verifica della loro necessità, le misure relative al diritto penale richieste in un settore di competenza comunitaria dovrebbero comprendere, ove appropriato e necessario, la definizione della fattispecie di reato, la sua natura e il livello delle sanzioni penali applicabili. Inoltre il vicepresidente Frattini ha dichiarato di voler fare un uso prudente della competenza della Commissione ad adottare misure relative al diritto penale, le quali saranno decise caso per caso, e solo se necessario per il raggiungimento di ulteriori obiettivi politici fissati nel trattato.
Per quali casi la direttiva prevede il ravvicinamento dei livelli di sanzione?
In base al principio di proporzionalità la direttiva prevede il ravvicinamento delle sanzioni solo per casi particolarmente gravi. Le circostanze aggravanti per le quali è previsto un ravvicinamento delle sanzioni sono la particolare gravità delle conseguenze di un reato (come la morte o le gravi lesioni riportate da una persona o un grave pregiudizio per l'ambiente) o la commissione del reato da parte di un'organizzazione criminale. Queste circostanze sono in genere già considerate particolarmente gravi nel diritto penale degli Stati membri e sono già oggetto di altri atti comunitari.
Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, il ravvicinamento proposto su tre durate della pena è in armonia con le conclusioni del Consiglio Giustizia e Affari interni del 25 e del 26 aprile 2002. Le tre durate sono correlate all'elemento psicologico (intenzionalità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Per i reati più gravi è prevista la reclusione di almeno 5 a 10 anni.
Il sistema delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue anch'esso un profilo su tre livelli corrispondente a quello individuato dal Consiglio Giustizia e Affari interni per le sentenze di condanna alla reclusione. Le sanzioni pecuniarie previste per le persone giuridiche sono simili ai valori minimi e massimi adottati dal Consiglio nella decisione quadro 2005/667/GAI sulla repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (importo non inferiore a 300 000 EUR e non superiore a 500 000 EUR, non inferiore a 500 000 EUR e non superiore a 750 000 EUR e non inferiore a 750 000 EUR e non superiore a 1 500 000 EUR).
La Commissione intende armonizzare completamente la legislazione penale degli Stati membri in materia di reati ambientali?
La presente iniziativa non è diretta ad armonizzare completamente la legislazione penale degli Stati membri, ma a prendere solo quelle misure a livello comunitario che risultano necessarie per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale.
Lo strumento prescelto è una direttiva, cioè un atto che lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella sua attuazione. Ai sensi dell'articolo 176 CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di istituire disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva. Ad esempio, gli Stati membri possono istituire nuove figure di reato, perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice negligenza e prevedere ulteriori sanzioni o sanzioni più severe.
La proposta è formulata in modo tale da lasciare agli Stati membri la più ampia flessibilità nell'adattare le sue prescrizioni ai rispettivi ordinamenti penali vigenti. La proposta tiene conto delle diverse tradizioni giuridiche e dei diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri. Ad esempio la direttiva riconosce che non tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono la responsabilità penale delle persone giuridiche e consente pertanto agli Stati membri di scegliere altre forme di responsabilità per le persone giuridiche.
Quali sono le prossime fasi di attuazione della direttiva?
Gli Stati membri dovranno attuare la direttiva entro 18 mesi dalla sua adozione e comunicare le rispettive normative di attuazione alla Commissione. Tale periodo di attuazione non dovrebbe comportare difficoltà per gli Stati membri, in quanto molte disposizioni erano già contemplate nell'annullata decisione quadro 2003/80/GAI. Il termine per l'attuazione di tale decisione quadro sarebbe scaduto il 27 gennaio 2005, cosicché gli Stati membri avranno già provveduto ad emanare buona parte delle misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva.
In primo luogo la Commissione valuterà se le misure di attuazione presentate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva. In secondo luogo la proposta impone agli Stati membri di trasmettere ogni tre anni una relazione di attuazione della direttiva. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione elaborerà relazioni periodiche dirette a valutare il modo in cui la direttiva viene applicata negli Stati membri e a individuare possibili problemi di attuazione o la necessità di modificarla. In caso di attuazione inadeguata, la Commissione può avviare un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro inadempiente dinanzi alla Corte di giustizia, che può infliggere sanzioni severe.
Inoltre la Commissione si adopererà per raccogliere statistiche comparabili e affidabili sui reati ambientali negli Stati membri. A tal fine sarà istituito un gruppo di esperti incaricato di definire le informazioni necessarie.
Esistono altri strumenti rilevanti in questo settore?
Nel campo specifico dell'inquinamento provocato dalle navi sono particolarmente rilevanti due strumenti adottati nel 2005: la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni e la decisione quadro 2005/667/GAI intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, che è stata impugnata dalla Commissione dinanzi alla Corte per lo stesso motivo per cui ha impugnato la decisione quadro sull'ambiente, cioè l'erroneo fondamento normativo.
Quali altre misure si stanno prendendo per garantire l'attuazione della normativa ambientale dell'UE?
La presente non è un'iniziativa isolata. La Commissione sta cercando di rendere più efficace la normativa ambientale dell'Unione anche attraverso una serie di altri strumenti.
La Commissione può agire in giudizio contro gli Stati membri che tollerano attività illecite, inducendo la Corte di giustizia a comminare sanzioni pecuniarie. Ad esempio, nel 2003 la Grecia è stata condannata a pagare 20 000 euro al giorno per una discarica abusiva nell'isola di Creta. La Commissione si sta adoperando per garantire che le normative nazionali siano sufficientemente rigorose e attuino correttamente le disposizioni comunitarie. Essa mira ad eliminare le ambiguità o lacune presenti nelle legislazioni nazionali, che hanno l'effetto di indebolire gli obiettivi della normativa ambientale dell'UE.
La Commissione ha inoltre preso misure preventive elaborando, in consultazione con i terzi interessati, documenti guida per agevolare l'attuazione e il controllo del rispetto delle norme. Ha avviato studi per individuare Ie lacune nell'attuazione e intensificherà i contatti con gli Stati membri per far fronte ai problemi specifici che sono stati riscontrati. La Commissione inoltre incoraggerà gli Stati membri a sfruttare le possibilità di finanziamento a livello dell'UE e garantirà che il modo in cui essi programmano le spese nel quadro dei vari strumenti[3] contribuisca a migliorare l'attuazione della normativa ambientale dell'UE.
La Commissione svilupperà ulteriormente questa impostazione e nel corso del 2007 elaborerà una strategia riveduta sull'attuazione e il rispetto della normativa ambientale dell'UE. La strategia sarà incentrata sulle lacune attuative sistematiche che sono state individuate e incoraggerà l'uso di un insieme di strumenti legislativi e non legislativi.
[1] Decisione quadro 2003/80/GAI.
[2] Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, trasposta nel diritto dell'UE dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.
[3] Strumenti della politica di coesione, sviluppo rurale, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, programmi quadro per la ricerca, la competitività e l'innovazione, e nell'ambito del nuovo strumento unico per l'ambiente LIFE+.

Estradizione: La Consulta dichiara inammissibile una questione relativa all'art. 420 quater del c.p.p. (e principio di specialità)

Il Tribunale di Santa Maria C.V. (Caserta) aveva sollevato questione di costituzionalità in merito alla leggittimità della regola della specialità in materia di estradizione, per quanto riguarda i reati commessi, da cittadino italiano, antecedentemente a quelli che hanno dato origine alla consegna.
Si tendeva in tal modo a mettere in discussione un principio tradizionale delle procedure estradizionali qualle quello di specialità secondo il quale non si può procedere per reati diversi da quelli per i quali è stata richiesta e ottenuta l'estradizione.
Il parametro costituzionale invocato è, nell'ipotesi del GIP sammaritano, rappresentato essenzialmente dal principio di eguaglianza, parità di trattamento ed effettività della giurisdizione penale.
I giudici di palazzo della Consulta dichiarano la questione inammissibile rimandando, nel caso, al legislatore nazionale (la sentenza). (ab)

giovedì, febbraio 08, 2007

Reati ambientali: la Commissione riprende l'iniziativa

La Commissione pronta al varo di norme contro i crimini ambientali
Contro i crimini ambientali non bastano le leggi nazionali: ne è convinta la Commissione europea, che si appresta a proporre un pacchetto di nuove norme. Dovrebbe essere varato entro la fine della settimana, poi dovrà passare al vaglio degli Stati membri e del Parlamento europeo. La bozza in circolazione al momento prevede una lista di nove fattispecie di reato, che vanno dal furto o degradazione di esemplari di specie protette di fiori allo scarico illegale di rifiuti tossici. Per i crimini intenzionali che causano la morte o il ferimento grave di persone, vengono previste pene minime tra i 5 e i dieci anni di carcere. Tra un anno e tre anni i minimi di pena per altri delitti. Le aziende possono essere obbligate a ripulire, i loro manager possono essere rimossi, e le multe possono arrivare al milione e mezzo di euro. Le sanzioni ad oggi sono fissate a livello nazionale, e non tutti gli stati sono abbastanza severi, secondo il commissario all'ambiente, Stavros Dimas

MAE: prime conseguenze applicative della nuova legge tedesca

Ex-Nazi officer dodges EU extradition rules
07.02.2007 - 09:19 CET By Helena Spongenberg

BRUSSELS - Denmark has expressed disappointment over a German court's refusal to extradite a war crimes suspect - a former SS officer - on a legal technicality, exposing weakness in the EU arrest warrant scheme."I will not hide the fact that I would have liked to see another ruling," Danish justice minister Lene Espersen said Monday (5 February). "We have in Denmark fought to have Soren Kam extradited to face court, but we must of course respect the German court ruling."Mr Kam, who now lives in south Germany after becoming a German citizen in 1956, took part in the abduction and killing of newspaper editor and resistance activist Carl Henrik Clemmensen in 1943 when Denmark was occupied by Nazi Germany.Mr Clemmensen was unarmed and killed by eight shots from three different guns: one of the shooters faced court and was executed in 1946, one has vanished without trace and Mr Kam was found after undercover journalists saw him at a Nazi gathering in Austria in 1995.Mr Kam in 1998 admitted shooting Mr Clemmensen but claimed the act was "self-defence," while complaining that he is now too frail to face trial. "I am 85 and ill and I don't see well. I can't [cope] anymore," he told Danish news agency Ritzau.Denmark had expected the extradition to be a formality under the EU warrant scheme, which came into force in 2004 to smooth procedures for extradition of serious criminal suspects from one EU state to another.Mutual recognition of criminal decisionsThe EU warrant lists 32 offences to which the principle of "mutual recognition" applies, meaning that a judge in member state A does not have to approve an accusation in member state B before extraditing its citizen to member state B. Denmark indicted Mr Kam on four out of the 32 counts, including murder. "The presumption is that the judge does not have to double-check," CEPS think-tank expert Florian Geyer told EUobserver, adding that the so-called "mutual recognition of criminal decisions" is one of the cornerstones of the whole EU warrant scheme. But Germany has secured a special exemption from the normal EU warrant rules, meaning that Mr Kam can stay at home after courts in Bayern found him guilty of manslaughter "only" - a crime that is not covered by the 32-point EU mandate. "When a German has committed a crime abroad, the German juristiction must also be investigated...and in this case Mr Kam's German citizenship saves him from being extradited," a spokeswoman for the Bayern court told Ritzau. "It is legally quite complicated."The European Arrest Warrant was put in place in the aftermath of the 9/11 US terrorist attacks to help process terrorism suspects. It replaced previous procedures based on bilateral agreements between individual EU countries."[The warrant] is one of the key instruments we have in combating organised crime and terrorism," European Commission spokesman Friso Roscam-Abbing said. "The German judge has made use of one of the exceptions to the surrender...in general, war criminals are to be brought to justice."
from EUOBSERVER

mercoledì, febbraio 07, 2007

Novità dal Consiglio


Statewatch mette a disposizione due documenti di rilievo di competenza del Consiglio dell'UE.

1) La proposta di Decisione quadro presentata da Germania e Francia relativa al riconoscimento ed alla supervisione in materia di pene sospese e sanzioni alternative;

2) il manuale procedurale relativo all'acquisizione ed all'utilizzo di dati provenienti dai casellari giuridiari nazionali.

martedì, febbraio 06, 2007

Le Sezioni unite sulla legge di recepimento del MAE

E' accaduto quello che un pò tutti si aspettavano, ma è una notizia.
In sede interpretativa il giudice di legittimità ha ricostruito la legge italiana, facendo saltare (omettendo d'applicare) una norma prevista dal legislatore interno e che, de facto, riproduceva una garanzia costituzionale.
Non è tanto il merito, sul quale in definitiva ci troviamo d'accordo, ma è il metodo che non ci convince.
Le Sezioni Unite si sostituiscono a legislatore ed al giudice delle leggi in materia di libertà personale e garanzie fondamentali. Il testo della sentenza (ab).

lunedì, febbraio 05, 2007

Liste di terroristi ed accesso alle informazioni

Un'altra pronuncia della Corte di giustizia (causa C-266/05P) in materia di lotta al terrorismo e trasparenza delle informazioni poste alla base delle misure prese a livello dell'Unione europea.
Si tratta questa volta dell'appello contro la decisione del Tribunale di primo grado nella causa Sison.
La Corte rigetta il gravame proposto interpretando in maniera ampia la disponibilità del Consiglio UE in materia di accesso agli atti (La decisione).

domenica, febbraio 04, 2007

Il Parlamento europeo sulla pena di morte

29 gennaio 2007
Risoluzione del Parlamento europeo sull'iniziativa a favore della moratoria universale in materia di pena di morte

Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla moratoria universale in materia di pena di morte, in particolare quelle del 23 ottobre 2003, 6 maggio 1999 e 18 giugno 1998,
– viste le risoluzioni sulla moratoria in materia di pena capitale adottate da vari organismi ONU, fra cui la Commissione ONU per i diritti dell'uomo,
– viste le dichiarazioni UE a sostegno della moratoria universale in materia di pena capitale, in particolare quella presentata lo scorso dicembre all'Assemblea generale ONU, che è stata firmata da 85 paesi di tutti i gruppi geografici,
– visti gli orientamenti sulla politica UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena capitale,
– visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la pena capitale è una punizione crudele e disumana nonché una violazione del diritto alla vita,
B. considerando che l'abolizione della pena di morte è un valore fondamentale dell'Unione europea e un requisito per i paesi che chiedono di aderire all'UE,
C. vivamente preoccupato del fatto che esistono tuttora o sono state reintrodotte legislazioni nazionali in decine di paesi del mondo che prevedono la pena capitale e comportano ogni anno l'esecuzione di migliaia di esseri umani,
D. considerando nel contempo che prosegue la tendenza verso l'abolizione della pena di morte a livello mondiale; compiacendosi al riguardo della completa abolizione della pena di morte negli anni scorsi in Liberia, Messico, nelle Filippine e nella Moldova e la reiezione da parte del Congresso peruviano del progetto di legge sull'introduzione nella legislazione della pena di morte per crimini di terrorismo,
E. considerando che l'Unione europea ha deciso, nel quadro degli "Orientamenti UE sulla pena di morte", approvati a Lussemburgo il 6 giugno 1998, di operare all'interno degli organismi internazionali verso l'abolizione della pena di morte,
F. considerando che il 9 gennaio 2007 il governo italiano e il Consiglio d'Europa hanno deciso di collaborare per raccogliere il massimo sostegno possibile a favore dell'attuale iniziativa in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite che prevede una moratoria globale sulle esecuzioni, in vista della piena abolizione della pena di morte,
G. considerando che il 27 luglio 2006 la Camera dei deputati italiana ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiede al governo italiano di presentare alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite e dopo aver consultato i partner dell'UE, ma senza passare attraverso la procedura di unanimità, una proposta di risoluzione per una moratoria universale in materia di pena di morte, al fine di abolire completamente la pena capitale nel mondo; che nella riunione del 22 gennaio 2007 il Consiglio Affari generali dell'Unione europea ha convenuto che a New York la Presidenza tedesca dell'UE avrebbe verificato le possibilità e modalità per riaprire il dibattito e deliberare sulla proposta di moratoria universale in materia di pena capitale,
H. condannando l'esecuzione di Saddam Hussein e lo sfruttamento mediatico della sua impiccagione,
1. ribadisce la sua antica posizione contro la pena di morte in tutti i casi e in tutte le circostanze ed esprime ancora una volta il proprio convincimento secondo il quale l'abolizione della pena di morte contribuisce a rafforzare la dignità dell'uomo e al progressivo sviluppo dei diritti dell'uomo;
2. chiede che sia applicata immediatamente e senza condizioni una moratoria universale sulle esecuzioni, attraverso una risoluzione in questo senso dell'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite, che il Segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe poter controllare nella sua applicazione effettiva;
3. sostiene fermamente l'iniziativa della Camera dei deputati e del governo italiani, sostenuta dal Consiglio e dalla Commissione UE nonché dal Consiglio d'Europa;
4. invita la Presidenza UE ad adottare con urgenza un'opportuna azione per garantire che tale risoluzione sia presentata in tempi brevi all'attuale Assemblea generale ONU; invita la Presidenza UE e la Commissione a tenere il Parlamento europeo informato in merito ai risultati raggiunti nell'attuale Assemblea generale ONU sulla moratoria universale in materia di pena capitale;
5. sollecita le istituzioni e gli Stati membri UE a fare quanto possibile, politicamente e diplomaticamente, per garantire il successo di questa risoluzione in seno all'attuale Assemblea generale delle Nazioni Unite;
6. esorta vivamente tutti gli Stati membri UE a ratificare senza indugio il secondo protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, volto alla completa abolizione della pena di morte;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU, al Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU nonché a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite.

Slovenia e Schenghen

La Slovenia sempre più prima della classe tra i paesi di nuova accessione.
Dopo l'ingresso nell'Euro (gennaio 2007), dal 2008 si prepara anche la partecipazione a pieno titolo all'area Schegnhen (dedp).

giovedì, febbraio 01, 2007

MAE: statistiche 2005

Il Consiglio UE ha elaborato i questionari distribuiti a tutti gli Stati membri.
Sono dunque disponibili le statistiche relative all'applicazione della Decisione quadro sul Mandato di arresto europeo. Il documento è consultabile qui.

mercoledì, gennaio 31, 2007

Razzismo e xenofobia: riaperto il dibattito

La scelta del governo italiano e del guardasigilli Mastella di presentare un disegno di legge su razzismo ed incitamento all'odio razziale ha riaperto il dibattito anche a livello dell'Unione europea.
In effetti una proposta di decisione quadro del 2001 su razzismo e xenofobia, supportata dalla Presidenza lussemburghese che nel 2005 era vicina all'accordo, era poi rimasta lettera morta anche per l'opposizione del governo italiano di allora.
Ora la mossa italiana fornisce un utile assist alla presidenza tedesca (sensibile all'argomento) per rimettere la questione all'ordine del giorno. La proposta originaria (ab).

venerdì, gennaio 26, 2007

Cassazione: non esecuzione di una condanna non conforme alla CEDU

ESECUZIONE - CONDANNA GIUDICATA NON EQUA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - MANCANZA DI UN MEZZO PROCESSUALE PER LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO - ESEGUIBILITA' DEL GIUDICATO - ESCLUSIONE
La Corte ha stabilito che «il giudice dell’esecuzione deve dichiarare, a norma dell’art. 670 c.p.p., l’ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall’art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell’ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo». Questa decisione viene a dare l’attesa soluzione ad una nota vicenda giudiziaria nella quale un condannato era rimasto detenuto in Italia in espiazione di una condanna, nonostante che la Corte europea avesse decretato sin dal 1998 il carattere non equo del processo da lui subito per violazione del diritto dell’imputato di “interrogare o fare interrogare i testimoni a carico”. Le più alte istanze del Consiglio d’Europa avevano più volte richiamato lo Stato italiano ad una puntuale esecuzione alla sentenza della Corte europea, ovvero riconoscendo al condannato, attraverso la riapertura del processo, il diritto ad un “procès équitable”. La mancanza nel nostro ordinamento di un rimedio che permettesse in tali casi la riapertura del processo aveva sinora giustificato l’inadempimento dello Stato italiano. Conclusione, questa, ritenuta dalla Corte Suprema «assolutamente inaccettabile», poiché finiva per disconoscere la precettività delle norme della Convenzione e la forza vincolante delle decisioni della Corte europea. La Corte Suprema ha infatti ricordato che l’obbligo “positivo”, derivante da una sentenza della Corte europea, di ripristinare una procedura rispondente alla legalità sancita dalla Convenzione allo specifico fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi in dipendenza della violazione accertata, incombe su tutti gli organi dello Stato, compresi quelli investiti del potere giurisdizionale. In tale prospettiva, la Corte Suprema, chiamata a decidere sull’eseguibilità del giudicato ex art. 670 c.p.p., ha stabilito che la «essenziale correlazione» esistente tra il carattere equo del processo, garantito dall’art. 6 Cedu, e la regolarità della condanna che può legittimare, a norma dell’art. 5 Cedu, la restrizione della libertà personale, impedisce di considerare «legittima e regolare» una detenzione fondata su una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla Corte europea, sì da rendere non “équitable” non soltanto la procedura seguita, ma anche la pronuncia di condanna.

giovedì, gennaio 25, 2007

Consigli transalpini, la posizione Canivet

Il 2006 in Francia è stato un anno di riflessione dopo eclatanti errori giudiziari (nulla che non succeda anche in Italia!).
L'Assemblea nazionale francese ha dedicato al tema giustizia un grande dibattito ed una interessante relazione finale (qui il link).
Assai interessante, ed utile anche al dibattito italiano, è la posizione del primo presidente della Cassazione francese, Guy Canivet, giurista e magistrato di autorità ed indipendenza indiscussa, spesso citato come modello e fonte di ispirazione anche dalla magistratura italiana.
Riportiamo una sua citazione, richiamata dalla relazione dell'Assemblea nazionale, in cui sottolinea la necessità e l'urgenza di addivenire ad una più netta separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante.
Il suo è un appello che potrebbe aiutare a discutere anche in Italia, lontani da posizioni ideologiche e strumentali.
[...]
"Le Premier président Guy Canivet a, quant à lui, livré une description d'ensemble de l'ambiguïté des rapports entre le parquet et le siège, encore plus critique :
« Les magistrats peuvent exercer, de la base au sommet, alternativement les fonctions du siège et du parquet, parfois dans la même juridiction et au sein d'un même palais de justice, cohabitent, travaillent ensemble, dans une relation quotidienne de proximité - on n'hésite pas à parler de collaboration - ceux qui sont chargés de juger les affaires en toute impartialité et ceux dont la mission est de soutenir la thèse de l'accusation. L'organisation des juridictions est totalement fondée sur cette relation. Il faudrait, je vous l'assure, beaucoup de vertu pour assumer un tel système. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons .
Ces magistrats du siège et du parquet participent ensemble aux assemblées délibérantes qui déterminent l'organisation de la juridiction et la répartition des moyens.
Depuis quelques temps, s'est en outre développé, au ministère de la justice, un dogme nouveau, celui dit de la « dyarchie », qui fait que le président de la juridiction et le chef du parquet, procureur ou procureur général, n'exercent plus séparément l'administration et la gestion de leurs structures respectives, siège d'un côté, parquet de l'autre, mais qu'ils administrent ensemble une entité unique et en gèrent conjointement les crédits, crédits pour lesquels ils sont ensemble ordonnateurs délégués. On semble vouloir qu'une juridiction soit une institution à deux têtes, dont l'une et l'autre ne poursuivent pas le même objectif.
À cette confusion administrative s'est ajoutée une confusion fonctionnelle, introduite par les lois nouvelles, qui fait que , dans de nombreux cas - amendes transactionnelles, médiation et composition pénale, comparution sur reconnaissance de culpabilité - le procureur dispose d'un pouvoir plus ou moins direct d'infliger des sanctions. Dans la pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et visible entre parquet et siège, qui brouille l'idée d'une justice impartiale et place la défense en position de déséquilibre. »
500
Dans une interview, en réponse à une question sur l'opportunité d'une séparation plus nette entre le parquet et le siège, le Premier président Guy Canivet a été encore plus affirmatif, en se réclamant de la situation respective des magistrats du parquet et des magistrats du siège : « Le procureur de la République a pour objectif de faire condamner l'auteur d'une infraction. Un juge lui, n'a pas d'a priori. Il écoute les deux parties et pèse chacun des arguments. Un juge c'est une éthique, une culture de la neutralité. C'est une posture qui s'entretient tous les jours. Je ne pense donc pas qu'il soit possible de passer de manière neutre d'une fonction à l'autre. »501 "[...]

martedì, gennaio 23, 2007

Approvata la Legge comunitaria 2006

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il testo di legge della Comunitaria 2006, ora regolata dalla legge n. 11 /2005, che ha sostituito la famigerata La Pergola (il testo della Comunitaria 2006).

Trattato di Prum e diritto UE

Già disponibili le proposte di decisione quadro relativa all'inclusione del Trattato di Prum nel corpus del diritto dell'Unione europea.
Si tratta di un obiettivo perseguito con decisione dalla presidenza tedesca; la portata istituzionale di tale operazione è assai rilevante.
Due i testi proposti:

lunedì, gennaio 22, 2007

La riforma del sistema UE delle liste di terroristi

"Agence Europe" riporta la notizia relativa alla riforma del sistema delle liste di terroristi. Modalità di inserimento, trasparenza e possibilità di ricorso.
Di seguito il thread recuperato in rete:
L'UE a l'intention de mettre à jour dès le mois de février sa liste des organisations et entités terroristes et de lever ainsi le voile sur la manière dont les noms figurent sur cette liste, conformément à la décision rendue en décembre par la Cour de justice européenne.
Une cinquantaine d'individus et presque autant de groupes figurent sur la liste européenne créée en 2001, notamment le groupe séparatiste basque ETA, le Hamas palestinien, les Brigades des martyrs d'al-Aqsa ou les Tigres tamouls du Sri Lanka. Cependant, seulement 30 groupes et 35 personnes, à l'encontre desquels un gel de fonds et d'avoirs a été décidé, sont directement concernés par la décision rendue le 12 décembre dernier (EUROPE N°9326). Dans son arrêt, le Tribunal de première instance avait indiqué que toute décision relative au gel de fonds d'une organisation considérée comme étant terroriste devait dorénavant être motivée, et que la procédure établissant la liste des organisations terroristes de l'UE devait respecter les droits de la défense. En pratique, le Tribunal avait annulé une décision datant de 2002, plaçant les Moudjahidins du peuple d'Iran (OMPI) sur la liste des organisations terroristes, dont les avoirs avaient être gelés.
L'UE n'a pas attendu longtemps avant de mettre en œuvre cette nouvelle jurisprudence. En effet, le 28 décembre, neuf islamistes radicaux (4 Hollandais, 4 Marocains, 1 Espagnol), deux groupes kurdes - « les Faucons de la Liberté du Kurdistan » (TAK) et un groupe hollandais inspiré par la mouvance Al-Qaïda (Hofstad ) - ont été ajoutés sur la liste terroriste de l'UE. C'est la première fois depuis que l'UE a lancé sa liste en 2001 que le Conseil met en pratique la jurisprudence du Tribunal en envoyant notamment des motivations aux intéressés. Tous les groupes et personnes inscrits sur la liste européenne et soumis au gel de fonds devraient être traités de la même manière lorsque la nouvelle liste sera mise à jour au mois de février prochain. Pour des raisons liées à la sécurité, l'exposé des motifs pour lesquels les personnes, groupes ou entités concernées ont été inclus dans la liste, n'est pas rendu public. Les intéressés peuvent toutefois adresser une demande au Conseil en vue d'obtenir cet exposé. Ils peuvent aussi faire une demande de réexamen de la décision par laquelle ils ont été inclus dans la liste en question. Ils peuvent enfin contester la décision du Conseil devant le Tribunal de première instance.
En publiant bientôt sa nouvelle liste, l'UE espère aller vite et couper court à la critique pour éviter des plaintes en cascade qui l'obligeraient à rayer plusieurs groupes de la liste noire. En effet, la Cour européenne de justice a infligé le18 janvier un nouveau revers à la liste des mouvements terroristes établie par l'UE, en déclarant recevable le recours introduit par le parti kurde PKK, qui conteste son inscription sur cette liste (EUROPE N°9347). En plus de cette affaire, trois affaires semblables à celle des Moudjahidins iraniens sont également pendantes devant la Cour. L'une concerne une organisation caritative propalestinienne basée aux Pays-Bas (Stichting Al Aqsa) ; l'autre un mouvement séparatiste kurde (Kongra-Gel) ; et une troisième émane du responsable d'un groupe armé philippin. (bc)

giovedì, gennaio 18, 2007

Il PKK ottiene un successo giudiziario dinanzi alla CGCE

Parziale vittoria del PKK di Ocalan dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee nella sentenza in causa C-229/05P depositata il 17 gennaio 2007.
Seguendo le conclusioni dell'avvocato generale Kokott la Corte di Lussemburgo ha accolto il ricorso del PKK e del suo leader Ocalan teso a rivendicare la legittimità a ricorrere contro l'iscrizione dello stesso partito curdo nelle liste di terroristi stilate dalle Nazioni unite.
Un altro capitolo della lunga saga che contribuisce a spingere l'UE verso una revisione del sistema delle liste nel senso di una sua maggiore trasparenza e della previsione di vie di ricorso effettive.

domenica, gennaio 07, 2007

Scommesse e diritto comunitario (segue)

Ancora una puntata nella saga giudiziaria relativa alla compatibilità col diritto comunitario delle norme italiane in materia di autorizzazione alla raccolta di scommesse.
Questa volta è la Corte costituzionale che, dichiarando inammissibile una questione formulata da più tribunali italiani (ord. n. 454/06), compie un ulteriore passo nella sistematizzazione dei rapporti tra diritto comunitario e diritto penale.
Il giudice costituzionale rifiuta, infatti, di pronunciarsi, non perchè la questione appare risibile e manifestamente illegittima, bensì perchè risolvendosi in una questione di compatibilità di norme interne rispetto a norme comunitarie con effetto diretto non v'è spazio per l'incidente di costituzionalità, potendo direttamente il giudice di merito intervenire disapplicando le norme comunitariamente incompatibili. Tutto ciò nell'attesa di una nuova pronuncia della Corte di giustizia che si preannuncia prossima.
Avvisati i giudici penali ed amministrativi! (ab).

sabato, gennaio 06, 2007

La Corte d'appello di Venezia muta indirizzo sul mandato di arresto europeo

A distanza di un mese dalla pronunzia che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art.18 lett.e) l. n.69/2005 di attuazione della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, la Corte d'appello di Venezia, provando ad anticipare la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sul medesimo tema, sollecitata dalla sesta sezione della Cassazione (ord.n. 38852/06), opera un radicale mutamento di rotta, attestandosi sulle coordinate motivazionali espresse nella ricordata ordinanza interlocutoria.

venerdì, gennaio 05, 2007

Il programma della presidenza tedesca

Rese note le priorità della presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione Europea.
Disponibile un documento redatto dal Governo di Berlino dal titolo: "Living Europe Safely".
In primo piano riforma di Europol e l'integrazione del Trattato di Prum (cui oggi aderiscono soltanto 11 Stati) nel diritto UE, finalizzato soprattutto alla semplificazione degli scambi di informazioni tra le polizie europee.

giovedì, dicembre 21, 2006

I costi della non-costituzione

Commissione

Documento di lavoro della Commissione sui costi e difficoltà conseguenti alla mancata adozione del Trattato costituzionale UE.

Il documento

Il segreto professionale dell’avvocato prevale sugli obblighi di comunicazione imposti dalla normativa comunitaria sul riciclaggio


Conclusioni dell’Avvocato generale M. M. Poiares Maduro, 14 dicembre 2006, C-305/05

Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Ordre des barreaux flamands, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles contro Consiglio

“Gli articoli 2 bis, punto 5, e 6 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ai fini del riciclaggio dei capitali, come modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, sono validi nella misura in cui sono interpretati, conformemente al diciasettesimo considerando della detta direttiva e nel rispetto del diritto fondamentale alla protezione del segreto professionale dell’avvocato, nel senso che occorre esonerare da ogni obbligo di dichiarazione le informazioni ottenute prima, durante e dopo un procedimento giudiziario o nel corso di un’attività di consulenza giuridica”.

Nuova base giuridica e nuove funzioni per EUROPOL

BRUXELLES\ aise\ - L'Ufficio europeo di polizia (Europol) sta per rinnovarsi. Perché Europol possa operare in un quadro normativo più flessibile, la Commissione propone di sostituire la convenzione del 26 luglio 1995 che lo aveva istituito con una decisione del Consiglio. Europol potrà quindi adempiere in modo più flessibile ed efficace la sua missione di assistenza agli Stati membri nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e ogni forma grave di criminalità."È ormai necessario adeguare la struttura e il mandato di Europol alle nuove sfide del terrorismo e della grande criminalità transnazionale", ha dichiarato il vicepresidente Franco Frattini, responsabile del portafoglio giustizia, libertà e sicurezza. "Occorre dotare l'Ufficio di un quadro normativo moderno che possa evolvere rapidamente secondo le necessità".A tal fine, la proposta della Commissione estende il mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità transnazionale e consentirà all'Ufficio di dare assistenza agli Stati membri affinché sia garantito il mantenimento dell'ordine pubblico nell'organizzazione di eventi di primo piano, come per esempio le partite di calcio internazionali. La proposta migliora inoltre il trattamento dei dati di cui dispone Europol, assicurando nel contempo un alto grado di protezione dei dati personali.Europol, la cui creazione era stata decisa dal trattato di Maastricht del 1992, è stato il primo organo di cooperazione di polizia a livello europeo. La convenzione istitutiva è stata integrata da tre protocolli dalla sua ratifica, diretti ad adattare i compiti di Europol. I tre protocolli non sono ancora entrati in vigore, non essendo stati ratificati da tutti gli Stati membri. Con la proposta, la Commissione intende trasformare Europol in un'agenzia dell'Unione, integrare le modifiche introdotte dai protocolli e tenere conto delle riflessioni sul futuro di Europol iniziate già nel 2001. La proposta estende il mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità, che sia o meno organizzata, facilitando in particolare la lotta al terrorismo, al traffico di esseri umani, al narcotraffico, alla frode e alla cibercriminalità. Il testo comporta anche modifiche di natura sostanziale per rendere più efficace l'azione di Europol nell'ambito sia della repressione che della prevenzione della criminalità. La proposta permetterà inoltre a Europol di avvalersi di nuovi strumenti per il trattamento dei dati, in aggiunta al sistema di informazione Europol e agli archivi di lavoro per fini di analisi, creando per esempio banche dati ad hoc sui siti Internet a rischio. Il finanziamento di Europol a carico del bilancio comunitario e l'applicazione al personale dello statuto dei funzionari dell'Unione sono una logica conseguenza delle disposizioni del trattato. Questa evoluzione semplificherà il funzionamento dell'agenzia ed è introdotto un periodo di transizione flessibile verso il nuovo statuto. Sono previsti un'informazione e un ruolo rafforzato del Parlamento europeo. La struttura generale di Europol resta nel complesso immutata: sede all'Aia, unità nazionali negli Stati membri e sistema di ufficiali di collegamento distaccati. Il quadro finanziario 2007-2013 prevede già il finanziamento del bilancio di Europol a partire dal 2010 (82 milioni di euro per il primo anno). (aise)

mercoledì, dicembre 20, 2006

Legal privilege and secret professionnel

Legal privilege and money laundering rules in the European Union

…even strongly activist governments hesitate to require counsel
to turn against their client and some form of
attorney-client privilege tends to be recognized.
M.DAMAŠKA, The faces of Justice and State authority, Yale,1996, p. 175
***
All Member states' legal systems provide special rights and privileges for lawyers and defence attorneys in the sense that "the law protects from disclosure information communicated in confidence to a lawyer by his clients" also guarantying strict rules for searching and seizure of documents based in lawyers's offices[i].
These privileges are mainly guaranteed on the basis of two different traditions: the common law traditional "legal professional privilege" (to which confidentiality is also connected) and the model of the "secret professionnel", already introduced in the Napoleonic codifications.

These two traditions have met a common ground at the European level, being recognized and guaranteed both by the European Court of Justice and by the European Court of Human Rights.

Advocate General Léger in the Wouter case briefly synthesized the essence of legal profession briefly enumerating the three main pillar of legal profession:
"[…] attributes which in all the Member States form part of the very essence of the legal profession. They are the duties relating to the independence of lawyers, respect of professional secrecy and the need to avoid conflicts of interest" (p. 180).
The EU leading case on the theme is the AM&S Europe limited vs. Commission of the 18th of may 1982 (of main interest paragraphs 18-25).
ECJ makes a wide analysis of the Member states' legal systems arriving at the following conclusions:
"Community law , which derives from not only the economic but also the legal interpenetration of the member states , must take into account the principles and concepts common to the laws of those states concerning the observance of confidentiality , in particular , as regards certain communications between lawyer and client . That confidentiality serves the requirements , the importance of which is recognized in all of the Member states , that any person must be able , without constraint , to consult a lawyer whose profession entails the giving of independent legal advice to all those in need of it" (p. 18) .

The "legal privilege" has been recognized by the ECJ mainly for independent lawyers (independence resulting also as a duty and not just as a privilege):
"As regards the second condition , it should be stated that the requirement as to the position and status as an independent lawyer , which must be fulfilled by the legal adviser from whom the written communications which may be protected emanate , is based on a conception of the lawyer ' s role as collaborating in the administration of justice by the courts and as being required to provide , in full independence , and in the overriding interests of that cause , such legal assistance as the client needs . the counterpart of that protection lies in the rules of professional ethics and discipline which are laid down and enforced in the general interest by institutions endowed with the requisite powers for that purpose . such a conception reflects the legal traditions common to the member states and is also to be found in legal order of the Community" (p. 24).

The European Court of Human Rights, on his side, recognized the legal privilege founding it both on art. 6 and art. 8 of the Convention and considering the privilege functional to a correct administration of Justice:
"It has, in this connection, to be recalled that, where a lawyer is involved, an encroachment on professional secrecy may have repercussions on the proper administration of justice and hence on the rights guaranteed by article 6 of the Convention" (p. 37, Niemietz v. Germany of 16/12/1992).
The same principle was reaffirmed in the case Foxley v. U.K. of the 20th of June 2000 in which the Strasbourg judges had the occasion of remembering and reaffirming importance of such principle: "principles of confidentiality and professional privilege attaching to relations between a lawyer and his client" (p. 44).
If the European Convention provides the right to a lawyer just for people indicted of a crime, the EU Charter has extended the right to a counsel to "everyone", as no limitation to civil or criminal cases is provided. Anyway no clear limitation emerges by the ECHR's case law.
From this quick overview come out that, with no doubt, a sort of legal privilege is surely part of the Community law, being included in that common constitutional traditions to which art. 6, p. 2 of the EU Treaty makes its reference as general principle of Community law.
Its presence in all national legal systems of the European Union - mainly as principle of public order, sometimes directly acquiring the status of constitutional provision (Spain, art. 24), but always able to be included in the fundamental right to legal defence (due process) - makes of the legal professional privilege a clear general principle of Community law.

One of the problems that arise by the case in analysis concerns the possibility that the legal privilege would apply only to relations between lawyers and clients based up on a litigation or any judicial procedure (contentieux).
This requirement doesn't emerge neither from the texts nor from the praxis and there are no reasons for believing that the legal privilege only can be guaranteed with regard to a litigation.

European legal systems, also when provide for limitations to confidentiality and legal privilege, don't found these restraints on the presence of a litigation or other kinds of procedures.

In the Wouters case (C-309/99) this point - the presence or not of a legal procedure - doesn't seem to acquire relevance with regard to the principle of the lawyers' independence, neither this kind of difference is made by the Constitutional Court of Britannic Columbia that faced a similar question (see: the law societies of British Columbia & Canadian Bar Association vs. Attorney general of Canada, 2001)[ii].

Anyway the possibility of partially posing limits to these rights – if possible - has to be accurately balanced also recalling the application of the Community general principle of proportionality; legal privilege has also to be deemed consistent with a correct functioning of the machinery of justice and with the purposes of the directive.
The main aim of legal privilege has been resumed by the US Supreme Court:
"its purpose is to encourage full and frank communication between attorneys and their clients and thereby promote broader public interests in the observance of law and administration of justice. The privilege recognizes that sound legal advice or advocacy serves public ends and that such advice or advocacy depend upon the lawyer 's being fully informed by the client".

Generally Member States don't make difference between lawyers involved or not in a litigation.
In Italy, for example, the Sezioni Unite of the Corte di Cassazione considered not relevant the fact that a lawyer act as defence attorney in a certain litigation to recognize his and his office a special privilege from act of investigation, searching and seizure (Cassazione penale, Sezioni Unite, 14 of January 1994, M.D.G. and Sezioni Unite 12 of November 1993, De Gasperin). Less or more the same position has be taken by the Chambre criminelle of the French Cour de Cassation not always univoque) that has recognized a particular guarantee to lawyers' offices against act of search and seizure not just in case of litigation but also when the lawyer has just the role of adviser (sentence of the 30th of June 1999, n° 97-86.318, Publié au Bulletin):
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 66-5, modifié de la loi du 31 décembre 1971, "en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien, et plus généralement, toutes les pièces du dossier, sont couvertes par le secret professionnel".
The law of the 15th of June 2000 has even strengthened the position of lawyers in France providing some more guarantees in case of search and seizure. This reform has been interpreted in strict way by the case law that also recognized the legal privilege as being funded in European law. The limitation to those guarantees operates - as French Courts stated - in cases of participation of the lawyer to the crime.
"Le secret professionnel de l'avocat ne peut être entendu comme ayant un caractère absolu. Cependant les atteintes à ce secret, lequel constitue une norme européenne, ne sauraient être entendues que de façon restrictive, ce qui n'autorise la saisie des consultations et correspondances échangées entre un client et son avocat que si celles-ci révèlent de façon intrinsèque la commission par l'avocat d'une infraction" (Tribunal de grande instanceParis of 23.01.2003 as of 07.07.2000 or 02.10.2000).

The Italian Constitutional Court expressing its opinion about the extension of the professional secret recognized its strict link with the fundamental right to legal defence, providing a wide guarantee:
"La complessiva disciplina normativa del segreto di chi esercita la professione forense e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre, quale testimone in giudizio, su quanto conosciuto nell'esercizio di tale professione, si ispira ad un principio che, nel suo contenuto essenziale, è risalente nel tempo. Questa disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva. La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. L'esenzione dal dovere di testimoniare non è, dunque, diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione. Essa è, invece, destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo. Da questo punto di vista la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è essa stessa espressione del diverso principio di tutela del segreto professionale. Il legislatore, disciplinando la facoltà di astensione degli avvocati, ha operato, nel processo, un bilanciamento tra il dovere di rendere testimonianza ed il dovere di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del compimento di attività proprie della professione. L'ampiezza della facoltà di astensione dei testimoni deve essere interpretata nell'ambito delle finalità proprie di tale bilanciamento. 3. - La protezione del segreto professionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non l'interesse soggettivo del professionista. (emphasis added)"
House of Lords recently reaffirmed this basic tenet, stating that:
"The restraining and controlling framework [of the privilege] is built upon a belief in the rule of law, that communications between clients and lawyers, whereby the clients are hoping for the assistance of the lawyers’ legal skills in the management of their affairs, should be secure against the possibility of any scrutiny from others, whether the police, the executive, business competitors, inquisitive busy-bodies or anyone else[iii]".

Out of the European scenario still more explicit has been, on this point, the US Court of Appeals, Ninth Circuit, in an important opinion, considering:
"that is not true that the confidences of a client are respected only when given for the purpose of securing litigation. The attorney-client privilege protects confidential disclosures made by a client to an attorney in order to obtain legal advice, …as well as an attorney's advice in response to such disclosures. The attorney-client privilege applies to communications between lawyers and their clients when the lawyers act in a counselling and planningrole, as well as when lawyer s represent their clients in litigation. Indeed, the axiom that every man knows the law presupposes that everyone can find it out by consulting lawyers, before being hailed into court for violating the law" (U.S. v. Chen, 99 F.3d 1495).
But the point cleared out by the Appeal Court doesn't mean that all communications had with a lawyer will be privileged; the decision states it clearly:
"The privilege applies only when legal advice is sought from a professional legal advisor in his capacity as such…Likewise, lawyer-client communications were not privileged where the clients did not approach him for legal advice and assistance, but rather with the aim of finding [investment opportunities]. A lawyer's account ledgers revealing a client's financial transactions with third parties, which did no reveal the client's communication with the lawyer, or the lawyer's advice, were not privileged" (page 5).
In any case no privilege will apply to client communications "in furtherance of contemplated or ongoing criminal or fraudulent conduct".
This point could also be used to argument in the sense that when a lawyer act in his quality just advices regarding the legality of a certain conduct or economic operation, otherwise acting he can be considered aiding or abetting the perpetration of the crime.
The same judge, however, admitted that the solution is not always immediate:
"It is not easy to frame a definite test for distinguishing legal from non legal advice. Where the general purpose concerns legal rights and obligations, a particular incidental transaction would receive protection, though in itself it were merely commercial in nature – as where the financial condition of a shareholder is discussed in course of a proceeding to enforce a claim against a corporation. But apart from such cases the most that can be said by way of generalization is that a matter committed to a professional legal adviser is prima facie so committed for the sake of the legal advice which may be more or less desirable for some aspect of the matter, and is therefore within the privilege unless it clearly appears to be lacking in aspects requiring legal advice" (page 6).

Coming back to the European Union, the legislation under scrutiny seems to be violating the attorney-client privilege principle also producing a complete inversion of that of lawyers' Independence standing as one of the main pillar of the judiciary systems.
The Directive enumerates a number of cases in which lawyers are obliged (as they were public officer) to become a sort of informers of enforcement agencies; this will constitute an unacceptable limitation of the role of lawyers.
The application of these provisions, if the directive will be interpreted without attention in a wide way, can provide a situation in which a private asking for a legal advice indirectly (or directly) produces evidences regarding his involvement in a crime (criminalization of money laundering is a duty in European Union Law) in this way violating the nemo se detegere tenetur principle which violation has been recalled by the applicants before the Belgian Cour d'Arbitrage.

It appears possible to give of the contested directive an interpretation that - founded in the text of the document - is capable at the same time of respecting the fundamental rights as provided by ECHR and EU charter, and interpreted by international and national courts.
The directive has to be read in a narrow sense (this is the position taken also by the Slovak and, in a certain way, by the Italian government).
The situations in which independent legal professionals are obliged to inform the authority have to be considered as 'taxative' and to be related to situations in which the legal professional acts not purely as a lawyer but mainly as an economic or financial advisor, offering his services to the clients.
This appears necessary also to avoid that an unlimited privilege recognized to lawyers could constitute a discrimination (an unjustified unequal treatment) against other economic (business) operators that offer the same services, as lawyers do (but - this is the point - not acting as legal adviser).
This solution, as we stated, is already included in the text of the directive that in the considerations, at number 17 second phrase, states:
"There must be exemptions from any obligation to report information obtained either before, during or after judicial proceedings, or in the course of ascertaining the legal position for a client" (emphasis added).
The last part of the considerand clearly does not limit the legal privilege to the context of litigations, extending it to all legal advices, adequating in this way the directive at the legal privilege as generally interpreted.
This position is even strenghtened by art. 6 paragraph 3 let. a), where the anti laundering duties are not extended to legal professionals:
"with regard to information they receive from or obtain on one of their clients, in the course of ascertaining the legal position for their client or performing their task of defending or representing that client in, or concerning judicial proceedings, including advice on instituting or avoiding proceedings, whether such information is received or obtained before, during or after such proceedings" (emphasis added).
The same content of directive 2001/97/CE is provided for what concerns independent legal professionals by the directive 2005/60/CE.

Underlining the importance of interpreting the directive in the sense of excluding the duty to reveal information in cases the legal professionals act as legal advisers appears the right way of balancing exigencies included into the directive and the right to legal privilege as recalled by the applicants and deserving, with no doubt, of being included between constitutional common traditions.
Whatever will be the decision it appears necessary to stress the centrality of the legal professional and to reaffirm the need of its independence as the relevance of the privilege and confidentiality, because as David Edward argued during the AM&S hearing in 1982: "the freedom to consult the lawyer one chooses without creating admissible evidence is a fundamental human right in a society based on the rule of law"[iv] (amedeo barletta).
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[i] D.A.O. Edward, The professional secret, confidentiality and legal professional privilege in the nine Member States of the European Community, 1976, p. 3.
[ii] "The very independence of the lawyer from the Government on the one hand and the client on the other is what makes law a profession […]. It's as crucial to our system of justice as the independence of judges themselves", Griffith, 413 U.S. 717, 732 (1973) (dissenting of Burger and Rehnquist).
[iii] Three Rivers DC v. Bank of England (No. 6) [2004] UKHL 48, ¶ 34 (Scott LJ).
[iv] Reported by J.Temple Lang, in The AM&S Judgment, in A True European, Essays for Judge David Edward, Oxford, 2003, p. 160.

martedì, dicembre 19, 2006

La violazione della CEDU rende inefficace il titolo esecutivo


ESECUZIONE – VIOLAZIONE ART. 6 C.E.D.U. ACCERTATA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - INEFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO – SUSSISTENZA – FATTISPECIE (massima)
La Corte ha ritenuto che il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’inefficacia del titolo esecutivo formatosi a conclusione di un processo per il quale la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia riconosciuto la violazione dell’art. 6 della C.e.d.u., per il fatto che la responsabilità dell’imputato era stata affermata sulla base di dichiarazioni rese da coimputati nel corso delle indagini preliminari, senza possibilità per l’accusato di interrogarli o di farli interrogare, vista l’immediata precettività nell’ordinamento interno delle norme della Convenzione europea ed il valore obbligatorio per il giudice italiano delle decisioni della Corte europea.

NOTIZIA DI DECISIONE del 1 dicembre 2006 (Prima Sezione Penale)
(ric. Dorigo - R.G. n. 6023/06)

domenica, dicembre 17, 2006

Il TPG sulle misure antiterrorismo

Il Tribunale di Primo grado delle Comunità europee rende una sentenza che costituisce un passo in avanti ai fini del pieno riconoscimento del diritto ad un ricorso effettivo per quanti soggetti a misure prese sulla base delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle N.U. (il riferimento è in primis alle liste).
Il Tribunale pur ritenendo non sindacabili gli strumenti UE nella parte in cui meramente provvedono alla implementazione degli strumenti ONU, ritiene di potersi pronunciare per quanto riguarda le parti autonome degli strumenti di recepimento UE, ove l'UE agisca non come mero implementatore delle misure ONU ma come soggetto autonomo.
Tale posizione appare in grado di poter aprire la strada ad ulteriori avanzamenti.

lunedì, dicembre 11, 2006

Terrorismo: pronta la decisione quadro in materia di espulsioni

Pronta la proposta di decisione quadro finalizzata ad armonizzare le regole relative alle espulsioni di soggetti dediti all'incitamento della violenza e dell'odio razziale.
La materia è stata affrontata di recente anche in Italia dove lo strumento delle espulsioni è stato sinora ampiamente utilizzato, pur in assenza di una riflessione più generale.

giovedì, dicembre 07, 2006

La House of Commons contesta la capacità legislativa del PE

L'European Scrutiny Committee della House of Commons prende posizione contro la stessa "accettabilità" che il Parlamento europeo possa godere di un potere di codecisione nell'ambito delle politiche di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Il documento (che fa seguito ad un testo altrettanto allarmato dell'EU Select Committee della House of Lords) analizza le prospettive di adozione della cosiddetta passerelle comunitaria, prevista dall'articolo 42 del Trattato UE, ed è all'origine della posizione assai rigida assunta dal Governo britannico in occasione del Consiglio GAI del 3-5 dicembre scorso.
Il passaggio contenuto al punto 50 del documento ha suscitato una dura reazione da pate di molti membri dell'Assemblea di Strasburgo.

domenica, dicembre 03, 2006

In dirittura d'arrivo l'Agenzia europea sui diritti umani

After months of dispute within the Council of Ministers over its powers, the agency, due to be set up in January, will be limited to conducting reviews over community law issues such as discrimination and racism.
Scrutiny of member states’ police and security forces has been ruled out after sustained opposition from a group of states including Germany, the UK, the Netherlands and Ireland. As a compromise with member states, such as France, Spain, Italy and Portugal, that wanted a broader remit for the agency the matter will be revisited before the end of 2009 following the insertion of a review clause.
States that are against the broader remit believe there is no legal basis for an EU agency to have competence over matters such as police and security forces, which remain the responsibility of national governments. They have also voiced concerns of an overlap with Europe’s human rights watchdog, the Council of Europe, a claim supported by the Council itself.
But others see a wasted opportunity to give teeth to the EU’s human rights body.
“It is disappointing that member states don’t seem to understand how important human rights are to European citizens,” said UK Liberal MEP Sarah Ludford, a member of the Parliament’s civil liberties committee. “All the rhetoric of the EU as a human rights beacon fails because when given the opportunity the European governments blew it.”
Amnesty International has appealed to member states to broaden the agency’s remit. In a recent letter, it writes: “There is in any case reason to believe that the legal argument is less relevant in comparison to the reluctance of member states to be held accountable for their justice and police policies by the EU and their peers.”
Olivier de Schutter, professor at the Catholic University of Louvain and the College of Europe, said a body of experts from each member state should be set up, which the agency could consult. De Schutter, who headed up the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights until its mandate ended in September, added that the agency should be able to carry out impact assessments to examine whether legislation proposed at EU level corresponded to human rights obligations. He said a permanent working group should also be set up in the Council to follow up the agency’s reports. “There should be an obligation or at least a moral commitment to follow up what the agency finds. Otherwise member states can marginalise the agency and cherrypick whatever suits their political agenda,” said de Schutter.
The final text to be agreed by justice and interior ministers next week will also include the appointment of an individual by the Council of Europe to the agency’s management and executive boards to avoid overlap.
The agency will take over from the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia in Vienna. It will have €13 million at the beginning of the 2007-13 budgetary period and €30m by the end.

venerdì, dicembre 01, 2006

Art. 18 della legge sul MAE (69/2005): Consulta e Sezioni Unite investite del problema

Qualche giorno fa la notizia della remissione alla Consulta della questione, ora la VI Sezione della Cassazione decide di investire della problematica anche le Sezioni Unite.


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - CONDIZIONI OSTATIVE - QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI UNITE


E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa ad un potenziale contrasto nella giurisprudenza di legittimità sull’interpretazione dell’art. 18, lett. e) della legge 69/2005, nella parte in cui stabilisce il divieto di dar esecuzione ad un mandato di arresto europeo proveniente da uno Stato la cui legislazione non prevede termini massimi di carcerazione preventiva. La questione in particolare si era posta in relazione a Stati dotati di sistemi di controllo sulla durata della carcerazione preventiva equivalenti e comparabili a quelli del codice di rito italiano, ma non perfettamente identici. Talune decisioni della Suprema Corte avevano ritenuto invalicabile il dettato normativo, non ritenendo possibile pervenire – come già fatto per altre norme della stessa legge - ad una interpretazione sistematica e razionalizzatrice.
Ordinanza n. 38852 del 2 ottobre 2006 - depositata il 23 novembre 2006(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Rossi)

Le Sezioni Unite riaffermano gli obblighi di traduzione degli atti

INDAGINI PRELIMINARI - AVVISO DI CONCLUSIONE - TRADUZIONE PER L'INDAGATO ALLOGLOTTA - NECESSITA' - CONSEGUENZE - NULLITA' - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - EFFETTI


L’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all’indagato alloglotta, ne determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non è deducibile ai sensi dell’art. 182 c.p.p., ed è comunque sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p., nel caso in cui l’interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando così di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo.

Sentenza n. 39298 del 26 settembre 2006 - depositata il 28 novembre 2006 (Sezioni Unite Penali, Presidente G. Lattanzi, Relatore M. Rotella)